Corso di diritto costituzionale riassunto
AUGUSTO BARBERA, CARLO FUSARO
Anno accademico: 2022/2023
Nicolò Francesco Righi
Indice
- 1. Ordinamento giuridico e diritto costituzionale 6
- 1.1 L’ordinamento giuridico 6
- 1.2 Le principali teorie della costituzione 7
- 2. Lo stato e le forme di stato 8
- 2.1 La nascita dello stato moderno e le sue caratteristiche 8
- 2.2 Le dottrine dello stato 9
- 2.3 Le forme di stato moderne e il costituzionalismo liberal-democratico 10
- 3. L’ordinamento internazionale 11
- 3.1 Il diritto internazionale 11
- 3.2 Rapporto tra ordinamento italiano e ordinamento internazionale 11
- 3.3 L’adattamento agli obblighi internazionali 12
- 3.4 La tutela dei diritti umani 12
- 3.5 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 12
- 3.6 La Nato, la Coe e l’Osce 13
- 4. L’ordinamento dell’Unione Europea 14
- 4.1 Il lungo percorso per la nascita dell’UE 14
- 4.2 Origine del Trattato di Lisbona 14
- 4.3 Le istituzioni dell’Unione Europea 14
- 4.4 I fondamenti dell’Unione Europea 17
- 4.5 Il procedimento di formazione degli atti legislativi 18
- 4.6 L’EU e la sua evoluzione 19
- 5. Fonti del diritto: concetti generali 20
- 5.1 Cosa sono le fonti del diritto 20
- 5.2 I criteri per ordinare le fonti del diritto 21
- 5.3 L’abrogazione e l’invalidità 21
- 5.4 L’efficacia degli atti normativi e il divieto di retroattività 22
- 5.5 L’interpretazione del diritto 22
- 6. Le fonti del diritto: le singole fonti 23
- 6.1 Le fonti costituzionali 23
- 6.2 Le fonti dell’Unione Europea 23
- 6.3 La legge ordinaria dello stato 25
- 6.4 Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legislativi 26
- 6.5 Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legge 26
- 6.6 Referendum abrogativo 27
- 6.7 Le fonti legislative specializzate 27
- 6.8 Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali: i regolamenti parlamentari 28
- 6.9 Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali: gli altri regolamenti 28
- 6.10 Le fonti secondarie: i regolamenti del governo 28
- 6.11 Le fonti secondarie: i regolamenti ministeriali e interministeriali 29
- 6.12 Le fonti del diritto regionale 29
- 6.13 Le fonti degli enti locali 29
- 6.14 Le fonti espressione di autonomia collettiva 30
- 6.15 Le fonti esterne riconosciute 30
- 6.16 Le fonti fatto 30
- 6.17 Le fonti di cognizione e i testi unici 31
- 7. La tutela dei diritti 31
- 7.1 Alle origini dei diritti fondamentali 31
- 7.2 Le situazioni giuridiche soggettive 31
- 7.3 Condizione giuridica del cittadino 32
- 7.4 Condizione giuridica dello straniero 33
- 7.5 La tutela dei diritti nella costituzione 33
- 7.6 La tutela dei diritti nell’Unione Europea 34
- 7.7 Tutela internazionale dei diritti e ordinamento italiano: la Cedu 34
- 8. Diritti inviolabili (art.2) 34
- 8.1 I diritti inviolabili dell’art. 2 34
- 8.2 Il diritto alla vita e all’integrità fisica 35
- 8.3 Il diritto all’onore e il diritto all’identità personale 35
- 8.4 Il diritto di esprimere la propria sessualità 36
- 8.5 Il diritto alla riservatezza 36
- 9. Diritti fondamentali (espressamente riconosciuti) 37
- 9.1 Libertà personale (art.13 + art. 25) 37
- 9.2 Libertà di circolazione, soggiorno e espatrio (art.16) 37
- 9.3 Libertà di domicilio (art.14) 37
- 9.4 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15) 38
- 9.5 Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) 38
- 9.6 Libertà di informazione e i mezzi di diffusione del pensiero 38
- 9.7 Libertà di religione e la libertà di coscienza (art. 19) 39
- 9.8 Libertà della ricerca scientifica (Art.9 e art.33) 40
- 9.9 Libertà della e nella scuola, diritto all’istruzione e allo stadio (Art.33 e 34) 40
- 9.10 Libertà di riunione (art. 17) 40
- 9.11 Libertà di associazione (art. 18) 41
- 9.12 Famiglia (art. 29) 41
- 9.13 Minoranze linguistiche (art. 6) 42
