Diritto costituzionale (Dott.ssa Giuditta Brunelli)
Diritto costituzionale: le norme, l’ordinamento giuridico, lo Stato
La partecipazione è l'essenza della democrazia: la stessa vita di una Costituzione democratica, in definitiva, è nelle loro mani. Le Costituzioni non nascono per il potere, ma contro il potere, a difesa dei cittadini e dei loro diritti contro ogni abuso o arbitrio di chi governa; ma se i cittadini non sono attenti e partecipi gli stessi diritti sono a rischio.
L’ordinamento giuridico
Per definire che cosa sia un ordinamento giuridico non esiste un'unica risposta in quanto il diritto è una scienza sociale. Tuttavia esistono due modi diversi di intenderlo:
- La prospettiva normativista (Hans Kelsen e la scuola di Vienna) → l'ordinamento giuridico è un sistema di norme caratterizzato da collegamenti precisi, strutturali. Inoltre l'ordinamento, inteso come un sistema regolatore di comportamenti umani, è qualificabile come giuridico soltanto se è un ordinamento coercitivo, il quale si impone e alla cui applicazione non ci si può sottrarre. Dunque a loro interessa la teoria pura del diritto;
- La prospettiva istituzionalista (Carl Schmitt, Santi Romano e Costantino Mortati) → è esclusa la possibilità di ridurre il fenomeno giuridico al fenomeno normativo in quanto il diritto, prima di essere norma, è “istituzione”, o “corpo sociale” che, per organizzarsi, necessita di un sistema normativo. Dunque loro guardano al fenomeno nel suo complesso.
Nella realtà, anche italiana, si tende ad unire gli elementi di entrambe le tesi come dimostra:
- Livio Palladin rileva che, per poter esistere, ogni ordinamento giuridico richiede almeno una pluralità di soggetti, una normazione e un'organizzazione;
- Tarello considera il fenomeno giuridico come un fenomeno di organizzazione sociale che si realizza attraverso un insieme di regole normative;
- Crisafulli “norma” e “istituzione”, aspetto normativo e aspetto fattuale si condizionano reciprocamente componendo l'ordinamento giuridico.
La norma giuridica
Le norme possono avere natura diversa come norme giuridiche, sociali, morali o tecnico-scientifiche.
In particolare le norme giuridiche e sociali hanno cinque caratteri comuni:
- La generalità (non universalità = non vale per tutti) → la norma vale per un numero indeterminato di soggetti (destinatari) e si applica a tutti coloro che si trovano nella situazione ipotizzata dalla norma;
- L’astrattezza (generalità di tipo temporale) → la norma, per essere tale, non deve esaurirsi al momento della sua prima applicazione, ma rimanere, come regola per ogni futura situazione ipotizzata dalla norma. Tuttavia ciò non vale per i provvedimenti amministrativi (concretezza) che si esauriscono dopo la loro applicazione (esempio: la concessione di uno spazio per una bancarella). Con l'astrattezza quindi ci si riferisce alla ripetibilità del precetto. Esempio: prendendo in considerazione il Titolo II - Il Presidente della Repubblica (dall’art. 83. all’art. 91) è chiaro che il Presidente della Repubblica sia solo uno quindi, in questo caso, la norma non ha generalità spaziale (è solo uno) ma temporale e si applicherà all'attuale Presidente della Repubblica e a tutti coloro che anche in futuro ricopriranno la stessa carica;
- L’esteriorità → la norma riguarda comportamenti esteriori (non scaturisce dall’interiorità della persona come, ad esempio, le norme morali) e l'eteronomia → la norma è imposta al soggetto dall'esterno, indipendentemente dalla sua volontà;
- La bilateralità → la norma regola comportamenti di soggetti che si pongono in relazione con altri e che quindi implicano delle relazioni sociali.
Tuttavia esiste un carattere esclusivo che contraddistingue la norma giuridica: la coercitività. Con coercitività si intende che la norma si impone, indipendentemente dalla volontà di chi ne fa parte e, come tale, se i comportamenti (obbligatori) previsti dall'ordinamento giuridico non vengono osservati si va incontro ad una sanzione. Solo in questo modo un ordinamento può essere effettivo. Tuttavia non tutte le norme giuridiche sono sanzionatorie ma possono essere, ad esempio, anche incentivanti o positive (conseguenze favorevoli per chi si comporti in modo conforme al disposto normativo). In questo senso la coercibilità conserva il suo valore non in quanto riferita alle singole norme, ma all’ordinamento nel suo complesso.
