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Esame IVASS – Intermediari Assicurativi

TEORIA ESSENZIALE + 120 QUIZ SPIEGATI

Questo file è quello che ho preparato per la prova di idoneità IVASS per l'iscrizione nelle

sezioni A e B del RUI: la teoria essenziale delle materie d'esame e 120 quiz nello stile del

database ufficiale dei quesiti, con la soluzione e la spiegazione sotto ogni domanda.

La teoria è divisa in sette capitoli e va studiata in ordine: contratto di assicurazione e Codice

delle assicurazioni, intermediari e regole di comportamento, tutela del consumatore, tecnica

assicurativa, previdenza complementare e fiscalità, riassicurazione e diritto privato. Poi si

fanno i quiz a blocchi coprendo le soluzioni. Le domande in ROSSO sono quelle su definizioni,

termini e numeri che escono più spesso.

Aggiornato alla normativa in vigore a settembre 2026 (d.lgs. 209/2005, regolamenti IVASS

40/2018, 41/2018 e 45/2020, direttiva IDD, d.lgs. 252/2005).

LEGENDA COLORI: le domande in ROSSO sono le domande più ricorrenti, su cui porre

maggiore attenzione. La risposta corretta è in grassetto; sotto ogni domanda c'è la spiegazione

con l'articolo di riferimento, da leggere solo DOPO aver risposto.

CAPITOLO 1

L'ESAME IVASS: COME FUNZIONA E COME PREPARARSI

1. Che cos'è la prova di idoneità

Per iscriversi nella sezione A (agenti) o nella sezione B (broker) del RUI bisogna superare la

110 CAP.

PROVA DI IDONEITÀ prevista dall'Art. È un esame bandito e gestito dall'IVASS, unico

per le due sezioni: chi lo supera può chiedere l'iscrizione in A oppure in B (mai in entrambe).

Forma: prova scritta a QUIZ, risposta multipla, una sola risposta esatta.

• Quesiti: estratti da una BANCA DATI ufficiale IVASS di oltre 2.000 quesiti, realizzata con

• l'Università di Firenze e pubblicata prima della prova → studiare la banca dati è obbligatorio, ma

senza la teoria le domande "ruotate" (stesso concetto, numeri cambiati) fanno cadere.

Sessioni: dal 2026 sono DUE all'anno. Il bando fissa date, modalità, numero di quesiti, tempo e

• punteggio: leggerlo sempre nella versione dell'anno in cui ci si iscrive.

2. Le materie del bando

Diritto delle assicurazioni: Codice civile (artt. 1882-1932), Codice delle assicurazioni private

1. (d.lgs. 209/2005), regolamenti IVASS (40/2018, 41/2018, 45/2020).

Disciplina della previdenza complementare (d.lgs. 252/2005).

2. Disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione.

3. Tutela del consumatore: IDD, informativa precontrattuale, DIP e KID, reclami, Arbitro

4. Assicurativo.

Nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario (assicurazioni e previdenza).

5. Tecnica assicurativa (rami danni, rami vita, r.c. auto) e riassicurazione.

6. 1

3. Come è fatto questo file

I capitoli da 2 a 7 seguono le materie del bando. Ogni capitolo ha paragrafi brevi, definizioni secche,

numeri e termini evidenziati, perché le domande IVASS sono quasi sempre su DEFINIZIONI e su

NUMERI (giorni, mesi, anni, percentuali, importi). Alla fine ci sono 120 quiz nello stile della banca

dati, con la spiegazione da leggere solo dopo aver risposto.

Le domande in ROSSO sono quelle sui concetti che compaiono più spesso nella banca dati:

N.B.

prima di tutto vanno fissate quelle.

Esempio.

Domanda tipo: "Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'assicurato deve dare avviso del sinistro entro: a) 3

giorni b) 5 giorni c) 15 giorni d) 30 giorni". Chi ha letto solo la banca dati ricorda "3 giorni"; chi

ha studiato la teoria sa anche che il termine decorre dal giorno in cui il sinistro si è verificato O dal

giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza, e non sbaglia la variante.

