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Diritto costituzionale: corso di diritto costituzionale

Capitolo 1: ordinamento giuridico e diritto costituzionale

Paragrafo 1

Ogni organizzazione sociale necessita di regole, le regole formano il diritto di un’organizzazione, il suo ordinamento giuridico. Linguaggio prescrittivo descrive le regole. Altre regole sono morali, religiose, di costume ma sono distinte dal diritto. Le regole giuridiche si distinguono perché disciplinano i rapporti tra i soggetti di un gruppo sociale.

  • Diritti in senso soggettivo: situazioni giuridiche di vantaggio
  • Obblighi: situazioni giuridiche di svantaggio

Ogni organizzazione produce ed è prodotta dal diritto. Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici = diritto non è monopolio di alcuna organizzazione ma è inerente a tutte.

Definizioni

  • Diritto deriva dal latino dirigere, che deriva da rag (da cui nasce rex, regio)
  • Ius, deriva da iungere (legame), → giurisprudenza, giustizia
  • Legge deriva da leg, sempre legare → lex, legis o re-ligio

Paragrafo 2

Teorie normativiste (Hans Kelsen): l’ordinamento è costituito dal complesso di norme vigenti in un determinato luogo, isolato dalla società (dottrina pura del diritto). Una società ha un ordinamento.

Teorie istituzionaliste (Santi Romano, Hauriou): l’organizzazione sociale produce le norme che poi mantengono e consolidano l’organizzazione. Una società è un ordinamento.

Le discipline giuridiche dovrebbero nascere dal diritto positivo. Il diritto condiziona ma è anche condizionato dal contesto sociale in cui è applicato. Le norme sono quindi il risultato di accadimenti giuridicamente rilevanti avvenuti in uno specifico momento della storia.

Paesi anglosassoni, common law: le norme nascono da casi accertati da una corte. Civil law: la base sono norme scritte.

Definizioni

  • Ordinamento giuridico: insieme di prescrizioni, fatti normativi e consuetudini, i quali sono tutti espressione comune di un’organizzazione sociale
  • Diritto naturale superiore alle norme poste da una comunità politica? → giusnaturalismo

Paragrafo 3

Ogni ordinamento è un sistema, l’ordinamento deve essere unitario, coerente e completo. Differenza tra disposizioni e norme: le disposizioni sono suscettibili a diverse interpretazioni, il risultato delle diverse interpretazioni sono le norme.

Paragrafo 4

Alla base di un ordinamento troviamo un progetto costituente. Nel caso di ordinamenti statali si parla di costituzione. Le costituzioni possono essere scritte o non scritte, rigide o flessibili. Costituzione rigida = modificabile solo con procedimento di revisione aggravato. Costituzione flessibile = modificabile con leggi ordinarie.

Inizio del costituzionalismo moderno (nascono le prime costituzioni scritte): fine del XVIII secolo

  • 1776 → Costituzione delle colonie inglesi del Nord America, durante l’indipendenza
  • Settembre 1787 → Costituzione degli Stati Uniti d’America, durante la convenzione di Filadelfia. Testo costituzionale più antico ancora in vigore
  • 3 settembre 1791 → Costituzione francese, emanata dall’Assemblea nazionale Costituente

Le costituzioni ottocentesche furono per buona parte “octroyee” ovvero concesse dal re e flessibili, come la Carta costituzionale francese di Luigi XVIII o lo Statuto Albertino concesso da Carlo Alberto. Le costituzioni moderne sono invece votate (quindi frutto di rappresentanza) e rigide.

Ogni stato ha un assetto costituzionale ma le costituzioni possono essere molto diverse fra loro, le prime costituzioni provengono dal liberalismo, furono influenzate da concetti come le dichiarazioni dei diritti, la separazione dei poteri, la visione di costituzione come legge superiore, sono quindi frutto del periodo storico da cui provengono. Ci sono anche stati che hanno costituzioni non ispirate al periodo liberale.

Caso del Regno Unito

Il Regno Unito non ha leggi costituzionali in senso formale (senza costituzione scritta) eppure esistono alcune norme costituzionali non scritte che tutelano la sovranità del parlamento, i diritti di libertà, l’indipendenza dei giudici e la monarchia ereditaria. Alcuni stati pur senza una costituzione scritta, hanno forme riconducibili ad essa.

