Appunti di diritto costituzionale
Appunti di diritto costituzionale di Tralli Sabrina, presi durante le lezioni della professoressa Brunelli Giuditta e integrati con il libro in dotazione “Conversazioni sulla Costituzione” IV edizione del 2020 di L. Carlassare
Ordinamento giuridico
Teoria normativista e istituzionalista
L’ordinamento giuridico di cui noi ci occupiamo è lo Stato.
Ricordando le due teorie più importanti ossia la teoria normativista e la teoria istituzionalista.
Possiamo definire l’ordinamento giuridico:
- Per i normativisti come un sistema ordinato di norme in ordine preciso e collegate tra loro da collegamenti precisi e strutturali creando un sistema gerarchico e coercitivo, ossia che si impone indipendentemente dalla volontà di coloro che ne fanno parte.
- Per gli istituzionalisti la norma e l’ordinamento giuridico sono basati su un’istituzione sociale organizzata e sul sistema normativo.
Definizioni Paladin, Tarello e Crisafulli
Livio Paladin: dice che un ordinamento giuridico, per esistere, deve avere pluralità di soggetti, organizzazione e normazione.
Giovanni Tarello: dice che l’ordinamento giuridico è un fenomeno di organizzazione sociale che si realizza attraverso un insieme di regole normative.
Vladimiro Crisafulli: dice che norma e istituzione si presuppongono necessariamente a vicenda ossia che non possiamo non avere una combinazione tra aspetto normativo e aspetto istituzionale e, questi due aspetti, devono esserci e convivere necessariamente. Considerati insieme compongono l’ordinamento giuridico e si condizionano a vicenda.
La norma e la norma giuridica
In comune la norma giuridica e le altre norme sociali hanno alcune caratteristiche:
- Generalità: ossia che vale per un numero indeterminato di soggetti e per chiunque si rispecchia in quella situazione.
- Astrattezza: ossia che si continua ad applicare nel tempo a tutti coloro che si troveranno nella situazione descritta dalla norma.
- Esteriorità: ossia che riguardano i comportamenti esterni nelle relazioni tra le persone, rapporti interprivati, persona autorità, ecc.
- Eteronomia: cioè che sono imposte dall’esterno di questi comportamenti.
- Bilateralità: cioè che regolano i comportamenti di soggetti che si pongono in relazione con altri soggetti.
La caratteristica esclusiva della norma giuridica è la coercibilità ossia che crea un vincolo, un obbligo sanzionato che si impone indipendentemente dalla volontà di coloro che fanno parte dell’ordinamento giuridico, sanzione.
N.B. sanzione = conseguenza effettiva e non derogabile rispetto al tenere o non un determinato comportamento, può essere di quattro tipologie:
- Detentiva.
- Pecuniaria, somma di denaro.
- Esclusione da determinati benefici per un determinato periodo di tempo.
- Positiva, es. leggi di incentivo.
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Pluralità degli ordinamenti giuridici
Ogni gruppo sociale stabile nel tempo, organizzato e dotato di una serie di regole è un ordinamento giuridico.
Ogni ordinamento produce il suo diritto.
Rapporti tra diversi ordinamenti sono regolati dalla relatività dei valori giuridici ossia il principio che dice che per ciascun ordinamento giuridico è diritto solo quello che è previsto dalle proprie norme e prodotto dalle proprie fonti.
Tutto ciò che sta fuori dal proprio ordinamento è irrilevante.
Articoli a cui ha fatto cenno = comma 1 articolo 10 e comma 1 articolo 17.
Ordinamenti giuridici originari e derivati
Originario: quando si autolegittima, trova in se stesso la fonte della propria giuridicità senza ricavarla dall’esterno.
Derivato: quando la sua giuridicità deriva da un ordinamento superiore.
Elementi costitutivi dello Stato
Sono 3:
- Popolo, all’interno di esso.
- Sovranità, verso l’esterno come indipendenza e verso l’interno come supremazia e apparato governativo istituzionale che ne esercita il potere.
