Corso di
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
Appunti delle lezioni
Capitolo 1
INTRODUZIONE
STORICA
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1.1. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA VS
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA VS DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
Giustizia amministrativa
Il movimento “dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo” non è uno scambio di
etichette: ha un significato più profondo e costituisce il filo rosso del nostro corso. Dal punto di vista storico
e culturale, i rimedi e gli strumenti di tutela dell’individuo rispetto al potere amministrativo (soprattutto i
rimedi giurisdizionali) si collano nell’orizzonte del costituzionalismo moderno e del progressivo affermarsi
dell’ideale dello Stato di diritto. Proprio la centralità della legge e il principio di legalità in tutte le sue
sfumature portano con sé il principio di giustiziabilità: non avrebbe senso sottoporre l’azione
amministrativa a regole giuridiche se di queste regole non fosse assicurata la possibilità di rivolgersi a un
giudice qualora si ritenga che questo pacchetto di regole non sia stato rispettato. Dentro lo Stato di diritto,
tra le tante cose, e in stretta connessione con il principio di legalità vi è il presupposto di una tutela
giurisdizionale completa ed effettiva dell’individuo anche nei confronti della P.A. Tradizionalmente, il
complesso degli strumenti che l’ordinamento predispone per assicurare la legalità e, entro certi limiti,
l’opportunità dell’azione amministrativa si chiamava (e si chiama ancora oggi) “giustizia amministrativa”.
In riferimento all’amministrazione si parla dunque di “diritto amministrativo” e di “giustizia
amministrativa”. L’espressione preferibile è però “diritto processuale amministrativo”. Le differenze, che
non sono di forma ma di sostanza, fra queste 2 espressioni colgono il senso delle trasformazioni che il
sistema di tutela nei riguardi dell’amministrazione ha attraversato a partire dall’entrata in vigore della
costituzione e, con maggiore slancio, negli ultimi decenni. Quella di “giustizia amministrativa” è una
nozione molto ampia. Quando si iniziò a parlare di “giustizia amministrativa” si faceva riferimento ad una
idea larghissima dell’espressione: si includevano tutti gli strumenti che l’ordinamento prevede per
assicurare la conformità dell’azione amministrativa alla legge. Ci trovavamo dentro non solo la tutela
giurisdizionale, ma anche il procedimento amministrativo, l’autotutela (annullamento e revoca d’ufficio ->
attività discrezionale dell’amministrazione fatta esclusivamente nell’interesse pubblico). Questa accezione
così larga aveva trovato spazio per l0idea che in qualche modo questo sistema di protezione fosse
finalizzato in prima battuta non alla protezione dell’individuo, ma rifletteva la c.d. “concezione oggettiva /
oggettivistica della tutela”: la tutela, in prima battuta, serve al ripristino della legalità violata e al rispetto
del diritto oggettivo.
Diritto processuale amministrativo
La nozione di “diritto processuale amministrativo”, dal punto di vista concettuale, segna l’abbandono della
concezione oggettivistica della tutela a favore di uno schema diverso, che si appoggia su alcuni articoli
fondamentali della Costituzione (art. 24 e 113 Cost.), i quali aderiscono alla concezione soggettivistica della
tutela. In altri termini, il sistema di tutela serve alla protezione delle situazioni giuridiche soggettive.
Dunque, oggetto del nostro studio non sono tutti gli strumenti dei quali un individuo si può giovare: sono
soltanto quegli strumenti volti ad assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive. In particolare,
si tratta di 3 grandi temi:
➢ Il processo davanti al giudice amministrativo;
➢ Le specificità del processo davanti al giudice ordinario quando è parte anche una amministrazione;
➢ I ricorsi amministrativi (hanno carattere non giurisdizionale, ma giustiziale).
