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Assemblea e organi della società per azioni

Descrizione dei tre distinti organi

La società per azioni si caratterizza per la necessaria presenza di:

  • L’assemblea dei soci: È un organo con funzioni deliberative le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale. Non rientra invece nella competenza dell’assemblea l’attività deliberativa in merito alla gestione dell’impresa sociale.
  • L’organo amministrativo: È responsabile della gestione dell’impresa sociale e ha ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno inoltre la rappresentanza legale della società e il compito di attuare le deliberazioni dell’assemblea.
  • L’organo di controllo interno: Ha funzioni di controllo sull’amministrazione della società.

Storia e riforme del sistema di amministrazione e controllo

Per quanto riguarda l’amministrazione e il controllo, il Codice civile del 1942 prevedeva un unico sistema basato sulla presenza di due organi:

  • L’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione);
  • Il collegio sindacale, che inizialmente svolgeva anche funzioni di controllo contabile.

Con la riforma del 1998 per le sole società quotate e con la riforma del 2003 per tutte le s.p.a., la revisione legale dei conti è stata sottratta al collegio sindacale e affidata a un organo di controllo esterno: revisore legale o società di revisione. La riforma del 2003 ha introdotto altri due sistemi alternativi al sistema tradizionale di amministrazione e controllo tra i quali la società può scegliere:

Il sistema dualistico

È di ispirazione tedesca. Con tale sistema, l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza (di nomina assembleare) e da un consiglio di gestione (nominato dal consiglio di sorveglianza). Il consiglio di sorveglianza è inoltre investito anche di ulteriori competenze, come l'approvazione del bilancio.

Il sistema monistico

È di ispirazione anglosassone. Con tale sistema, l’amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione (nominato dall’assemblea) e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno. I componenti devono essere dotati di specifici requisiti di indipendenza e professionalità.

Anche per le società che adottano il sistema dualistico o monistico è previsto il controllo contabile esterno.

Assetto organizzativo e responsabilità

L’assetto organizzativo nei tre sistemi di amministrazione e controllo funge da contrappeso alla responsabilità limitata dei soci e tende ad assicurare, attraverso la divisione dei poteri, il regolare funzionamento della società. I componenti dell’organo di amministrazione e di controllo interno sono responsabili della legalità dell’attività sociale.

L’assetto organizzativo della società per azioni ha carattere tendenzialmente rigido nell’ambito di ciascun sistema di amministrazione e controllo. Tutti gli organi sono necessari e le funzioni loro attribuite sono inderogabili e non modificabili dall’autonomia statuaria. Così, ad esempio, se è stato adottato il sistema tradizionale, i soci non possono decidere, neppure all’unanimità, di sopprimere il collegio sindacale o di avocare al singolo o all’assemblea poteri di controllo propri di tale organo.

Ampio spazio è riconosciuto all’autonomia privata per quanto riguarda la struttura dell’organo amministrativo e l’articolazione delle funzioni. Nel sistema tradizionale relativo alle società non quotate è infatti consentito scegliere fra amministratore unico o pluralità di amministratori. In tutti i sistemi è consentito che l’organo di amministrazione deleghi larga parte dell’attività deliberativa ad uno o più dei suoi membri, dando così via alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati.

Funzioni dell'assemblea

  • L’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci.
  • La sua funzione è quella di esprimere la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
  • È un organo collegiale che decide secondo il “principio maggioritario”. La volontà espressa dai soci riuniti in assemblea vale come volontà della società e vincola tutti i soci, anche se assenti.

Distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria

Assemblea ordinaria

In seguito alla riforma del 2003, le competenze dell’assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato. Nelle società che adottano il sistema tradizionale o quello monistico, l’assemblea in sede ordinaria:

  • Approva il bilancio;
  • Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
  • Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci (se non stabilito dallo statuto);
  • Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Più ristrette sono invece le competenze dell’assemblea ordinaria nelle società che optano per il sistema dualistico. Rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono di competenza dell’assemblea straordinaria.

