Cap X sez. II presupposti processuali e le condizioni dell’azione
I presupposti processuali
L’art. 24 della Cost. riconosce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ma questo potere generale di azione richiede l’esistenza di determinati presupposti attinenti alla regolare costituzione del giudizio, che deve essere preliminarmente accertata dal giudice prima di scendere nell’esame del merito della domanda.
Sono presupposti processuali del ricorso:
- La capacità di essere parte nel processo, in senso formale.
- La capacità processuale e il rispetto del contraddittorio.
- Sussistenza della giurisdizione, già svolto.
- Sussistenza della competenza del giudice adito, dopo.
Il primo requisito è una manifestazione della capacità giuridica ed è l’idoneità ad essere centro di imputazione di situazioni e di rapporti collegati al processo. La capacità di stare in giudizio, legittimatio ad processum, è invece legata alla capacità di agire e di gestire i rapporti processuali. L’assenza di questo tipo di presupposti processuali comporta che il giudice dichiari inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a. in quanto il rapporto processuale non è stato validamente costituito.
I presupposti processuali devono sussistere al momento in cui il ricorso viene proposto. La pronuncia del G.A. sulla inammissibilità o sulla improcedibilità per mancanza di uno dei presupposti processuali, non ha valore di rigetto nel merito della domanda. Significa che essa non può essere fatta valere in quel processo in quanto non validamente costituito o proseguito. Teoricamente la parte potrebbe far valere la stessa domanda in un altro processo. Ipotesi difficilmente realizzabile visti i termini molto brevi di decadenza della domanda.
Le condizioni dell’azione
L’azione processuale ha ad oggetto la pretesa ad ottenere una pronuncia sul merito da parte del giudice. Dopo aver esaurito l’accertamento dei presupposti processuali, il giudice non può ancora 1 entrare nel merito del ricorso, dovendo verificare la sussistenza di quei requisiti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli di validità del rapporto processuale, che sono le condizioni dell’azione in senso proprio direttamente legate alla situazione sostanziale delle parti.
Si tratta di condizioni la cui mancanza impedisce al giudice di esaminare la fondatezza della domanda e lo costringe ad una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.a. che può essere pronunciata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, a differenza dei presupposti processuali della giurisdizione e della competenza la cui disciplina incontra alcuni limiti alla rilevabilità d’ufficio. Questa pronuncia preclude ulteriori possibilità di ottenere una decisione sul merito. Le condizioni di ammissibilità dell’azione sono di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.
Le condizioni di tipo soggettivo dell’azione sono:
La legittimazione ad agire e a contraddire
La legittimazione ad agire e a contraddire, legittimatio ad causam, spetta al titolare della situazione giuridica sostanziale che viene dedotta in giudizio e che si assume essere stata lesa dal provvedimento amministrativo. Interesse legittimo o, nel caso di G.E., anche diritti soggettivi.
Es. Il proprietario di un immobile è legittimato ad impugnare il permesso di costruire nel fondo confinante. La legittimazione ad agire si lega al concetto di parte processuale in senso sostanziale e il nostro ordinamento riconosce pure casi di legittimazione ex lege alla titolarità dell’azione per evitare lacune nella protezione processuale di alcuni interessi collettivi particolarmente delicati.
È il caso della legittimazione ad agire delle associazioni ambientalistiche nei ricorsi riguardanti provvedimenti in materia ambientale. In materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la legittimazione ex lege è riconosciuta ad associazioni inserite in un apposito elenco. Un importante caso di legittimazione ex lege è previsto per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, AGCM, così come il D.Lgs. n. 50/2016 riconosce all’ANAC la legittimazione ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi e di altri atti generali in caso di violazione delle norme in materia di contratti pubblici.
Interesse a ricorrere
2 L’interesse al ricorso è un’altra condizione soggettiva dell’azione e consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare alla parte dall’accoglimento della domanda. Il vantaggio potrebbe essere anche solo di tipo morale o anche strumentale alla rinnovazione dell’esercizio del potere, annullamento dell’aggiudicazione illegittima della gara in vista della ripetizione della stessa, darebbe un’altra chance al ricorrente di aggiudicarsela.
Secondo la giurisprudenza l’interesse deve essere personale, attuale e diretto. Questi profili dell’interesse, così come la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo al momento della presentazione della domanda ma anche permanere sino alla pronuncia della decisione finale. Diversamente si perverrebbe, nel corso del processo, alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Es. Nel corso del processo sopravviene un atto che ripropone il contenuto lesivo di quello impugnato. La prosecuzione del ricorso non renderebbe nessun vantaggio al ricorrente in quanto inidoneo a rimuovere la lesione. Il giudizio potrebbe continuare per dichiarare comunque l’atto illegittimo ai fini risarcitori. Diversa dalla sopravvenuta carenza di interesse, è la cessazione della materia del contendere che si verifica nel caso in cui sopraggiunga un provvedimento, atto riformato o sostituito, che realizzi la piena soddisfazione della P
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