Schemi di diritto processuale penale
Evoluzione storica del processo penale - le fonti
Sistema inquisitorio, accusatorio e misto
Legge penale sostanziale: finalità di regolare le azioni delle persone.
Legge processuale penale: ha la finalità di regolare l’attività del giudice e delle parti // e predispone gli strumenti logici mediante i quali il giudice accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi.
Sistema inquisitorio
Sistema inquisitorio: sistema processuale che attribuisce al giudice il potere di attivarsi d’ufficio per perseguire i reati ed acquisirne le prove. Organo che prendeva l’iniziativa era il giudice inquisitore.
- Si basa sul principio di autorità = la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. In lui si cumulano tutte le funzioni processuali = giudice, accusatore e difensore dell’imputato. Quindi ad un unico soggetto vengono concessi pieni poteri in ordine sia all’iniziativa, sia alla formazione della prova.
- Si tende a non riconoscere alcun potere alle parti: offeso e imputato sono meri “oggetti” del giudizio, poiché tutti i poteri risiedono nel giudice.
- Dal principio di cumulo derivano le seguenti caratteristiche:
- Iniziativa d’ufficio = spetta al giudice, che non deve essere ostacolata dalla inattività delle parti ed è sufficiente una denuncia anonima per mettere in funzione il giudice inquisitore.
- Iniziativa probatoria d’ufficio = la ricerca delle prove spetta al giudice stesso, che ha più poteri. Il giudice è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi, cioè arrestando imputati e testimoni e compiendo perquisizioni.
- Segreto = l’inquisitore è una persona che ricerca la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti. Assume le deposizioni in segreto e non ha necessità di confrontare la sua ricostruzione della verità con le posizioni dell’accusa e della difesa dell’imputato.
- Scrittura = delle deposizioni raccolte è redatto verbale, il quale riporta l’interpretazione che l’inquisitore dà alle frasi pronunciate.
- Nessun limite all’ammissibilità delle prove = conta il risultato che si deve raggiungere e non il metodo con cui la si persegue. Quindi ogni modalità di ricerca è ammessa, compresa la tortura dell’imputato.
- Presunzione di reità = è sufficiente aver raccolto alcuni indizi, o anche soltanto la denuncia anonima, perché l’imputato sia chiamato a “discolparsi”. Cioè deve essere l’imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove.
- Carcerazione preventiva = imputato è presunto colpevole, quindi in mancanza di prove di innocenza può essere sottoposto a custodia preventiva, la quale costituisce anticipazione della sanzione che verrà irrogata con la sentenza.
- Molteplicità delle impugnazioni = alle parti è permesso di presentare impugnazione sulla quale deve decidere un giudice superiore che è dotato degli stessi poteri inquisitori che sono concessi al primo giudice. La sentenza è impugnata presso il consiglio del re o altro analogo organo al vertice ed è facilmente influenzabile dal titolare del potere politico.
Sistema accusatorio
Sistema accusatorio: si basa sul principio dialettico, cioè sul fatto che la verità si può accertare tanto meglio quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. Al giudice, indipendente e imparziale, in posizione di assoluta neutralità psichica, spetta di decidere sulla base di prove dedotte dall’accusa e dalla difesa. Lo scontro tra le tesi serve proprio per valutare la fondatezza degli argomenti che le sorreggono e costituisce il metodo imperfetto per avvicinarsi alla verità. Le caratteristiche essenziali di questo sistema sono le seguenti:
- Iniziativa di parte = il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della controversia, perché si dimostrerebbe parziale, per questo l’iniziativa spetta soltanto alle parti.
- Iniziativa probatoria di parte = i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova non possono essere attribuiti ad un unico soggetto, bensì devono essere divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che non vi siano abusi. È indispensabile una dettagliata regolamentazione della prova. L’istituto centrale è l’esame incrociato.
- Contraddittorio = attua la separazione delle funzioni processuali. È data possibilità a ciascuna delle parti di contribuire alla formazione della prova. Il contraddittorio adempie a due funzioni: tutela i diritti di ciascuna parte e costituisce tecnica di accertamento dei fatti.