Profilo della funzione degli strumenti di tutela in rapporto all’azione amministrativa
Quanto appena detto ci riporta alla dicotomia fra concezione oggettivistica e concezione soggettivistica
della tutela. Quando parliamo di “giustizia amministrativa” il retropensiero va ad una connessione
fortissima tra giustizia e sostanza, ossia fra lo svolgimento dell’azione amministrativa e gli strumenti di
tutela. E questo quasi come se la tutela giurisdizionale fosse un modo per fiancheggiare l’esercizio della
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tutela amministrativa. In questo senso, la giustizia amministrativa appare come un ramo del diritto
internazionale sostanziale. Uno dei padri della definizione di “giustizia amministrativa” è Guicciardi: lui si
inventò la differenza fra norme di azione e norme di relazione:
➢ Le norme che disciplinano il potere amministrativo sono norme di azione e si collegano ad un interesse
legittimo;
➢ Le norme che disciplinano il rapporto amministrazione-individuo e da cui scaturiscono i diritti
soggettivi sono norme di relazione.
Ma in realtà anche la norma che disciplina il potere è una norma che crea un rapporto. Bisogna però
intendersi su qual è il contenuto del rapporto. Nell’idea di “giustizia amministrativa” c’è l’idea che lo
strumento processuale vada in qualche modo a completare e fiancheggiare il diritto amministrativo
sostanziale. Al contrario, quando parliamo di “diritto processuale amministrativo” vogliamo indicare il
taglio di questo cordone ombelicale fra sostanza e processo: gli istituti di tutela hanno e devono avere solo
una funzione di garanzia (non servono a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico, ma servono a
verificare che le regole siano state esercitate nell’interesse di chi è titolare di situazioni giuridicamente
rilevanti. Questo movimento dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo è quello
che ha caratterizzato l’evoluzione della disciplina prima della giurisprudenza e poi grazie a interventi del
legislatore. È indubitabile che alcune stranezze e vischiosità si possono spiegare alla luce di questa idea un
pochino atavica di giustizia amministrativa. Il giudice amministrativo nasce in Italia nel 1889, quando viene
istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla
risarcibilità del danno arrecato agli interessi legittimi è del 1999. Da quando il giudice amministrativo nasce
a quando si riconosce il risarcimento del danno da lesione ad interesse legittimo sono passati 110 anni.
C’è poi il concetto di “pregiudizialità amministrativa”: per ottenere il risarcimento del danno devo chiedere
prima l’annullamento dell’atto. Questo rapporto di pregiudizialità fra azioni è stato eliminato soltanto col
Codice del processo amministrativo nel 2010. E così in generale: per ammettere e avere una disciplina
positiva di azioni diverse da quelle dell’annullamento c’è voluto tantissimo tempo. In questo contrapporre
giudizio amministrativa e diritto processuale amministrativo bisogna tener conto di 2 profili:
➢ Comunque, c’è una inscindibile connessione fra diritto sostanziale e diritto processuale e questo è un
dato col quale bisogna fare i conti. Il rapporto tra sostanza e processo quando parliamo di tutela nei
confronti della P.A. è molto forte per 2 motivi:
• Quando un soggetto si rivolge al giudice amministrativo, comunque, la tutela ha come nucleo
caratteristico e fondante l’accertamento del corretto esercizio dei poteri amministrativi. In altri
termini, il giudice, quando si occupa dell’azione amministrativa, in qualche modo ripete e riverifica
l’attività che era stata svolta dall’amministrazione. Es: quando impugno il diniego di autorizzazione
lo faccio perché voglio quell’autorizzazione. Il giudice amministrativo, nel sindacare quel
provvedimento di diniego, verifica che l’azione amministrativa si sia svolta conformemente a tutti
i parametri normativi che disciplinano il potere organizzatorio. Ne consegue che per il principio di
separazione dei poteri il giudice non può sostituirsi all’amministrazione in fase di cognizione (al
massimo condanna l’amministrazione ad emanare il provvedimento). Normalmente, la vicenda
processuale richiede comunque un successivo riesercizio del potere (la partita non si chiude con la
sentenza di primo o di secondo grado: la palla torna all’amministrazione, la quale dovrà tener conto
di quello che ha detto la sentenza). Il fatto che ci sia successivamente il riesercizio del potere fa sì
che il processo si collochi come parentesi fra un prima e un dopo: abbiamo un potere
amministrativo che è stato esercitato in modo non conforme al diritto; abbiamo poi la sentenza e
infine un nuovo momento di esercizio del potere amministrativo. Questo fa sì che il collegamento
sostanza-processo rimane molto forte: la posizione giuridica soggettiva tipicamente tutelata nel
processo amministrativo è l’interesse legittimo. L’interesse legittimo è una posizione che non sta
in piedi da sola: è una posizione che non sta in piedi da sola, ma che si rapporta al potere
amministrativo. Con l’interesse legittimo viene garantito non necessariamente l’ottenimento di un
certo bene finale, ma la possibilità di ottenerlo attraverso il rispetto delle regole. Es: se io chiedo
un’autorizzazione non posso pretendere l’autorizzazione, ma posso pretendere che
l’amministrazione rispetti tutta una serie di regole che mi danno la possibilità di ottenere
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l’autorizzazione. Questo collegamento fra interesse legittimo e potere amministrativo crea un forte
collegamento fra processo e disciplina sostanziale del potere. E questo è veramente essenziale.
