Cap. X Sez I - Le parti processuali
Le parti formali del processo amministrativo
Le parti formali del processo amministrativo vengono individuate in base al regime delle notificazioni del ricorso. In tal modo si identificano il ricorrente, l’amministrazione resistente e gli eventuali controinteressati. Queste sono anche le parti necessarie del processo in quanto non è possibile prescindere dalla loro presenza (il ricorrente che dà impulso al processo) perché esse devono essere messe nelle condizioni di poter partecipare e di contraddire. In assenza di notificazione del ricorso alle parti necessarie il giudice pronuncia d’ufficio l’irricevibilità o l’inammissibilità della domanda.
Data la presenza nel processo amministrativo di un soggetto e di un interesse pubblico si verifica una certa estensione della platea dei soggetti coinvolti e delle modalità di partecipazione (concetto multiforme di parte processuale).
Art. 27 co. 1 e art. 41 del C.P.A.
Infatti, l’art. 27 co.1. sancisce che il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati. Si sostanzia, in questa disposizione, il principio del contraddittorio del P.A. che consente a tutte le parti coinvolte nella causa di poter intervenire, il principio della parità delle parti e in generale il principio del giusto processo così come delineati dal dettato costituzionale (art. 24 e art. 111 Cost.) nonché dalle massime fonti del diritto dell’Unione Europea (art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo).
Le parti necessarie sono le uniche parti processuali legittimate a stare e a contraddire in giudizio nonché le uniche ad avere il diritto ad ottenere una pronuncia dal giudice. Il 1 co. dell’art. 27 deve essere coordinato con l’art. 41 C.P.A. che regola la notificazione del ricorso nell’azione di annullamento, il quale prevede che il ricorso debba essere notificato, a pena di decadenza, alla P.A. che ha emesso l’atto impugnato ed ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge.
Il termine è aumentato di 30 gg se le parti o alcune di esse risiedono in un altro stato europeo e di 90 giorni se risiedono fuori Europa. Il difetto di notificazione del ricorso alle parti necessarie rende il ricorso stesso irricevibile, o come indicato dal codice, inammissibile, per mancanza di uno dei presupposti processuali (garanzia del contraddittorio). L’irricevibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Art. 49 - Integrazione del contraddittorio
Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti, (art. 49 C.P.A. solo contro taluno dei controinteressati) il giudice (il presidente o il collegio), se non sono intervenute decadenze, ordina l’integrazione del contraddittorio, (indicando le parti cui il ricorso debba essere notificato) entro un termine perentorio e, nelle more dell’integrazione, egli può esprimersi sulla richiesta di misure cautelari interinali. Quando la notificazione alle altre parti risulti particolarmente difficoltosa il giudice può, su richiesta di parte, disporre che essa avvenga per pubblici proclami indicandone le modalità.
I soggetti nei cui confronti è disposta l’integrazione del contraddittorio non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti, per cui l’adozione delle misure cautelari potrebbe essere contraddetta dalle parti integrate. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è...
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