- Oralità = coloro che ascoltano devono avere la possibilità di fare domande e ottenere risposte. L’oralità permette di valutare in modo pieno la credibilità e l’attendibilità di un testimone. Da ciò deriva la regola dell’esclusione in base alla quale ai fini della decisione non sono utilizzabili le dichiarazioni scritte.
- Limiti all’ammissibilità delle prove = è centrale il metodo attraverso il quale si giunge a formare una prova. Spetta al giudice il controllo sulla ammissibilità dei mezzi di prova richiesti dalla parte.
- Presunzione di innocenza = spetta a colui che accusa portare prove che dimostrino la reità. Il giudice può condannare l’imputato soltanto quando l’accusa ha provato la reità “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
- Limiti alla custodia cautelare = la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria, quella che può essere applicata è una misura cautelare, se vi sono prove che dimostrino in concreto l’esistenza di esigenze cautelari.
- Limiti alle impugnazioni = i controlli funzionano nel momento stesso in cui si forma la prova davanti al giudice nell’esame incrociato che sfrutta “l’effetto sorpresa”. Le impugnazioni hanno lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e il diritto alla prova. Se si accerta una violazione, il dibattimento deve essere svolto nuovamente davanti ad un altro giudice.
Un processo di tipo accusatorio è connaturale ad un regime politico garantista.
Gli strumenti che tendono a ridurre gli arbitri sono: separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio // distinzione tra il potere di direzione del dibattimento e il potere di decidere sull’accusa // parità tra i poteri delle parti in tema di prova.
La pubblicità in questo sistema svolge la funzione di permettere all’opinione pubblica di verificare se la giustizia è amministrata in modo corretto e se i diritti della persona umana sono rispettati.
Codici italiani di procedura penale
1848 - Statuto Albertino - nuovo codice di procedura penale (modello napoleonico).
1859 - nuovo codice basato sul sistema misto (esteso al Regno d’Italia nel 1865).
1913 - primo codice di procedura penale italiano => sistema misto, ma innovato, cioè riconosceva ampi diritti all’accusato già nel corso della fase istruttoria. Il difensore aveva diritto di assistere con preavviso alle perizie, agli esperimenti giudiziali ed alle ricognizioni, aveva diritto di prendere visione dei verbali degli atti predetti, oltre che dei sequestri, delle perquisizioni personali, delle ispezioni e dell’interrogatorio dell’imputato // venne introdotta la giuria popolare, che decideva sul fatto, cioè sulla reità o meno dell’imputato.
1923 - venne attribuito al Governo il potere di nominare tutti i membri del Consiglio superiore della magistratura.
1930 - riforma del codice penale e del codice di procedura penale => nella Relazione al codice di procedura penale il ministro Rocco dichiarava di proporsi un “giusto equilibrio” tra interessi dello Stato e quelli dell’imputato = ma venne eliminato il diritto di difesa nella fase istruttoria, che tornò ad essere totalmente segreta // il pm era dipendente dal potere esecutivo e ottenne i medesimi poteri coercitivi che erano esercitati dal giudice istruttore. L’istruzione condotta dal pm era sommaria // giudice del dibattimento nella decisione poteva utilizzare tutti i verbali degli atti raccolti in segreto nelle fasi anteriori.
- Giudice istruttore cumulava i poteri dell’accusa.
- Pm cumulava i poteri del giudice.
- Abbandono della separazione delle funzioni processuali (era stata una conquista del codice napoleonico).
- Pm poteva archiviare direttamente le denunce senza chiedere più autorizzazione al giudice e aveva il monopolio dell’azione penale.
- Abolizione della giuria popolare - introduzione della corte d’assise (2 togati + 5 cittadini).
Caratteristiche del sistema misto
- L’istruzione è prevalentemente inquisitoria, perché segreta e condotta dal giudice istruttore. Ma vi sono dei contemperamenti: istruzione inizia dopo che il pm ha fatto formale richiesta al giudice istruttore // istruzione termina dopo che il pm ha chiesto proscioglimento o rinvio a giudizio // garanzia all’imputato del controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio.
