Diritto commerciale I: impresa, titoli di credito, diritto bancario
Introduzione
Ogni norma è una proposizione logica che si compone di due elementi principali: fattispecie e disciplina.
Il legislatore per dettare regole segue sempre lo stesso schema logico: innanzitutto individua una fattispecie ossia un modello che di fatto può concretizzarsi nella vita reale.
Fattispecie = Modello capace di descrivere un fatto, una situazione, nella vita reale.
Una volta delineata una precisa fattispecie viene imposta una certa disciplina.
Disciplina = Complesso di norme che regolano la convivenza dei componenti di una comunità.
Il Diritto Commerciale appartiene alla branca del Diritto Privato, diritto cioè che regola i rapporti orizzontali tra privati, cittadini o altre forme, e si contrappone al Diritto Pubblico che regola i rapporti tra enti pubblici e il cittadino, rapporti di linee verticali.
1. La nozione d’impresa, fattispecie generale d’impresa
L’imprenditore è, secondo l’art. 2082 c.c., colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Questo articolo non è una norma autonoma perché è un articolo che si limita a descrivere la fattispecie senza dare indicazioni sulla disciplina.
L’articolo detta l’identikit di chi possa essere qualificato come imprenditore rispettando determinate caratteristiche.
L’imprenditore risulta essere chi esercita un’attività, principio di effettività, e proprio per questo l’accento va posto nel concetto di attività.
L’imprenditore potrebbe essere meglio identificabile come l’impresa e questo articolo nello specifico ci fa comprendere cosa sia impresa e cosa non sia impresa.
Quando parliamo del soggetto parliamo di imprenditore, quando invece parliamo di attività cioè del modello di comportamento parliamo di impresa.
Nota bene: impresa ≠ azienda ≠ società ≠ ditta. Questi sono concetti differenziati nella disciplina giuridica.
Un’attività la si intende in contrapposizione del concetto di atto.
- Gli atti sono i singoli contratti che vengono stipulati dove di volta in volta si ha un’operazione economica unica ed isolata.
- Si parla di attività economica quando abbiamo una serie continua di atti finalizzati ad uno scopo produttivo e di creazione di nuovo di valore suscettibile di creare un modello a ripetersi nel tempo per una certa finalità, nell’impresa può essere la realizzazione di un profitto.
L’attività deve avere una certa natura per essere definita tale, deve essere, cerchiamo di capire cosa sia attività d’impresa e cosa non lo sia:
- Produttiva = Volta alla produzione di nuova ricchezza cioè aggiungere ricchezza al sistema economico, sequenza comportamentale orientata al perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo.
- Economica = La programmazione dell’attività produttiva come capace di generare ricavi sufficienti di ricoprire almeno i costi della produzione, metodo lucrativo.
- Professionale = È professionale l’attività economica svolta in modo stabile e non occasionale.
- Organizzazione = Implica lo svolgimento di un’attività economica organizzata.
Attività produttiva
Il fine deve essere la produzione o lo scambio di beni e servizi, cioè un’utilità che prima non c’era.
L’attività produttiva si contrappone all’attività di mero godimento, cioè una sequenza di comportamenti finalizzati ad un risultato non produttivo, senza creare nuova ricchezza.
Attività economica
Ossia un metodo di produzione che dovrebbe generare ricavi idonei per ricoprire i costi sostenuti autofinanziandosi e permettendo la continuazione dell’attività.
Più che un risultato trascrive quindi un metodo.
L’economicità si contrappone quindi al fatto che possano esistere attività produttive non economiche che cioè non si prefiggono le realizzazioni di ricavi capaci di ricoprire i costi previsti e da sostenere; esempio sono le attività No profit, intraprese per finalità differenti.
L’attività impostata attraverso un principio di perdita programmata si ha nel settore no profit che si avvale di contributi pubblici o privati che consente di rimborsare costi sostenuti da parte di questo terzo settore perché esso realizza finalità collettive, tutto questo bilancia la perdita di tali organizzazioni.