- 9.14 Comunità religiose (art. 7 e 8) 42
- 9.15 Diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica (art. 41 e 42) 43
- 9.17 Il diritto al lavoro (art. 1, 4, 35-38) 44
- 9.18 Il diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38) 44
- 9.19 Il diritto alla salute (art. 32) 45
- 9.20 Il diritto all’abitazione (art. 47) 45
- 9.21 I doveri costituzionali 46
- 9.22 Il principio di eguaglianza 46
- 10. Le forme di governo 47
- 10.1 La funzione di indirizzo politico 47
- 10.2 Le forme di governo: storia ed evoluzione 47
- 10.3 Le forme di governo: Tipologia 48
- 10.4 Forma di governo in Italia 50
- 11. La sovranità popolare 51
- 11.1 La sovranità appartiene al popolo (art.1) 51
- 11.2 Il popolo che vota: art. 48 52
- 11.3 Il popolo che elegge 52
- 11.4 Le elezioni parlamentari 53
- 11.5 Le elezioni regionali 54
- 11.7 Le elezioni europee 55
- 11.8 La legislazione elettorale di contorno 55
- 11.9 I Referendum 55
- 11.10 I partiti (art. 49) 57
- 12. Il parlamento 58
- 12.1 Alle origini dei parlamento 58
- 12.2 Cenni storici sul parlamento italiano 58
- 12.3 Com’è composto il parlamento 59
- 12.5 Organizzazione e funzionamento delle due camere (art.64) 60
- 12.6 Lo status giuridico dei parlamentari 60
- 12.7 Gli organi delle camere 61
- 12.8 Le funzioni delle camere 62
- 12.9 Il procedimento legislativo (art.71 - 74) 62
- 12.10 Il ciclo annuale di bilancio 63
- 12.11 La legge di delegazione europea e la legge europea 64
- 12.12 Le procedure di indirizzo 65
- 12.13 Le procedure di controllo e informazione 65
- 12.14 Lessico del parlamento e governo in parlamento 65
- 13. Il presidente della Repubblica 66
- 13.1 Elezione e durata in carica del PdR 66
- 13.2 Le attribuzioni del PdR 66
- 13.3 La responsabilità del PdR 67
- 14. Il governo della Repubblica 68
- 14.1 Il governo e il PdC 68
- 14.2 Organizzazione del governo italiano 68
- 14.3 La responsabilità del governo 69
- 14.4 Formazione e crisi di governo 70
- 15. I governi regionali e locali 70
- 15.1 Le origini dello stato accentrato fino alla riforma del titolo V 70
- 15.2 I caratteri dell’ordinamento regionale 71
- 15.3 La ripartizione delle competenze legislative (art. 117) 72
- 15.4 L’ordinamento degli enti locali 74
- 15.5 Le funzioni amministrative e il principio di sussidiarietà 75
- 15.6 L’autonomia finanziaria e i principi statali di coordinamento (art. 119) 76
- 15.7 I poteri di controllo dello stato 76
- 15.8 Le regioni a statuto speciale 77
- 16. Le pubbliche amministrazioni 77
- 16.1 La pubblica amministrazione 77
- 16.2 Organizzazione per ministri e per enti 78
- 16.3 L’organizzazione per autorità indipendenti 79
- 16.4 I principi costituzionali dell’amministrazione pubblica 80
- 16.5 Il procedimento amministrativo 81
- 16.6 Gli atti amministrativi 81
- 16.7 La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi 82
- 17. Il sistema giudiziario 82
- 17.1 La funzione giurisdizionale 82
- 17.2 L’organizzazione giudiziaria 83
- 17.3 Le giurisdizioni speciali 84
- 17.4 L’autonomia e indipendenza della magistratura 84
- 17.5 Il consiglio superiore della magistratura 85
- 17.6 La responsabilità dei magistrati 85
- 17.7 I principi costituzionali del Processo 86
- 18. La giustizia costituzionale 87
- 18.1 La giustizia costituzionale 87
- 18.2 La corte costituzionale 88
- 18.3 Il giudizio di legittimità costituzionale: oggetto, parametro e vizi sindacabili 88
- 18.4 L’accesso al giudizio di legittimità costituzionale: in via incidentale e in via d’azione 89
- 18.5 Tipologia delle sentenze 91
- 18.6 Gli effetti della dichiarazione di illegittimità 93
- 18.7 I conflitti di attribuzione: interorganici e intersoggettivi 93
- 18.8 Altri giudizi 95
1. Ordinamento giuridico e diritto costituzionale
Regole giuridiche ≠ regole morali o religiose.
