Esame OCF – Consulente Finanziario
TEORIA ESSENZIALE + 120 QUIZ SPIEGATI
Questo file è il mio materiale per la prova valutativa OCF: la teoria ridotta all'essenziale per le
cinque aree dell'esame e 120 quiz nello stesso stile della banca dati ufficiale, con la soluzione e
la spiegazione sotto ogni domanda. Non è un manuale: è quello che serve sapere per
rispondere bene ai 60 quesiti in 85 minuti.
La prima parte va letta capitolo per capitolo, con carta e penna per i calcoli di matematica
finanziaria (ci sono gli esempi svolti). La seconda parte va fatta a blocchi, coprendo le
soluzioni: le domande sbagliate si segnano e si rivedono sulla teoria. Le domande in ROSSO
sono quelle che escono più spesso.
Aggiornato alla normativa in vigore a settembre 2026 (TUF, regolamenti Consob e OCF,
MiFID II, fiscalità dei redditi di natura finanziaria, d.lgs. 252/2005 sulla previdenza
complementare).
LEGENDA COLORI: le domande in ROSSO sono le domande più ricorrenti, su cui porre
maggiore attenzione. La risposta corretta è in grassetto; sotto ogni domanda c'è la spiegazione
con l'articolo di riferimento, da leggere solo DOPO aver risposto.
CAPITOLO 1
L'ESAME OCF: COME FUNZIONA E COME PREPARARSI
1. La prova valutativa in numeri
La prova valutativa è l'esame che serve per iscriversi all'albo unico dei consulenti finanziari tenuto
Art. 31 TUF).
dall'OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, Si
svolge A DISTANZA, al computer, con videosorveglianza.
60 quesiti a risposta multipla, 4 alternative, UNA sola corretta.
• 85 minuti di tempo (circa 1 minuto e 25 secondi a quesito).
• Punteggio massimo 100, si passa con almeno 80/100.
• NESSUNA penalizzazione per la risposta sbagliata → si risponde SEMPRE, anche a caso.
• 10 sessioni l'anno, iscrizione online sul portale OCF con pagamento del contributo.
• I quesiti sono estratti dalla banca dati ufficiale (circa 5.000 quesiti pubblicati), aggiornata alla
• normativa in vigore al 31 marzo 2026.
Le cinque aree e il loro peso (le prime due valgono di più):
Diritto del mercato finanziario e degli intermediari, disciplina dell'attività di consulente → 25
1. quesiti da 2 punti = 50 punti.
Matematica finanziaria ed economia del mercato finanziario → 15 quesiti da 2 punti = 30
2. punti.
Diritto privato e commerciale → 10 quesiti da 1 punto = 10 punti.
3. Diritto tributario dei prodotti finanziari → 5 quesiti da 1 punto = 5 punti.
4. Diritto assicurativo e previdenziale → 5 quesiti da 1 punto = 5 punti.
5. 1
Per arrivare a 80 si possono perdere al massimo 20 punti: 10 errori nelle aree 1-2, oppure 20
N.B.
errori nelle aree 3-4-5. In pratica → le aree 1 e 2 decidono l'esame.
2. Come usare questo file
Prima la TEORIA (capitoli 2-6: sono i punti che la banca dati chiede davvero), poi i 120 quiz alla
fine, coprendo le soluzioni. Ogni quiz ha la spiegazione con la norma: se sbaglio, torno al paragrafo
di teoria. Ultimo passo: la banca dati ufficiale sul sito OCF, filtrata per area, ripetendo solo i quesiti
sbagliati.
3. Le trappole tipiche dei quesiti OCF
I NUMERI: 7 giorni (ius poenitendi), 26% e 12,5% (aliquote), 5.164,57 € (deducibilità
• previdenza), 30% (soglia OPA), 50.000 € (capitale S.p.A.). Vanno saputi a memoria.
Le NEGAZIONI: "quale tra le seguenti NON è..." → leggere due volte.
• Gli ORGANI scambiati: Consob vs Banca d'Italia vs IVASS vs COVIP vs OCF.
• I piccoli CALCOLI: interesse composto, VAN, duration, CAPM: si fanno a mente o con carta e
• penna, la calcolatrice è quella a schermo.
La formula "Nessuna delle altre risposte proposte, diverse da questa, è corretta": a volte è la
• giusta, non va scartata a priori.
CAPITOLO 2
DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO E DEGLI INTERMEDIARI
1. Le fonti D.lgs. 58/1998,
Il testo base è il TUF, Testo Unico della Finanza, più volte modificato per recepire
le direttive europee. Sopra di esso stanno le norme UE:
2014/65/UE)
MiFID II (Dir. → servizi di investimento, regole di condotta, mercati; recepita in
• Italia con il d.lgs. 129/2017.
