Estratto del documento

Contratti bancari

  • Impresa bancaria;
  • Operazioni bancarie nel Codice civile;
  • Disciplina generale dei contratti bancari;
  • Depositi bancari;
  • L’apertura di credito;
  • L’anticipazione bancaria;
  • Lo sconto;
  • Operazioni bancarie in conto corrente e conto corrente bancario;
  • Disciplina del conto corrente bancario;
  • La revocatoria concorsuale delle rimesse;
  • Le garanzie bancarie omnibus;
  • Crediti documentari;
  • Garanzie bancarie autonome;
  • Servizi di custodia;
  • Cassette di sicurezza;

Impresa bancaria

Nozione= le imprese bancarie sono imprese commerciali la cui attività, anche se non esclusiva, consiste nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell’esercizio del credito.

Distinguiamo tra:

  • Sono le operazioni di raccolta del risparmio e rendono la banca debitrice → Operazioni passive= nei confronti dei propri clienti;
  • Sono le operazioni di concessione di credito da parte della banca; → Operazioni attive= sono le altre operazioni a carattere finanziario o → Operazioni accessorie o servizi bancari= strumentale (es. servizi di pagamento) che le banche svolgono a favore della propria clientela.

Le banche svolgono oggi un ruolo centrale anche in dell’attività finanziaria (es. leasing) che nuovi settori non rientrano nella tipica funzione creditizia delle banche e che perciò possono essere esercitate anche da imprese finanziarie e non bancarie. Queste nuove attività finanziarie possono essere svolte dalle banche indirettamente, attraverso la costituzione di autonome società dalle stesse controllate.

Disciplina pubblicistica

Disciplina pubblicistica: l’attività complessiva delle banche ed in particolare la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’erogazione del credito presentano un particolare rilievo economico e sociale.

Perciò è da tempo che è sottoposta ad un’articolata disciplina pubblicistica. La relativa normativa è oggi racchiusa nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.lgs. 1-9-1993, n.385. Questa è una disciplina che incide:

  • Sull’accesso dell’attività bancaria;
  • Sulla struttura giuridica dell’impresa bancaria, che può solo assumere la forma di società per azioni e di società cooperativa per azioni;
  • Sullo statuto delle società, delle imprese e del gruppo bancario;
  • Sull’organizzazione e sull’esercizio dell’attività bancaria, sottoposte a vigilanza da parte della Banca d’Italia o per le banche più significative sottoposte alla vigilanza della Banca Centrale Europea, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità complessiva del sistema bancario.

Operazioni bancarie nel Codice civile

Le operazioni bancarie sono per la prima volta regolate dal Codice civile del 1942.

  • Poste in essere dalle banche. Il Codice si limita a regolare solo alcune delle tipiche operazioni operanti a breve termine all’epoca della codificazione= Operazioni che vengono assoggettate ad una specifica disciplina.
  • E si astiene ancora per le. Il Codice si asteneva oggi dal dettare una particolare disciplina operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione del credito a medio e lungo termine in quanto poste in essere dalle banche attraverso strumenti di diritto comune.

La raccolta a medio e lungo termine avviene infatti, di regola, attraverso l’emissione di obbligazioni o di titoli similari, la cui disciplina, in passato dettata da leggi speciali, è ora delineata dal testo unico e dalla normativa della Banca d’Italia.

La disciplina dei contratti bancari dettata dal codice presenta poi ulteriori lacune, che si sono accentuate col tempo. Per lungo tempo, la regolamentazione dei contratti bancari è restata in larga parte affidata alle c.d. “norme bancarie uniformi”.

Cosa sono le norme bancarie uniformi? → Sono condizioni generali di contratto predisposte non dalle singole banche, bensì dalla loro associazione di categoria, l’ABI (associazione bancaria italiana). Tali condizioni generali sono poi applicate in modo uniforme alle banche assicurando un’accentuata standardizzazione dei rapporti con la clientela. Queste norme rappresentano tuttora un’importante fonte normativa dei contratti bancari. Spesso queste norme non si limitano a colmare i vuoti della disciplina legislativa, ma la in più punti con modificano o sostituiscono clausole spesso vessatorie per i clienti.

Era perciò particolarmente avvertita la necessità di del una maggiore tutela (sono solo formale) contraente debole, che di solito è il cliente della banca che è costretto a aderire alle condizioni predisposte dalle banche.

Disciplina generale dei c.b.

La legge 17-2-1992, n.154= ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e → finanziari che prevede una serie di obblighi di comportamento volti ad assicurare un’adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

Pubblicità

Pubblicità= Per consentire ai terzi contraenti valutazioni e scelte consapevoli, le banche sono → tenute a rendere note ai clienti le condizioni economiche (prezzi, spese) delle operazioni e dei servizi offerti. Ampi poteri sono riconosciuti al Cicr che ha disposto un documento contenente i principali diritti del cliente esposto nei locali della banca aperti al pubblico, e di fogli informativi tenuti a disposizioni della clientela con indicazioni sulle condizioni contrattuali delle singole operazioni e servizi.

Forma

Forma= I contratti bancari devono essere redatti → “per iscritto”. Inoltre, un esemplare del contratto deve essere consegnato al cliente, in modo da assicurarli la conoscenza e la prova delle condizioni che regolano il rapporto.

