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Liquidazione giudiziale

Liquidazione giudiziale è il nuovo nome dato dal codice della crisi e dell'insolvenza alla procedura di fallimento. Infatti, è stato previsto che tutte le disposizioni di legge che contengono l'espressione devono intendersi riferite alla procedura di liquidazione giudiziale.

La liquidazione giudiziale è finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. È lo strumento che il codice permette al creditore rimasto insoddisfatto di utilizzare per realizzare almeno in parte il suo debito.

I presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale

  • Presupposto soggettivo: In merito al presupposto soggettivo, va detto che l’ambito di applicazione della liquidazione giudiziale subisce alcune limitazioni in quanto:
    • La liquidazione giudiziale è sostituita dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori commerciali individuate da leggi speciali. Ad esempio: imprese bancarie ed assicurative.
    • La liquidazione giudiziale cede il passo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza quando ricorrono i presupposti specifici per l’applicazione di tale procedura.
    • Gli enti pubblici sono esonerati dalla liquidazione giudiziale, restando soggetti alla liquidazione coatta amministrativa.
    • Le società start-up innovative sono soggette solo alle procedure concorsuali delle crisi da sovra-indebitamento.
  • Presupposto oggettivo: Per quanto riguarda il presupposto oggettivo:
    • Il primo è lo stato di insolvenza dell’imprenditore: l’imprenditore versa in stato d’insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale è quindi una situazione patologica ed irreversibile che coinvolge l’intero patrimonio dell’imprenditore e non gli consente di soddisfare le obbligazioni assunte.
    • L’insolvenza si manifesta di regola con l’inadempimento di una o più obbligazioni, ma può tuttavia manifestarsi anche indipendentemente dagli inadempimenti.

Rapporto tra insolvenza e inadempimento: L'insolvenza è una situazione del patrimonio del debitore, mentre l'inadempimento è un fatto che rileva come uno dei possibili indici dello stato di insolvenza. Infatti, un imprenditore può aver soddisfatto tutti i suoi debiti ed essere comunque insolvente, se lo ha fatto con mezzi anormali diretti a mascherare l'insolvenza. Viceversa, l'imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente.

Non è insolvente:

  • L’imprenditore che ha mezzi patrimoniali liquidi e non paga perché ritiene di non dover pagare o trascura per negligenza di pagare;
  • L’imprenditore che non paga per cause che comportano solo una temporanea difficoltà di adempimento.

N.B. Stato di insolvenza e temporanea difficoltà sono situazioni non coincidenti perché solo il primo comporta la liquidazione giudiziale mentre la temporanea difficoltà può essere affrontata con gli strumenti previsti dal CCI per la composizione o regolazione della crisi d’impresa.

Soglie dimensionali

Per poter aprire la liquidazione giudiziale è necessario che il debitore abbia superato i limiti patrimoniali e reddituali fissati dall’art.2 comma 1. In particolare, l’attuale disciplina prevede che non è soggetto a liquidazione giudiziale l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto di alcuni requisiti, come:

  • Aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, un attivo patrimoniale di ammontare annuo non superiore a 300.000 euro;
  • Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti dei ricavi per un ammontare annuo non superiore a 200.000 euro;
  • Avere un ammontare di debiti (anche non scaduti) non superiore a 500.000 euro.

Tali valori possono essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Ministro della giustizia sulla base degli indici dell’Istat dei prezzi al consumo, per adeguarli alla svalutazione monetaria. N.B. Basta aver superato anche solo uno dei limiti dimensionali per poter essere sottoposti a liquidazione giudiziale.

L.G. dell’imprenditore cessato e defunto

La cessazione dell’attività di impresa o la morte dell’imprenditore non impediscono la liquidazione giudiziale. Tale liquidazione può essere aperta solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, oppure se l’imprenditore non era iscritto: entro un anno dal momento in cui i terzi hanno avuto conoscenza della cessazione dell’attività.

Imprenditore defunto: La liquidazione giudiziale dell’imprenditore defunto può essere chiesta anche dall’erede, purché l’eredità non si sia già confusa nel suo patrimonio in quanto accettata senza beneficio di inventario. L’apertura della liquidazione giudiziale del defunto su iniziativa degli altri soggetti legittimati elimina la confusione col patrimonio dell’erede eventualmente verificatasi, in modo che sui beni del defunto possano soddisfarsi solo i creditori dello stesso.

Morte sopravvenuta: Se l’imprenditore muore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario. Se vi sono più eredi, gli stessi devono designare uno di essi che li rappresenti nella procedura. In mancanza, la designazione è fatta dal giudice delegato.

Apertura della liquidazione giudiziale

La procedura di liquidazione giudiziale è aperta su ricorso presentato da uno dei soggetti legittimati come:

  1. Uno o più creditori;
  2. Il debitore;
  3. Il pubblico ministero.

A questi soggetti poi ne vengono aggiunti altri come:

  • Gli organi di controllo interno;
  • Autorità amministrative che hanno funzioni di controllo/vigilanza sull’impresa.