UE 600/2014)
MiFIR (Reg. → trasparenza delle negoziazioni, direttamente applicabile.
• Regolamento delegato (UE) 2017/565 → requisiti organizzativi e condizioni di esercizio
• (adeguatezza, informativa, inducements nel dettaglio).
UE 596/2014)
MAR (Reg. → abusi di mercato.
• UE 1286/2014)
PRIIPs (Reg. → KID per i prodotti di investimento al dettaglio preassemblati.
• UE 2017/1129).
Regolamento Prospetto (Reg.
• Consob
Sotto il TUF stanno i regolamenti Consob: Regolamento Intermediari (Delibera
20307/2018), Regolamento Emittenti (11971/1999), Regolamento Mercati; poi il Regolamento OCF
sulla prova valutativa e le disposizioni di Banca d'Italia. La banca come intermediario è disciplinata
385/1993).
dal TUB (D.lgs.
Gerarchia: regolamento UE > direttiva UE (recepita con legge/decreto) > TUF > regolamenti
N.B.
Consob/Banca d'Italia. Un regolamento UE NON ha bisogno di recepimento.
2. Le autorità di vigilanza
Art. 5 TUF fissa la RIPARTIZIONE PER FINALITÀ (non per soggetto):
Banca d'Italia → contenimento del rischio, stabilità patrimoniale, sana e prudente gestione degli
• intermediari.
Consob → TRASPARENZA e CORRETTEZZA dei comportamenti.
• 2
Le due autorità operano in modo coordinato e si scambiano le informazioni (protocollo d'intesa).
La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l. 216/1974) è composta da un
presidente e 4 membri, nominati con d.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, durano 7 anni
e NON sono rinnovabili. Ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia.
Le altre autorità che i quesiti scambiano tra loro:
IVASS → assicurazioni (dal 1° gennaio 2013 al posto dell'ISVAP, presieduto dal Direttore
• generale della Banca d'Italia).
COVIP → fondi pensione e previdenza complementare.
• OCF → vigilanza sui consulenti finanziari e tenuta dell'albo unico (dal 1° dicembre 2018 ha
• anche i poteri di vigilanza prima esercitati dalla Consob).
MEF → indirizzo politico, emissione dei titoli di Stato, alta vigilanza.
• UIF (Unità di Informazione Finanziaria, presso Banca d'Italia) → riceve le segnalazioni di
• operazioni sospette (antiriciclaggio).
A livello UE: ESMA (mercati e strumenti finanziari), EBA (banche), EIOPA (assicurazioni e
• pensioni), BCE (vigilanza sulle banche significative, Meccanismo di vigilanza unico).
3. Strumenti, prodotti, servizi: le definizioni dell'art. 1 TUF
Art. 1 TUF è l'articolo più chiesto. Le tre categorie da tenere distinte:
STRUMENTI FINANZIARI → elenco chiuso dell'Allegato I, sezione C: valori mobiliari
• (azioni, obbligazioni, altri titoli negoziabili), strumenti del mercato monetario, quote di OICR,
derivati (opzioni, future, swap, forward, CFD, derivati su merci e crediti), quote di emissione.
Dal 2023 anche gli strumenti emessi con tecnologia DLT.
PRODOTTI FINANZIARI → gli strumenti finanziari + OGNI ALTRA forma di investimento di
• natura finanziaria. NON sono prodotti finanziari i depositi bancari e postali non rappresentati da
strumenti finanziari.
VALORI MOBILIARI → categoria di strumenti negoziabili sul mercato dei capitali (azioni,
• obbligazioni, warrant ecc.).
I mezzi di pagamento (moneta, assegni) NON sono strumenti finanziari.
Esempio.
Un'azione Enel è strumento finanziario e quindi anche prodotto finanziario. Una polizza unit linked
è prodotto finanziario (ma non strumento finanziario). Un conto corrente NON è né l'uno né l'altro.
1, c. 5 TUF)
I SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (Art. hanno per oggetto strumenti
finanziari e sono:
negoziazione per conto proprio (l'intermediario compra e vende in contropartita diretta con il
1. proprio patrimonio);
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
2. sottoscrizione e/o collocamento CON assunzione a fermo o con garanzia;
3. collocamento SENZA assunzione a fermo né garanzia;
4. gestione di portafogli (gestione discrezionale e individualizzata, su mandato del cliente);
5. ricezione e trasmissione di ordini (RTO), compresa la mediazione;
6. consulenza in materia di investimenti (raccomandazioni PERSONALIZZATE su uno o più
7. strumenti finanziari, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore);
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e di sistemi organizzati di negoziazione
8. (OTF). 1, c. 6 TUF)
I SERVIZI ACCESSORI (Art. non sono riservati: custodia e amministrazione di
strumenti finanziari, concessione di finanziamenti per operazioni su strumenti finanziari, consulenza
3
alle imprese in materia di struttura finanziaria e fusioni, ricerca in materia di investimenti, servizi
connessi all'emissione, intermediazione in cambi collegata ai servizi di investimento.
