DIRITTO COMMERCIALE- RIASSUNTI 3° VOLUME- MANUALE G.F. CAMPOBASSO
dal capitolo XXIII al capitolo XXVII
CAPITOLO VENTITREESIMO
LA CRISI DELL’ IMPRESA. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.
A. IL SISTEMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
1. Crisi dell’impresa e procedure concorsuali
economica dell’impresa ed il conseguente dissesto patrimoniale dell’imprenditore sono eventi che
La crisi
coinvolgono una gran massa di creditori, che vengono a trovarsi nell’impossibilità di realizzare o di realizzare
per l’intero quanto loro dovuto. Sono eventi che possono innescare una serie di dissesti a catena, con gravi
turbative per l’ordinato svolgimento della vita economica. Infatti, i creditori di un imprenditore sono a loro
volta in gran parte imprenditori (fornitori, banche, ecc.) e la mancata realizzazione del credito concesso può
provocare di riflesso la crisi economica delle loro imprese. Sono eventi infine che coinvolgono interessi
collettivi ulteriori: l’interesse alla salvaguardia dell’occupazione attraverso il risanamento dell’impresa e la
continuazione dell’attività quando la crisi è temporanea e reversibile. La crisi economica dell’impresa è
perciò evento di fronte al quale i mezzi di tutela individuali dei creditori previsti dall’ordinamento, ed in
particolare l’azione esecutiva individuale sui beni del debitore, si rivelano strumenti inadeguati ed
insufficienti. Per queste ragioni la legge disciplina una serie di speciali procedure, denominate procedure
concorsuali, le quali in origine erano rivolte esclusivamente agli imprenditori commerciali non piccoli, poi ne
sono state introdotte altre rivolte a tutti gli altri tipi di debitori.
Pur presentando significativi profili di diversità, le singole procedure concorsuali condividono alcuni caratteri
costanti e comuni, in quanto sono tutte procedure generali e collettive. Generali perché coinvolgono tutto il
patrimonio dell’imprenditore e non solo i singoli beni; Collettive perché coinvolgono tutti i creditori
dell’imprenditore alla data in cui il dissesto è accertato e mirano ad assicurare la parità di trattamento degli
stessi.
2. Evoluzione del sistema. Dalla legge fallimentare…
Per circa ottant’anni, la disciplina delle procedure concorsuali è stata regolata in Italia dalla legge fallimentare
incentrata sulla procedura di fallimento procedura giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio
dell’imprenditore insolvente e a ripartirne il ricavato fra i creditori, rispettando la par condicio creditorum.
La procedura di fallimento si basava però su una concezione screditante della figura del debitore,
quand’anche questi era incolpevole del dissesto e prevedeva la perdita per lo stesso debitore di alcuni diritti
civili fino a che non interveniva il provvedimento di riabilitazione.
Nel tempo gli strumenti approntati dalla legge fallimentare (fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
procedure concorsuali “consensuali” come l’amministrazione controllata e il concordato preventivo) sono
stati oggetto di crescenti critiche: si trattava di procedure tardive, inefficienti, lente e costose. All’apertura
del fallimento si arrivava quasi sempre quando ormai non c’era più nulla da salvare, le vendite fallimentari
avevano esito rovinoso e d’altra parte il fallimento conduceva quasi sempre alla disgregazione del complesso
aziendale, nonostante possa ben verificarsi che il complesso produttivo, opportunamente riorganizzato,
possa in tutto o in parte recuperare produttività e redditività con il passaggio ad altro imprenditore. Infine
poteva accadere che le somme raccolte tramite la liquidazione dei beni del debitore venissero in larga parte
assorbite dalla procedura stessa, lasciando ai creditori solo le briciole.
La spinta per il cambiamento pertanto era forte:
Già nel 1979 si è avuto un primo significativo intervento: l’introduzione dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese insolventi, per sottoporre le imprese di maggiori dimensioni ad
una procedura mista (giudiziaria e amministrativa), anziché al fallimento. L’istituto però, così come
originariamente disciplinato, non ha dato buoni risultati perché ha dato vita spesso al mantenimento
di organismi produttivi privi di prospettiva a spese della comunità, e nel 1999 è stato radicalmente
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dal capitolo XXIII al capitolo XXVII
riformato oggi si prevede che la procedura possa essere aperta solo se il giudice accerta
preliminarmente la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico
dell’impresa, altrimenti l’insolvenza viene regolata tramite fallimento. A partire dal 2003 è stata poi
introdotta una forma speciale di amministrazione straordinaria per le imprese di grandissime
dimensioni.
Nel 2005 viene riformato radicalmente il concordato preventivo, reso da allora accessibile non
soltanto agli imprenditori insolventi, ma anche a quelli che si trovano in una situazione meno grave
di crisi economica. Vengono inoltre soppressi i requisiti di meritevolezza per l’ammissibilità della
domanda, poi parzialmente reintrodotti nel 2015.
Sempre nel 2005 vengono introdotti gli accordi di ristrutturazione dei debiti, accordi negoziali
stragiudiziali vincolanti solo per i contraenti (successive riforme hanno consentito di estenderne gli
effetti anche ai creditori che non vi hanno aderito). Quindi anche tali accordi sono da considerarsi
procedure concorsuali consensuali.
