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Diritto commerciale – anno accademico 2021/2022

Volume III – diritto delle società

Sommario

  • La nozione di società e i principi generali .............................................................................................3
  • Cap. 1 – L’organizzazione produttiva: elementi costitutivi 3
  • Cap. 2 – I tipi di società 3
  • Cap. 3 – Autonomia patrimoniale e personalità giuridica 3
  • Le società in nome collettivo (SNC) .........................................................................................................3
  • Cap. 4 – Profili formali e profili finanziari 3
  • Cap. 5 – Profili organizzativi 6
  • Cap. 6 – Lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Lo scioglimento della società 8
  • Le società in accomandita semplice (SAS) ........................................................................................... 11
  • Cap. 7 – La SAS 11
  • Le società semplici (SS) .............................................................................................................................. 12
  • Cap. 8 – La SS 12
  • Le società per azioni (SPA) ........................................................................................................................ 13
  • Cap. 9 – La società per azioni: fattispecie economica e rilevanza giuridica 13
  • Cap. 10 – La costituzione delle SPA e le altre vicende dell’organizzazione 15
  • Cap. 11 – Il capitale sociale e i conferimenti 19
  • Cap. 12 – Le azioni. Creazione ed estinzione 22
  • Cap. 13 – La partecipazione azionaria 26
  • Cap. 14 – I titoli azionari. Legittimazione del socio e circolazione delle azioni 28
  • Cap. 15 – Le azioni proprie e le partecipazioni sociali della SPA 29
  • Cap. 16 – Le obbligazioni 31
  • Cap. 17 – Gli strumenti finanziari derivati diversi da azioni e obbligazioni 33
  • Cap. 18 – Il sistema tradizionale: l’assemblea 33
  • Cap. 19 – Gli amministratori 40
  • Cap. 20 – Il controllo sulla gestione e contabile 45
  • Cap. 21 – I sistemi alternativi di amministrazione e controllo: sistema dualistico e monistico 47
  • Cap. 22 – Il controllo giudiziario sulla gestione 48
  • Cap. 23 – La documentazione dell’attività sociale 49
  • Le società a responsabilità limitata (SRL) .......................................................................................... 51
  • Cap. 25 – Caratteristiche tipologiche e struttura formale 51
  • Cap. 26 – La struttura finanziaria 53

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  • Cap. 27 – La struttura organizzativa 57
  • Le società in accomandita per azioni (SAPA) ...................................................................................... 60
  • Cap. 28 – La SAPA 60
  • Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali .......................................................... 61
  • Cap. 29 – Lo scioglimento 61
  • Cap. 30 – Il procedimento di liquidazione 62
  • L’articolazione del rischio d’impresa .................................................................................................. 64
  • Cap. 31 – I gruppi di società 64
  • Cap. 32 – I patrimoni destinati a specifici affari 66
  • Le società con scopo mutualistico ...................................................................................................... 67
  • Cap. 33 – Le società cooperative 67
  • Cap. 34 – Le mutue assicuratrici 71
  • Le operazioni straordinarie ................................................................................................................... 71
  • Cap. 35 – Le trasformazioni 71
  • Cap. 36 – Le fusioni 74
  • Cap. 37 – Le scissioni 76
  • Volume IV – diritto del sistema finanziario ....................................................................................... 78
  • Cap. 6 – Le forme dell’attività: i servizi, i modelli contrattuali. I prodotti 78
  • Cap. 7 – Le regole dell’attività: la tutela del cliente 81

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La nozione di società e i principi generali

Cap. 1 – L’organizzazione produttiva: elementi costitutivi

(leggere)

Cap. 2 – I tipi di società

(leggere)

Cap. 3 – Autonomia patrimoniale e personalità giuridica

Le società sono caratterizzate da autonomia patrimoniale. I beni che fanno capo ad essa non si confondono mai, giuridicamente, con quelli personali dei soci ma ne rimangono separati; questa separazione si traduce in un distinto regime di responsabilità nei confronti dei creditori, rispettivamente della società e del singolo socio. Questo è stato previsto per favorire l’iniziativa economica e il suo svolgimento.

Il grado di autonomia varia a seconda del tipo di società: si ha un primo grado di autonomia nella società semplice (il creditore particolare non può aggredire i singoli beni sociali ma può chiedere la liquidazione in denaro della quota spettante al suo debitore); maggiore intensità ha l’autonomia patrimoniale della SNC (il creditore particolare non può chiedere neanche la liquidazione della quota); autonomia simile è quella della SAS, dove però una categoria di soci è responsabile solo nei limiti del conferimento; il massimo grado di autonomia è quello della società di capitali e cooperative (i patrimoni sono del tutto separati; il creditore particolare non può soddisfarsi sui beni sociali e il creditore sociale non può soddisfarsi sui beni personali). Si capisce quindi perché quella delle società di persone si chiama autonomia patrimoniale imperfetta e, viceversa, quella delle società di capitali autonomia patrimoniale perfetta. È proprio questa la differenza tra questi due tipi di società.

