I 1 L’obbligazione – il concetto
Vincolo giuridico – legame di diritto che si crea tra due persone in virtù della quale l’una deve fare qualche cosa per l’altra: l’adempimento è garantito dallo Stato e dai suoi tribunali; quindi il creditore può pretendere l’adempimento.
In caso di inadempimento sorge la responsabilità del debitore.
L’obbligazione è un diritto relativo:
- Il titolare del diritto si soddisfa con l’adempimento del debitore.
- Il creditore può far valere il suo diritto solo nei confronti del debitore.
Si distingue dal diritto reale, che è il diritto che una persona ha su un bene.
Il diritto reale è un diritto assoluto:
- Il titolare del diritto si soddisfa nel rapporto con il bene.
- Il titolare del diritto può farlo valere erga omnes.
Non tutti gli obblighi di comportamento sono obbligazioni librovoi matrimonio convivenza no.
Ad esempio: obbligazioni naturali (art. 2034 – es. mantenimento del convivente more uxorio, pagamento di debito prescritto):
- Nessuna norma esige di adempierle.
- Non si può pretenderne in giudizio l’adempimento.
- Ma se adempiute spontaneamente, producono l’effetto di precludere la ripetizione.
Socialità da moralità doveri che nascono vi libro.
Fonti delle obbligazioni (art. 1173)
Ogni atto o fatto da cui trae origine il vincolo obbligatorio.
- A) Il contratto, fonte volontaria, duplice funzione: modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo; fonte di obbligazioni, es. vendita: la proprietà si trasferisce direttamente con il consenso, inoltre sorgono obbligazioni > consegnare la cosa; pagare il prezzo.
- B) Il fatto illecito, fonte non volontaria, art. 2043: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno”.
- C) Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle: promesse unilaterali, gestione di affari, titoli di credito, pagamento dell’indebito.
L’obbligazione
Il rapporto obbligatorio e le sue fonti
La parola obbligazione indica un rapporto tra un debitore ed un creditore; il primo obbligato verso il secondo a dare o fare o non fare qualcosa: in sintesi ad una prestazione suscettibile di valutazione economica.
L’art. 1173 indica le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: testamento, matrimonio, filiazione, provvedimenti del giudice.
Tutte le obbligazioni nascono da un titolo, cioè da un fatto o da un atto a ciò idoneo secondo la legge.
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Compravendita di obbligo 1 lasagna 2 garanzia 1 pagamento.
Obbligazione – rapporto obbligatorio
Art. 1173.
L’obbligazione è il rapporto, vincolo giuridico, tra un debitore e un creditore, in virtù del quale il debitore è tenuto ad una prestazione a carattere patrimoniale, suscettibile di valutazione economica, in vista della soddisfazione di un interesse dell’altra parte, il creditore.
I soggetti del rapporto obbligatorio sono:
- Il creditore, soggetto attivo del rapporto obbligatorio, cui spetta il diritto di esigere la prestazione.
- Il debitore, soggetto passivo del rapporto obbligatorio, sul quale incombe l’obbligo di eseguire la prestazione chdai il traditore può.
Obbligazioni con pluralità di soggetti
Obbligazioni con pluralità di soggetti dare farsi il inedito pigliare.
I condebitori sono tenuti in solido.
Dal lato passivo: più debitori di un medesimo creditore, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294).
Obbligazione solidale: ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità, salvo poi rivalersi verso gli altri, ciascuno per la propria parte con l’azione di regresso.
Si ha obbligazione parziaria, invece, quando ciascuno dei debitori è tenuto a pagare solo la sua parte.
Ipi di debitori decide uno gusti di l'intera adempiere prestazione.
Dal lato attivo: più creditori di un medesimo debitore.
In questo caso la solidarietà, cioè la possibilità per il creditore di esigere dal debitore l’intera prestazione, esiste solo se prevista.
Oggetto dell’obbligazione
La prestazione deve essere suscettibile di valutazione patrimonialità economica di limite devo Patrimonio issare.
Es. pagamento di denaro o Art. 1174 comportamento diverso traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico.
Deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore.
Può essere una prestazione:
- Dare: pagamento, consegna cosa venduta, restituzione.
- Fare: trasferire cose o persone, attività lavorativa o professionale, etc.
- Non fare: contenuto negativo od omissivo, es. patto di non concorrenza.
Prestazioni principali e prestazioni accessorie.
Es. obbligo di custodire.
Obbligo accessorio.
