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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

Dal manuale “Diritto processuale civile” di F. P. Luiso

Volume IV

I PROCESSI

SPECIALI

Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

Dal manuale “Diritto processuale civile” di F. P. Luiso

Capitolo 1

COMPETENZA

PER MATERIA E

TERRITORIO

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1. COMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIO

COMPETENZA PER MATERIA

Giurisdizione

Non esiste alcuna disciplina specifica della giurisdizione per il processo del lavoro. Alle controversie di

lavoro dobbiamo, quindi, applicare i criteri ordinari della giurisdizione del giudice italiano e in particolare

l'immunità dei soggetti sovrani di diritto internazionale. Tale immunità si applica ai rapporti di lavoro in cui

è datore di lavoro un soggetto internazionale: in ordine ad essi non è quindi possibile ottenere tutela

giurisdizionale di fronte al giudice italiano. Tali rapporti di lavoro devono conferire al lavoratore l'esercizio

di funzioni pubbliche dell'ente datore di lavoro. Anche per il processo del lavoro vale il regolamento

comunitario 1215/2012 in materia di giurisdizione. L’art. 23 del regolamento consente una deroga

convenzionale alla giurisdizione in materia di controversie di lavoro. La inderogabilità della competenza in

materia di controversie di lavoro non è ostativa, perché la giurisdizione presuppone la competenza e non

viceversa. Se la giurisdizione è attribuita a un giudice italiano, le regole di competenza sono inderogabili;

se la giurisdizione non spetta al giudice italiano, la inderogabilità della competenza non entra in gioco.

Competenza per materia

L'art. 413 c.p.c. consente, attraverso le coordinate verticali e orizzontali, di individuare l'ufficio giudiziario

in concreto competente per ciascuna controversia. Per ciò che attiene alla competenza verticale, l'art. 413,

comma 1 c.p.c. individua il tribunale come giudice competente per materia in tutte le controversie ex art.

409 c.p.c., indipendentemente dal loro valore. Le controversie ex art. 409 n. 2 c.p.c. sono attribuite alle

sezioni specializzate agrarie (ex art. 9 della L. 29/1990). In ogni tribunale vi sono (almeno) una sezione

civile ordinaria, una sezione lavoro ed una sezione penale. Si ha, così, una specializzazione che, peraltro,

non genera questioni di competenza. L'attribuzione delle controversie all'interno dei tribunali, fra le varie

sezioni di cui è composto il tribunale, non costituisce una questione di competenza. Questioni di

competenza si pongono solo fra uffici giudiziari diversi e il tribunale è qualificato come un ufficio unico,

anche se articolato in sedi territorialmente distaccate o sezioni. La competenza territoriale riguarda la

distribuzione delle cause di lavoro fra tribunali diversi e non fra sezioni dello stesso tribunale o fra giudici

addetti allo stesso tribunale. Eccezionalmente, si pongono questioni di competenza fra sezioni ordinarie e

sezioni specializzate, quando quest'ultime (come, ad es., la sezione specializzata agraria) sono composte

(anche) da soggetti estranei alla magistratura ordinaria.

COMPETENZA PER TERRITORIO

Competenza per territorio

L'art. 413 comma 2 c.p.c. prevede tre criteri di competenza territoriale concorrenti:

➢ il luogo, ove si è perfezionato il contratto di lavoro ex art. 1326 c.c.;

➢ il luogo, ove si trova l'azienda; per la giurisprudenza tale foro va inteso come luogo dove si trova la

sede effettiva dell'impresa, che non necessariamente coincide con la sede legale della stessa, né col

luogo dove si trova il complesso principale dei beni aziendali. Sede effettiva dell'impresa è il luogo dove

si accentrano i poteri di direzione e di amministrazione dell'impresa, dove vengono prese le decisioni

principali che ineriscono alla vita dell'impresa. Tale foro territoriale non si può applicare ai rapporti di

lavoro non inerenti l'esercizio di un'impresa, per i quali rimane applicabile solo il primo criterio;

➢ il luogo, ove si trova una dipendenza dell'azienda alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale

egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto. Tale previsione riguarda l'ipotesi

in cui vi sia un complesso di beni organizzato che non coincide con la sede principale dell'azienda e al

quale è attualmente o è stato addetto il lavoratore.