L’autonomia patrimoniale perfetta è identificata con la nozione di personalità giuridica, in base alla quale la società è un soggetto distinto dai soci. Le società di capitali hanno personalità giuridica. Le società di persone, invece, non hanno personalità giuridica; secondo una parte della dottrina sembrerebbe che la titolarità dei beni e dei rapporti giuridici societari faccia capo direttamente ai soci. Tuttavia, bisogna dire che alle società di persone si riconosce un’autonomia soggettiva di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica ma che comunque le rende centri di imputazione di rapporti giuridici distinti dai soci.

Le società di persone si caratterizzano come modello per l’esercizio in comune di imprese di dimensioni contenute. Hanno delle caratteristiche comuni: responsabilità illimitata di almeno un socio, stabilità nel tempo, rilevanza normativa di alcune vicende personali dei soci, agilità gestionale. Solitamente vengono utilizzate in caso di pochi soci che hanno un elevato grado di fiducia tra loro. Il successo delle società di persone è legato soprattutto al trattamento tributario ispirato al principio della trasparenza fiscale. Gli utili realizzati dalla società vengono imputati, anziché a quest’ultima, direttamente ai soci e tassati nell’ambito dell’IRPEF secondo le rispettive quote di partecipazione (questo permette di beneficiare dell’aliquota progressiva che è più bassa rispetto a quella proporzionale delle società di capitali).

Inoltre, le società di persone consentono maggiore elasticità nella costituzione e nel corso della vita sociale. Ci sono 3 tipi di società di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Si ha una tecnica normativa a cascata, nel senso che solo alle società semplici è dedicata una disciplina completa (artt. 2251-2290); alle SNC e SAS, invece, vengono dedicate delle disposizioni specifiche e poi si richiamano le regole delle SS.

Le società in nome collettivo (SNC)

Cap. 4 – Profili formali e profili finanziari

L’art. 2291 stabilisce che nella società in nome collettivo (SNC) tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Essa agisce sotto una ragione sociale, la quale è composta dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale che serve come identificazione.

L’art. 2295 stabilisce tutti gli elementi che l’atto costitutivo di una SNC deve indicare (i dati dei soci, la ragione sociale, il nome dei soci che hanno l’amministrazione e il potere di rappresentanza, l’oggetto sociale, le prestazioni dei soci d’opera, le norme per la ripartizione degli utili, la durata della società). Non tutti sono essenziali; se alcuni di essi mancano vengono integrati dalle norme del Codice civile.

Per quanto riguarda la forma, l’art. 2296 richiede la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata; questo serve ai fini pubblicitari per ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese (gli amministratori devono depositare presso l’ufficio l’atto entro 30 giorni). L’iscrizione costituisce condizione di regolarità della SNC e non di validità dell’atto costitutivo; quindi, la SNC non iscritta è comunque valida ma sarà una SNC irregolare; essa gode della minore autonomia patrimoniale della società semplice.

Alla società irregolare vengono ricondotte due ipotesi. La prima è quella della società occulta, con la quale il vincolo societario non viene palesato nei rapporti esterni ma resta celato dietro un imprenditore individuale. La seconda è quella della società apparente, la quale pur non sussistendo un vincolo societario si reputa comunque sussistente, e quindi assoggettabile a fallimento, quella società che appare tale nei rapporti esterni, inducendo i terzi a confidare nella sua concreta esistenza.

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La partecipazione ad una SNC è consentita non solo alle persone fisiche ma anche alle società di capitali, le quali sono dotate di personalità giuridica. Per la partecipazione della persona fisica incapace, trovano applicazione le regole sull’esercizio di un’attività d’impresa commerciale (art. 2294); ne consegue che ai minori, agli interdetti e agli inabilitati è preclusa la partecipazione alla costituzione della società ma possono, con autorizzazione del tribunale, acquistare partecipazioni a titolo di donazione o successione per la continuazione dell’attività d’impresa.

Per le persone giuridiche, esse possono assumere partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata con l’autorizzazione dell’assemblea (art. 2361 c.2). È possibile, quindi, che una SNC abbia solamente soci che sono società di capitali.

Per quanto riguarda la partecipazione di socio occulto, la società esiste ed è palese ma va provata l’esistenza della singola ulteriore partecipazione rispetto a quelle risultanti dagli atti e dai documenti societari; il socio occulto è assoggettato al fallimento per effetto dell’art. 147 legge fallimentare. È difficile, invece, che una società di capitali venga classificata come socio occulto proprio per l’autorizzazione dell’assemblea richiesta per la partecipazione (in assenza di autorizzazione la partecipazione è inefficace).

Per quanto riguarda i conferimenti nelle SNC, i soci sono tenuti ad indicare nell’atto costitutivo il valore attribuito ai conferimenti stessi e il modo di valutazione (art. 2295 n.6). La somma del valore dei conferimenti darà luogo al capitale della società, per il quale non è fissata alcuna soglia minima. Non sono fissati limiti riguardanti le entità conferibili, quindi si ritengono conferibili tutti i beni e servizi. Si tende ad ammettere i conferimenti di qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica quindi, oltre ai tradizionali conferimenti in denaro o di beni in natura, crediti, opera e servizi, anche conferimenti aventi ad oggetto un obbligo di non fare o beni intangibili, purché dotati di utilità per la società.