Professionalità
L’attività deve essere svolta professionalmente cioè deve mostrare caratteri di stabilità e continuità, destinata a protrarsi nel tempo e a riprodurre un certo ciclo produttivo.
Ma professionalità non è sinonimo di continuità perché non è detto che l’attività possa non avere delle interruzioni a patto che queste siano legate ad esigenze naturali del ciclo produttivo a cui si riferiscono.
Un’attività produttiva che difetti del requisito di professionalità è un’iniziativa occasionale.
Esempio: uno stabilimento balneare è professionale perché è un’attività sì, limitata ad una sola stagione, ma non vuol dire che quell’attività non sia programmata per protrarsi in un lungo periodo di anni in modo da essere stabile e continuativa nonostante sia intermittente.
Organizzazione
Tratta quindi l’organizzazione dei fattori della produzione come capitale, lavoro e altre risorse materiali e finanziarie di cui si avvale l’imprenditore.
I fattori del lavoro quindi devono essere organizzati, beni immobili, macchinari, contratti, dipendenti, automezzi.
Alla luce di quanto precede il ruolo del titolare di un’attività produttiva organizzata è quello di svolgere un’opera di organizzazione, cioè di stabilire ordine funzionale e strutturale, chi decide cosa e chi esegue; con riferimento al capitale, di far fronte alle fonti necessarie.
In caso contrario, rappresentando il suo lavoro personale il fattore produttivo sufficiente, in quanto unico fattore impiegato nel processo parleremmo di lavoro autonomo.
Tutti i requisiti devono figurare simultaneamente, al contrario una attività verrà collocata al di fuori del fenomeno imprenditoriale, tutto ciò rispettando i criteri previsti dalla legge.
In tutto questo si attua anche il principio delle relatività della fattispecie alla disciplina, quindi nel processo interpretativo si raccomanda una interpretazione della definizione della fattispecie che abbia senso rispetto alla disciplina che se ne occupa.
2. Le categorie d’impresa
All’interno del modello di comportamento descritto dall’appena citato articolo 2082 la legge distingue ulteriormente modelli di comportamento che rientrano in questo perimetro ma si caratterizzano per aspetti tra di loro diversi.
Le imprese si prestano ad essere suddivise sulla base di almeno tre diversi criteri, tra di loro concorrenti, che portano a profilare all’interno della fattispecie generale d’impresa l’identikit di tante figure di imprenditore ulteriormente qualificato.
Primo criterio: natura dell’attività svolta
Il primo criterio fa leva sulla natura dell’attività svolta o per meglio dire sull’oggetto della produzione realizzata.
Questo criterio vede da una parte l’impresa commerciale e dall’altro l’impresa agricola e si distingue a seconda che la produzione di beni e servizi sia di natura commerciale ovvero volta alla produzione agricola.
Esistono nella nostra legge due articoli che trattano l’imprenditore commerciale e quello agricolo:
L’art. 2195 definisce l’impresa commerciale e ci fornisce una definizione che si riesce con difficoltà ad isolare dal concetto di imprenditore descritto dall’art. 2082 poiché istituisce una equivalenza tra imprese soggette a registrazione ed imprese commerciali.
Art. 2195: “Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Capiamo che il punto 1, a parte il termine industriale, era già anticipato con l’art. 2082.
Stessa cosa vale per il punto 2 perché anche l’articolo 2082 ci parlava di attività volta anche allo scambio di beni o servizi, quindi questa definizione è la medesima, descritta con parole diverse.
Il punto 3 così come il 4 parla comunque di attività di servizi di diverso tipo.
Infine il punto 5 ci parla sempre e comunque di attività che convengono ad imprese che producono servizi.
Quindi la percezione dell’articolo appena descritto è che non serva ad identificare in che cosa l’impresa commerciale si distingua all’interno dell’argomento impresa.
