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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE

AMMINISTRATIVO

Appunti delle lezioni

Capitolo 6

IL PROCESSO

AMMINISTRATIVO

SPIEGATO DA UN

MAGISTRATO TAR

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6. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO SPIEGATO DA UN MAGISTRATO TAR

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO SPIEGATO DA UN MAGISTRATO TAR

Il processo amministrativo spiegato da un magistrato TAR

Il processo amministrativo serve a dirimere controversie tra privati, imprese e le pubbliche

amministrazioni. La controversia riguarda l’esercizio del potere amministrativo. Se la controversia non

riguarda un rapporto paritario fra i 2 soggetti in lite (il rapporto non si svolge su un piano paritario, ma di

autorità soggezione), non si va dal giudice ordinario ma dal giudice amministrativo. In 1° grado, i TAR e in

secondo il Consiglio di Stato. È una giurisdizione: il giudice amministrativo si trova davanti delle

controversie. Non controlla l’esercizio del potere amministrativo, ma decide su controversie. Un organo

che controlla l’esercizio di un potere amministrativo è un organo che nel perseguimento della legalità

oggettiva dell’azione amministrativa dovrebbe sottoporre a controllo di legittimità tutti gli atti delle

amministrazioni. Es: la Corte dei conti esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti normativi del

governo. Il giudice, invece, sia civile che penale che contabile, non esercita un controllo sistematico e

diffuso su tutto quello che gli capita, ma esercita funzione di contenzioso: risolve controversie e stabilisce

chi ha ragione e chi ha torto. Il giudice amministrativo non è diverso: anche lui dirime controversie aventi

ad oggetto la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo da parte di una amministrazione.

L’amministrazione svolge attività autoritativa eccezionalmente (di regola, la sua attività è retta dai principi

del diritto privato). Tutte le controversie che riguardano attività regolata dai principi del diritto privato sono

sottoposte al giudizio del giudice ordinario. Il giudice amministrativo si occupa solo di una parte del

contenzioso che riguarda le pubbliche amministrazioni / organismi di diritto pubblico (=non sono

pubbliche amministrazioni ma devono applicare le regole del codice dei contratti pubblici). Il giudice

amministrativo si occupa delle controversie relative all’esercizio dei poteri autoritativi, che incidono

unilateralmente sulla sfera dei singoli. Il ricorso al giudice amministrativo è un tecnicamente un ricorso.

Segue uno schema simile a quello dell’azione civile: il primo contatto è tra la parte e il giudice; questi fissa

l’udienza e poi la controparte notifica il ricorso al ricorrente. Il ricorso amministrativo segue, dal punto di

vista procedurale, lo stesso schema dell’atto di citazione civile: il ricorso è notificato all’amministrazione e

ad almeno un contro-interessato. Poi, entro un termine perentorio, il ricorso notificato deve essere

depositato in cancelleria. Oggi il ricorso è notificato e depositato telematicamente. Il giudice

amministrativo è un giudice collegiale. È un magistrato. Dal punto di vista funzionale, è giudice solo quando

si riunisce in collegio. C’è un atto che ha valenza giurisdizionale e che è adottato dal giudice monocratico:

la tutela cautelare monocratica. Il processo amministrativo richiede l’impiego di risorse umane strumentali

e di risorse di tempo. Le risorse di tempo devono però tenere in considerazione le esigenze di difesa di

tutti gli attori che recitano la loro parte nel processo. Bisogna dare alle parti che hanno un interesse uguale

od opposto a quello del ricorrente la possibilità di difendersi in maniera adeguata. Il processo

amministrativo deve dunque rispettare dei tempi minimi. Dunque, se il ricorrente ha una posizione

giuridica o un interesse tale che rischierebbe di subire un pregiudizio grave e irreparabile nelle more e nel

tempo necessario del processo, a questo interesse deve essere dato un tipo di tutela. Es: concorso

pubblico. Ammissione con riserva al concorso: si attende il giudizio. Se all’esito del giudizio hai ragione, lo

scioglimento della riserva è avvantaggio del ricorrente, che nel mentre ha potuto affrontare tutte le prove

previste dal concorso. Il giudice amministrativo sul merito amministrativo non può dire nulla. Le decisioni

sono tutte assunte collegialmente: in primo grado, 3 magistrati; in secondo grado, 5 magistrati. Esiste però

un atto giurisdizionale che costituisce una eccezione alla regola della collegialità: la tutela cautelare

monocratica. È quella tutela che viene richiesta dal ricorrente allegando motivi di estrema urgenza (non si

possono proprio attendere i tempi di celebrazione della prima camera di consiglio utile). Il CPA stabilisce i

tempi che devono essere rispettati per la fissazione delle udienze. Es: in un ricorso ordinario, il ricorso deve

essere notificato entro 60 gg dalla piena conoscenza del provvedimento. Entro i successivi 30 giorni, deve

essere iscritto al ruolo (depositato in cancelleria). L’udienza deve essere fissata non prima di 60 giorni