CAPITOLO 2

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E IL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI

1. Definizione e soggetti 1882 c.c.

Il nostro legislatore all'Art. definisce l'assicurazione come il contratto con cui

l'ASSICURATORE, verso il pagamento di un PREMIO, si obbliga a RIVALERE l'assicurato, entro

i limiti convenuti, del danno prodotto da un SINISTRO (assicurazione contro i danni), oppure a

pagare un CAPITALE o una RENDITA al verificarsi di un evento attinente alla VITA UMANA

(assicurazione sulla vita). 1883 c.c.:

Assicuratore → l'impresa autorizzata (Art. il contratto può essere concluso solo con

• imprese autorizzate).

Contraente → chi stipula e paga il premio.

• Assicurato → il portatore del rischio (la persona o il patrimonio esposti all'evento).

• Art. 1920 c.c.).

Beneficiario → chi riceve la prestazione (tipico del ramo vita,

• Terzo danneggiato → nella r.c. è chi subisce il danno causato dall'assicurato.

• Contraente, assicurato e beneficiario possono coincidere oppure essere tre persone diverse:

N.B. 1891 c.c.)

nell'assicurazione PER CONTO ALTRUI o per conto di chi spetta (Art. il contraente

stipula per un assicurato diverso da sé; gli obblighi restano al contraente, i diritti spettano

all'assicurato.

Fonti (in ordine di specialità): Codice civile artt. 1882-1932 → Codice delle assicurazioni private,

CAP (d.lgs. 209/2005, in vigore dal 1° gennaio 2006) → regolamenti IVASS → direttive UE

(Solvency II 2009/138/CE, IDD 2016/97, Regolamento PRIIPs 1286/2014) → Codice del consumo

165 CAP

(d.lgs. 206/2005) per i contratti con i consumatori. L'Art. rinvia al Codice civile per tutto

ciò che il CAP non disciplina.

2. Caratteri del contratto

CONSENSUALE: si perfeziona con l'accordo, non serve il pagamento del premio per la

• conclusione (ma serve per l'efficacia, vedi art. 1901).

ONEROSO e a PRESTAZIONI CORRISPETTIVE: premio contro copertura.

• ALEATORIO: la prestazione dell'assicuratore dipende da un evento incerto (se il rischio non

• esiste il contratto è nullo, art. 1895).

Di DURATA e ad ESECUZIONE CONTINUATA.

• 2 Art. 1341-1342

PER ADESIONE: condizioni generali predisposte dall'impresa → si applicano

• c.c. (clausole vessatorie da approvare specificamente per iscritto) e, per i consumatori, gli artt.

33-36 del Codice del consumo. 1888 c.c.):

FORMA: scritta AD PROBATIONEM (Art. il contratto va provato per iscritto;

• l'assicuratore deve rilasciare la POLIZZA o altro documento sottoscritto. Non è forma ad

substantiam: il contratto verbale esiste, ma non si può provare per testimoni.

Esempio.

Tizio firma il modulo di proposta per una polizza incendio il 1° marzo; l'impresa accetta il 5 marzo,

il premio viene pagato il 20 marzo. Il contratto si è concluso il 5 marzo (consenso), ma la copertura

decorre dalle ore 24 del 20 marzo (art. 1901).

Art. 1932 c.c. → NORME INDEROGABILI: le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894,

1897, 1898, 1910 c. 2, 1915 c. 2, 1917 c. 3 e 4, 1926 possono essere derogate solo in senso PIÙ

FAVOREVOLE all'assicurato; le clausole contrarie sono sostituite di diritto.