La pluralità degli ordinamenti giuridici o la statualità del diritto
Risulta naturale quindi domandarsi se il diritto possa essere considerato solo quello prodotto dallo Stato oppure esistano altri coordinamenti che possono essere individuati come ordinamenti giuridici. Secondo la teoria della statualità del diritto giuridico è giuridico solo l'ordinamento statale. Quest'ultima si contrappone alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, oggi dominante, che nega la riduzione del fenomeno giuridico al fenomeno statale ritenendo che, come dimostrano le dottrine istituzionalistiche - per le quali un gruppo sociale organizzato, dotato di stabilità e di un livello di aggregazione idoneo a configurarlo come un tutto unitario, costituisce un ordinamento giuridico giuridico - non è solo l'ordinamento quello dello Stato ma anche, ad esempio, l'ordinamento internazionale quello della Chiesa Cattolica. In questo senso sono giuridici anche i coordinamenti che, dal punto di vista di un determinato Stato, sono antigiuridici come sono le organizzazioni della criminalità organizzata dove è presente una pluralità di soggetti, un’organizzazione ben precisa ed un sistema di regole a cui sono vincolati.
1 Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione - Anno Accademico 2022/2023 - Sofia Rakut
Diritto costituzionale (Dott.ssa Giuditta Brunelli)
Principio della relatività dei valori giuridici
Una volta appresa la presenza di una pluralità degli ordinamenti giuridici, per ciascun ordinamento giuridico giuridiche sono le proprie norme prodotte dalle proprie fonti. Se ci poniamo quindi dal punto di vista di un ordinamento in particolare, ciò che è prodotto dagli altri ordinamenti risulta essere un mero fatto che, di conseguenza, è irrilevante e può essere talvolta definito come antigiuridico.
In questo senso i rapporti tra gli ordinamenti giuridici sono di separazione, seppur, a volte, possano esistere meccanismi di coordinamento che permettono la possibilità che norme di altri ordinamenti possono essere giuridicamente riconosciute (ed applicate) da un ordinamento diverso da quello che le ha prodotte a condizione che quello ordinamento le recepisca come proprie. Un esempio di tale situazione è, senz’altro, il diritto internazionale che, per l’ordinamento italiano in particolare, è valido poichè stabilito dallo stesso ordinamento italiano. Esempi:
- Comma 1 dell’art. 10 (Principi fondamentali) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto; internazionale generalmente riconosciute
- Comma 1 dell’art. 117 (Parte II - Ordinamento della Repubblica; Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli → Questo significa che gli obblighi internazionali derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (assunti tramite la sottoscrizione di trattati internazionali) non devono essere contrastati dalle leggi prodotte dalle regioni, in quanto andrebbero, a loro volta, in contrasto con gli articoli della Costituzione;
- Art. 1 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (in materia di diritto internazionale privato) La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Mentre per le norme pattizie, derivanti da accordi con altri Stati, è necessario, di volta in volta, un apposito atto dello Stato Italiano (l'ordine di esecuzione del trattato) senza il quale rimarrebbero prive di ogni effetto all'interno del nostro sistema.
Esiste nel concetto di relatività dei valori giuridici una distinzione tra relatività sincronica e diacronica:
- Si parla di relatività sincronica quando un medesimo comportamento, anche posto in essere dai medesimi soggetti, può essere contemporaneamente oggetto di valutazione differenti da parte di ordinamenti giuridici diversi. Esempio: nell’ordinamento italiano la legge ordinaria del 22 maggio 1978, n. 194 in materia di norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ammette la possibilità, per una donna, di praticare l’aborto in quanto cittadina italiana nonostante sia una cattolica battezzata che, come tale, è soggetta anche all’ordinamento della Chiesa cattolica che, nonostante alla luce della legge statale sia consentito, rende l’aborto un peccato mortale (le sanzioni sono legate all’appartenenza ad una confessione religiosa);
- Si parla, invece, di relatività diacronica quando uno stesso comportamento diviene oggetto di valutazione in momenti diversi, da parte di due ordinamenti che si succedono nel tempo. Esempio: un’azione rivoluzionaria di rovesciamento di regime (inteso come qualsiasi tipo di Governo) se fallita, verrà considerata come un reato, quindi valutata e sanzionata dal regime; diversamente accadrà se la rivoluzione andrà a buon fine, in questo caso verrà vista come un’azione eroica, dunque sarà valutata positivamente dal nuovo ordinamento.
La differenza tra gli ordinamenti giuridici originari e ordinamenti derivati
Quando ci si riferisce alla pluralità degli ordinamenti giuridici ci si riferisce sempre a ordinamenti originari che sono tali in quanto si auto legittimano, nel senso che non ricevono la loro giuridicità da norme di un sistema superiore, ma la trovano esclusivamente in se stessi (ad esempio l’ordinamento dello Stato). Il contrario sono invece gli ordinamenti derivati, la cui giuridicità deriva da un ordinamento superiore che li istituisce e legittima, dal quale traggono il loro fondamento (ad esempio l’ordinamento internazionale e il diritto criminale). Esempi:
- Art. 114 (Parte II - Ordinamento della Repubblica; Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi → fissati dalla Costituzione. — Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Questo significa che, in particolare, le Regioni, enti territoriali autonomi, esistono e sono dotati di potestà amministrativa e legislativa perchè ciò è previsto dall’ordinamento dello Stato, originario, e possiedono ordinamenti giuridici (derivati) territoriali validi nel loro territorio che limita la loro sfera di operatività. Ne consegue che, in Italia, vi sia un forte regionalismo.