- Territorio.
Costituzione
In senso documentale = un documento scritto redatto in articoli.
In senso storico = nasce in un preciso momento storico.
In senso politico = nasce con determinati contenuti e fissano i principi base dello Stato di diritto.
Principi costituzionali:
- Democratico: riconoscimento della sovranità del popolo che delegherà un rappresentante, N.B. comma 1 e 2. articolo 1.
- Separazione del potere: ciascun potere deve corrispondere a un diverso organo, potere diviso per limitarlo, ogni organo si limita a vicenda con scopo di evitare l’esercizio arbitrario e incontrollabile del potere.
Costituzione in senso materiale/sostanziale:
- Normativisti, Kelsen: costituzione composta dalle norme sulla produzione giuridica e si deve guardare alla regolarità delle procedure del diritto.
- Istituzionalisti, Mortati: costituzione sì composta da norme ma è più interessata ai contenuti/principi che vengono espressi.
Rottura dell’ordinamento:
- Normativisti: quando vengono utilizzati procedimenti non previsti.
- Istituzionalisti: quando non vengono rispettati i principi, interessi e contenuti.
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Costituzione rigida e flessibile
Costituzione flessibile = stesso livello delle leggi ordinarie del parlamento, non ha regole per la sua modifica o integrazione, tipica del ‘700/‘800.
Costituzione rigida = prevede le modalità con le quali la si può modificare istituendo una legge di revisione costituzionale, novità del ‘900.
N.B. la nostra costituzione è rigida perché c’è l’articolo 138.
Forme di Stato
Differenza potere costituente e costituito
Costituente = potere derivante dal popolo, elette persone con scopo di scrivere una nuova costituzione, potere praticamente illimitato.
Costituito = possibilità di intervenire e modificare la costituzione entro certi limiti e procedimenti, presente comunque un nucleo immodificabile nemmeno con l’articolo 138.
Stato comunità e Stato apparato
Stato comunità, o Stato ordinamento: indica il rapporto tra governati, popolo, e governanti, coloro all’interno delle costituzioni, tratta dell’apparato governante, popolo e territorio. Quando si tratta di Stato comunità si parla di forme di Stato.
Stato apparato, o Stato in senso stretto o Stato persona: tratta solo dell’apparato governante. Quando si tratta di Stato apparato si parla di forme di governo.
Apparato governante = parlamento, governo, presidente della repubblica e corte costituzionale.
Principio di divisione dei poteri
I poteri vengono divisi per fare in modo che siano limitati, lo scopo di questo principio di separazione dei poteri è la libertà del cittadino.
Il potere viene diviso, a differenza dello Stato assoluto, tra diversi organi, ognuno con compiti differenti dall’altro.
Esempio: parlamento-legislativo, governo-esecutivo, magistratura-giudiziario.
Principio di legalità
Tutti i poteri devono essere sottoposti alla legge, questo è il presupposto del diritto di agire in giudizio nei confronti dello Stato.
Il principio di legalità consiste nel vincolo che ha l’amministrazione pubblica e il legislatore:
- Riguardo all’amministrazione: di rispettare le norme poste dal legislatore nel momento in cui vengono emesse, es. un provvedimento amministrativo. L’amministrazione non ha poteri propri, ha solo i poteri conferitele dalla legge.
- Riguardo al legislatore: di conferire legislativamente i poteri all’amministrazione perché questa possa poi esercitarla.
La finalità del principio di legalità è garantire l’uguaglianza davanti alla legge.
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Due tipi di legalità
Si può parlare di legalità formale e di legalità sostanziale:
- Legalità formale: il parlamento emana una legge in cui autorizza l’amministrazione ad adottare dei provvedimenti.
- Legalità sostanziale: quando il parlamento conferisce i poteri all’amministrazione deve necessariamente circoscriverli e limitarli, è necessario stabilire limiti contenutistici.