Proprio per questo dobbiamo riporre maggiore attenzione all’articolo 2135 che ci parla di impresa agricola il quale fornisce una descrizione caratteristica e molto più specifica rispetto alla figura dell’imprenditore commerciale.
L’art. 2135 definisce l’impresa agricola.
Art. 2135: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, coltivazione del bosco, allevamento di animali e attività connesse”.
Sono quindi tutte attività legate allo sfruttamento della terra o del fondo agricolo e per definizione isola l’impresa agricola.
Questa si caratterizza soprattutto per il fatto di essere esente dall’applicazione dello Statuto commerciale e quindi non deve tenere obbligatoriamente scritture contabili, non doveva iscriversi al registro delle imprese ed è esente dall’applicazione della legge fallimentare, anche in caso di insolvenza l’impresa agricola non fallisce e non accede a concordato preventivo.
L’impresa agricola è d’altra parte soggetta a numerose agevolazioni di natura fiscale, contributiva, lavoristica volta a sostenere l’esercizio dell’impresa agricola.
Tutto ciò perché questo genere di attività è ritenuta meritare per varie ragioni, ad esempio perché tradizionalmente il settore dell’agricoltura faceva meno ricorso all’indebitamento o al finanziamento esterno, o perché ad esempio l’imprenditore agricolo sconta il rischio terra cioè l’esposizione dell’attività produttiva a fenomeni naturali, meteorologici, di natura epidemica, per cui possono verificarsi delle crisi produttive indipendenti dalla programmazione e la volontà dell’imprenditore stesso.
Il perimetro dell’impresa agricola naturalmente deve comprendere attività che di per sé non sarebbero agricole ma che sono indispensabili per l’imprenditore agricolo nonostante potrebbero apparire di natura commerciale.
Queste sono le attività connesse cioè attività di trasformazione, da materia prima a materia lavorata, e commercializzazione di prodotti agricoli.
Esempi:
- Se vendo le marmellate derivanti dalla trasformazione della frutta non prendo la qualità di imprenditore agricolo; così come trasformare l’uva coltivata in vino.
- Al contrario se produco olive e poi secondariamente compro uva nel mercato per trasformarla in vino perdo la connessione oggettiva con il prodotto agricolo e quindi l’attività sarebbe commerciale.
Con un intervento normativo del 2001 si è esteso ancor più tale concetto, a favore della fattispecie agricola, abbracciando all’interno tutta una serie di attività e si è arricchita la definizione appena studiata.
Così le attività connesse sono anche quando non siano connesse da un criterio di normalità, in tal modo oltre alle attività classiche, per coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento si intendono le attività dirette alla cura e ad uno sviluppo del ciclo biologico o anche di una sola sua fase necessaria.
La dilatazione non avviene sulle attività tipicamente agricole ma anche sul versante delle attività connesse perché si intendono connesse le attività esercitate dall’imprenditore agricolo di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ma anche la fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature dell’azienda svolta nell’impresa agricola.
Esempi:
- L’imprenditore agricolo che presti il proprio frantoio per la trasformazione in olio di tutti gli imprenditori del distretto.
- Chi affitta macchinari utilizzati in tali attività.
- Utilizzo di attrezzature per le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità quale l’agriturismo cioè attività tipiche ristorative o alberghiere o di altri servizi, escursioni a cavallo, esplorazioni varie, che però in quanto si avvalgano della struttura attraverso la quale si svolge l’attività agricola, ristorante che utilizza prodotti coltivati.
A conclusione di questa analisi dei due articoli sappiamo cos’è l’impresa agricola ma necessitiamo quindi di specificare in miglior modo l’impresa commerciale.
L’impresa commerciale viene compresa in base al criterio della residualità attraverso il quale tutte le imprese che non sono qualificabili come imprese agricole, saranno qualificate come imprese commerciali.
