Corso di
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
Appunti delle lezioni
Capitolo 2
I PRINCIPI
COSTITUZIONALI
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2. I PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
NORME SOVRANAZIONALI E COSTITUZIONE
Norme sovranazionali
L’art. 1 CPA, che ha come rubrica “effettività”, afferma che la giurisdizione amministrativa assicura una
tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. Dunque, il sistema di
tutela giurisdizionale deve adeguarsi al livello di tutela che ricaviamo dai principi costituzionali e dai
principi di diritto europeo. Diritto europeo e processo amministrativo si collegano a 2 macro-temi:
➢ Quello che deriva dal diritto UE -> in che modo il diritto UE incide sulla nostra materia? Il riferimento
al diritto UE contempla innanzitutto i trattati: in particolare, il TUE, all’art. 7, richiama la Carta europea
dei diritti fondamentali. Importante è anche l’art. 47, secondo cui “ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente e pubblicamente ed entro un tempo ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale precostituito per legge”. Centrale è anche l’art. 19 TUE, secondo cui “gli Stati
membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva
nei settori disciplinati dal diritto UE”. Il diritto UE, sappiamo, si occupa di una serie di materie dettando
una disciplina sostanziale, che a volte si applica direttamente e altre volte no. Se gli Stati membri non
assicurassero una tutela effettiva e omogenea delle situazioni che si radicano nel diritto UE è chiaro
che questa uniformità del diritto UE andrebbe a farsi friggere. Non bastano le regole, ma è necessario
che ci siano meccanismi che garantiscano l’effettiva applicazione di quelle regole. Se dunque una
situazione giuridica si fonda su norme del diritto UE ma poi questa situazione giuridica non trova nel
diritto degli Stati membri una tutela effettiva ed uniforme è chiaro che l’omogeneità richiesta dal diritto
UE si perderebbe. In altri termini, la differenza nei regimi processuali degli Stati membri potrebbe
mettere in crisi l’applicazione uniforme del diritto UE. Il principio di uniformità deve fare i conti col
principio dell’autonomia processuale degli Stati membri. La disciplina del processo è un tema che
rientra nella sovranità dei singoli Stati. La Corte di giustizia ha inoltre ribadito l’autonomia processuale
degli Stati membri: spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato designare i giudici competenti
(es. in Italia abbiamo il giudice amministrativo) e stabilire la disciplina processuale dei ricorsi. Questa
autonomia è però mitigata: se sono in gioco diritti conferiti e radicati nel diritto UE, a questi diritti deve
essere assicurata una tutela non inferiore a quella prevista per i diritti che si fondano negli ordinamenti
nazionali e a questi diritti deve essere assicurata una tutela effettiva. In altri termini, gli Stati membri
sono autonomi nel disciplinare i propri processi; se però sono in gioco situazioni giuridiche fondate sul
diritto UE allora devono essere rispettati 2 principi:
• Il principio di effettività -> a questi diritti deve essere data una tutela effettiva;
• Il principio di equivalenza -> non si può creare una disparità di trattamento fra diritti fondati sul
diritto UE e i diritti fondati sul diritto interno. Le condizioni di tutela non devono essere meno
favorevoli di quelle introdotte dagli ordinamenti interni nazionali.
Il diritto UE ha profondamente inciso su alcuni profili nodali del nostro sistema di tutela nei confronti
dell’amministrazione. Es: delle direttive europee, a cavallo fra gli anni 80’ e 90’, avevano riconosciuto
il diritto al risarcimento dei danni con riferimento al tema degli appalti pubblici. Questa è stata una
breccia importante. Il diritto UE si è occupato anche della tutela processuale, poi recepita dagli
ordinamenti interni. Ha stimolato anche interventi su istituti più puntali (es: tutela cautelare ante
causam). Anche se l’intervento del diritto UE o le pronunce della Corte di giustizia UE avevano carattere
settoriale (si occupavano dei settori di competenza dell’UE) chiaramente hanno avuto un effetto traino.