Ruolo della Corte costituzionale
Lo Stato italiano è una costituzione rigida, il legislatore non può quindi andare contro ai principi della costituzione e, nel caso lo facesse, starà producendo una legge incostituzionale.
Le leggi incostituzionali verranno rilevate e controllate da un organo costituzionale chiamato Corte costituzionale. La Corte controllerà il contrasto tra la legge ordinaria emanata e la costituzione rigida e, nel caso in cui venga effettivamente violato un limite procedurale oppure la legge fosse adottata in violazione delle procedure costituzionali, allora la Corte costituzionale la dichiarerà illegittima per vizi di forma o per vizi procedurali.
Nel caso in cui la legge avrà contenuti contrari alla costituzione allora sarà una legge illegittima con un vizio sostanziale.
Gli articoli che riguardano la corte costituzionale sono dal 134, importante perché vengono descritte le sue competenze, fino al 137.
Distinzione fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta
La democrazia rappresentativa significa che il popolo vota ed elegge i propri rappresentanti. Le decisioni saranno quindi assunte prevalentemente dall’organo rappresentativo del corpo elettorale, il parlamento.
La democrazia diretta è quando il voto dei cittadini è esercitato non per eleggere i nostri rappresentanti ma per assumere direttamente una decisione, esempio: referendum.
Referendum
Ci sono due tipologie di referendum, il referendum abrogativo e il referendum costituzionale:
- Referendum abrogativo: il referendum abrogativo è tutelato dall’articolo 75 della costituzione. Il referendum abrogativo può essere richiesto da 500.000 elettori oppure da cinque consigli regionali. Lo scopo del referendum abrogativo è quello di abrogare totalmente o parzialmente un atto avente forza di legge.
- Referendum costituzionale: il referendum costituzionale è tutelato e descritto minuziosamente nell’articolo 138 della costituzione.
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Articolo 138 - revisione costituzionale
L’articolo 138 è la legge di revisione costituzionale che può essere applicata solo se le due camere raggiungono in seconda deliberazione la maggioranza di 2/3 in ciascuna delle camere oppure dei 2/3 in solo una delle camere. Se si raggiungono i 2/3 in ciascuna delle due camere allora la legge costituzionale proposta verrà approvata, se invece si raggiungeranno i 2/3 solo di una delle due camere allora verrà richiesto un referendum attivo. Nel caso venga approvata questa richiesta allora si procederà alla promulgazione e pubblicazione della delibera legislativa sulla Gazzetta Ufficiale e, entro tre mesi solo alcuni membri possono chiedere un referendum che sarà un referendum oppositivo perché solo una minoranza e se il popolo, col suo voto, prevarrà sul no allora il tentativo di appello al popolo sarà stato invano la legge non verrà emanata.
Stato totalitario
Lo Stato totalitario o autoritario è un uno Stato tipico del ‘900.
È uno Stato che condivide con lo Stato assoluto l’idea di concentrazione del potere e la caratteristica che però lo differenzia è il contesto, ci troviamo in una società di massa, non più in una società oligarchica dello Stato federale.
Questo stato è presente nel ventennio fascista il quale non concepiva l’idea di liberale, della persona prima dello Stato ma lo Stato era prima della persona.
C’è la soppressione del dissenso politico e la prevalenza assoluta del capo del governo a cui poi è concentrato il potere per poi arrivare fino alla dittatura.
Il carattere essenziale è l’assorbimento all’interno della società civile attraverso la propaganda, le persecuzioni e i partiti unici.
Questo Stato sostituisce la sovranità del popolo con la sovranità dello Stato negando lo stato del diritto.
Esempio: Italia-Mussolini, Germania-Hitler e Spagna-Franco.
Rapporto tra apparato governante e territorio
Abbiamo 3 tipologie di rapporti:
- Stato accentrato: il potere è detenuto prevalentemente dall’autorità governante che si trova al centro del sistema, non sono riconosciute forme di autonomia e gli organi periferici hanno solo funzioni con rapporti di dipendenza.
