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Diritto delle società

Indice

  • Capitolo primo: le società
  • Capitolo secondo: società semplice, società in nome collettivo
  • Capitolo terzo: società in accomandita semplice
  • Capitolo quarto: società per azioni
  • Capitolo quinto: azioni
  • Capitolo sesto: partecipazioni rilevanti
  • Capitolo settimo: i gruppi di società
  • Capitolo ottavo: l’assemblea
  • Capitolo nono: amministrazione
  • Capitolo decimo: i controlli interni
  • Capitolo undicesimo: sistemi alternativi di amministrazione e controllo
  • Capitolo dodicesimo: i controlli esterni
  • Capitolo tredicesimo: i libri sociali, il bilancio
  • Capitolo quattordicesimo: le modificazioni dell’atto costitutivo
  • Capitolo quindicesimo: le obbligazioni
  • Capitolo sedicesimo: scioglimento della s.p.a.
  • Capitolo diciassettesimo: società in accomandita per azioni
  • Capitolo diciottesimo: s.r.l.
  • Capitolo diciannovesimo: società cooperative
  • Capitolo ventesimo: trasformazione, fusione e scissione
  • Capitolo ventunesimo: società europee

Capitolo I: le società

Le società sono organizzazioni di persone e mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono le strutture organizzative tipiche ma non esclusive. Il legislatore riconosce otto tipi di società, fra le quali le parti possono liberamente scegliere in modo da dotarsi dell’assetto organizzativo meglio rispondente alle loro specifiche esigenze.

I tipi di società previsti sono:

  • La società semplice (s.s.)
  • La società in nome collettivo (s.n.c.)
  • La società in accomandita semplice (s.a.s.)
  • La società per azioni (s.p.a.)
  • La società a responsabilità limitata (s.r.l.)
  • La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
  • Le società cooperatrici e le mutue assicuratrici.

Queste prime tre sono definite come società di persone.

Quest’ultime tre, invece, sono definite come società di capitali.

N.B. Rientrano poi nello schema legislativo la società europea e la società cooperativa europea. Inoltre, sono stati di recenti affiancati altri due modelli societari di derivazione comunitaria: società europea e società cooperativa europea.

L’art. 2247 c.c. dispone che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva allo scopo di dividerne gli utili”.

Sotto il profilo contrattuale, la società è inquadrabile nella più ampia categoria dei contratti associativi che si distinguono dai contratti di scambio:

  • Contratti associativi = si caratterizzano per il fatto che in essi l’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i contraenti è unico, cosa che invece non avviene per i contratti di scambio. Nei contratti associativi le prestazioni di ciascuna parte possono essere di diversa natura e di diverso ammontare. Esse, infatti, non destinate a scambiarsi tra loro secondo il rapporto di corrispettività; per contro sono finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune.
  • Il contratto associativo è un contratto potenzialmente plurilaterale e aperto: può essere stipulato da due a un numero illimitato di parti.
  • Il contratto associativo e il contratto di società in particolare è un contratto di organizzazione di una futura attività: si intende, cioè, che l’attuazione del contratto di società presuppone lo svolgimento di un’attività comune e la conseguente organizzazione di gruppo deputata alla produzione di una serie non definita di atti giuridici a rilievo sia interno (tra i soci) sia esterno (con i terzi).

Nei contratti associativi la nullità, l’annullabilità, la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta che colpiscono il vincolo di una delle parti non comportano rispettivamente la nullità, l’annullabilità o la risoluzione dell’intero contratto, salvo che la partecipazione non debba considerarsi essenziale.

Conferimenti

Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la presenza contemporanea di tre elementi:

  • I conferimenti dei soci;
  • L’esercizio in comune di un’attività economica (c.d. scopo-mezzo);
  • Lo scopo di divisione degli utili (c.d. scopo-fine).

Sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano.

Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.

E qual è la loro funzione? La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Con il conferimento, ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza e si espone al rischio di impresa: corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l’apporto eseguito se la società non consegue utili.

Diversi possono essere sia l’oggetto che l’ammontare del conferimento: quanto all’oggetto, possono essere costituiti da beni e da servizi, da denaro, beni in natura (mobili o immobili, materiali o immateriali) trasferiti in proprietà o concessi in godimento della società. In breve, può costituire oggetto dei conferimenti “qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività d’impresa.

L’art. 2247 va coordinato con la disciplina dei conferimenti dettata per i singoli tipi di società:

  • Trova piena applicazione solo nelle società di persone e, dopo la riforma del 2003, nella società a responsabilità limitata;
  • Nelle società per azioni (e nelle società cooperative per azioni) incontra significative limitazioni.