• Alla luce degli interventi normativi che si sono susseguiti soprattutto dopo l’entrata in vigore della
Costituzione c’è stata una tendenza alla processual-civilizzazione o civilizzazione del processo
amministrativo (nel senso di avvicinamento al processo civile e nel senso di un procedimento più
adatto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive).
Questi 2 aspetti sono entrambi essenziali. Da una parte non possiamo dimenticare che la tutela nei
confronti della P.A. ha delle peculiarità che derivano dalla dinamica potere-interesse. Dall’altra parte c’è
l’esigenza di imprinting costituzionale di calare queste specificità nell’ottica paritaria del processo. Bisogna
combinare queste 2 esigenze, costruendo un sistema di tutela che tenga conto che c’è Tizio contro il
Ministero o il Comune, etc. C’è l’esigenza di rendere le 2 parti pari nel processo, ma anche di tenere
presenti le specificità del potere amministrativo. Se noi guardiamo le norme costituzionali (tutela nei
confronti dell’amministrazione), dobbiamo fare riferimento a 5 articoli: 24, 113, 103, 111 e 125. Da questi
articoli emerge chiaramente la scelta del costituente per un modello soggettivistico di tutela. Concezione
soggettivistica significa che la tutela serve a garantire le situazioni giuridiche soggettive. Vediamo in breve
le singole norme:
➢ L’art. 24 comma 1 dice che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. “Propri” significa che il ricorrente non agisce nell’interesse pubblico, della legalità o del bene
comune, ma si muove per proteggere i propri diritti e interessi legittimi.
➢ L’art. 113 dice poi che contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinnanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. L’art. 113 è una
norma potentissima, soprattutto se consideriamo il periodo storico. È una norma di grandissima civiltà
giuridica. Ricordiamo che non sempre la possibilità di reagire davanti al potere è stata riconosciuta al
singolo soggetto. L’art. 113 avvalora l’idea di una concezione soggettivistica della tutela: dice che
contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
➢ L’art. 111 contiene il principio del giusto processo regolato dalla legge. Ai sensi della norma, ogni
processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e
imparziale. Da questi 3 articoli ricaviamo uno statuto unitario della giurisdizione. C’è un senso unico: il
principio di tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Il fatto che la tutela si debba focalizzare sugli
interessi giuridicamente rilevanti plasma l’intera funzione giurisdizionale secondo uno schema unico:
siccome la tutela serve all’individuo, essa:
• deve essere piena ed effettiva;
• deve avvenire davanti a un giudice terzo, imparziale e indipendente;
• deve avvenire in condizione di parità fra le parti;
• è finalizzata alla tutela individuale.
La Costituzione impone una completa soggettivizzazione della tutela. Questo è importante perché impone
di abbandonare tutti quegli istituti e strumenti che in qualche modo subordinano la tutela dell’individuo
rispetto alla garanzia dell’interesse pubblico. Questo è un punto fondamentale: quando parliamo di tutela
dell’individuo davanti alla P.A. il fine della tutela non è la protezione dell’interesse pubblico, ma è la
protezione delle situazioni giuridiche individuali nei limiti in cui sono protette dai diritti. La tutela non deve
essere in alcun modo contaminata dall’interesse pubblico. E questo si lega ad una interpretazione rigorosa
del principio di legalità. È la legge che effettua il giudizio di prevalenza fra interessi (non è il giudice). Ci
sono casi in cui la legge affida il compito di bilanciamento all’amministrazione. Sono i casi di potere
discrezionale. Ci sono casi in cui la legge stabilisce che in presenza di determinati presupposti l’attività
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