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dall’iscrizione a ruolo. Poi notificata. È possibile emettere un provvedimento cautelare che abbia una

efficacia effimera: il provvedimento è destinato a perdere efficacia alla prima camera di consiglio che si

celebrerà. Il provvedimento cautelare in questo caso dovrà essere confermato. Se non lo sarà dal collegio,

allora il decreto cautelare monocratico perderà efficacia. È l’unico caso in cui il singolo magistrato decide

in forma monocratica. Evidentemente è una garanzia di maggiore approfondimento delle materie. Il

giudice relatore, individuato dal presidente del collegio, relaziona al collegio. La decisione sul singolo

ricorso è poi collegiale: ci si confronta in collegio e si decide chi ha ragione fra ricorrente e amministrazione.

Esistono anche i TAR con sezioni distaccate (Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio). I TAR sono articolari a loro volta

in sezioni. Alcuni ne hanno solo una, altri più sezioni. Es: TAR Lazio ha 5 sezioni. Ciascuna sezione è poi

ulteriormente sotto-articolata. Il TAR Toscana ha 4 sezioni. In ogni sezione abbiamo non meno di 4

magistrati. Ogni sezione ha un suo presidente, tra i cui compiti c’è proprio quello di assegnare i ricorsi, in

genere, secondo criteri automatici: peso / impegno che richiedono. Ciascun pacchetto viene poi

sorteggiato: ogni magistrato 1 mese prima (o poco più) riceve telematicamente la comunicazione

dell’assegnazione del ricorso. Per l’udienza della data X dovrà studiare quei ricorsi, relazionare al collegio

che poi decide. La decisione viene assunta da una camera di collegio successiva all’udienza. In genere si fa

una riunione prima dell’udienza in modo che i vari magistrati siano partecipi gli uni agli altri delle questioni.

Poi c’è l’udienza con gli avvocati delle varie parti, che espongono le proprie difese. Il CPA prevede, per

l’udienza di merito, che le parti possano depositare in giudizio fino a 40 gg prima documenti, 30 gg

memorie e entro altra data memorie di replica. A conclusione dell’udienza, il collegio si riunisce e decide

il ricorso nella camera di consiglio immediatamente successiva. Una volta deciso, il relatore si occupa

anche dell’estensione della sentenza. Il CPA stabilisce un termine ordinario di 45 giorni. Nei regolamenti

interni, questi 45 giorni valgono sia per relatore che per presidente: relatore deve trasmettere la minuta

della sentenza entro 45 gg e presidente ha poi 45 gg per firmare e inviare la sentenza alla cancelleria

perché la pubblichi. Per l’utente finale, i termini raddoppiano dunque. Il termine previsto dal codice non è

perentorio ma ordinario. Dunque, non influisce sulla validità della sentenza.

Concorso per diventare magistrato amministrativo / referendario di TAR

È di secondo livello:

1) laurea in giurisprudenza

2) Essere:

a) o già magistrato (ordinario, contabile, militare)

b) o avvocati esercenti da almeno 8 anni

c) o avvocati dello stato

d) o procuratori dello stato

e) o funzionari di una PA inquadrati in una posizione per la quale sia richiesta la laurea in

giurisprudenza e avere una anzianità lavorativa di almeno 5 anni.

f) O anche consiglieri regionali laureati in giurisprudenza.

3) 4 prove scritte:

a) Tema civile,

b) tema amministrativo,

c) tema diritto tributario e scienza delle finanze

d) Simulazione sentenza amministrativa. Si somministra ai candidati un caso concreto. Vengono

descritte posizioni parti.

4) Orale su 11 materie

A) Materie dello scritto;

B) 3 procedure;

C) Diritto internazionale pubblico e privato;

D) Econom

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cudia Chiara.
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