Diritto processuale penale 2022-2023
Prof. Daniele
Libro: Fondamenti di procedura penale, III ed., Camon, Cesari, Daniele, Di Bitonto, Negri, Paulesu, Cedam, 2021 integrato a lezione con la riforma Cartabia
Domande Processuale Penale 1 di 66 Cristina Simoncini
Il processo penale e i suoi principi
Il processo penale è l’insieme degli atti posti in essere con l’obiettivo di conseguire il miglior accertamento dei fatti possibile, secondo il miglior metodo conoscitivo stabilito dalle norme, con il fine ultimo di stabilire se un fatto costituisce reato e chi sia il responsabile mediante la ricostruzione storica dei fatti, che si serve delle prove, e la qualificazione giuridica dei fatti, mediante l’interpretazione delle norme.
La disciplina del processo penale è composta sia di principi che di regole. I principi sono prescrizioni aperte, che individuano i valori da rispettare, senza indicare in modo preciso le condizioni in cui si producono conseguenze giuridiche; di contro, le regole sono norme giuridiche precise, che, mediante un processo di bilanciamento dei principi, forniscono concretezza.
Alcuni principi importanti, di derivazione internazionale e costituzionale, tra questi, di grande importanza, è l’equità processuale, da cui discendono ulteriori valori, come: legalità processuale, parità delle parti, contraddittorio nella formazione della prova, ragionevolezza, separazione delle fasi, ragionevole durata del processo e delle indagini.
Art. 111 Costituzione
Art. 111 Costituzione davanti al giudice, di interrogare o di far sottratto all'interrogatorio da parte
1. La giurisdizione si attua mediante il interrogare le persone che rendono dell'imputato o del suo difensore. giusto processo regolato dalla legge. dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone
5. La legge regola i casi in cui la 2. Ogni processo si svolge nel a sua difesa nelle stesse condizioni formazione della prova non ha luogo in contraddittorio tra le parti, in condizioni di dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro contraddittorio per consenso dell'imputato parità, davanti a giudice terzo e imparziale. mezzo di prova a suo favore; sia assistita o per accertata impossibilità di natura La legge ne assicura la ragionevole durata. da un interprete se non comprende o non oggettiva o per effetto di provata condotta parla la lingua impiegata nel processo. illecita.
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
4. Il processo penale è regolato dal
6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali più breve tempo possibile, informata principio del contraddittorio nella devono essere motivati riservatamente della natura e dei motivi formazione della prova. La colpevolezza dell'accusa elevata a suo carico; disponga dell'imputato non può essere provata sulla
7. Contro le sentenze e contro i del tempo e delle condizioni necessari per base di dichiarazioni rese da chi, per provvedimenti sulla libertà personale, preparare la sua difesa; abbia la facoltà, libera scelta, si è sempre volontariamente pronunciati dagli organi giurisdizionali
Equità processuale
Il principio di equità processuale figura nell’art. 6 CEDU, per cui ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, si tratta quindi di un diritto soggettivo, mentre nell’art. 111 co. 1 Cost. si parla di giusto processo regolato dalla legge, quindi un parametro astratto che permette di bilanciare i valori in gioco nel formare le singole regole processuali, come il necessario bilanciamento tra il miglior accertamento dei fatti mediante l’attuazione degli strumenti di investigazione e la previsione di garanzie a tutela del soggetto a cui vengono compressi i propri diritti fondamentali.
Legalità processuale
Il principio di legalità processuale figura nell’art. 111 co. 1 Cost., mediante la riserva di legge assoluta che sancisce precisione e determinatezza delle norme, così da rendere prevedibile il diritto, infatti l’articolo sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. In ragione delle lacune che il diritto presenta, tale principio deve essere necessariamente allargato anche alla giurisprudenza, affinché questa assicuri un adeguato livello di certezza alle prescrizioni processuali.
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Contraddittorio
Il principio del contraddittorio si sostanzia nella tecnica di confronto dialettico tra due antagonisti che espongono le loro ragioni a sostegno delle rispettive tesi, potendo replicare gli argomenti avversari, al fine di convincere un terzo soggetto imparziale, incaricato di risolvere la controversia.
L’art. 111 Cost. individua due tipologie di contraddittorio, una generale, che riguarda ogni processo, il contraddittorio argomentativo enunciato al co. 2, ossia un contraddittorio sulla prova, in cui, ogni parte, può portare le proprie argomentazioni innanzi al giudice, con il fine di persuaderlo mediante l’attività retorico-argomentativa posta in essere; l’altra tipologia, che riguarda il processo penale, è il contraddittorio probatorio, finalizzato alla formazione della prova, definito infatti contraddittorio per la prova, che trova la massima espressione nell’esame incrociato, anche detto cross examination, in cui le parti si alternano ad interrogare la fonte sia per ottenere verità a sostegno della propria tesi, che per smontare quella avversaria. La previsione costituzionale, di contro, pone l’implicita regola di esclusione per cui il giudice non può usare come prova ciò che si è formato senza contraddittorio, sancendo l’ulteriore divieto di basare la colpevolezza dell’imputato su dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all’interrogatorio.