La consulenza generica (es. "investire in azioni è rischioso") NON è consulenza in materia di
N.B.
investimenti: manca la personalizzazione. La raccomandazione diffusa al pubblico (ricerca) NON è
consulenza.
4. La riserva di attività e i soggetti abilitati
Art. 18 TUF → l'esercizio professionale verso il pubblico dei servizi e attività di investimento è
RISERVATO a: SIM, banche italiane, imprese di investimento UE ed extra-UE autorizzate. Le
SGR possono prestare gestione di portafogli, consulenza e RTO; le SICAV e SICAF gestione
collettiva; gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB solo negoziazione per conto proprio ed
esecuzione di ordini su derivati e collocamento. Chi opera senza autorizzazione commette
166 TUF,
ABUSIVISMO (Art. reato). 19 TUF),
La SIM è autorizzata dalla Consob, SENTITA la Banca d'Italia (Art. entro 120 giorni.
Condizioni: forma di S.p.A., sede legale e direzione generale in Italia, capitale minimo fissato da
Banca d'Italia, programma di attività, requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti e dei
partecipanti al capitale. La SGR è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Gestione collettiva del risparmio: gestione del patrimonio di OICR e del relativo rischio, "in monte".
OICR = fondi comuni (patrimonio autonomo, gestito da una SGR, distinto dal patrimonio della SGR
Art. 36 TUF)
e dei partecipanti, e SICAV/SICAF (società di investimento a capitale variabile/fisso:
l'investitore è socio). Il DEPOSITARIO (banca) custodisce gli strumenti e controlla la legittimità
delle operazioni della SGR. Fondi aperti → rimborso in qualsiasi momento; fondi chiusi →
rimborso a scadenza.
5. Le regole di condotta: artt. 21, 22, 23 TUF
Art. 21 TUF → i soggetti abilitati devono: comportarsi con DILIGENZA, CORRETTEZZA e
TRASPARENZA per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati; acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati; usare comunicazioni pubblicitarie corrette, chiare e non fuorvianti; disporre di risorse e
procedure idonee; identificare e gestire i CONFLITTI DI INTERESSE e, se le misure non bastano,
informarne il cliente prima di agire.
Art. 22 TUF → SEPARAZIONE PATRIMONIALE: gli strumenti finanziari e le somme dei clienti
costituiscono patrimonio distinto da quello dell'intermediario e degli altri clienti. Su di esso non
sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario. L'intermediario NON può usare i beni del
cliente nel proprio interesse senza consenso scritto.
Art. 23 TUF → il CONTRATTO relativo ai servizi di investimento è redatto per iscritto (o su altro
supporto durevole) e una copia è consegnata al cliente; in caso di inosservanza il contratto è
NULLO, ma la nullità può essere fatta valere SOLO DAL CLIENTE (nullità relativa o di
protezione). Nei giudizi di risarcimento spetta all'INTERMEDIARIO provare di aver agito con la
diligenza richiesta (inversione dell'onere della prova). Ai servizi di investimento NON si applica
l'eccezione di gioco dell'art. 1933 c.c. sui derivati.
6. Classificazione della clientela
Tre categorie, con tutele decrescenti:
CLIENTE AL DETTAGLIO (retail) → categoria residuale, massima tutela.
• 4
CLIENTE PROFESSIONALE → di diritto (banche, SIM, assicurazioni, fondi pensione, grandi
• imprese che superano 2 su 3: totale bilancio 20 mln, fatturato 40 mln, fondi propri 2 mln;
governi, banche centrali) oppure su richiesta.
CONTROPARTE QUALIFICATA → intermediari, governi, banche centrali: per negoziazione,
• esecuzione ordini e RTO non si applicano le regole di condotta (salvo richiesta).
Il cliente al dettaglio può chiedere di essere trattato come professionale se soddisfa almeno 2 di 3
requisiti: ha effettuato operazioni di dimensione significativa con frequenza media di 10 al trimestre
nei 4 trimestri precedenti; portafoglio di strumenti finanziari (inclusi depositi in contante) superiore
a 500.000 €; ha lavorato per almeno 1 anno nel settore finanziario in una posizione che richiede
conoscenza delle operazioni. La richiesta è scritta, l'intermediario avverte per iscritto delle tutele che
si perdono, il cliente conferma. Il professionale può sempre chiedere un trattamento più tutelante
(downgrade).