- Stato decentrato: funzioni riconosciute dalla costituzione a enti territoriali e dotati di autonomia sono indicate negli articoli 5 e 114 della costituzione. L’autonomia quindi non è più solo amministrativa ma anche legislativa come per esempio con le regioni.
- Stato federale: è presente uno Stato centrale sovrano con i propri organi comuni a cui sono affiancati altri Stati sovrani che hanno ceduto parte della loro sovranità allo Stato centrale e che hanno le competenze conferite dallo Stato sovrano e i loro organi con potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Abbiamo questa forma di Stato in Germania e negli Stati Uniti.
N.B. si possono distinguere gli Stati regionali dagli Stati federali grazie al procedimento di revisione costituzionale:
- In Italia: le regioni non hanno ruolo ma possono chiedere il referendum oppositivo con l’articolo 138.
- Negli Stati Uniti: i singoli Stati partecipano al procedimento di revisione costituzionale, 2 rappresentanti.
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Forme di governo
Con la forma di governo si studiano i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali supremi e principalmente allo studio dello Stato apparato, o Stato persona, o Stato in senso stretto. Le forme di governo sono principalmente 2: presidenziale e parlamentare.
Forma di governo presidenziale, Stati Uniti
La caratteristica principale è la forma dualistica direttamente eletta dal popolo composta dal Capo dello Stato e dal Congresso.
- Il Presidente è, oltre che capo dello Stato, presidente del consiglio e detentore del potere esecutivo, egli nomina e revoca i suoi ministri che hanno responsabilità solo nei suoi confronti, non nei confronti del parlamento perché siamo in assenza di reciproca fiducia necessaria. Ha una carica di 4 anni ed è rieleggibile solo 1 volta, in questa forma non esiste un rapporto fiduciario tra i due organi.
- Il congresso è il detentore del potere legislativo ed è formato da due camere ossia la camera dei rappresentanti e il Senato, il quale rappresenta gli Stati membri e di fatti è composto da 2 rappresentanti per Stato. Ha poteri di spesa ossia che stanzia i fondi perché il presidente e il suo esecutivo possono portare avanti le proprie politiche, inoltre anche potere di controllo sull’amministrazione federale.
Il potere giudiziario è in mano alla corte suprema.
La fluidità americana è rappresentata nei partiti, essi si attivano nel momento delle elezioni e sono orientamenti di lungo respiro, non è una fluidità né ideologica né burocratica.
N.B. quando si parla dello Stato federale bisogna sottolineare anche due procedure molto importanti: impeachment e checks and balances.
- Impeachment: messa in stato di accusa di una persona che ha un’alta carica pubblica e che è ritenuta colpevole di azioni illecite nell’esercizio delle proprie funzioni, questa procedura è avviata allo scopo di provocare la destituzione.
- Checks and balances: è un insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l’equilibrio tra i vari poteri all’interno di uno Stato, letteralmente vuol dire pesi e contrappesi ed è una funzione e quindi di controllo di bilancio fra i colori politici differenti fra il Presidente e i membri del Congresso.
Forma di governo parlamentare, Italia e maggior parte d’Europa
La caratteristica principale della forma di governo parlamentare è il rapporto di fiducia tra il governo e il parlamento, articolo 94.
L’unico organo votato direttamente dal popolo è il parlamento.
C’è l’obbligo di una forma monistica ossia che deve intercorrere fra maggioranza politica parlamentare e maggioranza politica dell’esecutivo lo stesso colore politico.
Il capo dello Stato è eletto dal parlamento in seduta comune e non dal popolo ma è un organo che non interferisce nella funzione di governo.
Se si spezza il rapporto fiduciario tra governo e parlamento allora il governo è obbligato a dimettersi.
Non c’è un termine fisso di durata per il governo, esso rimarrà in carica finché è presente la fiducia del parlamento, la durata massima del governo però coincide con la legislatura, per esempio quella italiana è di 5 anni.
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