Es: rapporto di lavoro perfezionato a Milano; sede principale dell'impresa Torino; dipendenza del datore di

lavoro, alla quale è addetto il lavoratore, a Roma: competente è il tribunale di Milano in virtù del primo

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criterio, il tribunale di Torino in virtù del secondo criterio e il tribunale di Roma in virtù del terzo criterio. Il

foro della dipendenza è applicabile solo al lavoro dipendente, perché solo il lavoratore subordinato può

essere “addetto”. Il foro dell'azienda o della dipendenza gode di una prorogatio di sei mesi: la competenza

rimane anche quando sia trasferita la sede effettiva dell'impresa o la dipendenza, purché la domanda (o

l'istanza di conciliazione) sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione dell'azienda o

della dipendenza. Es: se la sede principale dell'impresa si trasferisce dal luogo X al luogo Y, il tribunale del

luogo X resta competente ancora per sei mesi dal momento del trasferimento. I 3 fori indicati nell'art. 413

comma 2 c.p.c. sono rigidamente equiordinati e l'attore può sceglierne uno qualsiasi.

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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

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Capitolo 2

GLI ATTI

INTRODUTTIVI

DEL PROCESSO DI

PRIMO GRADO

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2. GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

GLI ATTI INTRODUTTIVI DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Struttura generale

In ogni processo di cognizione riscontriamo la sussistenza di alcuni elementi costanti. Vi deve essere

anzitutto una domanda, un atto con cui si individua la situazione sostanziale della quale si chiede la tutela

in via dichiarativa. Vi devono essere, poi, delle allegazioni, cioè la individuazione dei fatti storici che,

essendo sussumibili in una fattispecie normativa astratta, integrano i presupposti per il sorgere della

situazione sostanziale dedotta in giudizio. Lo stesso deve dirsi per l'allegazione dei fatti impeditivi,

modificativi, estintivi dello stesso diritto, la cui vita è governata da una fattispecie complessiva formata

appunto sia dai fatti costitutivi che dai fatti estintivi, modificativi, impeditivi. Es: il dipendente chiede la

tutela del diritto di credito alla tredicesima e allega in giudizio i fatti storici costitutivi del diritto (esistenza

di un rapporto di lavoro dipendente; prestazione dell'attività lavorativa); il convenuto allega in giudizio i

fatti estintivi, modificativi, impeditivi dello stesso diritto (ad es. pagamento; prescrizione; compensazione).

Vi possono, infine, essere richieste istruttorie: se le parti non concordano nell'affermare davanti al giudice

la sussistenza degli stessi fatti storici e le allegazioni non combaciano, sarà necessario dimostrare che i fatti

storici allegati sono effettivamente venuti ad esistenza e quindi si dovrà ricorrere ai mezzi di prova. Vi può

essere l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti e di quelli disposti di ufficio.

Preclusioni

La struttura del processo del lavoro è caratterizzata dalla presenza di talune preclusioni in ordine alle

domande, alle allegazioni, ed alle richieste istruttorie. L'impossibilità di effettuare allegazioni e richieste

istruttorie durante tutto l'arco del processo comporta la necessità di una fase iniziale del processo stesso,

in cui sia concentrata tutta l'attività di allegazione e di richieste istruttorie. In tal modo il contraddittorio

fra le parti ed i rilievi di ufficio del giudice consentono di integrare gli atti introduttivi con quegli elementi

che si rendano necessari in seguito allo svolgimento dialettico del processo. La somiglianza tra processo di

rito ordinario e processo di rito del lavoro non deve tuttavia far perdere di vista le differenze che

continuano a sussistere, pur dopo la riforma del 1990, tra il modo in cui sono strutturati i due processi.

➢ Una prima diversità consiste in questo: nel processo del lavoro le allegazioni e le richieste istruttorie

debbono essere compiute congiuntamente (quando si allega un fatto occorre contemporaneamente

svolgere l'attività istruttoria relativa al fatto allegato); nel processo di rito ordinario, viceversa, la fase

dedicata all'allegazione dei fatti è separata dalla fase dedicata alle richieste istruttorie. L'unificazione

della fase dedicata alle allegazioni con la fase dedicata alle richieste istruttorie comporta la necessità,

nel processo del lavoro, di richiedere la prova dei fatti allegati ancor prima che si sappia se tali fatti

hanno bisogno di essere provati. Nel processo di rito ordinario, invece, prima si allegano i fatti, si vede

se sono contestati o pacifici, e solo successivamente vi è la richiesta dei mezzi istruttori, limitatamente

ai fatti bisognosi di prova.