Es: se l’UE impone all’Italia di prevedere una la tutela cautelare ante causam (=che si può chiedere
ancora prima di aver instaurato il giudizio) nel settore degli appalti pubblici poi difficilmente si può
mantenere questa distonia. Rilevano anche le sentenze della Corte di giustizia UE in sede di rinvio
pregiudiziale, che si è soffermata su aspetti importanti. Es: rapporto tra ricordo principale e ricorso
incidentale. 18
➢ Quello che deriva dalla CEDU -> la CEDu è stat ratificata dall’Italia fin dal 1955. Recentemente è entrata
anche nell’UE. La violazione della CEDU può essere motivo di illegittimità costituzionale per il tramite
dell’art. 177 Cost. Importantissimo è l’art. 6, che riconosce ad ogni persona il diritto ad un processo
equo. I canoni di cui all’art. 6 sono stati recepiti nel 1999 quando è stato modificato l’art. 111 Cost. sul
giusto processo. L’art. 6 si riferisce alle controversie che riguardano diritti e doveri di carattere civile.
La Corte EDU ha però chiarito che l’espressione “diritti civili” comprende anche gli interessi legittimi.
Ecco che questi canoni si applicano anche alle controversie con l’amministrazione.
La Costituzione
La Costituzione è il punto di riferimento fondamentale per impostare il tema della tutela nei confronti del
potere amministrativo. La giustiziabilità, ossia la possibilità di avere tutela nei confronti del potere
amministrativo, è un elemento fondamentale dello stato di diritto. Con riguardo all’amministrazione, il
tema della tutela si carica di significati profondissimi: si tratta di tutelare i diritti e le libertà nei confronti
del potere pubblico. La tutela nei confronti delle amministrazioni ha molto spazio nel testo costituzionale.
Il CPA si apre con una parte dedicata ai principi. Si crea una corrispondenza fra gli artt. 1, 2, 3 del CPA e gli
articoli della Costituzione. È chiaro però che le norme costituzionali hanno una forza propria. È vero che la
Costituzione per molti aspetti recepisce l’assetto precedente (es: TAR, dualità situazioni giuridiche
soggettive), ma è anche vero che la Costituzione ha inciso profondamente sul sistema di tutela nei
confronti dell’amministrazione. In tutto l’impianto costituzionale si vede come è assolutamente
fondamentale da una parte assoggettare l’amministrazione alla legge e dall’altra tutelare l’individuo
(anche non cittadino) quando l’azione amministrativa si svolge in contrasto con l’ordinamento. La necessità
di un sistema di tutela decisivo discende direttamente dalla legalità. La sottoposizione
dell’amministrazione alla legge richiede dunque che ci sia un sistema di tutela effettivo. Gli articoli rilevanti
vengono solitamente raggruppati in 3 macro-temi:
➢ Le disposizioni sul giudice, in particolare speciale (artt. 108 e 111 Cost.);
➢ Le disposizioni sull’azione (artt. 24 e 113 Cost.);
➢ Le disposizioni sull’assetto della giurisdizione amministrativa (artt. 100, 103, 111 e 125 Cost.).
Essendo però la Costituzione un tutto, fra le varie norme c’è uno scambio: una serie di principi che
riferiamo al giudice li ritroviamo poi nel giusto processo. L’espressione “giusto processo” sintetizza le
condizioni fondamentali per l’esercizio della funzione giurisdizionale (terzietà e imparzialità del giudice, il
contraddittorio, la parità fra le parti, la ragionevole durata del processo, la necessità che gli atti del giudice
siano motivati, etc.).
1. I PRINCIPI RELATIVI AL GIUDICE
Terzietà, imparzialità e indipendenza
Quali sono i valori essenziali che attengono alla funzione giurisdizionale secondo la Costituzione?