Non tutti gli ordinamenti statali hanno una costituzione ma ogni ordinamento statale dispone di un suo diritto costituzionale e quindi di un ordine costituzionale.

Definizioni

  • Ordinamento costituzionale: complesso di norme fondamentali, scritte e non, che formano l’ordinamento giuridico e rappresentano l’identità dell’ordinamento stesso e quindi del suo ordine costituzionale.

Il diritto costituzionale definisce quindi l’identità del suo ordinamento giuridico e ne assicura il suo sviluppo. Non è comunque detto che tutti i paesi dispongano sia di una costituzione scritta che di un ordinamento costituzionale di tipo liberaldemocratico. Inoltre la costituzione non è l’unico elemento di fondo di un ordinamento, possiamo trovare infatti leggi e consuetudini costituzionali oltre che norme materialmente costituzionali ad esempio preleggi anteposte al codice civile o le leggi elettorali.

Inoltre non tutti gli aspetti determinati da una costituzione sono fondamentali tanto da caratterizzare l’ordinamento. Infatti alcune variazioni della costituzione negli articoli 56 e 57 (introduzione di un numero fisso di parlamentari) non hanno intaccato l’identità dell’ordinamento italiano. Può inoltre capitare che le costituzioni contengano norme non più vigenti.

Esempio: in Italia fra il 1922 e il 1943 era in vigore lo Statuto Albertino, in qualità di costituzione del Regno d’Italia ma le leggi fasciste avevano costruito un nuovo ordinamento e dato via ad un regime.

Possiamo dire che l’ordinamento di un paese non è identificato solo nelle norme della costituzione e queste ultime non esauriscono da sole i contenuti di un ordinamento costituzionale. Inoltre non tutte le norme costituzionali danno identità all’ordinamento costituzionale. La Svizzera ha revisionato totalmente la sua Costituzione emanando dal 1 gennaio 2000 una nuova costituzione ma ciò non ha comportato un mutamento dell’ordinamento costituzionale.

Organi costituzionali

In Italia Parlamento, presidente della Repubblica, Governo e Corte Costituzionale sono organi necessari e indefettibili e delineano direttamente il nostro ordinamento costituzionale. Sono disciplinati direttamente dalla Costituzione, hanno autonoma potestà e controllano direttamente le ammissioni dei loro componenti.

Organi di rilevanza costituzionale

In Italia ad es. il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro sono previsti ma non delineano il volto dell’ordinamento costituzionale, non sono quindi necessari e indefettibili.

Revisione costituzionale

Si tratta di un potere costituito e non costituente e non può contraddire le basi dell’ordinamento di riferimento. La Costituzione può essere quindi revisionata ma non può essere mutato l’ordinamento costituzionale.

Paragrafo 5

Per i normativisti la costituzione coincide con il contenuto del documento costituzionale. Per loro tutto parte da una norma fondamentale da cui discendono tutte le altre norme come le norme costituzionali. Per Kelsen la norma fondamentale è presupposta valida ed è definita dalla realtà dei fatti. Per Carl Schmitt invece, la costituzione è la decisione fondamentale con cui il potere determina l’unità politica di un ordinamento statale. Per Santi Romano il diritto costituzionale è il tronco da cui partono i rami che costituiscono l’ordinamento giuridico e quindi tutte le altre tipologie di diritto.

Paragrafo 6

Il diritto privato è la branca del diritto che si occupa di tutto ciò che è affidato all’autonomia di soggetti privati, i quali regolano i propri rapporti attraverso contratti liberi (regolati dal codice civile). Nei rapporti fra privati lo stato non è del tutto assente, tutela infatti la parità fra i soggetti e controlla che le loro attività non interferiscano con l’interesse generale delle altre persone. Tutto il diritto diventa in qualche modo pubblico, non esiste una netta distinzione fra i due diritti. Nel corso della storia l’intervento dello stato nel regolare la vita delle persone ha avuto notevoli cambiamenti, da welfare state in cui lo stato tutela e protegge il cittadino fino alla privatizzazione e al progressivo allontanamento dello stato che riduce l’area dei suoi interventi.