- Il dibattimento è fondato sul contraddittorio tra le parti, ma è temperata dai seguenti principi: domande ai testimoni sono rivolte dal presidente della corte e gli atti compiuti in segreto prima del dibattimento possono essere letti e su di essi può essere fondata la decisione.
Il processo penale dalla Costituzione al codice vigente
R.D. n. 511 del 1946 = “guarentigie della magistratura” = venne restituito carattere dell’inamovibilità ai giudici e venne riconosciuta alla magistratura nel suo complesso quella indipendenza dal governo alla quale era pervenuta faticosamente al termine del periodo liberale.
1946 - 1957 - lavori preparatori della Assemblea costituente.
- Orientamento liberale = separazione delle funzioni nel processo penale (diritto alla difesa, monopolio dell’azione penale in capo al pm, pp. del giudice naturale precostituito per legge).
- Orientamento personalistico = riconoscimento di diritti inviolabili della persona umana, garanzia di riserva di legge e di giurisdizione, pp. della presunzione di innocenza.
- Orientamento solidaristico = art. 24 - art. 112 sull’obbligatorietà dell’azione penale vuole garantire che l’iniziativa del processo prescinda dalle condizioni economiche svantaggiate della persona offesa dal reato + obblighi imposti al testimone, al denunciante e al cittadino chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare.
Riforme parziali al codice del 1930
Fino al 1968 è prevalso l’orientamento di modificare il codice del 1930 = Legge 517 del 1955 ha modificato oltre 130 articoli del codice del 1930 e sono state reintrodotte delle garanzie già sperimentate nel codice liberale del 1913.
Risultato: sistema misto di tipo prevalentemente accusatorio = “garantismo inquisitorio”.
- Partecipazione della difesa a quasi tutti gli atti precedenti al dibattimento, ad eccezione delle deposizioni testimoniali.
- Rimaneva il pp. di cumulo delle funzioni processuali.
- Il giudice istruttore procedeva d’ufficio alla ricerca delle prove.
- Il pm poteva condurre una sua istruzione, denominata sommaria, nella quale esercitava i medesimi poteri coercitivi ed istruttori che spettavano al giudice.
- Giudice del dibattimento nella sentenza poteva utilizzare tutti i verbali degli atti raccolti nelle fasi anteriori.
Lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale
Dal 1962 iniziò a manifestarsi il secondo orientamento.
1963 - presentazione “Bozza di uno schema del codice di procedura penale” accompagnata da una relazione - si ipotizzava un sistema di tipo accusatorio puro, basato sull’oralità e sulla netta separazione tra le fasi processuali.
1963 - Governo Leone formulò un disegno di legge delega che prevedeva anche la riforma del codice di procedura penale.
1978 - rapimento di Aldo Moro - approvazione di varie leggi di emergenza.
1980 - nomina di un Comitato che configurò una nuova struttura processuale, che si basava sui principi del sistema accusatorio.
- Formazione della prova solo in dibattimento nel contraddittorio delle parti.
- L’istruzione doveva essere sostituita dalle indagini preliminari.
- Eliminazione del giudice istruttore - intervento a fini di garanzia di un giudice senza poteri di iniziativa probatoria.
- Predisposizione di riti alternativi a quello ordinario.
1987 - approvazione della seconda delega - nomina commissione presieduta da prof. Pisapia che redasse il progetto preliminare.
1988 - approvazione del nuovo codice.
24 ottobre del 1989 - entrata in vigore.
Linee generali del nuovo processo penale
Tre principi generali:
- Principio della separazione delle funzioni.
- Principio della separazione delle fasi processuali.
- Principio della semplificazione del procedimento.
Principi della separazione delle funzioni e delle fasi
- Giudice ha solo il compito di decidere sull’ammissione delle prove, di controllarne l’assunzione e di valutarne i risultati, senza cumulare in sé i poteri di iniziativa d’ufficio nelle ricerca e nell’introduzione delle stesse // giudice è in una posizione di imparzialità, il suo compito non è di indagare, ma di decidere sulla base delle richieste formulate dalle parti = al termine del giudizio deve valutare se l’accusa ha eliminato ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato.