- Disciplinano i rapporti tra i soggetti di un gruppo sociale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’organizzazione sociale => non hanno solamente intenti ideali.
- Non impongono solo doveri ma tutelano anche i diritti dei consociati.
Rapporto giuridico = relazione tra due soggetti regolata dal diritto.
- Oggettivo: Diritto in senso = l’insieme delle norme giuridiche che prescrivono a una persona determinati comportamenti.
- Soggettivo: Diritto in senso = pretesa di un soggetto che gli altri seguano il comportamento che la norma prescrive.
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici = il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione ma è inerente a qualunque organizzazione.
Il diritto prodotto dallo stato è caratterizzato dalla polititicità (in senso giuridico) quale cura degli interessi della comunità, che non solo si regge su proprie regole ma aspira a stabilire regole, divieti o vincoli per tutte le altre organizzazioni giuridiche => tende ad affermarsi quindi come sovrana.
1.1 L’ordinamento giuridico
- Teorie Normativiste: l’ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale, visto come qualcosa a sé, isolato dalla società e da studiarsi secondo regole proprie. (“Dottrina pura del diritto”).
- Teorie Istituzionaliste: un ordinamento è il complesso delle norme che scaturiscono da una determinata organizzazione sociale. Non sono le norme a dar luogo all’organizzazione ma è essa stessa che le produce; la loro funzione è di mantenerla, consolidarla e rafforzarla.
“Ex facto oritur ius”: le norme sono il prodotto di fatti normativi intervenuti in un certo momento della storia.
Questa affermazione è difficilmente contestabile se si pensa ai paesi anglosassoni della common law: paesi dove dalla regolarità dei comportamenti prevalenti accertati e verificati dalla corte di giustizia scaturiscono le norme. ≠ Civil law: è prevalente il peso delle norme scritte cioè deliberate dagli organi a ciò deputati.
=> Secondo le teorie normativiste, una società organizzata HA un ordinamento, secondo le teorie istituzionaliste, una società organizzata È un ordinamento.
L’importanza delle teorie normativiste sta nel fatto che su di esse si fonda l’autonomia del diritto rispetto agi altri fenomeni sociali, difatti viene annoverata tra le teorie positiviste. Il diritto viene definito positivo se si appoggia su prescrizioni normative valide nell’ordinamento considerato.
L’ordinamento giuridico: l’insieme di più elementi – prescrizioni, consuetudini, fatti normativi - espressione di una determinata organizzazione sociale accomunati dal fatto di essere tutti e coordinati fra loro secondo criteri sistematici.
Ogni ordinamento giuridico è un sistema, quindi ha le seguenti caratteristiche:
- Unitario = ha un fondamento che ne assicura l’unità.
- Coerente = non ammette contraddizioni tra norme.
- Completo = non ammette lacune o vuoti normativi.
=> Prodotti della volontà del legislatore e dell’interprete -> distinzione tra disposizione e norma.
Disposizione = formulazione linguistica, l’enunciato.
Norma = l’interpretazione che si può desumere da una o + disposizione attraverso diversi criteri:
- Letterali: utilizzare le parole come scritte come riferimento.
- Logici-sistematici: guardare alla connessione tra loro degli enunciati e come si inseriscono nel contesto normativo considerato.
- Teleologici: fare riferimento all’intenzione del legislatore (inteso come legislatore storico).
Si fa poi riferimento all’interpretazione analogica come rimedio per colmare lacune o vuoti normativi rilevanti, che richiedono una soluzione giuridica.
L’analogia consiste nell’applicare a un caso non previsto una disciplina prevista per casi simili.
Perché un ordinamento giuridico possa costituire un sistema è indispensabile che le caratteristiche di unità, coerenza e completezza siano assicurate da un insieme di principi fondanti. Da questi principi poi dipenderà anche la catena di produzione di nuove norme => alla base di un ordinamento vi è un progetto costituente => la costituzione che può essere scritta o non scritta, se scritta.
Rigida: modificabile solo con un procedimento di revisione aggravato.
Flessibile: modificabile con procedimento ordinario.
Fine del 18esimo secolo: sviluppo del costituzionalismo moderno:
- Costituzione degli USA: breve e rigida.
- Costituzione francese del 1791.
19esimo secolo: costituzioni ottriate, cioè concesse dalla corona e flessibili:
- Statuto concesso da Carlo Alberto al regno di Sardegna nel 1848.
- Carta costituzionale di Luigi 18esimo del 1814.
Costituzioni contemporanee -> di origine rappresentativa (=votate) e rigide (costituzione italiana del 1948).