Ricorso dei creditori: L’iniziativa di uno o più creditori è l’ipotesi più frequente. Non è necessario che il credito vantato riguardi l’attività di impresa del debitore, né che il ricorso provenga da più creditori. Il processo per l’apertura della liquidazione giudiziale è infatti un processo speciale a carattere "inquisitorio", il giudice non incontra perciò limitazioni processuali nell’acquisizione delle relative prove.

Iniziativa del debitore: L’iniziativa del debitore costituisce di regola una facoltà dello stesso e l’imprenditore può aver interesse a provocare l’apertura della liquidazione giudiziale per sottrarsi ad una serie di azioni esecutive individuali in atto. La richiesta di liquidazione diventa un obbligo, penalmente sanzionato, quando l’inerzia provoca l’aggravamento del dissesto. L’imprenditore che chiede l’apertura di tale liquidazione deve depositare presso la cancelleria del tribunale una serie di documenti come:

  • Scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni fiscali, relazione sulla sua situazione economica o patrimoniale.

Iniziativa del pubblico ministero: Il pubblico ministero ha il potere-dovere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.

N.B. "Competenza": Competente per l’apertura della liquidazione giudiziale è il tribunale nel cui circondario l’imprenditore ha il centro degli interessi principali, cioè il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. L’apertura della liquidazione conserva perciò efficacia ancorché disposta da un giudice incompetente, e si evita che il nuovo giudice debba ripetere tutto il procedimento da capo. Il tribunale dichiarato competente procede alla nomina del nuovo curatore e giudice delegato. Altrimenti, promuove d’ufficio il regolamento di competenza perché la Cassazione risolva definitivamente la questione.

"Giurisdizione": L’imprenditore che ha il centro degli interessi principali all’estero può essere assoggettato a liquidazione giudiziale in Italia, quando ha una dipendenza nel territorio dello Stato. Inoltre, la giurisdizione italiana non viene meno per effetto del trasferimento all’estero del centro di interessi principali nell’anno precedente alla domanda di liquidazione giudiziale.

Rito speciale

Il codice della crisi e dell’insolvenza disciplina un procedimento speciale per l’apertura della liquidazione giudiziale, che mira a contemperare la necessaria speditezza nell’avvio della procedura concorsuale con il rispetto del diritto di difesa del debitore. Procedimento caratterizzato da maggior semplicità di forme rispetto al rito ordinario:

  1. Per instaurare il contraddittorio, la domanda presentata dal debitore viene trasmessa d’ufficio al pubblico ministero;
  2. Il ricorso presentato da altro soggetto legittimato viene invece notificato al debitore, al domicilio digitale;
  3. Solo quando l’istanza di liquidazione proviene dal debitore, se ne dà anche pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese;
  4. Il tribunale può delegare lo svolgimento dell’istruttoria ad un giudice relatore, mentre solo la decisione finale deve essere assunta collegialmente. Il debitore e l’autore del ricorso devono essere sentiti in udienza;
  5. Il tribunale è dotato di poteri inquisitori e può perciò disporre di ufficio tutti i mezzi istruttori che ritiene opportuni al fine di accertare l’esistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione.

Misure cautelari e protettive

Misure cautelari: Il tribunale, infine, su istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione.

Misure protettive: Inoltre, il debitore che domanda la propria liquidazione può richiedere il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori sul suo patrimonio per un periodo massimo di 4 mesi, così anticipando un effetto che normalmente si produce solo con l’apertura della procedura concorsuale. In questo caso, la protezione dai creditori scatta automaticamente dal momento dell’iscrizione del ricorso del debitore, ma deve essere confermata dal giudice entro 30 giorni:

  • Se entro tale termine non viene depositato presso il registro delle imprese il decreto di conferma del giudice, cessano gli effetti protettivi che si sono prodotti.
  • Il giudice stabilisce la durata delle misure protettive o cautelari e, su istanza di parte, può prorogarle, modificarle o revocarle.
  • La durata complessiva delle misure protettive non può superare il termine di 12 mesi. Sono esclusi dall’applicazione delle misure protettive i "diritti di credito dei lavoratori".

Rigetto della domanda

Se il tribunale ritiene di non dover accogliere la domanda di liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il provvedimento è comunicato d’ufficio alle parti e quando è stata disposta la pubblicità della domanda allora viene anche iscritto nel registro delle imprese. Contro il decreto di rigetto, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello.