Secondo criterio: dimensioni d’impresa
Il secondo diverso criterio in base al quale possono essere suddivise le imprese è quello che fa leva sulle dimensioni d’impresa o meglio ancora, sulle dimensioni dell’organizzazione aziendale impiegata per l’esercizio dell’attività.
La distinzione vede da una parte le piccole imprese e dall’altra la medio-grande impresa, superiore al livello minimale che caratterizza la piccola impresa.
Iniziamo quindi a trattare il piccolo imprenditore, ossia il titolare di una piccola impresa attraverso la sua trattazione dall’articolo 2083 nel quale prima ci vengono forniti degli esemplari specifici e poi anche un criterio generale.
Art. 2083: “Sono piccoli imprenditori 1) i coltivatori diretti del fondo; 2) gli artigiani; 3) i piccoli commercianti; 4) coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Con i primi tre punti abbiamo una rappresentazione di imprenditori commerciali e non che abbiamo visto secondo il diverso criterio della natura di attività.
Coltivatori diretti del fondo sono piccoli imprenditori agricoli; gli artigiani sono coloro che si occupano della produzione di beni non su scala industriale ma attraverso la trasformazione e manipolazione di materie prime, in questi il contributo dell’imprenditore ha un ruolo preponderante; il piccolo commerciante infine è colui che si occupa dell’intermediazione nello scambio dei beni senza avere un grande magazzino o un negozio di importanti dimensioni.
Il criterio generale dell’articolo trascrive un modello del lavoratore con un piccolo esercizio dove la sua presenza è fondamentale e può coinvolgere anche lati familiari.
Quando ricorre la piccola impresa abbiamo una materia disciplinare simile a quella che spetta all’impresa agricola cioè è esente dall’applicazione delle norme dello Statuto commerciale.
Ad esempio i piccoli imprenditori non sono soggetti a procedure concorsuali, non si deve iscrivere al registro delle imprese.
I problemi che nella vita concreta si pongono su questa definizione emergono soprattutto in sede fallimentare dove, per sottrarsi nella disciplina fallimentare, si invoca la piccolezza dell’impresa insolvente.
La legge fallimentare ha sempre dettato un criterio alternativo più agevole ai giudici per stabilire quali imprese non possono fallire e quali possono fallire in ragione della loro complessità aziendale.
L’articolo 1 della legge fallimentare variato dal decreto correttivo del 2007 sostiene che “non falliscono le imprese che stanno al di sotto tutti questi parametri” non menzionando le parole “Piccola impresa” ma tra le righe si comprende la connessione e i parametri che tratta la legge fallimentare sono i seguenti e devono ricorrere tutti e tre congiuntamente:
- Un attivo patrimoniale inferiore a €250.000 negli ultimi 3 esercizi precedenti.
- Un ammontare globale dei ricavi, fatturato, inferiore a €300.000 nei 3 esercizi precedenti.
- Un’esposizione debitoria complessiva inferiore a €500.000.
Se l’imprenditore, convocato davanti al giudice fallimentare per essere fallito eccepisce, sostiene in contrario, la sua piccolezza in ragione di questi criteri dimensionali sfugge ad una dichiarazione di fallimento.
Riflessione: Questi criteri numerici potrebbero essere superati nel tempo da un cambiamento del valore reale della moneta e dell’inflazione.
Bisogna tenere conto anche di altri problemi riguardo la piccola impresa:
- Uno di questi tratta l’impresa artigiana attraverso la legge quadro 443/1985 la quale contiene per lo più agevolazioni fiscali e contributive al fine di sostenere questo settore considerato di rilevanza per l’economia nazionale.
- Altra questione da chiarire onde evitare sovrapposizioni è il rapporto tra piccola impresa e impresa familiare.
Questa legge quadro però ci fornisce dei parametri che non collimano con quelli dell’articolo 2083, ma esplicita che le definizioni che essa pone valgono esclusivamente ai fini dell’applicazione della legge stessa per ottenere tali agevolazioni ma ciò non vorrà dire essere piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083.
L’impresa
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