- Il pm si limita a ricercare le prove e non cumula in sé il potere di assumerle.
Principio della separazione delle fasi processuali
- Tre fasi: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento.
- Le dichiarazioni utilizzabili nella fase del dibattimento sono quelle che si formano nel pieno del contraddittorio delle parti, cioè con l’esame incrociato sulla base delle domande formulate dal pm e dal difensore.
- Si vuole tutelare il diritto dell’imputato a che un giudice controlli la necessità del rinvio a giudizio e quindi la fondatezza dell’accusa formulata dal pm = nell’udienza preliminare il giudice esamina gli atti raccolti dal pm e decide se rinviare a dibattimento l’imputato o pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.
Procedimenti semplificati
- Svolgimento ordinario del processo impone ampie garanzie e richiede tempi lunghi specialmente nella fase dibattimentale.
- Sono stati previsti riti semplificati che omettono il dibattimento o permettono di decidere sulla base degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare.
Modifiche successive al 1989
Fin dall’inizio la carenza di personale, di uffici e di mezzi ha condizionato negativamente l’avvio della riforma. Dopo gli omicidi di Livatino, Falcone e Borsellino ci si rese conto che il pp. di oralità, affermato nel codice del ’88 in modo assoluto, non poteva essere trattato in questo modo = le dichiarazioni rese dal possibile testimone alla polizia giudiziaria non erano utilizzabili in dibattimento come prova del fatto narrato, anche se il testimone era minacciato ed in aula si chiudeva nel silenzio. Era necessario quindi prevedere delle eccezioni.
Nel 1992 la CC afferma il pp. di non dispersione della prova + ha dato ampio spazio in varie sentenze alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento alla polizia ed al pm.
Decreto-legge 306 del 1992 estese la utilizzabilità di tutti i verbali delle dichiarazioni rese in segreto prima del dibattimento.
Legge 267 del 1997 ha affermato il pp. del contraddittorio “nella formazione della prova” con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in segreto // Sent. 361 del 1998 la CC invece ha ritenuto sufficiente garantire il contraddittorio “sulla prova” già formata unilateralmente nel corso delle indagini, cioè il contraddittorio era da ritenersi assicurato quando l’imputato poteva fare contestazioni alla persona che lo aveva accusato e le dichiarazioni diventavano utilizzabili in dibattimento se vi erano riscontri.
Principi del “giusto processo” recepiti nella Costituzione
Dopo la sentenza della CC n. 361 del 1998 il Legislatore accusò la Corte di aver manipolato una materia che era di discrezionalità del potere legislativo e di averlo fatto attraverso un’interpretazione distorta dei pp. costituzionali. Parlamento in risposta alla Corte:
- Riprese in mano il progetto della Commissione bicamerale del 1997.
- Nel 1999 approvò una riforma costituzionale con la quale venne modificato l’art. 111 della Costituzione e venne introdotto il “pp. del giusto processo”, affermando una concezione “forte” del contraddittorio, da attuarsi “nella formazione della prova”.
Principi inerenti ad ogni processo
Nell’art. 111 il legislatore ha introdotto due nuovi commi che consacrano principi-cardine, sintetizzati nell’espressione “giusto processo” e consistono:
- Nella riserva di legge in materia processuale => soltanto il legislatore può regolare lo svolgimento del processo, non possono farlo né organi amministrativi né giurisdizionali.
- Nel principio del contraddittorio => necessità che la decisione del giudice sia emanata audita altera parte. Cioè il soggetto che subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale deve essere messo in grado di esporre le sue difese prima che il provvedimento sia emanato. Contraddittorio “debole” è il contraddittorio “sulla prova”, cioè il semplice diritto di argomentare su di una prova che si è già formata.
- Nell’imparzialità del giudice = divieto di legami tra il giudice e le parti.
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Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia)
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Diritto processuale penale - aggiornato riforma Cartabia
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Diritto processuale penale
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Schema Diritto processuale penale