Del diritto pubblico fanno parte:

  • Diritto costituzionale: studia l’ordinamento costituzionale
  • Diritto parlamentare: si occupa di organizzazione e funzioni del parlamento
  • Diritto regionale e degli enti locali: si occupa di organizzazioni e funzioni di regioni e enti locali
  • Diritto amministrativo: studia organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni
  • Diritto tributario: regola mezzi e procedure per ottenere risorse da destinare alla spesa pubblica
  • Diritto ecclesiastico: studia i rapporti fra stato e chiesa cattolica e altre confessioni religiose. Il diritto canonico è invece il diritto interno della Chiesa cattolica.
  • Diritto penale: studia le norme e le sanzioni che ne conseguono, le pene, raccolte nel codice penale
  • Diritto processuale civile e penale: studiano le norme che regolano processi civili e penali (codice di procedura civile e penale)
  • Diritto internazionale e dell’Unione Europea

Capitolo 2: lo stato

Paragrafo 1

La parola stato compare nel Principe di Machiavelli scritto nel 1513. Il processo che portò alla nascita degli stati comprendeva: l’affermazione dell’autonomia rispetto al Papato e all’Impero, la supremazia nei confronti delle organizzazioni interne al territorio come feudi e municipi. Con questi due processi alcuni ordinamenti territoriali si riunirono attorno ad un princeps. Territori e istituzioni diventarono autonomi, nacque la burocrazia e un esercito stabile. La supremazia interna si consolidò con la nascita delle prime monarchie assolute. Caratteristiche dello stato moderno sono la politicità e la sovranità. Per politicità si intende l’ordinamento statale che cura gli interessi generali di una collettività su un determinato territorio. La sovranità indica invece la supremazia verso ogni altro potere all’interno dello stato e l’indipendenza verso poteri esterni ad esso. Uno stato è sovrano se detiene il monopolio della forza all’interno del suo territorio.

Nascita dello stato: una popolazione stanziata su un territorio si sottopone ad un potere sovrano e da vita ad un ordinamento che è rivolto a soddisfare o suoi interessi generali. La popolazione diventa popolo e condivide la stessa cittadinanza. Per avere uno stato sono necessari tre elementi:

  • Un popolo che si sia dato un unico ordinamento
  • Un territorio
  • Un governo che eserciti un potere sovrano

La mancanza di un territorio o di un governo ostacola quindi il riconoscimento di uno stato il quale ha bisogno che tutti e tre gli elementi coesistano. Inoltre lo stato ha bisogno della sovranità per garantire il perseguimento di fini generali e interessi comuni. La sovranità è un potere non costituito ma costituente (potere assoluto e perpetuo dello stato, Jean Bodin teorico della sovranità moderna). Solo gli stati sovrani possono avere una costituzione.

Secondo la nostra Costituzione la sovranità appartiene al popolo, ne deduciamo quindi che il popolo è la fonte di legittimazione del potere statale (negli stati assoluti la legittimazione del potere del re veniva considerata Dio stesso) e che il popolo ha la titolarità dei poteri sovrani poiché elegge i poteri dello stato e delibera con i referendum.

La sovranità dello stato ha alcuni limiti. Distinguiamo i limiti di fatto, che ad esempio con lo sviluppo della globalizzazione e di moderne tecnologie informatiche limitano il controllo dello stato sulla circolazione di beni, persone e informazioni e limiti giuridici che con lo sviluppo di organizzazioni internazionali come l’ONU che intervengono negli affari interni di uno stato per alcune specifiche ragioni come la tutela dei diritto umani.

Lo stato federale distribuisce la sovranità su due livelli, quello nazionale e quello degli enti federati che a seconda dello stato in cui ci si trova hanno vari nomi (cantoni in Svizzera, lander in Germania). L’unificazione federale da vita ad uno stato con un solo popolo, un potere costituente, una legge e un solo stato sovrano.

In alcuni casi abbiamo poi confederazioni di stati che non creano un nuovo stato ma uniscono stati indipendenti e sovrani. In questo caso la confederazione è regolata dal diritto internazionale. L’Unione Europea è una via di mezzo.

Paragrafo 2

Di seguito illustriamo alcune delle teorie e dottrine dello stato, che giustificano quindi la sua creazione.