Art. 166 CAP → i contratti vanno redatti in modo CHIARO ed ESAURIENTE; le clausole che

prevedono DECADENZE, NULLITÀ, LIMITAZIONI di garanzia od ONERI a carico del

Art. 167 CAP

contraente vanno evidenziate con caratteri di particolare evidenza. → il contratto

stipulato con un'impresa NON AUTORIZZATA è NULLO, ma la nullità può essere fatta valere

SOLO dal contraente (nullità di protezione), che ha diritto alla restituzione dei premi.

3. Il rischio: dichiarazioni, inesistenza, variazioni

Il rischio è l'elemento essenziale: il contraente deve descriverlo con esattezza nel questionario.

Art. 1892 c.c. → dichiarazioni inesatte o reticenze con DOLO o COLPA GRAVE: l'assicuratore

• può chiedere l'ANNULLAMENTO. Deve dichiarare di volersi avvalere dell'annullamento entro

3 MESI da quando ha conosciuto l'inesattezza; se il sinistro avviene prima, NON paga e trattiene

i premi dell'anno in corso.

Art. 1893 c.c. → dichiarazioni inesatte SENZA dolo né colpa grave: l'assicuratore può

• RECEDERE entro 3 MESI; se il sinistro avviene prima, l'indennità è RIDOTTA in proporzione

tra premio pagato e premio che sarebbe stato dovuto.

Art. 1894 c.c. → nell'assicurazione per conto altrui le norme sulle dichiarazioni si applicano

• anche all'assicurato.

Art. 1895 c.c. → rischio INESISTENTE (mai esistito o cessato prima della conclusione):

• contratto NULLO.

Art. 1896 c.c. → rischio che CESSA dopo la conclusione: il contratto si SCIOGLIE;

• l'assicuratore ha diritto ai premi finché non riceve comunicazione della cessazione.

Art. 1897 c.c. → DIMINUZIONE del rischio: dalla scadenza del premio successivo alla

• comunicazione è dovuto il premio minore; l'assicuratore può recedere entro 2 MESI.

Art. 1898 c.c. → AGGRAVAMENTO del rischio: il contraente deve avvisare immediatamente;

• l'assicuratore può recedere entro 1 MESE da quando ne ha avuto notizia. Il recesso ha effetto

IMMEDIATO se l'assicuratore non avrebbe assicurato il rischio aggravato, dopo 15 GIORNI se

avrebbe chiesto un premio maggiore. Sinistro prima del recesso: nessuna indennità se il rischio

non sarebbe stato assunto, indennità ridotta se sarebbe stato chiesto un premio maggiore.

Schema da memorizzare: dolo/colpa grave → ANNULLAMENTO (3 mesi, niente indennità);

N.B.

senza dolo → RECESSO (3 mesi, indennità ridotta); diminuzione → 2 mesi; aggravamento → 1

mese (effetto 0 o 15 giorni).

Esempio.

Caio dichiara di non fumare per pagare meno una temporanea caso morte, ma fuma 20 sigarette al

giorno. È colpa grave (se non dolo): l'impresa, scoperto il fatto, può annullare il contratto e, se

Caio muore prima, non paga il capitale. 3

4. Premio e durata

Art. 1901 c.c. → mancato pagamento del premio:

PRIMO premio (o prima rata) non pagato → la copertura è SOSPESA fino alle ore 24 del giorno

• in cui il contraente paga.

Premi SUCCESSIVI non pagati → la copertura resta attiva per 15 GIORNI di tolleranza, poi è

• sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza fino alle ore 24 del giorno del

pagamento.

Se l'assicuratore non agisce per la riscossione entro 6 MESI dalla scadenza, il contratto è

• RISOLTO di diritto e l'assicuratore trattiene il premio del periodo in corso.

Art. 1899 c.c. → durata: il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione fino alle ore

24 dell'ultimo giorno. Nei contratti DANNI di durata SUPERIORE a 5 ANNI il contraente può

recedere ogni anno, senza oneri, con PREAVVISO di 60 GIORNI, con effetto dalla fine

dell'annualità; la TACITA PROROGA non può superare i 2 ANNI per volta.