- Art. 116 (Parte II - Ordinamento della Repubblica; Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni) Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. — La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. — Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, → Ciò significa che la fonte di autonomia delle Regioni è la sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. legge dello Stato. Inoltre, se una revisione costituzionale prevedesse di ampliare o diminuire le competenze regionali, questo sarebbe possibile (nel 2004 le competenze delle Regioni sono state addirittura ampliate per quanto riguarda il potere legislativo) come anche quello di rimodellare i loro confini.
L’ordinamento giuridico statale
Lo Stato possiede delle caratteristiche uniche che ne contraddistinguono il fatto di essere un ordinamento giuridico chiamato Stato. Gli elementi costitutivi dello Stato sono il fatto che sia un ordinamento originario che, come tale, si auto legittima e trova in se stesso la propria giuridicità. Tuttavia ciò non è sufficiente per descriverlo. L’originarietà dello stato si manifesta verso l’esterno: lo Stato è indipendente da qualsiasi altro ordinamento e Stato. Ciò significa che nell'ordinamento internazionale, quando si parla di parità tra gli Stati, si intende che, questi ultimi, sono indipendenti gli uni dagli altri sul piano giuridico (diversamente a dirsi per l'ordinamento internazionale per l'ordinamento della Chiesa che prescindono entrambi da ogni delimitazione spaziale). Per quanto riguarda l’originarietà interna dello Stato, questa si ritrova nel concetto di supremazia che, lo Stato, esercita all'interno del suo territorio, circoscritto, nonché sfera che delimita l’efficacia delle sue norme; e, nella sua materialità, come elemento dal quale il gruppo sociale trae le proprie risorse. Inoltre lo Stato è dotato di un apparato governativo tramite il quale esercita la propria sovranità, il proprio potere. In questo senso, anche le Regioni sono enti territoriali in cui vi è un popolo regionale, tuttavia esse non sono contraddistinte da sovranità ma da autonomia. Esempi:
- Art. 114 (⬆) Questo articolo fissa sul testo della Costituzione ciò che è stato detto fino ad ora. Inoltre, nel comma 1, non è casuale l'ordine di elencazione dei vari enti che sembra porli sullo stesso piano e che, quindi, abbiano la stessa natura. Tuttavia ciò viene smentito nel comma 2 quando questi ultimi vengono definiti “enti autonomi” e non sovrani, come è, invece, lo Stato, ente territoriale sovrano e supremo. Oltre ciò, sempre nel comma 1, il termine Repubblica risulta essenziale e ciò viene ribadito anche nell'ultimo articolo della Costituzione, l’art. 139.
- Art. 139 (Parte II - Ordinamento della Repubblica; Titolo VI - Garanzie costituzionali; Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.) → La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo significa che la forma repubblicana non può essere oggetto di riforma costituzionale, questo perché non è stata scelta dall'Assemblea Costituente bensì da un referendum popolare, avvenuto il 2 giugno 1946. Compito, dunque, dell’Assemblea Costituente era quello di scrivere la Costituzione (tra giugno 1946 e dicembre 1947, entrata in vigore l’1 gennaio 1948) con un unico limite, non uscire dalla forma repubblicana.
Un altro modo per descrivere lo Stato è definire lo Stato come quell'ente che ha il monopolio della forza (domata) = violenza legale e forza armata, che si declinano in varie modalità. Tuttavia lo Stato può imporre l'ordine tramite una violenza che deve essere sempre inquadrata nel limite dei principi imposti dalla Costituzione e le leggi. Un esempio è la sanzione penale che risulta essere una privazione della libertà (in alcuni Paesi può essere anche sacrificio della vita umana stessa) attraverso la quale lo Stato esprime la sua potestà punitiva servendosi di corpi come la Magistratura, i giudici etc. Esempi:
- Art. 27 (Parte I - Diritti e doveri dei cittadini; Titolo I - Rapporti civili) La responsabilità penale è personale. — L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. — Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4]. — Non è ammessa la pena di morte.
- Art. 13 (Parte I - Diritti e doveri dei cittadini; Titolo I - Rapporti civili) La libertà personale è inviolabile. — Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. — In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. — È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. → Ciò significa che lo Stato, sì ha la forza per 3];. — La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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