Nel 2006 è stata soppressa la procedura di amministrazione controllata, alla luce delle nuove
ampliate funzioni attribuite al concordato preventivo. Nel contempo si è proceduto ad un’ampia
revisione del fallimento per adeguarne la disciplina ai principi costituzionali, soprattutto rispetto ai
diritti del fallito e alle regole del giusto processo.
Nel 2021 viene colmata una grave lacuna del nostro ordinamento, con l’introduzione di un sistema
di procedure concorsuali rivolte ai soggetti sovraindebitati, che fino a questo momento ne erano
privi.
Si avvertiva a questo punto l’esigenza di una risistemazione organica della materia cosicché si è arrivati alla
legge 19-10-2017, che ha rilasciato la delega al Governo per una riforma complessiva delle procedure
concorsuali. In attuazione della delega è stato emanato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.
lgs. 12-1-2019, n. 14 CCI). Il legislatore per oltre due anni e mezzo ne ha rinviato l’applicazione, in quanto si
trattava di un testo ricco di imperfezioni e di scelte controverse, fino al 15 luglio 2002, data in cui il Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza è finalmente entrato in vigore.
3. Al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riunisce in un unico testo normativo le discipline delle
procedure concorsuali e quelle per il sovraindebitamento. Restano fuori la disciplina delle grandi e
grandissime imprese insolventi, nonché le leggi speciali in tema di liquidazione coatta amministrativa di alcuni
tipi di impresa.
Con l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, il nuovo sistema delle procedure concorsuali risulta
così composto:
1) LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: è la procedura giudiziale di liquidazione riservata agli imprenditori
commerciali che superano determinate soglie dimensionali (imprenditore non minore) e versano in
stato d’insolvenza.
2) CONCORDATO PREVENTIVO: è una procedura concorsuale basata su un piano approvato dai
creditori finalizzato al risanamento, oppure alla liquidazione del complesso aziendale, a cui possono
accedere gli imprenditori commerciali “non minori” in stato di crisi o di insolvenza.
3) ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: sono una procedura concorsuale basata su un accordo
tra il debitore ed una maggioranza qualificata di creditori, utilizzabile dall’imprenditore commerciale
e agricolo, ma non dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza.
4) CONVENZIONE DI MORATORIA: è un accordo stragiudiziale con cui si pattuisce una dilazione della
scadenza dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive. Se approvata da una
maggioranza qualificata di creditori appartenenti ad una categoria, produce effetti anche nei
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confronti dei creditori dissenzienti della medesima categoria. Possono farvi ricorso tutti gli
imprenditori, anche non commerciali o minori in stato di crisi.
5) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
6) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI, a sua volta divisa nella
procedura “ordinaria” e quella “speciale”.
7) Vi sono infine le tre procedure “da sovraindebitamento”: la liquidazione controllata del
sovraindebitato; il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
GLI STRUMENTI DI EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
4. Gli aspetti organizzativi adeguati. Le segnalazioni per l’emersione anticipata della crisi
Il codice della crisi e dell’insolvenza ha caratterizzato il passaggio da una visione delle procedure concorsuali
come strumento volto a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e ripartire il ricavato fra i
creditori, secondo il principio della parità di trattamento, all’impiego delle procedure concorsuali come
mezzo di risanamento dell’impresa in crisi, preferibilmente attraverso un accordo fra debitore e creditori,
prevedendo anche una serie di strumenti a cui il debitore può ricorrere al fine di conseguire una
composizione della crisi finanziaria senza nemmeno accedere ad una procedura concorsuale. A tal fine è
essenziale che le misure di risanamento vengano messe in campo quando la crisi è ancora iniziale e
superabile.
Secondo la definizione del codice per <<crisi>> si intende <<lo stato del debitore che rende probabile
l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle
obbligazioni nei successivi dodici mesi>>. (art 2 comma 1, lett. a, CCI). Dunque è in crisi il debitore che, pur
essendo al momento ancora in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, probabilmente non disporrà della
liquidità sufficiente per adempiere regolarmente i pagamenti in scadenza nell’arco dei successivi dodici mesi.
Il codice indica anche alcune circostanze che costituiscono segnali di una crisi in arrivo o già in atto e cioè
l’esistenza di rilevanti ritardi di pagamento per quanto riguarda gli stipendi dei lavoratori, i fornitori, le
esposizioni verso le banche o altri intermediari finanziari.
Per stimolare l’emersione anticipata della crisi, il nuovo codice prevede una strategia basata su due pilastri:
1) L’autovigilanza: l’imposizione al debitore di una serie di doveri di organizzazione e di vigilanza al fine di
riconoscere tempestivamente l’esistenza di uno stato di crisi e attivare le iniziative necessarie a
superarlo; <<Tutti gli imprenditori devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato
di crisi e assumere senza indugio le iniziative idonee a farvi fronte>>. (art. 3, 1°comma). Questo
comporta, in particolare per gli imprenditori collettivi, la necessità di dotarsi di un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, come espressamente
imposto dall’art.3 2°comma CCI e dall’art. 2086, 2°comma. Ma principi non molto diversi possono
ricavarsi anche per l’imprenditore individuale.