➢ La seconda diversità riguarda la presenza (nel rito ordinario) e l'assenza (nel rito del lavoro) dello ius

poenitendi, cioè del potere delle parti di effettuare allegazioni e richieste istruttorie non giustificate

dallo svolgimento dialettico del processo.

L’ATTORE

Ricorso

Dopo aver visto in generale la struttura del processo di cognizione secondo il rito del lavoro, passiamo ora

ad esaminare gli atti introduttivi. Ex artt. 414-415 c.p.c., la domanda ha la forma del ricorso, cioè di un atto

prima depositato nella cancelleria del giudice, e, dopo che questi ha fissato la data dell'udienza di

comparizione, portato a conoscenza della controparte. All'interno di tale atto dobbiamo distinguere due

profili: la editio actionis, che costituisce la domanda in senso stretto, e la vocatio in ius, che ha la funzione

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di instaurare il contraddittorio nei confronti del soggetto verso il quale è richiesta la produzione degli effetti

che si sono richiesti al giudice. Per quanto riguarda la editio actionis, il ricorso introduttivo del rito del

lavoro non differisce dalla citazione del rito ordinario. La differenza, come si è già detto, riguarda la

necessità che siano inserite nel ricorso le richieste istruttorie relative ai fatti contestualmente allegati. Con

riferimento alla vocatio in ius, invece, essa è opera dell'ufficio e non della parte: spetta all'ufficio fissare il

giorno dell'udienza.

Fissazione dell’udienza

Il ricorso introduttivo viene depositato nella cancelleria del giudice, il quale fissa l'udienza di discussione;

tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono intercorrere più di 60 gg. Il ricorso deve

essere notificato al convenuto entro 10 gg. dalla data della pronuncia del decreto. In realtà, l'unico termine

da rispettare sul serio è quello che deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso e l'udienza di

discussione: termine che è almeno di 30 gg.

Difesa personale

L'art. 417 c.p.c. consente la difesa personale delle parti se la causa ha valore inferiore a £. 250.000 (pari a

129,11 €). E questo l'unico caso in cui, di fronte al giudice professionale, è consentita la difesa personale

delle parti che, nel rito ordinario, è ammessa solo (e non sempre) di fronte al giudice di pace. Nelle cause

di lavoro con la pubblica amministrazione, questa può stare in giudizio personalmente (cioè senza un

legale) limitatamente al giudizio di primo grado (art. 417-bis comma 1 c.p.c.). Quindi, in appello e in

Cassazione la pubblica amministrazione deve essere difesa da un legale.

Litispendenza

Dobbiamo ora individuare quando si verifica la litispendenza. Il problema si poneva perché il legislatore

faceva riferimento, nell'art. 39 comma 3 c.p.c., alla notificazione della citazione per stabilire il momento

in cui si producono gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La giurisprudenza e la dottrina

ritenevano, peraltro, che, nei processi che iniziano con ricorso, la litispendenza si verificasse al momento

del deposito del ricorso in cancelleria. Con la riforma del 2009, nell'art. 39 comma 3 c.p.c. si è specificato

che la litispendenza si determina “dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso»,

confermandosi così normativamente la soluzione assolutamente maggioritaria.

Nullità del ricorso

Esaminiamo ora la nullità del ricorso, richiamando brevemente alcuni punti già esaminati a proposito della

nullità della citazione. Il ricorso introduttivo è polifunzionale: esso serve all'individuazione dell'oggetto del

processo; all'allegazione dei fatti costitutivi del diritto, di cui si chiede la tutela; ed infine all'attività

istruttoria relativa ai fatti allegati. Deve essere garantita la parità delle armi fra attore e convenuto: il

trattamento processuale dell'atto introduttivo non può essere diverso dal trattamento processuale della

memoria difensiva. Ricordiamo, infine, che l'art. 164 c.p.c. prevede un meccanismo differenziato di

sanatoria relativamente alla nullità della citazione, a seconda che la nullità afferisca alla editio actionis

oppure alla vocatio in ius. Si ha un vizio afferente alla editio actionis allorché nel ricorso non è individuato

l’oggetto del processo. Tale vizio è sanabile solo mediante un'ulteriore attività integrativa dell'attore, che