Separazione delle fasi
Il principio di tendenziale separazione della fasi discende direttamente dal principio del contraddittorio e prevede la distinzione tra la fase delle indagini preliminari e la successiva del dibattimento, assicurando che la prova utilizzabile sia esclusivamente quella raccolta nel contraddittorio, assunta dal giudice del dibattimento. In ragione del principio di separazione delle fasi, il giudice può utilizzare: gli atti formati in contraddittorio e le prove documentali, nel rispetto del principio del contraddittorio; gli atti originariamente non ripetibili, anche detti mezzi di ricerca della prova; gli atti raccolti con l’incidente probatorio; gli atti di indagine che si trasformano in prova a norma dell’art. 111 c. 5 Cost.
Ragionevole durata
Il principio di ragionevole durata figura nell’art. 111 co. 2 Cost. e nell’art. 6 Cedu: nella nostra Costituzione integra un parametro processuale ai fini della legittimità del processo; per la Cedu invece si tratta di un diritto soggettivo che consente di sindacare la durata dei singoli processo qualora il ricorrente subisca un danno rilevante e gli spetta un risarcimento, tenendo conto della complessità del caso e del comportamento dell’interessato e delle autorità competenti. Questo principio, oltre che al processo, è da intendersi anche per le indagini preliminari.
Modello accusatorio e modello inquisitorio
Storicamente il processo penale è stato strutturato secondo due modelli: accusatorio e inquisitorio, anche se con il tempo hanno dato luogo a modelli misti, soprattutto in un’ottica di armonizzazione europea in cui si sono reciprocamente contaminati.
Il modello inquisitorio accentra le funzioni nella figura del giudice inquisitore, che ha il potere di avviare d'ufficio il processo, acquisire le prove e valutare queste ultime, fondandosi su fonti di prova documentali acquisite durante le indagini, non su dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, in totale segretezza, la cui efficacia probatoria si sottrae al contraddittorio tra pubblica accusa e imputato. In questo modello non esiste la presunzione di innocenza e l’accertamento della verità deve essere fatta ad ogni costo, prevalendo anche sui diritti personali del soggetto.
Il modello accusatorio è caratterizzato dalla distinzione tra giudice e accusatore e dal conseguente metodo di formazione della prova. Qui il giudice ha un ruolo neutrale, dovendo assicurare che la contesa tra le parti avvenga nel rispetto delle norme, mentre le parti, a cui spetta l'avvio del
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processo, introducono le questioni di fatto e le relative prove nel rispetto del principio del contraddittorio, oralità, pubblicità e parità. L’imputato, durante il processo, è una persona libera e, in ragione del principio della presunzione di innocenza, l’eventuale esercizio di poteri coercitivi rimane subordinato a rigorosi presupposti.
Il processo penale italiano presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio, dovuta alla presenza del giudice istruttore, oggi abolita, che provvedeva alla raccolta delle prove, avvalendosi della polizia, e al loro esame, e alla conseguente fase processuale svolta dinanzi ad un diverso giudice con una procedura tipicamente accusatoria, a seguito del rinvio a giudizio se l’imputato era ritenuto colpevole. Oggi la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.
Schema processuale
Ricevuta la notizia di reato, pm e polizia giudiziaria pongono in essere le indagini preliminari nei confronti della persona sottoposta alle indagini, dialogando con il Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.). Concluse le indagini preliminari, il pm può agire in due modi: esercitando l’azione penale qualora ritenga di aver acquisito elementi idonei a sostenere l’accusa, formulando l’imputazione nei confronti dell’indagato; in alternativa, se non ritiene di aver acquisito elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, propone al Gip richiesta di archiviazione, il quale può accoglierla mediante decreto di archiviazione, con conseguente restituzione del fascicolo alla Procura, o rigettarla, ordinando l’esercizio dell’azione penale mediante imputazione coatta.
Nei reati più gravi l’azione penale è esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio davanti al giudice del dibattimento, formulata al Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.), il quale, durante l’udienza preliminare, deve effettuare un controllo sull’azione del pm, valutando l’effettiva presenza di una ragionevole previsione di condanna, in attuazione del vaglio preliminare dell’accusa rinforzato dalla riforma Cartabia, e sulla corretta imputazione, potendola modificare d’ufficio. Se si è dinanzi ad una ragionevole previsione di condanna il Gup emette decreto che dispone il giudizio, dando avvio al procedimento dinanzi alla Sezione del Dibattimento; in alternativa emette sentenza di non luogo a procedere.
Nei reati meno gravi l’azione penale è esercitata con la citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale monocratico, oggi preceduta dalla fase filtro introdotta dalla riforma Cartabia dell’udienza predibattimentale, in cui lo stesso giudice del dibattimento, anticipando di fatto la fase dibattimentale, effettua un controllo sull’azione del pm, sia sulla corretta imputazione, potendola modificare d’ufficio, sia mediante il vaglio preliminare dell’accusa rinforzato dalla riforma Cartabia, così da evitare l’esercizio dell’azione penale senza che vi sia una ragionevole previsione di condanna. Se si è dinanzi ad una ragionevole previsione di condanna il processo prosegue senza particolari formalità, altrimenti, il giudice del dibattimento deve concludere la fase con una sentenza di non luogo a procedere.