Assemblea straordinaria

L’assemblea in sede straordinaria delibera:

  • Sulle modificazioni dello statuto;
  • Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
  • Su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L’attuale disciplina amplia quella previgente prevedendo la possibilità che lo statuto attribuisca alla competenza dell’organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o di gestione) specifiche materie per legge riservate alla competenza dell’assemblea straordinaria. Infatti, oltre al caso di aumento del capitale sociale a pagamento ed emissione di obbligazioni convertibili come stabilito dalla disciplina previgente, il trasferimento statutario di competenza è possibile anche nei seguenti casi: fusione della società controllante e controllata (sia che si tratti di società interamente posseduta che di società posseduta al 90%), istituzione e soppressione di sedi secondarie, trasferimento delle sedi secondarie in territorio nazionale, riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.

Diversi sono i quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l’assemblea ordinaria e straordinaria. Per evitare che l’assenteismo degli azionisti impedisca di deliberare, è poi prevista una seconda convocazione con quorum inferiori (per quella ordinaria e straordinaria). In tutte le società lo statuto può prevedere convocazioni successive qualora la seconda convocazione vada deserta. Tuttavia, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la regola è che l’assemblea si tenga in “un'unica convocazione” alla quale si applicano direttamente quorum ribassati (se lo statuto non prevede diversamente).

  • L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie;
  • Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni, all’assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria. In mancanza di diversa disciplina, alle assemblee speciali si applicano le norme dettate per l’assemblea straordinaria (se le azioni speciali non sono quotate).

Procedimento assembleare

La convocazione dell’assemblea è di regola decisa dall’organo amministrativo, il quale può disporla ogni volta che lo ritiene opportuno. In particolare, quando l’organo amministrativo è un consiglio di amministrazione, la convocazione deve essere disposta con delibera consiliare.

La convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori è obbligatoria in una serie di casi. In particolare, gli amministratori:

  • Devono convocare l’assemblea ordinaria almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto che non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per consentire l’approvazione del bilancio. Lo statuto può stabilire un termine maggiore (non superiore a 180 giorni);
  • Devono convocare senza ritardo l’assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale o la minor percentuale prevista dallo statuto. Nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori oppure in loro vece i sindaci (o i rispettivi organi di amministrazione e controllo dei sistemi monistico e dualistico) non provvedono, la convocazione dell’assemblea è ordinata con decreto dal tribunale, il quale designa anche la persona che deve presiederla. In base all’attuale disciplina, il tribunale deve però preventivamente sentire l’organo amministrativo e di controllo della società ed inoltre convocherà l’assemblea solo se il rifiuto degli stessi risulti ingiustificato.

Nelle società quotate, i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale hanno inoltre il diritto di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea già convocata o presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, con domanda scritta da presentare entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione.

Convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale

  • Ogni qualvolta la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto;
  • Quando vengono a mancare tutti gli amministratori o l’amministratore unico;
  • Il collegio sindacale può inoltre convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili gravi e vi sia necessità di provvedere.

Luogo di convocazione

L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società. È quindi necessaria un’espressa previsione statuaria affinché sia valida la convocazione disposta in luogo diverso dal comune in cui la società ha la propria sede legale.

Avviso di convocazione

Per le società quotate, il d.lgs 27-1-2010, n.27 ha introdotto una serie di modifiche volte a favorire l’esercizio a distanza dei diritti di informazione, partecipazione e voto dei soci.

  • Nelle società non quotate: la convocazione è disposta mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ma tale modalità di convocazione può essere sostituita dalla pubblicazione in un quotidiano indicato dallo statuto. Inoltre, lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci almeno 8 giorni prima.
  • Nelle società quotate: l’avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea sul sito internet della società.

L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere stabilita la data della seconda convocazione, che però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza, l’assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima (termine di pubblicazione ridotto a 8 giorni).

Ordine del giorno: delimita la competenza di quell'assemblea.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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