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Obbligazioni

Obligatio: vincolo giuridico in forza del quale siamo astretti dalla necessità di adempiere una qualche prestazione, secondo il diritto della nostra comunità politica.

Vincolo giuridico

Vincolo giuridico (vinculum iuris) = vincolo potenziale, vincolo per il quale si è tenuti ad un certo comportamento (il debitore ha la responsabilità di adempiere alla prestazione richiesta).

Prestazione = comportamento che il debitore è tenuto ad avere.

  • Generalmente consiste in un comportamento positivo (pagare, dare, → consegnare..).

Debitore = soggetto tenuto alla prestazione.

  • Creditore = soggetto al quale la prestazione è dovuta e che ha pertanto in ordine ad essa una legittima aspettativa.

Debito = dovere giuridico del debitore.

  • Credito = diritto soggettivo relativo (non assoluto come il diritto reale) del creditore (relativo perché rispetto ad esso è obbligata una persona determinata: debitore).

Actio in personam = azione che si dà all’occorrenza al creditore contro il debitore.

  • Responsabilità (dell’obbligato in caso di inadempimento) = posizione di chi deve render conto e che è quindi esposto al rischio di dover subire una sanzione (debitore inadempiente -> è esposto alla procedura esecutiva).

In relazione alla responsabilità, il vinculum iuris si qualifica come un vincolo potenziale.

Genesi e storia

Gli atti illeciti

Vendetta = era il solo modo agli inizi pensato e ammesso di reagire contro comportamenti illeciti.

L’offensore doveva essere punito e quindi subire una pena corporale (poena).

  • Era inflitta dal pater familias del gruppo familiare offeso.
  • L’applicazione di essa passava attraverso l’impossessamento dell’estraneo autore dell’illecito e questo impossessamento si attuava con l’intervento di un magistrato della comunità.

Più tardi si stabilì, man mano per tutti gli illeciti, che l’offeso potesse rinunciare alla vendetta se l’offensore offriva di pagare una composizione pecuniaria (di importo corrispondente a certi criteri) = pena ---> si evitava così la poena corporale.

Inizialmente questo pagamento era visto come riscatto, come onere (che poteva fare anche un terzo) per sottrarre l’offensore alla vendetta.

L’offeso era legittimato a procedere all’assoggettamento dell’offensore, ma doveva rinunciarvi una volta ricevuta la composizione pecuniaria.

Gli atti leciti

L’idea dell’obligatio come vinculum iuris (potenziale) a una prestazione (con conseguente responsabilità in caso di inadempimento) nacque nell’ambito degli atti leciti.

Nexum

Vi si ricorreva in relazione ad un prestito (prima di metallo usato come merce di scambio, poi di denaro).

Si compiva con 5 testimoni cittadini romani puberi e un libripens con la bilancia.

  • Prima si pesava il metallo dato a prestito, poi la pesatura divenne simbolica.
  • Chi aveva dato a prestito -> pronunciava parole solenni con le quali affermava il potere che si andava a costituire sull’altro e ne faceva atto di apprensione.
  • Chi aveva preso a prestito -> diventava nexus = formalmente una persona libera, non serva.

Ma era assoggettato all’altro, che poteva tenerlo presso di sé, sottoporlo a punizioni corporali, usarlo per attività lavorative..

Una volta che il nexus soddisfaceva il debito -> doveva essere liberato.

  • Liberazione attraverso la solutio per aes et libram (alla quale il creditore non poteva sottrarsi).

Il nexus dava luogo a un vincolo attuale (non potenziale), perché era un potere diretto e immediato su una persona.

Fu abolito dalla Lex Poetelia Papiria (per i plebei fu un grande successo).

Figure più antiche di garanti

Praedes = ad essi si ricorreva nella legis actio sacramenti in rem per garantire che la parte alla quale il pretore aveva assegnato il possesso provvisorio della cosa controversa la restituisse all’avversario (con i frutti) in caso di soccombenza.

Vades = ad essi si ricorreva, anche nelle legis actiones, per garantire la ricomparsa in giudizio della parte convenuta quando l’udienza era rinviata ad altro giorno.

Per assumere i garanti si ricorreva a domanda verbale, chiedendo loro se intendessero assumere il ruolo di praedes / vades.

L’altra parte attendeva il comportamento idoneo al risultato dall’avversario in giudizio, che doveva o restituire la cosa o ricomparire in tribunale.