  • John Locke teorizza il costituzionalismo liberale → gli esseri umani dispongono di 3 diritti fondamentali, diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà, possono difendersi per salvaguardare questi 3 diritti. In questo caso possono trasferire la difesa di questi diritti ad un’autorità sovrana. Lo stato quindi nasce per difendere i diritti naturali dei cittadini = giusnaturalismo. Lo stato ottiene quasi come fosse un contratto il trasferimento di questi diritti da parte dei cittadini che lo compongono.
  • Thomas Hobbes introduce invece la visione di stato come Leviatano. Siccome ogni uomo è nemico degli altri uomini è necessario conferire allo stato il potere di disporre di se. Lo stato quindi è come il Leviatano (un mostro biblico) il quale pone tutti sotto il suo potere autoritario.
  • Georg Hegel modifica in pieno la visione dello stato, il quale diventa l’opera della ragione per eccellenza e un presupposto senza cui il popolo non sarebbe altro che una moltitudine di persone senza identità. Lo stato quindi assorbe gli individui che ne fanno parte e viene prima. Visione opposta a quella su cui si fonda il costituzionalismo.
  • La definizione di Mussolini del fascismo vede lo stato come assoluto di cui gli individui sono il relativo, lo stato viene prima di tutto. Pensiero della destra hegeliana e dottrina statolatra, ovvero che ha piena fede nello stato. Lo stato etico ne è la diretta conseguenza. Lo stato etico teorizzato da fascismo e nazismo infatti, si basa sulla visione di uno stato che si basa su valori assoluti come nazione e razza e che riconosce un capo, un partito unico e un preciso ordine gerarchico, tutto volto a difendere i valori su cui si basa lo stato.
  • Dalla sinistra hegeliana nasce invece il pensiero marxista: la civilizzazione comporta la società civile. L’individuo fuori da un contesto sociale perde valore. Per Marx lo stato non è altro che uno strumento con cui una classe, vittoriosa, esercita il dominio sulle altre classi. Secondo Lenin, il compito del proletariato sarebbe stato vincere la lotta di classe e imporre quindi una dittatura del proletariato, che infine sarebbe culminata con l’estinzione dello stato stesso a seguito dello sviluppo delle libertà e delle forze produttive.

La Costituzione italiana rifiuta le teorie statolatre venendo fuori proprio dal fascismo, riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e promuove le formazioni sociali e l’eguaglianza, che la repubblica deve raggiungere abbattendo progressivamente gli ostacoli economici e sociali, come da articolo 3.2 della Costituzione.

Paragrafo 3

Le forme di governo riguardano il modo in cui il potere politico viene distribuito fra gli organi dello stato. Le forme di stato invece, riguardano il modo in cui è formato il rapporto tra il potere politico e i cittadini, fra chi governa e chi viene governato.

Possiamo considerare le seguenti forme di stato:

  • Stato assoluto
  • Stato liberale
  • Stato liberal-democratico (in Europa stato sociale)
  • Stato fascista
  • Stato socialista
  • Stato confessionale

L’ordinamento feudale invece è un precursore dello stato moderno. Le caratteristiche di ogni tipo di stato sono le seguenti:

  • Lo stato assoluto si caratterizza per la legittimazione del sovrano direttamente da Dio, il potere totalmente accentrato nelle mani del sovrano e la divisione in classi, con l’aristocrazia caratterizzata da condizioni vantaggiose come l’immunità.
  • Lo stato liberale è il risultato delle 3 rivoluzioni (inglese, americana e francese) e della vittoria della borghesia. Diritto di voto solo a determinate classi (stato monoclasse) ma diritti fondamentali (diritti di libertà e proprietà) riconosciuti a tutta la popolazione. I diritti erano garantiti dalla legge per questo si chiama anche stato di diritto.
  • Stato liberal-democratico si sviluppa invece a partire dal precedente agli inizi del novecento. Suffragio universale maschile e femminile (il primo fra 1912-1918 il secondo più avanti in Italia nel 1946), nascita di partiti e sindacati per rappresentare anche i ceti più deboli. Diventa stato pluriclasse. Oltre ai diritti civili vengono tutelati diritti politici e sociali. Con nascita e tutela dei diritti sociali nasce lo stato sociale o welfare state, in cui le prestazioni sociali vengono tutelate e garantite per la prima volta dallo stato stesso. La Germania di Bismarck è uno dei primi stati a introdurre tutele dei diritti sociali. Alcuni stati diedero poi via alla scrittura di una Costituzione rigida che tutelasse diritti civili, politici e sociali. Da qui nasce lo stato costituzionale, sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra.

La Repubblica Italiana, nasce sulla base della Costituzione del 1948 ed è uno stato sociale che si ispira ai caratteri e ai principi del costituzionalismo.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sir_Fabio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Brunelli Giuditta.
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