Art. 1175: debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Buona fede oggettiva o etica: distinguere dalla buona fede soggettiva = ignoranza di ledere l’altrui diritto – possesso.
La prestazione
Il codice civile non dà una definizione di obbligazione ma stabilisce i caratteri essenziali della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione, dicendo che deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (1174).
Analizzando i contenuti della prestazione si distinguono obbligazioni di dare, di fare e di non fare.
L’obbligazione di dare è quella in cui il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero di cose determinate solo nel genere. Il dare non va inteso solo in senso materiale, ma anche come trasferimento della proprietà.
Obbligazione di fare è quella in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività, il cui compimento soddisfa un interesse del creditore. La stessa obbligazione di dare comprende un obbligazione di fare, cioè di custodire la cosa (1177).
Le obbligazioni di non fare richiedono al debitore un’omissione, cioè di astenersi da un’attività. Si tratta quindi di un divieto.
La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, cioè deve essere possibile determinarne un corrispondente valore in denaro, valore di mercato oppure rilevanza economica nel rapporto tra debitore e creditore.
Quel che conta è che la prestazione sia caratterizzata da un indice di patrimonialità, anche se l’interesse da soddisfare può essere non patrimoniale.
Rapporto tra debitore e creditore
Il creditore non è il soggetto più forte in senso assoluto. Il nostro sistema tende a tutelare il creditore perché un sistema dove il credito è sicuro permette una miglior circolazione delle ricchezze.
In questo senso il creditore è più forte del debitore, a patto che si sia cautelato della solvibilità del debitore e delle garanzie del credito.
Far fronte di assunti agli capacità finanziari impegni.
L’art. 1175 impone a entrambe le parti un dovere di correttezza che assume contenuti diversi per il debitore e per il creditore. Il debitore deve usare una media diligenza nell’adempiere l’obbligazione (1176); il creditore ha un dovere di collaborazione col debitore perché questi possa adempiere e usare ordinaria diligenza in caso di adempimento.
Correttezza e buona fede
Tutti i rapporti di obbligazione sono governati dalla regola fondamentale dell’art. 1175, il dovere di correttezza. Un dovere strettamente collegato alla condotta di buona fede.
Si distingue la buona fede soggettiva dalla buona fede oggettiva, di cui abbiamo parlato in precedenza, e consiste in una ignoranza incolpevole, non dipendente da negligenza o leggerezza.
Se ad esempio un debitore paga un soggetto che sembra essere il creditore, il debitore può considerarsi liberato se prova di essere stato in buona fede.
In realtà la buona fede soggettiva si presume, deve essere il vero creditore a dimostrare che il suo debitore, pagando un terzo soggetto, non era in buona fede.
Tutte le norme che fanno riferimento alla buona fede, oggettiva e soggettiva, intendono un modello di persona onesta e leale.
Buona fede oggettiva – dovere di comportamento.
Buona fede soggettiva – situazione psicologica.
Obbligo e responsabilità
Assumendo un’obbligazione il debitore espone i suoi beni all’azione dei creditori e stabilisce così un generico vincolo sul suo patrimonio: e questo aspetto è così essenziale che, secondo un certo modo di vedere, l’obbligazione comprende due elementi, e cioè obbligo e responsabilità.
Adempimento dell’obbligazione
Come: diligenza nell’adempimento (art. 1176)
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla Famiglia dll'uomo di medio padre buon natura dell’attività esercitata.
Quando: tempo (art. 1183)
- Se non è fissato un termine il creditore può esigere l’adempimento immediatamente, a meno che gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell’adempimento richiedano un termine.
- Se è fissato un termine si presume a favore del debitore; il creditore non può esigerla prima.
Dove: luogo (art. 1182)
- Convenzione / usi / natura della prestazione / altre circostanze.
- Cosa determinata: luogo in cui si trovava quando l’obbligazione è sorta.
- Somma denaro: domicilio del creditore.
- Altri casi: domicilio del debitore.
Perizia da si con neglig comporta professionali una ocaboli quando figura sapere negligenza.
Negligenza: atteggiamento passivo e colposo nei confronti di obblighi o doveri, dovuto a pigrizia o insensibilità.
Imperizia: mancanza di abilità e di preparazione specifica.
L’adempimento
L’obbligazione va adempiuta. Adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (1176); inadempiente è quel debitore che non esegue esattamente la prestazione (1218).
Nell’adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero una persona di buon senso, che non fa le cose male, ma che non è nemmeno votata alla perfezione. Negligenza ed imperizia costituiscono colpa del debitore.