Sentenza di apertura della procedura

L’apertura della liquidazione giudiziale è invece dichiarata dal tribunale con sentenza. La sentenza contiene anche alcuni provvedimenti necessari per lo svolgimento delle procedure:

  • Nomina il giudice delegato ed il curatore preposti alla liquidazione;
  • Ordina al debitore il deposito dei bilanci, libri sociali;
  • Fissa i termini relativi al procedimento di accertamento dello stato passivo;
  • Autorizza il curatore a procurarsi presso terzi informazioni e documenti relativi ai rapporti con l’impresa debitrice.

Efficacia: La sentenza viene comunicata d’ufficio al debitore, al pubblico ministero e a coloro che hanno presentato la domanda. È inoltre resa pubblica mediante iscrizione nel registro delle imprese. La sentenza di apertura della liquidazione è immediatamente esecutiva fra le parti del processo dalla data del deposito in cancelleria. Invece, gli effetti nei riguardi dei terzi si producono solo dalla data di iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese. Sono così tutelati i terzi di buona fede che vengono in contatto con l’imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale durante il periodo in cui all’apertura della procedura concorsuale non è stata data ancora pubblicità legale.

Reclamo/revoca della liquidazione

La sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impugnata mediante reclamo alla corte d'appello. Sono legittimati a proporre reclamo il debitore e qualsiasi interessato, anche se portatore di un semplice interesse morale (es. figli del debitore). Il ricorso deve essere depositato presso la corte d'appello entro 30 giorni che decorrono per le parti dalla data di notificazione del provvedimento impugnato. In nessun caso può essere proposto decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Anche per il reclamo, la legge delinea un procedimento speciale molto semplificato, al fine di accelerare i tempi della decisione. L’impugnazione non sospende gli effetti della sentenza. La corte d’appello può disporre la temporanea sospensione in tutto o in parte delle attività della procedura concorsuale, quando sussistono gravi e fondati motivi e gliene faccia richiesta una parte o il curatore.

Quindi, la liquidazione giudiziale deve essere revocata qualora si accerti che l’imprenditore non era insolvente al momento dell’apertura della procedura pur se lo è attualmente. In quest’ultima circostanza, però, la corte d’appello deve segnalare l’insolvenza al pubblico ministero affinché chieda l’apertura di una nuova liquidazione giudiziale i cui effetti decoreranno da tale data. Contro la sentenza che decide il reclamo si può proporre ricorso per Cassazione nel termine abbreviato di 30 giorni dalla notificazione d’ufficio del provvedimento. Nemmeno tale ricorso sospende automaticamente l’efficacia della sentenza impugnata.

Revoca della liquidazione giudiziale: Con la sentenza che accoglie il reclamo la liquidazione giudiziale è revocata. Il provvedimento è pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento il debitore recupera l’amministrazione dei propri beni. Restano infatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi concorsuali (atti spesso numerosi data la lunga durata del giudizio nei vari gradi). Al debitore non resta che rivolgersi nei confronti del creditore istante per ottenere la condanna al risarcimento dei danni.

Organi della liquidazione giudiziale

  • Tribunale concorsuale;
  • Giudice delegato;
  • Curatore;
  • Comitato dei creditori.

Il tribunale che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale “è investito dell’intera procedura”. In particolare, il tribunale concorsuale:

  • Nomina il giudice delegato ed il curatore, sorveglia l’operato e può sostituirli per giustificati motivi;
  • Decide le controversie relative alla procedura che non siano di competenza del giudice delegato;
  • Può in ogni tempo chiedere chiarimenti ed informazioni al curatore, al debitore ed al comitato dei creditori.

Contro i decreti del tribunale concorsuale possono presentare "reclamo" alla corte d'appello il curatore, il debitore, il comitato dei creditori e chiunque vi abbia interesse. L’impugnazione non sospende però l’esecuzione del provvedimento. Il reclamo va proposto entro il termine di 10 giorni (che decorrono dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento). In nessun caso, tuttavia, può essere proposto decorsi 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il tribunale concorsuale è inoltre competente a decidere su tutte le controversie che derivano dalla procedura di liquidazione giudiziale. Vasta è però la competenza del tribunale in quanto nella sua competenza non rientrano solo le azioni che trovano origine nello stato di dissesto, ma anche quelle che incidono sul patrimonio del debitore (vis actractiva).

Il giudice delegato vigila sulle operazioni della liquidazione giudiziale e controlla la regolarità della procedura. In particolare, il giudice delegato:

  • Nomina il comitato dei creditori, può sostituirne i componenti;
  • Forma lo stato passivo della liquidazione giudiziale e lo rende esecutivo con proprio decreto;
  • Autorizza il curatore a stare in giudizio;
  • Decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
  • Emette o provoca dalle autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio.

I provvedimenti del giudice delegato sono adottati con decreto motivato. Contro i suoi decreti chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo dinanzi al tribunale concorsuale (reclamo: non sospende l’esecuzione).

Il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale. È investito della qualità di pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni. Il curatore viene nominato dal tribunale con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione o con decreto.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VERO000000008 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Palmieri Gianmaria.
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