7. Adeguatezza, appropriatezza, execution only
Artt. 40-44 Reg. 20307/2018):
Tre livelli di valutazione (Regolamento Intermediari,
ADEGUATEZZA → obbligatoria per CONSULENZA e GESTIONE DI PORTAFOGLI.
• L'intermediario raccoglie: conoscenza ed esperienza; situazione finanziaria (inclusa la capacità di
sostenere perdite); obiettivi di investimento (inclusa la tolleranza al rischio e l'orizzonte
temporale). Se il cliente non fornisce le informazioni, il servizio NON si può prestare. Al cliente
al dettaglio va consegnata la DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA (perché la
raccomandazione è adeguata).
APPROPRIATEZZA → per tutti gli altri servizi (RTO, esecuzione, collocamento,
• negoziazione): si valuta solo CONOSCENZA ED ESPERIENZA. Se l'operazione non è
appropriata, l'intermediario AVVERTE il cliente ma può comunque eseguire. Se il cliente non dà
le informazioni, viene avvertito che non si può stabilire l'appropriatezza.
EXECUTION ONLY → mera esecuzione o ricezione ordini SENZA valutazione: solo per
• strumenti NON COMPLESSI (azioni quotate, obbligazioni plain vanilla, OICR armonizzati non
strutturati, strumenti del mercato monetario), su INIZIATIVA DEL CLIENTE, con avvertenza
che non c'è valutazione e nel rispetto delle regole sui conflitti. MAI per i derivati o le
obbligazioni strutturate.
Esempio.
Un cliente chiama la banca e chiede di comprare 100 azioni Eni: strumento non complesso,
iniziativa del cliente → execution only possibile. Se chiede un'opzione call sullo stesso titolo →
strumento complesso → almeno appropriatezza.
Il profilo del cliente va aggiornato periodicamente; per la gestione di portafogli l'adeguatezza
N.B.
si valuta sull'intero portafoglio, non sulla singola operazione.
8. Informativa, incentivi, best execution, product governance
Informativa: prima della prestazione del servizio il cliente riceve informazioni su intermediario,
servizi, strumenti (natura e rischi), salvaguardia dei beni, COSTI E ONERI in forma aggregata, ex
ante ed ex post (almeno annuale), con l'effetto cumulativo dei costi sul rendimento. Per gli OICR e i
PRIIPs è obbligatoria la consegna del KID (3 pagine: cos'è, rischi con indicatore da 1 a 7, scenari di
performance, costi, tempo di detenzione raccomandato).
INDUCEMENTS (incentivi): pagamenti o benefici ricevuti da terzi (es. commissioni di
collocamento retrocesse dalla SGR alla banca). Ammessi solo se: accrescono la QUALITÀ del
servizio, non pregiudicano il dovere di agire nel migliore interesse del cliente, sono COMUNICATI
al cliente. Nella CONSULENZA INDIPENDENTE e nella GESTIONE DI PORTAFOGLI sono
5
VIETATI: se ricevuti vanno restituiti al cliente; ammessi solo i benefici non monetari di entità
minima.
Consulenza su base INDIPENDENTE: valuta una gamma ampia e diversificata di strumenti di
emittenti diversi e non collegati; niente incentivi. Su base NON indipendente: può limitarsi ai
prodotti della casa. L'intermediario deve dire in anticipo quale delle due presta.
27 MiFID II)
BEST EXECUTION (Art. → nell'eseguire gli ordini l'intermediario adotta tutte le
misure sufficienti per ottenere il MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE tenendo conto di prezzo,
costi, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensione, natura. Per il cliente al dettaglio
conta il CORRISPETTIVO TOTALE (prezzo + costi). Serve una strategia di esecuzione scritta,
accettata dal cliente; istruzioni specifiche del cliente prevalgono.
PRODUCT GOVERNANCE → chi produce lo strumento definisce il MERCATO DI
RIFERIMENTO (target market) positivo e negativo; chi distribuisce lo rispetta e informa il
produttore sulle vendite. Registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche
relative agli ordini: conservazione 5 anni (fino a 7 su richiesta dell'autorità).
9. L'offerta fuori sede e la promozione a distanza
Art. 30 TUF → OFFERTA FUORI SEDE = promozione e collocamento presso il pubblico di
strumenti finanziari e servizi di investimento in luogo DIVERSO dalla sede legale o dalle
dipendenze dell'emittente, del proponente o del soggetto incaricato. Possono farla: SIM, banche,
imprese di investimento UE, SGR e SICAV per i propri prodotti, intermediari 106 TUB per i propri
strumenti.
Chi la esercita DEVE avvalersi di CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA
30, c. 3 TUF).
FUORI SEDE (Art. Il soggetto che conferisce
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