Assetto costituzionale di uno stato: la sua tipica forma di governo, catalogo di diritti, forma di stato, sistema delle fonti del diritto norme fondamentali.
Ordinamento costituzionale: il complesso delle scritte o non scritte che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine costituzionale.
=> L’ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme della costituzione che non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale.
Infatti gli elementi di fondo dell’ordinamento costituzionale si possono ricavare anche da fonti dello stesso rango (leggi costituzionali e consuetudini costituzionali) e norme materialmente costituzionali (come le preleggi o le leggi elettorali).
=> Distinzione tra Organi costituzionali, necessari e indefettibili per l’ordinamento, e organi di rilevanza costituzionale (es. CNEL).
Organi costituzionali: Parlamento, Governo, Corte costituzionale, Presidente della Repubblica.
Caratteristiche:
- Trovano la propria disciplina direttamente nella costituzione.
- Sono coessenziali alla forma di stato delineata dalla costituzione.
- Sono collocati in un sistema di reciproche influenze e controlli, bilanciamenti costituzionali.
- Hanno autonoma potestà regolamentare.
- Spetta ad essi la verifica dei poteri, cioè il controllo dei titoli di ammissione dei loro componenti.
- Esercitano l’autodichia (= risoluzione delle controversie di lavoro con i loro dipendenti).
- I loro titolari godono di prerogative poste a garanzia dell’autonomia dei rispettivi organi.
1.2 Le principali teorie della costituzione
Anche a proposito del concetto di costituzione si è manifestata una contrapposizione fra normativisti e istituzionalisti.
- Normativisti: tendono a identificare la costituzione con le norme espresse dal documento istituzionale. => la costituzione coincide con il contenuto del documento costituzionale e vedono nel diritto un sistema di tipo piramidale che al suo vertice ha una norma fondamentale “groundnorm”, non posta ma presupposta, si tratta di una norma generale sulla produzione del diritto in base alla quale si costruisce l’intero ordinamento. Su di essa poggiano infatti le ulteriori norme sulla produzione del diritto: le norme costituzionali.
Per Hans Kelsen la norma fondamentale è valida non perché è stata creata in una data maniera da un atto giuridico ma perché è presupposta valida e rimane tale fino a quando non venga resa invalida nel modo determinato dall’ordinamento giuridico stesso. Anche per Kelsen la norma fondamentale non è il prodotto arbitrario dell’immaginazione giuridica bensì determinata dal principio di effettività ovvero dalla realtà dei fatti.
- Istituzionalisti: tendono a identificare la costituzione con la decisione politica che fonda l’ordinamento costituzionale.
=> La costruzione kelseniana viene criticata dagli istituzionalisti in quanto considerata tautologica trascurando il fatto che qualsiasi fonte del diritto, anche quella suprema è regolata dal diritto.
Non c’è organizzazione che non sia retta già nel suo sorgere da regole seppur rozze ed elementari; una forza ordinante è tale perché essa stessa ordinata cioè organizzata.
Per questo la costituzione si colloca ai confini fra l’essere della società e il dover essere del diritto e può dirsi a un tempo, diritto e fattore ordinante del diritto stesso.
Così Karl Schmitt afferma che la vera costituzione è la decisione fondamentale con cui il potere costituente determina la forma dell’unità politica di un ordinamento.
-> La posizione del costituzionalista italiano Costantino Mortati deve molto a quella schmittiana sulla base della quale egli opera la distinzione fra costituzione in senso materiale e in senso formale. La costituzione in senso materiale per Mortati consiste ne i “fini e i valori su cui convergono le forze politiche prevalenti” => Su questa poggia la costituzione formale che ne è in qualche modo il precipitato. La costituzione materiale è ciò che sostiene l’intero ordinamento.
La differenza fra costituzione e ordinamento costituzionale: la prima è la carta costituzionale entrata in vigore il 1 gennaio 1948, il secondo è il complesso dei principi e delle norme costituzionali, anche consuetudinarie, legati insieme da un progetto costituente che li percorre dando loro senso e capacità espansiva.
2. Lo stato e le forme di stato
2.1 La nascita dello stato moderno e le sue caratteristiche
Termine utilizzato dal 16esimo secolo, infatti compare già nel Principe di Machiavelli.
Gli stati, infatti, sorsero con l’organizzazione attorno alla figura del princeps di alcuni ordinamenti territoriali, un feudatario che per la sua forza acquisì posizioni di preminenza rispetto ad altri. Gli stati riuscirono quindi ad affermare sia la propria autonomia nei confronti dell’impero sia nei conf
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