Differenza tra società di capitali e di persone

  • Società di capitali: sono società dotate di personalità giuridica. Per essa è prevista un’organizzazione basata su una pluralità di organi: assemblea, organo di gestione e di controllo. Per il funzionamento di tali organi vige il principio maggioritario e il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo.
  • Società di persone: sono prive di personalità giuridica e non sono previsti organi specifici. I soci hanno responsabilità illimitata e il potere di amministrare la società e serve il consenso unanime per la modifica dell’atto costitutivo.

Patrimonio sociale e capitale sociale

  • Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Esso è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci ma successivamente subisce variazioni qualitative-quantitative in relazione alle vicende economiche che investono la società. La consistenza del patrimonio sociale è accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio e si definisce patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.

Il patrimonio sociale assolve la funzione di garanzia della società, principale od esclusiva:

  • È principale quando per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio.
  • È, invece, esclusiva, se si tratta di una società nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suddetto patrimonio.
  • Il capitale sociale nominale, invece, è un’entità numerica, è cioè una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società. Il capitale sociale rimane immutato fin quando non se ne decide l’aumento o la riduzione che, in ogni caso, comporta una modifica dell’atto costitutivo. È un valore storico che assolve ad una duplice funzione:
Funzione vincolistica Funzione organizzativa
In quanto il capitale sociale indica l’ammontare dei conferimenti e, dunque, il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall’attività d’impresa e che, perciò, non possono ripartirsi per tutta la durata della società. È termine di riferimento per accertare periodicamente – mediante il bilancio di esercizio – se la società ha conseguito utili od ha subito perdite.

In conformità con tale funzione, infatti, si stabilisce che la cifra corrispondente al valore del capitale sociale sia iscritta tra le passività, insieme ai debiti d’impresa. La funzione vincolistica del capitale sociale si risolve non altro che in una funzione di garanzia patrimoniale supplementare per i creditori poiché questi potranno far affidamento sull’eccedenza delle attività rispetto le passività per almeno il valore corrispondente il capitale sociale.

Vi è, infatti, un utile se dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate dal capitale sociale nominale (se il capitale sociale nominale è 100, le attività 600 e le passività 300 - > 600-300-100=200, avremo quindi un utile di 200 da un’attività iniziale di 600 a cui sono state tolte sia le passività sia il valore del capitale sociale nominale). Vi è, al contrario, se le attività sono inferiori alle passività più il capitale sociale.

Inoltre, il capitale sociale nominale assolve una funzione organizzativa molto più estesa per le società di capitali. Per esse, infatti, funge da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto) sia di natura patrimoniale (diritto agli utili e alla quota di liquidazione.

Esercizio in comune di un’attività economica

È il secondo degli elementi caratterizzanti fissati dalla nozione di società (c.d. “scopo-mezzo” del contratto sociale).

  • L’oggetto sociale, invece, è definito come la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere.
  • Tale attività deve essere predeterminata nell’atto costitutivo della società ed è modificabile solo con l’osservanza delle norme, diverse a seconda del tipo di società.
  • In ogni caso, in tutte le società l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività (serie coordinata di atti) e di un’attività economica, più precisamente di un’attività produttiva condotta con metodo economica e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
  • Essenziale per le società è, però, che l’attività sia esercitata in comune. Perché un’attività di impresa possa definirsi comune a più soggetti è necessario che sia preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune ossia di un risultato giuridicamente imputabile al gruppo in quanto tale, prima che ai singoli membri.

Società occasionali

Le società possono essere utilizzate anche per l’esercizio di attività produttiva a carattere non imprenditoriale.

L’art. 2247 c.c. richiede che l’attività abbia carattere produttivo ma non fa cenno alcuno al carattere della professionalità, come invece accade per le imprese.

Alle società occasionali è quindi applicata la disciplina del tipo societario prescelto ma non la normativa dell’impresa e, quindi, se l’attività è commerciale, la società occasione deve ritenersi sottratta dal fallimento.

