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Concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento che permette all’imprenditore commerciale non piccolo in difficoltà economica di evitare il fallimento, regolando i propri rapporti con i creditori. L’attuale disciplina stabilisce che può accedere al concordato preventivo:

  • Sia l’imprenditore in stato di insolvenza;
  • Sia quello che versi solo in stato di crisi.

Il concordato preventivo ha una duplice finalità: il concordato mira a superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell’impresa.

Se la crisi è temporanea e reversibile, il concordato può essere proposto prima che sia aperta la liquidazione giudiziale al fine di evitare la stessa.

Tipologie di concordato

In base alle finalità perseguite, si distingue tra concordato liquidatorio e concordato con continuità aziendale:

  • Concordato liquidatorio: prevede la cessazione dell’attività d’impresa, la liquidazione dei beni ed il soddisfacimento dei creditori tramite il ricavato.
  • Concordato con continuità aziendale: mira a recuperare l’equilibrio economico dell’impresa. Alla continuazione dell’impresa da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda (continuità diretta) è equiparata la continuazione da parte di un altro soggetto al quale l’azienda sia ceduta (continuità indiretta).

Concordato giudiziale e di massa

Il legislatore ha reso sempre meno agevole la proposizione di concordati meramente liquidatori, attraverso una serie di misure. Il concordato preventivo è infatti un concordato “giudiziale e di massa”:

  • È un concordato giudiziale in quanto viene perfezionato nel quadro di una procedura che richiede la necessaria presenza di organi giurisdizionali sia prima che dopo l’approvazione della proposta da parte dei creditori.
  • È un concordato di massa in quanto, una volta approvato, è produttivo di effetti per tutti i creditori anteriori.

Il concordato preventivo offre però all’imprenditore insolvente l’ulteriore vantaggio di evitare le pesanti conseguenze patrimoniali, personali e penali della liquidazione giudiziale. In particolare, l’imprenditore non subisce lo spossessamento e conserva l’amministrazione dei beni e la gestione dell’impresa.

Proposta di concordato

Il concordato preventivo costituisce perciò in definitiva un “beneficio” concesso all’imprenditore per favorire la composizione della crisi mediante una soluzione concordata con i creditori. Possono presentare proposta di concordato preventivo tutti gli imprenditori che presentano i requisiti soggettivi per essere sottoposti anche alla liquidazione giudiziale o a quella coatta.

Con la riforma del 2005 erano stati aboliti i “requisiti di meritevolezza oggettiva” della proposta, nel senso che non era più richiesto che l’imprenditore fosse in grado di garantire il pagamento di una percentuale non esigua ai creditori chirografari. Oggi questa impostazione è conservata solo per i concordati con continuità aziendale, per i quali si richiede soltanto che il concordato realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quanto conseguibile in caso di liquidazione giudiziale.

Concordati liquidatori

Invece, per i concordati liquidatori la proposta deve rispettare due condizioni di meritevolezza oggettiva:

  • Deve prevedere l’apporto di risorse esterne, tali da incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari.
  • Deve consentire di soddisfare almeno il 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario.

Ciò non significa che sia necessario soddisfare per intero i creditori privilegiati se il loro credito non è interamente coperto dal valore della garanzia. Questi creditori devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto gli stessi potrebbero conseguire in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Inoltre, quando viene proposto un concordato con continuità aziendale è consentito prevedere una moratoria non superiore a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati.

Contenuto della proposta

Il concordato può perseguire le sue finalità di risanamento o di liquidazione attraverso qualsiasi forma: può consistere in una dilazione dei termini di pagamento o nel soddisfacimento parziale dei creditori. Il pagamento dei debiti concordatari può essere realizzato anche mediante la cessione ai creditori di tutti i beni del proponente. La proposta può contemplare il pagamento falcidiato o dilazionato anche dei crediti tributari e contributivi. Se il concordato è proposto da una società, il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto necessaria per il buon esito della ristrutturazione.

Criteri di distribuzione

L’attuale disciplina presta particolare attenzione ai criteri con cui la proposta prevede di “distribuire” il ricavato della procedura fra i creditori. Occorre tener presente che già la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare consentiva di suddividere i creditori in classi sulla base di interessi economici omogenei e di proporre per le varie classi un trattamento differenziato, ma senza alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Questo principio implicava che non era possibile offrire alcun pagamento per i creditori di rango inferiore finché quelli di rango superiore non fossero stati soddisfatti (regola di priorità assoluta).