Art. 2952 c.c. → PRESCRIZIONE: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1

ANNO; gli altri diritti derivanti dal contratto (es. indennizzo) in 2 ANNI dal giorno in cui si è

verificato il fatto; nell'assicurazione sulla VITA in 10 ANNI. Nella r.c. il termine decorre dal giorno

in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione.

5. L'assicurazione contro i danni: il principio indennitario

L'indennizzo serve a RIPARARE il danno, mai ad arricchire: l'assicurato non può ricevere più del

danno subito.

Art. 1904 c.c. → serve un INTERESSE dell'assicurato al risarcimento; senza interesse il

• contratto è NULLO.

Art. 1905 c.c. → si indennizza il danno sofferto; il PROFITTO SPERATO solo se espressamente

• pattuito.

Art. 1907 c.c. → assicurazione PARZIALE (somma assicurata inferiore al valore della cosa):

• l'assicuratore paga in PROPORZIONE (regola proporzionale), salvo patto contrario.

Art. 1908 c.c. → valore delle cose al momento del sinistro; con la POLIZZA STIMATA il valore

• è concordato in anticipo.

Art. 1909 c.c. → somma assicurata SUPERIORE al valore: se c'è DOLO dell'assicurato il

• contratto è nullo e l'assicuratore in buona fede trattiene i premi; senza dolo il contratto vale fino

al valore reale e il contraente può chiedere la riduzione del premio.

Art. 1910 c.c. → assicurazione dello stesso rischio presso PIÙ assicuratori: l'assicurato deve

• avvisare ciascuno; in caso di dolosa omissione perde l'indennità; può chiedere a ciascuno

l'indennità dovuta ma in totale NON oltre il danno.

Art. 1911 c.c. → COASSICURAZIONE: più assicuratori per quote nello stesso contratto;

• ciascuno risponde SOLO per la propria quota, NON in solido.

Art. 1912 c.c. → terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari sono ESCLUSI salvo patto

• contrario.

Art. 1913 c.c. → AVVISO DI SINISTRO entro 3 GIORNI da quando è avvenuto o

• dall'assicurato ne ha avuto conoscenza (non serve se l'assicuratore interviene alle operazioni di

salvataggio).

Art. 1914 c.c. → obbligo di SALVATAGGIO: le spese fatte per evitare o diminuire il danno

• sono a carico dell'assicuratore anche oltre la somma assicurata (in proporzione, se parziale).

Art. 1915 c.c. → inadempimento di avviso/salvataggio: DOLO → perde il diritto all'indennità;

• COLPA → riduzione in ragione del pregiudizio.

Art. 1916 c.c. → SURROGAZIONE: pagata l'indennità, l'assicuratore subentra nei diritti

• dell'assicurato verso il terzo responsabile (non contro figli, ascendenti, coniuge, affini e

4

conviventi, salvo dolo).

Art. 1917 c.c. → r.c.: l'assicuratore tiene indenne l'assicurato di quanto deve pagare a un terzo;

• esclusi i danni da FATTO DOLOSO; le SPESE DI RESISTENZA sono a carico dell'assicuratore

entro il LIMITE DEL QUARTO della somma assicurata (oltre, in proporzione).

Art. 1918 c.c. → ALIENAZIONE della cosa assicurata: il contratto non si scioglie; l'alienante

• deve avvisare l'assicuratore e resta obbligato per i premi fino alla comunicazione.

Esempio.

Casa che vale 300.000 euro assicurata per 150.000; incendio con danno di 60.000. Regola

proporzionale: 60.000 × 150.000/300.000 = 30.000 euro di indennizzo. Con la clausola "a primo

rischio assoluto" avrebbe preso tutti i 60.000.

6. L'assicurazione sulla vita

Art. 1919 c.c. → può essere stipulata sulla vita propria o di un TERZO; sulla vita di un terzo

• serve il CONSENSO SCRITTO del terzo, altrimenti è nulla.