➢ Terzietà e imparzialità -> sono 2 componenti del “giusto processo”. Il giudice deve pronunciarsi sulla
controversia senza alcun condizionamento che proviene dalle parti in causa. Terzietà e imparzialità
riguardano sia l’organo giurisdizionale nella sua interezza sia il singolo componente dell’organo.
Laddove il giudice è collegiale deve essere terzo e imparziale sia il collegio sia il singolo giudice. Non a
caso, a tutela della imparzialità e terzietà sono previsti meccanismi di astensione e ricusazione. Le
situazioni di incompatibilità che si applicano al processo amministrativo sono quelle dell’art. 51 c.p.c.,
richiamate espressamente dall’art. 18 CPA. Il CPA detta poi una disciplina dell’astensione del giudice
amministrativo e della procedura di ricusazione (artt. 17 e 18 CPA). Nonostante lo stimolo di distacco
del giudice rispetto alla controversia, i termini “imparzialità” e “terzietà” hanno significati diversi:
• Imparzialità -> a questo concetto si accompagnano termini che evocano l’idea della giustizia intesa
come neutralità, obiettività, equanimità. L’imparzialità riguarda più il rapporto di equidistanza: il
giudice deve essere distaccato dall’oggetto della causa e dalle parti. Questo rapporto di
equidistanza rispetto alle parti si coglie proprio con riferimento al principio di imparzialità, che
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acquista concretezza leggendo a contrario el ipotesi di ricusazione previste dal codice di procedura
civile. Si ha ricusazione se il giudice, dovendo astenersi per una delle cause previste dal codice, non
si astiene. In alcune cause di astensione manca il rapporto di equidistanza del giudice rispetto alle
parti del processo; nella 4° ipotesi, invece, manca la neutralità rispetto ad una pre-idea espressa
dallo stesso giudice (il giudice ha già ricoperto un ruolo in quella causa). È la c.d. forza della
prevenzione: il giudice si è già fatto una idea avendo già ricoperto un ruolo in quella causa. Il codice
di procedura civile tratta il problema della neutralità rispetto alle parti e della neutralità rispetto
alla causa come entità che vive di vita propria nello stesso modo: il giudice deve astenersi; se non
lo fa, le parti possono ricusarlo.
• Terzietà -> si accompagna l’idea del distacco e della estraneità. La terzietà è alterità rispetto
all’oggetto della lite. Questo si riallaccia al principio della domanda e, in parte, anche al principio
dispositivo. Il processo amministrativo si attiva su domanda di parte, la quale decide che cosa
chiedere al giudice. Il giudice debe essere terzo anche rispetto a questo confezionamento della
domanda.
➢ Indipendenza -> è una precondizione della imparzialità e della terzietà. Essa riguarda, in termini
generali, quella che è la funzione del magistrato. Il giudice, che è soggetto soltanto alla legge, deve
essere indipendente nel senso che non deve subire condizionamenti di tipo politico. Deve inoltre avere
una autonomia che si collega all’esistenza di una organizzazione che si occupa del governo della
magistratura: solo l’autogoverno della magistratura evita condizionamenti. In passato, c’era una
sudditanza fra giudice e potere amministrativo. L’indipendenza protegge il magistrato da rapporti con
soggetti che sono estranei al rapporto processuale (potere politico e potere legislativo). Il problema
dell’indipendenza del giudice amministrativo è ancora più forte: egli si occupa delle controversie fra
privato e PA. Dunque, la sua indipendenza dall’esecutivo è una precondizione decisiva perché possa
decidere in modo effettivo e imparziale una controversia. L’indipendenza della magistratura ordinaria
è un punto sul quale la costituzione insiste moltissimo (artt. 104 Cost.): la magistratura come un ordine
autonomo e indipendente, le garanzie della inamovibilità, l’accesso mediante concorso, l’istituzione
del CSM come orfano di autogoverno… c’è un pacchetto di previsioni costituzionali che si occupano
dell’indipendenza del giudice ordinario e che riguardano il suo inserimento nell’appartenenza
all’ordine giudiziario (artt. 104-107). Il fatto che la Costituzione dedichi questo spazio e questi
meccanismi alla magistratura ordinaria non vuol dire che garanzie analoghe non debbano esistere per
il giudice speciale, in particolar modo amministrativo. L’indipendenza è un carattere essenziale di ogni
giudice, a maggior ragione amministrativo. E questo si ricava da 3 articoli:
• Art. 101 -> i giudici sono soggetti soltanto alla legge
• Art. 100 comma 3 -> la legge assicura l’indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti
e dei loro componenti di fronte al Governo.