La soluzione di compromesso

Il codice della crisi adotta invece una soluzione di compromesso, basata sulla distinzione fra valore di liquidazione e plusvalore concordatario: il valore ricavabile dalla liquidazione del patrimonio va sempre ripartito fra i creditori. Per il plusvalore concordatario è invece lasciata maggiore libertà. Più in dettaglio:

  • Nel concordato liquidatorio il plusvalore è costituito dalle risorse esterne apportate da terzi in aggiunta al patrimonio del debitore, e tali risorse possono essere distribuite fra i creditori senza rispettare alcun ordine di prelazione.
  • Nel concordato con continuità aziendale il maggiore valore deve essere distribuito ai creditori secondo la regola di priorità relativa, vale a dire, è sufficiente che i crediti in una classe ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle delle classi di grado inferiore. In sostanza, basta che i crediti privilegiati siano trattati un po’ meglio rispetto a quelli di rango più basso.

Classamento obbligatorio

Grazie al meccanismo di votazione per classi, si serve anche ad evitare che un certo gruppo di creditori predomini sugli altri. Il codice della crisi precisa che la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria quando è prevista la continuità aziendale oppure quando sono presenti particolari tipi di creditori: titolari di crediti previdenziali o fiscali non soddisfatti.

Classamento dei soci

La riforma del 2022 ha consentito di prevedere una o più classi di soci portatori di strumenti finanziari ed è obbligatorio farlo quando il proponente è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Ciò non vuol dire che i soci si trasformano in creditori nel concordato, ma esprime il concetto che anche i soci sono soggetti i quali possono subire un pregiudizio dal concordato e devono potersi esprimere sulla proposta.

Proposte concorrenti

N.B. Il debitore deve mettere in conto il rischio che, se entra in concordato senza offrire ai creditori condizioni vantaggiose, la sua proposta può essere sopravanzata da proposte migliorative di altri e dover quindi subire soluzioni della crisi diverse da quelle desiderate. Il che può avvenire in 2 casi:

  1. Se la proposta del debitore prevede il trasferimento a titolo oneroso di specifici beni o dell’azienda, il tribunale dispone d’ufficio l’apertura di una procedura competitiva nella quale tutti gli interessati possono presentare offerte d’acquisto (offerte concorrenti). Il debitore è tenuto a modificare la proposta in conformità all’esito della gara.
  2. Se il debitore presenta una proposta di concordato che assicura il pagamento inferiore al 30% dell’ammontare dei crediti chirografari, i creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentare proposte di concordato alternative (proposte concorrenti).

Ammissione al concordato

La procedura di concordato preventivo inizia con la domanda di ammissione del debitore, presentata con ricorso al tribunale competente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La domanda è pubblicata d’ufficio nel registro delle imprese ed è trasmessa al pubblico ministero entro due giorni.

Se il debitore è una società o altro soggetto collettivo, la presentazione della domanda di concordato è decisa dagli amministratori, con verbale redatto da un notaio. Gli amministratori sono solo tenuti ad informare i soci della loro decisione e ad informarli sull’andamento della procedura, senza però che i soci possano opporsi. La decisione di accedere al concordato è pubblicata nel registro delle imprese e da quel momento i soci non possono più revocare gli amministratori.

Piano di concordato

Il piano di concordato deve essere presentato con la domanda completa della proposta e deve essere corredato dagli stessi allegati richiesti per la domanda di liquidazione giudiziale. Deve anche essere accompagnata da un “piano di concordato”, contenente la descrizione dettagliata della proposta e delle modalità e dei tempi di adempimento. Quando il concordato è con continuità aziendale diretta, tale proposta deve essere corredata anche dal relativo piano industriale, con indicazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

La proposta e gli allegati devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista scelto dal debitore. Il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. A partire dalla riforma del 2012, però, il debitore può presentare anche una “domanda di concordato incompleta”, con riserva di presentare successivamente la proposta, il piano, l’attestazione e gli altri allegati richiesti. Contestualmente, il debitore poi può chiedere al tribunale di disporre le misure cautelari e protettive idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti del concordato.

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