Praedes e vades garantivano un terzo ed erano loro i responsabili se il terzo non teneva il comportamento per il quale essi avevano garantito.

Obbligazioni: a fronte di un creditore che aveva un’aspettativa a una prestazione stavano distintamente un debitore e uno o più responsabili (praedes o vades) contro cui il creditore si rivolgeva in caso di inadempimento.

Le figure di praedes e vades scomparvero in età preclassica.

Sponsio

Le XII Tavole stabilirono che per essa si procedesse con la legis actio per iudicis arbitrive postulationem.

Consisteva in interrogatio e responsio.

  • Una parte prometteva all’altra un determinato proprio comportamento.
  • Si dava così luogo ad un credito e un debito.
  • Il promittente era tenuto ad una prestazione futura ed era egli stesso perseguibile in caso di mancato adempimento.

La struttura della sponsio si estese a poco a poco e si arrivò a parlare di obligatio.

Questo fenomeno interessò poi anche gli atti illeciti: in cui la poena pecuniaria come riscatto per liberare l’offensore fu vista come il contenuto di una prestazione, alla quale era tenuto un debitore nei confronti di un creditore.

Anche se i rispettivi regimi giuridici, di atti leciti e atti illeciti, rimasero in gran parte diversi e sul piano concettuale ebbero priorità le obligationes di atto lecito.

L’obligatio si andò via via sempre più caratterizzando come vincolo relativo al patrimonio del debitore.

Nel termine “obligatio” (ob + ligatio) si poteva ancora vedere il vincolo materiale (litgatio) in cui erano costretti in origine i nexi e i responsabili di illeciti.

Nell’obligatio classica debito e responsabilità facevano capo alla persona del debitore.

Ora il diverso rapporto relativo a praedes e vades, dovette dapprima avere riscontro nella sponsio -> è ricorrente, nei modelli di sponsio, l’uso in forma passiva del verbo impiegato per indicare la prestazione.

Oportere

Oportere = per indicare il vincolo giuridico che nasceva dalla sponsio.

Facendo riferimento alla necessità per l’obbligato di adempiere la prestazione.

Quindi fu considerato il punto di vista del convenuto-debitore gravato da un obbligo nei confronti dell’avversario-creditore.

  • Di recente origine (non era ex iure quiritium).
  • L’oportere delle azioni in personam -> denotava l’esistenza di un vincolo di ius civile.
  • Età preclassica = il pretore concesse actiones in factum (e nelle relative formule non v’era intentio che esprimesse un oportere a carico del convenuto, ma erano descritte le circostanze di fatto).
  • Azioni in ius (o “con intentio in ius concepta”) = azioni la cui formula esprimeva nell’intentio un oportere della parte convenuta.
  • Obligatio -> riservata ai rapporti sottostanti alle azioni in personam in ius.
  • Actione teneri -> per i rapporti di diritto pretorio o sottostanti ad azioni in factum (in personam) -> la parte obbligata era tenuta in virtù di un’azione.
  • Età classica = terminologia e regime delle obligationes estesi ai rapporti di diritto onorario.

Obbligazioni civili e naturali

Obbligazioni civili = obbligazioni sanzionate da actiones (obbligazioni vere e proprie).

Obbligazioni naturali = obbligazioni non sanzionate da actiones (obbligazioni tali più in punto di fatto che in punto di diritto) -> il debitore non poteva essere costretto all’adempimento, perché contro di lui il creditore non aveva possibilità di procedere.

  • In relazione ai debiti da atto lecito assunti dallo schiavo in favore di persona diversa dal dominus.
  • Obbligazioni assunte dal pupillo senza l’auctoritas del tutore con negozi sotto altri profili validi.
  • In relazione ai debiti da atto lecito assunti in favore di estranei da filiae familias, donne in manu e personae in causa mancipi.

I figli familias maschi potevano assumere obbligazioni civili nei confronti di estranei.

  • Crediti e debiti da atto lecito tra alieni iuris e persone che su di esse esercitavano potestà (domini e patres familias).

Sottolineato il principio che negava agli alieni iuris capacità giuridica.

Se l’alieni iuris era intellettualmente capace ed era stato posto in essere un negozio con effetti obbligatori -> si riconobbe che da questo negozio nascesse un’obbligazione naturale, cioè senza azione.