Art. 1920 c.c. → assicurazione A FAVORE DI TERZO: il beneficiario acquista un DIRITTO

• PROPRIO ai vantaggi (le somme non entrano nell'asse ereditario); la designazione può essere in

polizza, con dichiarazione successiva o per TESTAMENTO.

Art. 1921 c.c. → la designazione è REVOCABILE fino al sinistro, salvo rinuncia scritta alla

• revoca e accettazione del beneficiario.

Art. 1922 c.c. → il beneficio DECADE se il beneficiario attenta alla vita dell'assicurato.

• Art. 1923 c.c. → le somme dovute dall'assicuratore NON sono PIGNORABILI né

• SEQUESTRABILI (salvo azioni dei creditori per i premi pagati in frode, revocatoria e

collazione).

Art. 1924 c.c. → premi vita non pagati: PRIMO premio → l'assicuratore può agire per riscuoterlo

• entro 6 mesi; premi SUCCESSIVI → il contratto è RISOLTO di diritto trascorso il termine di

tolleranza (di norma 30 giorni in polizza), con diritto a RIDUZIONE o RISCATTO se maturati.

Art. 1925 c.c. → RISCATTO (chiusura anticipata con incasso del valore maturato) e

• RIDUZIONE (contratto che continua con prestazione ridotta) devono essere regolati dalla

polizza in modo che l'assicurato possa conoscere i valori.

Art. 1926 c.c. → cambiamento di professione che aggrava il rischio: l'assicuratore può ridurre la

• somma o recedere.

Art. 1927 c.c. → SUICIDIO prima che siano trascorsi 2 ANNI dal contratto: l'assicuratore non è

• tenuto a pagare, salvo patto contrario; dopo 2 anni paga.

Art. 176 CAP Art.

→ il contraente può REVOCARE la proposta finché il contratto non è concluso.

177 CAP → nei contratti vita il contraente può RECEDERE entro 30 GIORNI dalla conclusione

(l'impresa rimborsa il premio, trattenute le spese di emissione indicate).

7. Le imprese di assicurazione, l'IVASS e la vigilanza

11 CAP) 13-14

L'attività assicurativa è RISERVATA (Art. alle imprese autorizzate dall'IVASS (Art.

CAP). Forma: s.p.a., società cooperativa, società di mutua assicurazione, società europea. Serve un

programma di attività, capitale minimo, requisiti di onorabilità/professionalità degli esponenti e dei

soci rilevanti. 2 CAP).

Rami: 18 rami DANNI e 6 rami VITA (Art. DIVIETO di esercizio congiunto vita e danni

11 c. 2 CAP):

(Art. l'impresa vita può però esercitare anche i rami infortuni (1) e malattia (2). Un

gruppo può avere imprese separate per i due comparti.

IVASS = Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dal 1° gennaio 2013 (d.l. 95/2012), succede

all'ISVAP. Presidente = DIRETTORE GENERALE della Banca d'Italia; Consiglio = presidente + 2

consiglieri; DIRETTORIO INTEGRATO (Direttorio di Banca d'Italia + i 2 consiglieri) per gli atti di

5

rilevanza esterna. Compiti: autorizzazione e vigilanza prudenziale sulle imprese, tenuta del RUI e

vigilanza sugli intermediari, regolamenti, sanzioni, tutela del consumatore (reclami), Preventivatore

r.c. auto.

Altre autorità: EIOPA (autorità europea, Francoforte, Reg. UE 1094/2010); CONSOB (vigila sulla

distribuzione degli IBIPs da parte di banche, SIM e Poste); COVIP (previdenza complementare);

CONSAP (gestisce il Fondo di garanzia vittime della strada e il Fondo di garanzia per gli

intermediari); Banca d'Italia (vigilanza bancaria).

SOLVENCY II (direttiva 2009/138/CE, in vigore dal 1° gennaio 2016) → vigilanza basata sul

RISCHIO, 3 pilastri:

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeDispenseDiTina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Isaia Marco.
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