L’inosservanza della forma scritta comporta la = nullità che però opera “nullità del contratto” solo a vantaggio del cliente.

Contenuto minimo

Contenuto minimo= È fissato per legge anche il → “contenuto minimo obbligatorio” dei contratti in modo da offrire al cliente un quadro chiaro delle condizioni economiche praticate nella banca. Al riguardo si prescrive che devono essere indicati “il tasso d’interesse e ogni altro inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in prezzo e condizione praticati, caso di mora. per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro Inoltre è fatto divieto di rinvio agli usi prezzo e condizione praticata.

Le relative clausole contrattuali, in passato presenti nelle norme bancarie uniformi sono nulle e si considerano non apposte. che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli Nulle sono anche le clausole di quelle pubblicizzate.

La nullità di tali clausole e l’inosservanza delle regole comportano l’applicazione del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche fissate per legge (art.117 comma 6).

Ius variandi

Ius variandi (altra disciplina generale dei c.b.):

Nei contratti bancari di durata può essere stabilita la facoltà per la banca di modificare le condizioni contrattuali.

L’evoluzione legislativa ha condotto a circoscrivere il potere della banca sia sotto il profilo sostanziale che formale:

  • Sotto il profilo sostanziale= la modifica deve essere sorretta da un giustificato motivo. Una regola più restrittiva è però prevista per le clausole che prevedono la possibilità di modificare i tassi di interesse praticati in un contratto a tempo indeterminato: queste pattuizioni devono indicare specifici eventi e condizioni per l’esercizio dello ius variandi. Sono vietate quando la controparte è un consumatore o una microimpresa.
  • Sotto il profilo formale= la clausola che accorda alla banca lo ius variandi deve essere approvata dal cliente come “vessatoria”. La banca deve comunicare le variazioni con un preavviso di 2 mesi e con le modalità stabilite dalla legge (forma scritto o mediante altro supporto durevole come il fax). Il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione della modifica e di ottenere l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali non comunicate sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.

Recesso del cliente

Recesso del cliente (altra disciplina generale dei c.b.):

Nei contratti a tempo indeterminato il cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento.

Inoltre, al fine di favorire la concorrenza fra banche, la legge precisa che per l’esercizio di questo diritto non possono essere previste penalità o spese di chiusura.

Comunicazioni periodiche

Comunicazioni periodiche (altra disciplina generale):

Infine, nei contratti di durata è fatto l’obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno una volta all’anno, una “comunicazione completa e chiara” in merito allo svolgimento del rapporto, mediante la consegna del rendiconto e del documento di sintesi sulle principali condizioni.

Contratti con i consumatori

Contratti con i consumatori (altra disciplina generale):

La disciplina del credito al consumo introdotta nel 1992 e le clausole vessatorie: hanno contribuito, imponendo ulteriori modifiche delle n.b.u., ad accentuare il grado di tutela dei clienti delle banche quando questi siano persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale.

Arbitro bancario finanziario

Arbitro bancario finanziario (altra disciplina):

È stato introdotto un sistema stragiudiale di risoluzione delle controversie, al quale le banche e gli intermediatori finanziari sono tenuti ad aderire: “arbitro bancario finanziario”.

  • L’ABF è un organismo indipendente e imparziale a cui i clienti possono rivolgersi dopo aver fatto reclamo presso la banca stessa. Le sue decisioni non sono vincolanti per le parti e non precludono il ricorso all’autorità giudiziale.

Però, le banche che non adempiono spontaneamente alle decisioni dell’ABF sono esposte ad una sanzione “reputazionale”, che consiste nella pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell’Arbitro.

Depositi bancari

Il deposito bancario è la principale operazione passiva delle banche.

  • Esso costituisce un tipo particolare di “deposito irregolare”, che si caratterizza per il necessario intervento di una branca in veste di depositario.
  • Con questo contratto la banca acquista infatti la proprietà della somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto, con o senza preavviso.

In base alla disciplina generale dei contratti bancari, il tasso di interesse, di regola più elevato per i depositi vincolati, e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto che attesta la costituzione del deposito o, in caso di libretto al portatore, dal libretto stesso.

Il tasso di interesse, inoltre, non può essere inferiore a quello predeterminato in via generale dalla per quella determinata categoria di depositi e portato a conoscenza del pubblico mediante avviso banca esposto nei propri locali.

  • Se non osserva tali prescrizioni, la banca dovrà corrispondere il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la costituzione del rapporto.

Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto (di regola, annualmente) e sono liquidati in occasione dell’estinzione del deposito.

  • Nei depositi liberi la banca si riserva la facoltà
Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Palmieri Gianmaria, libro consigliato Campobasso diritto commerciale, G.F. Campobasso Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Palmieri Gianmaria, libro consigliato Campobasso diritto commerciale, G.F. Campobasso Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Palmieri Gianmaria, libro consigliato Campobasso diritto commerciale, G.F. Campobasso Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Palmieri Gianmaria, libro consigliato Campobasso diritto commerciale, G.F. Campobasso Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Palmieri Gianmaria, libro consigliato Campobasso diritto commerciale, G.F. Campobasso Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VERO000000008 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Palmieri Gianmaria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community