Per quanto riguarda l’importo, i soci possono fissarlo liberamente. Se l’entità non viene determinata scattano le presunzioni previste dall’art. 2253 c.2: i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Per il conferimento in denaro è possibile che il socio si limiti ad assumere un obbligo senza versare alcuna percentuale all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo; può essere apposto un termine e se il versamento non viene fatto entro quella data allora andrà effettuato a richiesta degli amministratori; l’eventuale inadempimento espone il socio all’esclusione per gravi inadempienze.

Per i beni conferiti in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita; sul socio grava il rischio di perimento della cosa prima che la proprietà venga acquisita dalla società. Per il conferimento di beni in godimento, la proprietà dei beni resta in capo al socio e quindi egli avrà il diritto a vedersi restituito il bene; il rischio per il sopravvenuto perimento del bene resta a carico del socio che lo ha conferito; in questo caso egli può anche essere suscettibile di esclusione, a meno che il perimento non sia imputabile agli amministratori.

Per il conferimento di crediti, il socio risponde in caso di insolvenza del debitore (quindi, nel caso in cui il debitore fallisca, egli dovrà effettuare un nuovo conferimento); il socio assume una garanzia sull’esistenza del credito e la solvibilità del debitore.

Per quanto riguarda il conferimento d’opera (o servizi), il socio si obbliga nei confronti della SNC a svolgere una prestazione di fare senza assumere la posizione di lavoratore subordinato ma quella di socio con il diritto di partecipazione agli utili e alle decisioni sociali. Per il socio d’opera si può avere l’esclusione qualora emerga la sua sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita. Nell’indicare il contenuto dell’atto costitutivo, l’art. 2295 ha tenuto distinte le prestazioni dei soci d’opera dai conferimenti; questo ha creato dei dubbi circa la necessità di imputazione a capitale; alcuni pensano che queste prestazioni possano essere imputate a capitale mentre altri pensano che siano solo conferimenti di patrimonio non capitalizzabili.

L’insieme dei conferimenti dei soci va a formare il capitale sociale della SNC; i soci sono liberi di fissare la cifra del capitale sociale nominale e di valorizzare i beni diversi dal denaro nella misura tra loro concordata, senza che sia necessaria una stima redatta da un perito (tuttavia, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e di crediti è penalmente sanzionata).

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La determinazione dell’importo è richiesta dall’art. 2295, il quale prescrive l’indicazione nell’atto costitutivo del valore attribuito ai conferimenti. È vietata la restituzione ai soci dei conferimenti o la distribuzione agli stessi di somme attinte dal patrimonio sociale se non nella misura in cui si tratti di eccedenza del patrimonio netto rispetto all’importo del capitale indicato nell’atto costitutivo. Tutte le decisioni che incidono sul capitale vanno considerate modifiche dell’atto costitutivo e vanno decise dai soci all’unanimità (o a maggioranza se lo consente l’atto stesso; art. 2252).

La decisione di riduzione reale del capitale diventa efficace decorsi tre mesi dal giorno dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese; in questo termine i creditori anteriori all’iscrizione possono fare opposizione davanti al tribunale, il quale può disporre che essa abbia comunque luogo previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia. È vietato distribuire somme ai soci se non per utili realmente conseguiti: divieto di distribuzione di utili fittizi.

Non c’è una disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale a seguito di perdite, quindi gli amministratori non sono obbligati ad adottare particolari provvedimenti quando il capitale venga eroso. L’atto costitutivo può indicare le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; solitamente la parte di ciascuno negli utili coincide con la quota di partecipazione al capitale ma è consentito stabilire diversamente andando ad alterare questa simmetria tra conferimenti e partecipazione agli utili (per esempio per dare rilevanza ad una particolare caratteristica di un socio); questo può essere fatto sia per la ripartizione degli utili che per la partecipazione alle perdite (e addirittura i due possono essere diversi tra loro).

L’unico limite è posto dall’art. 2265 che pone il divieto di patto leonino: “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.” Questo divieto mira ad evitare che possa snaturarsi il contratto sociale creando situazioni di sfavore; si estende a tutti i tipi societari.

La quota di partecipazione agli utili e alle perdite assume rilevanza in sede di liquidazione della società: la parte di ciascuno agli utili funge da criterio per la distribuzione del surplus di attivo al netto del rimborso dei conferimenti (art. 2282 c.1); la parte di ciascuno nelle perdite determina la distribuzione tra i soci del peso dei debiti sociali se i fondi della SNC si rivelano insufficienti.

Il diritto del socio alla percezione degli utili sorge automaticamente una volta che viene approvato il bilancio da cui gli utili risultano, quindi non c’è bisogno di un’ulteriore decisione di distribuzione degli utili; per la creazione di riserve facoltative è richiesta l’unanimità dei consensi.

La SNC gode di autonomia patrimoniale imperfetta. I creditori particolari non possono chiedere la liquidazione della quota del socio loro debitore finché dura la società (art. 2305); essi possono solo aggredire gli utili spettanti al socio e porre i

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ali.rossetti00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Sciuto Maurizio.
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