Sono da distinguere tre ipotesi:

  • Unico atto = non si ha né società né impresa quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un solo atto economico o anche in più atti non coordinati da un disegno unitario (nel caso di due amici che vendono insieme la loro collezione di francobolli per ricavarne un prezzo maggiore).
  • Affare complesso = si ha sia società che impresa quando due persone decidono di compiere insieme un singolo affare complesso: un atto, cioè, che per sua natura implica il compimento di numerose operazioni e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escluderne il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.
  • Società occasionale in senso proprio = si hanno invece società occasionali (società senza impresa) quando ci si trovi in presenza di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura: di un’attività, cioè, che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati ma che non richiedono la predisposizione di un apparato produttivo (due soggetti che si accordano per l’acquisto in pianta di una partita di agrumi, la raccolta personale e la vendita della stessa).

La società fra professionisti

L’attività tra professionisti è attività economica ma non è legislativamente considerata attività d’impresa. Dà dunque luogo ad un’ulteriore ipotesi di società senza impresa. L’ammissibilità delle società tra professionisti è stata al centro di una tormentata vicenda legislativa.

In particolare:

  • L’art. 2232 c.c. impone il carattere rigorosamente personale delle professioni intellettuali: egli deve eseguire personalmente l’incarico assunto e, pur consentendo di avvalersi di sostituiti ed ausiliari, puntualizza che quest’ultimi devono pur sempre operare “sotto la direzione e responsabilità”.

Nonostante siano stati attuati numerosi progetti normativi, dopo anni si è rinunciato ad emanare il regolamento sulle società tra professionisti.

Tuttavia, nel 2001 è stata ammessa la costituzione di una società tra avvocati e nel 2006 è stata consentita la costituzione di società di persone tra professionisti per la prestazione di servizi professionali interdisciplinari.

La società tra professionisti non va confuso con il fenomeno dell’assunzione congiunta di un incarico da parte di più professionisti (due avvocati che assumono congiuntamente l’incarico di difendere lo stesso cliente).

  • Ciascun professionista si impegna a eseguire personalmente una propria professione intellettuale, sia pure coordinando il proprio operato con quello di un collega, verso il cliente. Si tratta, dunque, di distinte attività professionali coordinate e non di un’unica attività esercitata in comune.
  • Le società tra professionisti hanno come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune di attività professionale agli stessi riservata per legge. Gli incarichi professionali sono assunti dalla società la quale giuridicamente si obbliga ad eseguire le relative prestazioni professionali, sia pure attraverso i propri soci a loro volta obbligati verso la comune società a prestare la propria attività intellettuale.

In questo caso, occorre distinguere tra professioni protette e non protette, a seconda che il suo esercizio sia subordinato all’iscrizione in appositi albi o meno.

  • Le professioni non organizzate in ordini o collegi possono essere esercitate anche in forma societaria. Ne consegue che, così facendo, non sarà più giuridicamente qualificabile come prestazione d’opera intellettuale essendo venuto meno un carattere inderogabile della stessa ovvero il suo carattere rigorosamente personale. Diventerà, dunque, un comune produttore di servizi e non più professionista intellettuale.
  • Al contrario, per le professioni protette era posto divieto che quest’ultime potessero costituirsi in società. La ratio nel divieto risiedeva nella tutela dell’inderogabile carattere personale imposto dall’art. 2232. Si aveva il timore che la persona o le persone fisiche che avevano eseguito materialmente la prestazione intellettuale, potessero sottrarsi ad ogni responsabilità civile personale e diretta nei confronti dei terzi, dato che il contratto d’opera viene stipulato con la società.

Tuttavia, con gli sviluppi normativi, si è arrivati a concludere che anche i professionisti di professioni protette possano optare per lo strumento giuridico della società e di qualsiasi tipo societario e si ammette che possano parteciparvi, oltre i soci professionisti, anche i soci non professionisti per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Si specifica, però, che debbano dotarsi di requisiti di onorabilità determinati dal regolamento di attuazione e che il numero e la partecipazione al capitale dei soci professionisti deve essere “tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Se viene meno quest’ultima condizione, la prevalenza dei soci professionisti deve essere ristabilita nel termine di 6 mesi, altrimenti la società si scioglie e deve essere cancellata dall’ufficio dall’albo di professionisti cui sono iscritti.

Altri aspetti della disciplina delle società tra professionisti sono regolati da principi già affermati:

  • L’atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci (principio di esclusività dell’oggetto sociale); può trattarsi anche di più attività professionali, se i soci svolgono professioni diversi (società multiprofessionali);
  • La partecipazione ad una società tra professionisti rende incompatibile la partecipazione ad altre società tra professionisti (principio di esclusività della partecipazione);
  • La denominazione deve indicare l’indicazione di società tra professionisti;
  • Il socio professionista è tenuto all’os
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VERO000000008 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Palmieri Gianmaria.
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