2) Le segnalazioni di allerta: gli organi di controllo interno o alcuni creditori qualificati devono far pervenire
al debitore tali segnalazioni quando rilevano determinati segnali di crisi stabiliti dalla legge;
Si distingue al riguardo tra “allerta interna” e “allerta esterna”.
L’allerta interna si applica specificatamente alle società e consiste nell’obbligo dell’organo di
controllo interno di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei
presupposti per presentare l’istanza di accesso alla fase di composizione negoziata della crisi, con
fissazione di un termine non superiore a 30 giorni affinché gli amministratori riferiscano in ordine
alle iniziative intraprese. (art. 25 octies CCI).
L’allerta esterna riguarda invece tutti gli imprenditori. I soggetti obbligati a dare l’allerta sono:
l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate Riscossione, l’INPS, l’INAIL. Essi sono tenuti ad
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inviare una segnalazione al debitore quando l’esposizione di quest’ultimo nei loro confronti ha
superato determinate soglie di rilevanza fissate dall’art. 25 novies CCI.
Infine le banche e gli intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni,
revisioni o revoche degli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo
societari di questo, se esistenti.
L’imprenditore che riceve una segnalazione di allerta è obbligato a tenerne diligentemente conto. Con la
riforma del 2002, non è più previsto però che l’organo di controllo o gli enti pubblici facciano partire, in caso
di inerzia del debitore, una segnalazione ad un organismo esterno per l’avvio coattivo di un procedimento di
valutazione delle condizioni dell’impresa in crisi.
5. I servizi di orientamento via internet. I piani di rateizzazione automatici.
Il debitore che prenda consapevolezza di versare in crisi finanziaria o che sospetti di esserlo, può trovare
informazioni di primo orientamento attraverso i nuovi servizi di assistenza informatizzata previsti dal CCI:
Nei siti internet del Ministero della Giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono
pubblicate, in un’apposita sezione, informazioni sui vari strumenti previsti dall’ordinamento
concorsuale per l’emersione anticipata della crisi, la sua regolazione e l’ottenimento
dell’esdebitazione.
Inoltre, gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, possono accedere alla nuova piattaforma
telematica nazionale per la composizione negoziata e per la soluzione delle crisi d’impresa gestita dal
sistema delle camere di commercio. Sulla piattaforma è disponibile un programma informatico
gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente
all’imprenditore di effettuare un test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento:
Se l’indebitamento dell’imprenditore non supera l’importo di €30.000 e sulla base del test effettuato
tale debito risulta sostenibile, il programma informatico elabora automaticamente un piano di
rateizzazione. A questo punto opera un meccanismo di silenzio-assenso: l’imprenditore può
comunicare la rateizzazione ai creditori interessati e se questi non manifestano il proprio dissenso
entro 30 giorni dalla ricezione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito nei termini in esso
indicati. Sono fatti salvi i crediti da lavoro, fiscali e previdenziali.
6. I piani di risanamento attestati
Se invece, come è molto più probabile, l’indebitamento super la soglia (molto bassa) prevista dal piano di
rateizzazione automatica, o il superamento della crisi richieda interventi più complesso, l’imprenditore che
si trova in stato di crisi o di insolvenza, se non intende presentare domanda di ammissione ad una procedura
concorsuale, può predisporre un piano di risanamento, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il
risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-
finanziaria. Nella redazione del piano l’imprenditore può avvalersi delle indicazioni contenute nella lista di
controllo (check list), un documento che recepisce le migliori prassi operative di redazione dei piani di
risanamento d’impresa. Il piano deve fra l’altro indicare:
- Le ragioni della crisi
- Le azioni da compiersi (apporti di nuovi conferimenti o nuovi finanziamenti)
- Proposte ai creditori
- I tempi di attuazione
- Gli strumenti da adottare in caso di scostamenti rispetto al programma
- Le risorse destinate al soddisfacimento, integrale ed alla data di scadenza, dei creditori estranei alle
rinegoziazioni programmate 4
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dal capitolo XXIII al capitolo XXVII
Al piano va allegata un’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso, da parte
di un professionista indipendente designato dal debitore.
Caratteristica di questo strumento è che, qualora il tentativo di risanamento fallisca e sopraggiunga l’apertura
della liquidazione giudiziale, i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del piano non configurano
reato di bancarotta e non possono essere revocati.
Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono, ma non devono, essere pubblicati nel
registro delle imprese su richiesta del debitore, tuttavia, egli potrebbe decidere di mantenerli riservati al fine
di non sollevare allarme nei creditori coinvolti. Il piano e i negozi compiuti in esecuzione dello stesso devono
comunque avere data certa, ai fini dell’opponibilità ad una successiva procedura concorsuale.
Resta fermo che un piano di risanamento predisposto dal debitore unilateralmente e al di fuori di una
procedura concorsuale non può determinare di per sé alcuna modificazione dei rapporti obbligatori e
contrattuali senza il consenso dei creditori e dei contraenti. Pertanto la predisposizione di un piano di
risanamento no
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