Dato che non c’era l’azione, c’era:

Soluti retentio = effetto fondamentale che comportava che, se il debito fosse stato adempiuto spontaneamente, né il debitore né il suo avente potestà avrebbero potuto pretendere la restituzione di quanto prestato.

  • Prendevano rilievo anche in relazione alle actiones adiecticiae qualitatis e all’actio tributoria.

Altri effetti dell’obligatio naturalis:

  • Poteva essere oggetto di novazione.
  • Essere valutata ai fini della compensazione.
  • Potevano per essa essere costituite garanzie personali e reali.

Si fecero rientrare nelle obbligazioni naturali anche situazioni del tutto diverse, nelle quali si ritenne di dover ravvisare l’esistenza di doveri morali degni di essere presi in considerazione dall’ordinamento giuridico e che avevano il solo effetto della soluti retentio (solo esclusione della condictio indebiti in caso di adempimento spontaneo, niente azione):

  • Sentenza che ingiustamente assolve il debitore.
  • Obbligazione non adempiuta ed estinta per effetto della litis contestatio.
  • Debito da mutuo contratto da un filius familias e invalido ope exceptionis ex senatus consulto macedoniano.
  • Operae che il liberto creda erroneamente dovute al patrono.

Contenuti della prestazione

L’oggetto dell’oportere poteva essere:

  • Dare (dare oportere).
  • Facere (facere oportere).
  • Praestare (dare facere praestare oportere).

Dare

Dare -> inteso nel senso di trasferire la proprietà o costituire altro diritto reale (quindi non bastava dare la cosa, ma bisogna anche far acquistare la proprietà e anche il possesso).

Debitore inadempiente di dare = colui che avesse compiuto l’atto traslativo della cosa dovuta senza esserne proprietario.

Formula con intentio certa.

Facere

Facere -> ogni comportamento diverso dal dare.

Poteva trattarsi sia di un’attività materiale, sia del compimento di un negozio giuridico.

Non facere = astensione da certi comportamenti.

  • Le obbligazioni di facere -> erano indivisibili.
  • Formula con demonstratio e intentio incerta.
  • Obbligazioni da stipulatio in faciendo -> attivamente e passivamente trasmissibili agli eredi.

Praestare

Praestare -> fu usato con riferimento a ogni possibile oggetto di prestazione.

  • Prevaleva l’aspetto della garanzia.

Regole della prestazione

Si stabilirono delle regole per le obbligazioni da atto lecito per le quali si davano ai privati possibilità più o meno ampie di stabilire prestazioni dai convenuti.

In particolare per:

  • Stipulatio.
  • Legato per damnationem.
  • Certi contratti consensuali.

Si affermò quindi che:

  • La prestazione doveva avere contenuto patrimoniale.
  • Il creditore doveva avervi interesse.
  • La prestazione doveva consistere in un comportamento proprio del debitore.
  • La prestazione doveva essere possibile, lecita, determinata/determinabile.

Carattere patrimoniale

Carattere patrimoniale -> la prestazione doveva essere suscettibile di essere valutata in denaro.

Tuttavia l’ostacolo poteva essere aggirato con il ricorso ad una stipulazione penale (stipulatio poenae): con la quale si prometteva una certa somma di denaro (poena) per l’eventualità che la prestazione non venisse effettuata nel tempo convenuto.

Così si aggirava il principio per cui la prestazione doveva essere suscettibile di valutazione pecuniaria, perché la prestazione in senso proprio (la poena) era una pena convenzionale, stabilita preliminarmente d’accordo con le parti.

Interesse del creditore

Interesse del creditore -> necessità di un interesse del creditore all’adempimento della prestazione.

Infatti c’era il divieto di contratti a favore di terzi:

  • Divieto di stipulatio con cui il debitore promettesse di compiere una prestazione in favore di un terzo estraneo al negozio.

Tuttavia anche questo divieto poteva essere aggirato con una stipulazione penale: la prestazione in senso proprio sarebbe stata di pagare allo stipulante tot. a titolo di pena.

Comportamento proprio del debitore

La prestazione doveva avere ad oggetto un comportamento proprio del debitore, infatti i classici:

  • Negarono efficacia ai contratti in favore di terzi.
  • Non ritennero valida l’assunzione dell’impegno che un terzo estraneo al negozio tenesse un determinato comportamento.

Tuttavia questo principio poteva essere aggirato con una stipulazione penale, per cui una parte si faceva promettere dall’altra una somma determinata di denaro se le sue aspettative fossero state frustrate.