Nei casi di obbligazioni inerenti attività professionali è richiesta una diligenza tecnica indicata dalla natura dell’attività esercitata.
L’art. 1178 dispone che se l’obbligazione ha per la prestazione di cose generiche il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
Non è detto che l’interesse del creditore sia soddisfatto dalla sola condotta diligente del debitore; in molti casi il creditore ha la pretesa dell’effettivo risultato della prestazione e può non dare importanza all’impegno del debitore.
L’esatto adempimento richiede la produzione del risultato.
Ad esempio un avvocato non è tenuto a vincere una causa, ma è tenuto a svolgere al meglio la sua attività, diligenza; un trasportatore si obbliga a trasferire un oggetto in luogo, è importante in questo caso il risultato.
Ecco quindi fatta la distinzione fra obbligazioni di diligenza o di mezzi e obbligazioni di risultato.
Modalità dell’adempimento
Se il debitore offre un adempimento parziale il creditore può rifiutarlo, anche se la prestazione è divisibile, denaro, 1181, a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente (1258).
L’art. 1182, riguardo al luogo dell’adempimento, dice di guardare nell’ordine a:
- 1 - Accordo tra le parti.
- 2 - Usi.
- 3 - Natura della prestazione.
- 4 - Altre circostanze dell’adempimento.
Infine si può far ricorso a tre regole suppletive:
- 1. Consegna di cosa determinata: va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta l’obbligazione.
- 2. Pagamento somma di denaro: al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
- 3. Altre prestazioni: al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
I debiti che devono essere pagati al domicilio del creditore si dicono portabili, quelli che devono essere pagati al domicilio del debitore si dicono chiedibili.
In riferimento al tempo l’art. 1183 usa gli stessi riferimenti dell’art. 1182, ma in caso non si stabilisca un termine il debito deve essere pagato immediatamente.
Se usi, natura della prestazione, modo e il luogo dell’adempimento richiedono un termine, questo è richiesto dal giudice.
Le soddisfare proprie obbligazioni capace A non a.
Se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie, il creditore può esigere immediatamente la prestazione, anche se il termine era fissato in tempi futuri (1186, decadenza del beneficio del termine).
Se un debitore ha più di un debito della stessa specie con lo stesso creditore, la legge dà al debitore la facoltà di dichiarare quale debito intende soddisfare al momento della prestazione, di imputare cioè il pagamento all’una o all’altra prestazione (1193).
Se il debitore non dichiara quale debito vuole estinguere si segue il seguente ordine:
- Debito scaduto.
- Tra i debiti scaduti quello meno garantito.
- A parità di garanzie il più oneroso per il debitore.
- Il più vecchio obbligo gravoso.
Adempimento dell’obbligazione: chi a chi
Soggetti legittimati ad adempiere e a ricevere la prestazione
- Debitore, o anche un terzo, se il creditore non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione – es. lavoro, appalto, etc. – art. 1180.
- Nelle mani del creditore o di un suo rappresentante o altra persona autorizzata a riceverlo (art. 1188).
- Pagamento a creditore apparente: il debitore che paga a chi non è legittimato può essere liberato se colui al quale ha pagato appariva legittimato in base a circostanze univoche (art. 1189).
Fede buona.
Cosa: il debitore non può pretendere di adempiere in modo parziale o mediante una prestazione diversa da quella dovuta, a meno che il creditore non acconsenta, c.d. datio in solutum.
Il laha debitore il creditore che interessi personalmente esegua prestazione Dipende.
Il debitore non si libera dell’obbligazione con una prestazione diversa da quella dovuta, nemmeno se di valore uguale o maggiore (1197).
Il creditore può accettare prestazione in luogo dell’adempimento: datio in solutum, debito si estingue quando la diversa prestazione è eseguita non quando il creditore acconsente alla sostituzione.
Il debitore che paga ha diritto di ricevere a sue spese una quietanza, cioè una dichiarazione del creditore con cui questo attesta l’avvenuto pagamento (1199), e di vedere liberati i beni dalle garanzie reali date per il credito (1200).
I soggetti dell’adempimento
I protagonisti sono il debitore e il creditore. Chi può pagare? Chi può ricevere il pagamento? Consideriamo i problemi più importanti.
L’art. 1191 prevede che il debitore che ha eseguito la prestazione non possa impugnare il pagamento, cioè chiedere la restituzione di quanto pagato, a causa della propria incapacità.
Anche il creditore che riceve il pagamento deve essere capac.
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