• Art. 108 comma 2 -> la legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del PM
presso di esse e degli estranei che partecipano all,’amministrazione della giustizia.
Dunque, l’indipendenza deve essere riferita anche al giudice amministrativo. Proprio sulla base della
necessità di tutelare questo valore quasi tutti i giudici speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla
Corte dei Conti sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi. La 6° disposizione transitoria e finale
della Costituzione, che prevedeva l’eliminazione di tutti i giudici speciali (salvo le eccezioni viste), aveva
previsto la revisione di queste giurisdizioni speciali da effettuarsi entro 5 anni. Il termine non fu ritenuto
perentorio e molti di questi giudici speciali continuarono ad operare. Già negli anni 60’ cominciano ad
essere sollevate questioni di legittimità costituzionali anche con riferimento al principio di
indipendenza dei giudici. Es: furono dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni sulla
composizione della giusta provinciale amministrativa così come dei consigli di prefettura. Questo
perché i componenti di questi organi erano per legge funzionali statali, ossia dipendenti pubblici. È
chiaro che si trovavano in una posizione di dipendenza dal governo. Allo stesso tempo, fu dichiarata
l’illegittimità costituzionale delle sezioni per il contenzioso elettorale perché i componenti di queste
sezioni che si occupavano di contenzioso elettorale erano in parte funzionali statali in parte giudici
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designati da organi amministrativi con possibilità di riconferma alla scadenza dell’incarico. Se io vengo
designato da un soggetto esterno e c’è la possibilità che io venga riconfermato nell’incarico la mia
indipendenza e imparzialità non c’è più (sarò condizionato dalla prospettiva di essere o meno
riconfermato). I giudici amministrativi non sono soggetti al CSM, ma hanno un apposito organo di
autogoverno: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Ne fanno parte il Presidente del
Consiglio di Stato, alcuni giudici del Consiglio di Stato e del TAR e alcuni cittadini scelti dalle Camere
per la loro competenza.
Profili odierni di indipendenza, terzietà e imparzialità
Su questo tema si è riaperto il dibattito soprattutto a seguito dell’art. 111 Cost. Anche se il giudice
amministrativo è un giudice speciale (e quindi separato dal giudice ordinario), questo non può in alcun
modo determinare un venir meno delle caratteristiche dell’imparzialità, terzietà e indipendenza del
giudice proprie di ogni giurisdizione. L’imparzialità e la terzietà riguardano il distacco del giudice dalle parti
in causa e dall’oggetto della controversia; l’imparzialità vale a garantire l’autonomia del giudice stesso
rispetto a poteri esterni (es: esecutivo -> indipendenza dal governo significa per il giudice indipendenza da
una delle 2 parti presenti nel processo amministrativo). Per alcuni profili, l’indipendenza del giudice
amministrativo (soprattutto del Consiglio di Stato) può apparire un po’ debole:
➢ Un 1° profilo attiene alla compresenza all’interno del Consiglio di Stato sia di una funzione di tipo
consultivo sia di una funzione di tipo giurisdizionale -> la stessa Costituzione, all’art. 100, riconosce
che il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione. È vero che la Corte costituzionale non ha mai ritenuto sfavorevolmente questo
cumulo di funzioni, è vero che sezioni che si occupano di attività consultiva sono distinte dalle sezioni
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