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Procedimento in camera di consiglio
Il procedimento in camera di consiglio, disciplinato all’art. 127 cpp, è un modello base di esercizio dell’attività giurisdizionale, al quale gli altri istituti possono fare riferimento, spesso apportandovi dei correttivi per adattarlo al procedimento in cui opera.
Le caratteristiche principali del modello base sono l’assenza del pubblico e la partecipazione facoltativa delle parti, rispondendo alle esigenze di celerità e di riservatezza.
Il rito inizia con la fissazione dell’udienza ad opera del giudice e il conseguente avviso alle parti, alle persone interessate e ai difensori, almeno 10 giorni prima dell’inizio; segue poi il contraddittorio cartolare, ossia la possibilità per le parti di depositare memorie presso la cancelleria, e l’eventuale contraddittorio orale, se le parti si presentano in udienza. Il procedimento si conclude con l’ordinanza del giudice, da comunicare senza ritardo ai soggetti legittimati a proporre ricorso in cassazione.
La previsione del rito camerale non estingue la possibilità in capo al giudice di adottare delle decisioni de plano, ossia senza formalità, quindi senza contraddittorio, al di fuori di un’udienza come quella prevista dall’art. 217 cpp, come accade nel caso dell’archiviazione de plano. Questa previsione ha una forma di tutela molto bassa, crescendo la tutela troviamo poi: il contraddittorio cartolare, come per la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato al Gip; il contraddittorio orale eventuale, come il riesame delle misure cautelari, l’archiviazione non de plano e l’opposizione all’archiviazione; infine il contraddittorio orale necessario, con il più alto grado di tutela, previsto nell’udienza preliminare, predibattimentale e in dibattimento.
Soggetti del processo penale
Il codice di procedura penale dedica il Libro I ai soggetti del processo, ossia: giudice, pm (parte pubblica), polizia giudiziaria, imputato e difensore, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato.
Giudice
Il giudice è un soggetto del processo penale, così come indicato dal Libro I cpp, che, in ragione del principio di separazione delle funzioni e del principio della domanda, è un soggetto distinto dal Pubblico Ministero. In capo a questo organo giudicante sono riconosciuti i connotati costituzionali di: imparzialità, indipendenza, precostituzione e naturalità.
L’imparzialità è il requisito più importante e permette al giudice di decidere senza interessi e pregiudizi, in una posizione terza rispetto alle parti del processo. In questo trovano fondamento gli istituti di incompatibilità, astensione, ricusazione e rimessione del processo.
L’indipendenza, strumentale all’imparzialità, è sancita dall’art. 101 Cost. in cui stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, sia a protezione di interferenze esterne, soprattutto del potere esecutivo, che internamente all’ordinamento giudiziario, impedendo che venga organizzata secondo criteri gerarchici (art. 107 Cost.).
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Infine, sempre strumentale all’imparzialità, c’è la previsione del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), ossia l’ufficio giudicante idoneo individuato dalla legge in base a criteri oggettivi, non più precisamente il nome del giudice intesa come persona fisica.
Incompatibilità, astensione, ricusazione, rimessione
A tutela dell’imparzialità, il legislatore ha previsto una serie di istituti che consentono alle parti di escludere il giudice che non risulti imparziale o che imponga allo stesso giudice di escludersi, questi sono: l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione, che consentono di allontanare il giudice dalla trattazione del procedimento, e la rimessione, che permette di spostare la sede del giudizio per situazioni locali che pregiudicano l’imparzialità dell’istituto giudicante nel suo insieme.
L’incompatibilità del giudice può riguardare gli atti del procedimento o parentela (art. 34-35 cpp).
L’incompatibilità per gli atti del procedimento: se pronuncia una sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi; non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, ha disposto il giudizio immediato, ha emesso decreto penale di condanna, ha deciso sull'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere e ha esercitato funzione di Gip; il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di Gip non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero, ha svolto atti di polizia giudiziaria, ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte o di testimone, perito, consulente tecnico, ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta, ha deliberato, ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere, non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
L’incompatibilità per ragioni di parentela: i giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado non possono esercitare funzioni nel medesimo procedimento.
L’astensione del giudice (art. 36 cpp) è obbligatoria nei casi di: incompatibilità; interesse nel procedimento; inimicizia con i soggetti; se ha espresso il suo parere al di fuori del processo; per gravi ragioni di convenienza. La dichiarazione di astensione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide senza formalità di procedura.
La ricusazione del giudice (art. 37 cpp) può essere chiesta dalle parti nei casi di: incompatibilità; casi in cui il giudice doveva chiedere l’astensione e non l’ha chiesta; se ha espresso il suo parere nell’esercizio delle funzioni prima che sia pronunciata la sentenza, manifestando il proprio convincimento sull’oggetto dell’imputazione. Il giudice ricusato non può pronunciare sentenza sino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara ammissibil
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