consenta di identificate tale oggetto. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal

momento in cui il vizio è sanato. Si ha un vizio afferente alla vocatio in ius quando il convenuto non sia

validamente messo a conoscenza della pendenza del processo. Tale vizio è sanabile o con la rinnovazione

dell'atto introduttivo o con la costituzione del convenuto. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda

si producono ex tunc, dal momento in cui è stato depositato il ricorso. Per quanto riguarda le allegazioni,

dobbiamo distinguere a seconda che esse siano funzionali alla individuazione del diritto (in tal caso la

mancata allegazione dei fatti costitutivi integra un vizio afferente alla editio actionis e porta alla necessità

di integrazione del ricorso, alla quale segue una sanatoria non retroattiva del vizio); oppure manchi

l'allegazione dei fatti che non sono funzionali all'individuazione dell'oggetto del processo (in tal caso non

c'è nullità del ricorso, ma si ha la decadenza dal potere di allegare tali fatti nell'ulteriore corso del processo,

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salvo che si verifichino le condizioni in presenza delle quali vengono meno le preclusioni ricollegate al

deposito del ricorso introduttivo). È importante, quindi, sottolineare che la nullità del ricorso si può avere

solo allorché le lacune dello stesso incidono sulla sua funzione di domanda, cioè di atto con il quale si

individua l'oggetto del processo, e non anche quando le lacune afferiscono alla sua funzione di atto con il

quale si inizia la trattazione della causa. Pertanto, per ciò che riguarda le lacune nell'allegazioni, soltanto

se si ta valere in giudizio un diritto eteroindividuato, la mancata allegazione dei fatti costitutivi identificatori

del diritto produce la nullità del ricorso. Se, invece, si tratta di diritto autoindividuato, oppure di fatti

costitutivi non identificatori di un diritto eteroindividuato, la lacuna nelle allegazioni non produce la nullità

del ricorso, ma l'applicazione dell'art. 420 comma 1 c.p.c. (ulteriori allegazioni sono possibili solo sulla base

di gravi motivi, e previa autorizzazione del giudice). Es: il lavoratore agisce nei confronti del datore di lavoro

chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un infortunio sul lavoro verificatosi un certo giorno. Con ciò

il diritto fatto valere è identificato ed il ricorso è perfettamente valido. Se l'attore omette di allegare

circostanze rilevanti per fondare la responsabilità del datore di lavoro, ciò non produce la nullità del ricorso;

tali circostanze potranno essere in seguito allegate solo alle condizioni di cui all'art. 420 comma 1 c.p.c. I

vizi attinenti alla vocatio in ius invece riguardano: la mancata identificazione del giudice e delle parti (in

senso processuale; la mancata identificazione delle parti in senso sostanziale incide sull'editio actionis);

l'omessa indicazione del giorno dell'udienza; il termine a difesa inferiore a quello legale. Questi due ultimi

elementi devono essere verificati in relazione al ricorso notificato al convenuto, dopo che il giudice ha

fissato l'udienza di comparizione.

IL CONVENUTO

Memoria difensiva

Vediamo ora la posizione del convenuto. La memoria difensiva del convenuto ha la funzione non di atto

con cui si propone la domanda giudiziale, ma di atto attinente alla fase della trattazione, con cui si

effettuano allegazioni e richieste istruttorie. Mentre il ricorso introduttivo dell'attore ha sempre la funzione

di atto di proposizione della domanda (individua il diritto di cui si chiede tutela e la tutela che si vuole) ed

anche funzione di atto con cui si effettua l'attività di trattazione, la memoria difensiva del convenuto ha

solo eventualmente la funzione di atto con cui si propone la domanda: ciò nell'ipotesi in cui il convenuto

voglia introdurre in giudizio ulteriori situazioni sostanziali di cui a sua volta chiede la tutela. Il convenuto

può proporre domande nuove (come vedremo fra poco), ma anche limitare la sua difesa all'ambito

oggettivo determinato dall'attore. Il convenuto si difende rimanendo in tale ambito in due modi diversi:

con le c.d. semplici difese, e con le eccezioni.

Semplici difese

La mera o semplice difesa consiste nella contestazione della domanda dell'attore nei suoi presupposti di

fatto o di diritto. L'art. 416 comma 3 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione sui f

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Pagni Ilaria.
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