Prestazione possibile

La prestazione doveva essere possibile (impossibilium nulla obligatio).

Era nullo il negozio giuridico che poneva a carico del debitore una prestazione rivelatasi impossibile: se la prestazione era oggettivamente impossibile sin dall’inizio, il negozio era nullo.

  • C’era però una responsabilità in contrahendo del debitore che conosceva l’impossibilità -> doveva risarcire gli eventuali danni al mancato sorgere del rapporto obbligatorio alla parte che non era a conoscenza dell’impossibilità.

La prestazione poteva essere:

  • Materialmente impossibile: per es. consegnare un edificio già distrutto da un incendio.
  • Giuridicamente impossibile: per es. trasferire la proprietà di un uomo libero o trasferire al creditore la proprietà di qualcosa che già gli appartiene.

Ma era valido il negozio per cui si faceva carico al debitore di trasferire la proprietà di cosa non sua.

Perché il debitore avrebbe potuto acquistare la cosa e trasferirla al creditore.

Quindi la regola della possibilità riguardava l’impossibilità in sé, non la difficoltà della prestazione.

Prestazione lecita

Lecita: non era lecita la prestazione contraria al diritto oggettivo o al buon costume.

Prestazione determinata o determinabile

Determinata o determinabile.

Determinata -> le parti precisavano immediatamente il contenuto della prestazione.

Determinabile -> le parti facevano rinvio a elementi oggettivi esterni o, per precisare la prestazione, facevano rinvio a una volontà da manifestare in seguito da un terzo o da una delle parti.

  • Arbitrium puro e semplice -> arbitrium degli interpreti.
  • Arbitrium boni viri -> criterio dell’uomo onesto che procede con senso di giustizia e di equità e secondo i comuni metri di valutazione (criterio oggettivo).

Antica regola: “una obbligazione non può avere inizio dalla persona dell’erede”.

Il negozio era nullo se la relativa obligatio nasceva direttamente in capo all’erede di una delle parti.

Fu poi abolita da Giustiniano, ma già svuotata precedentemente.

Obbligazioni divisibili e indivisibili

Obbligazioni divisibili

La cui prestazione può essere suscettibile di essere frazionata in più prestazioni omogenee.

  • Obbligazioni di dare.
  • Erano divisibili anche quando avevano ad oggetto una cosa individuata nella specie (anche se di per sé indivisibile), perché il dare era nel senso di trasferire la proprietà.

L’obbligazione di dare sarebbe stata indivisibile solo se fosse stata indivisibile non tanto la res, quanto il diritto che era oggetto della prestazione.

Erano indivisibili:

  • Obbligazioni di costituire una servitù.
  • Costituire il diritto reale di uso.

Obbligazioni indivisibili

La cui prestazione non poteva essere suscettibile di essere frazionata in più prestazioni.

Non potevano essere adempiute parzialmente.

  • Obbligazioni di facere.
  • Quando la prestazione era dovuta a più persone, es: eredi, ad esse si applicò il regime delle obbligazioni solidali elettive.

Obbligazioni alternative

Ad ogni obligatio -> corrispondeva una sola prestazione.

Obbligazioni alternative: obbligazioni con 2 o più prestazioni, in cui il debitore era liberato con l’adempimento di una.

Potevano nascere da:

  • Stipulatio.
  • Legato per damnationem.
  • Compravendita.

La scelta tra le prestazioni:

  • Di solito spettava al debitore.
  • Spettava al creditore se così risultava dall’atto costitutivo dell’obbligazione.

La scelta poteva essere cambiata:

  • Fino al momento dell’adempimento se spettava a debitore.
  • Non oltre il momento dell’esercizio dell’azione contro il debitore inadempiente se spettava al creditore.

L’obbligazione si estingueva:

  • Con l’adempimento.
  • Se il creditore faceva acceptilatio anche di una sola delle prestazioni.

Se la scelta spettava al creditore e questi la effettuava, fenomeno della concentrazione = l’obbligazione non era più alternativa, diventava semplice, con prestazione unica.

La concentrazione avveniva pure se diventava impossibile una delle prestazioni = il debitore era allora tenuto ad adempiere la prestazione ancora possibile.

Obbligazioni specifiche e generiche

Obbligazioni specifiche (di species): quando la prestazione ha ad oggetto cose determinate.

Obbligazioni generiche (di genu

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
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