Corso di
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
Appunti delle lezioni
Capitolo 10
L’ESECUZIONE
DELLA SENTENZA
E IL GIUDIZIO DI
OTTEMPERANZA
145
10. L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA E IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA
L’esecuzione della sentenza
Le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive. Lo dice l’art. 33 comma 2 CPA. Se non è intervenuta
la sospensione della sentenza disposta in via cautelare a seguito della proposizione dell’appello,
normalmente l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza. Nel caso della sentenza di
annullamento, l’accertamento della illegittimità del provvedimento non si esaurisce nell’effetto
eliminatorio: ci possono essere anche
➢ l’effetto ripristinatorio;
➢ l’effetto conformativo -> questo si proietta verso il riesercizio del potere: nell’esercizio del potere
successivo all’annullamento l’amministrazione deve rispettare tutte quelle prescrizioni che si possono
trarre dalla motivazione della sentenza di annullamento. Spesso, l’esecuzione della sentenza investe
anche la fase di rinnovazione del potere.
Questo è particolarmente evidente in presenza di interessi legittimi di tipo pretensivo: l’aspirazione del
ricorrente è ad ampliare la propria sfera giuridica. Questo accade tipicamente quando l’attività ha carattere
discrezionale: l’avvocato attaccherà all’azione di annullamento anche l’azione di adempimento. La
circostanza per cui l’esecuzione della sentenza spesso si collega al riesercizio del potere si collega a
numerosi sotto-temi:
➢ Le sopravvenienze -> si tratta di un mutamento del quadro normativo che disciplina la materia oggetto
del giudizio. Es: è stato impugnato un diniego di autorizzazione illegittimo. Il giudice annulla il diniego
di autorizzazione, ma nel frattempo cambia la disciplina normativa e magari sulla base delle nuove
norme l’autorizzazione non può più essere rilasciata. Cosa dovrebbe fare, in questo caso,
l’amministrazione nel riesercitare il potere?
• Se ragionassimo in termini di effettività della tutela, un primo regime possibile sarebbe quello per
cui l’amministrazione dovrebbe applicare oggi la disciplina in vigore ieri.
• La giurisprudenza però sostenne lungamente che l’amministrazione non potesse prescindere
dall’applicazione della disciplina sopravvenuta, anche se successiva alla sentenza, in virtù del
principio per cui si applica la disciplina in vigore al momento di esercizio del potere.
Queste 2 soluzioni estreme hanno trovato un bilanciamento in una soluzione intermedia. La plenaria
del Consiglio di Stato ha detto che le modifiche prevalgono soltanto se sono precedenti alla notifica
della sentenza di primo grado; se invece sono intervenute successivamente alla notificazione della
sentenza, dette modifiche sono irrilevanti. È una soluzione di compromesso.
➢ Il rischio di una serie infinita di provvedimenti -> la sentenza di annullamento non preclude il
riesercizio del potere, ma comporta il dovere per l’amministrazione di non riprodurre i vizi che avevano
determinato l’annullamento del provvedimento. Questo significa che l’amministrazione continua a
negare ripetutamente un certo provvedimento non incorrendo nei vizi accertati dalla sentenza ma
magari utilizzando motivazioni nuove. Il rischio è di una catena infinita di provvedimenti, annullamenti,
provvedimenti, annullamenti. Al di là dell’ipotesi del contrasto espresso fra provvedimento e sentenza,
la giurisprudenza ha introdotto una serie di strumenti e istituti correttivi:
• Sentenza del Consiglio di Stato 2/2013 -> l’amministrazione che adotti un nuovo provvedimento a
seguito di un annullamento giurisdizionale deve dimostrarsi consapevole della erroneità del
provvedimento e quindi darsi carico con attenzione delle ragioni e degli interessi del ricorrente
ispirando il procedimento a canoni di leale collaborazione con il cittadino.
• La giurisprudenza ha poi introdotto un istituto più preciso: il principio del one shot.
L’amministrazione, dopo l’annullamento di un proprio provvedimento, può riesercitare il potere ma
qualora questo secondo provvedimento sia ulteriormente annullato, nel riesercizio del potere non
146
può più invocare argomenti nuovi. È il one shot temperato: l’amministrazione ha una sola cartuccia
per riesercitare il potere dopo l’annullamento. Abbiamo:
o provvedimento 1 lesivo dell’interesse di un soggetto;
o annullamento provvedimento 1;
o provvedimento 2 -> è il provvedimento che l’amministrazione emana dopo la sentenza. Qui
l’amministrazione deve indicare tutti i motivi per cui ritiene di non emanare un provvedimento
con un certo contenuto;
o annullamento provvedimento 2;
o provvedimento 3 -> non può aggiungere nulla rispetto a quanto stabilito dal secondo
provvedimento. Eventualmente, la sorte di questo provvedimento è di nullità per elusione del
giudicato.
Si chiama one shot temperato perché se fosse one shot secco ci dovremmo fermare al 2°
provvedimento. La giurisprudenza ha elaborato questa via più lunga per mettere un punto rispetto
alla vicenda. Quella appena vista è una tecnica di consumazione del potere che non ha fondamento
normativo. È stata bypassata da un istituto diverso: la valorizzazione del preavviso di rigetto. Il
preavviso di rigetto ha un fondamento normativo: è disciplinato dall’art. 10-bis della legge
241/1990. Come funziona il preavviso di rigetto? Nei procedimenti ad istanza di parte, se
l’amministrazione si rende conto che non potrà accogliere la richiesta del privato, prima di emanare
il provvedimento di diniego, comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento
dell’istanza. Il richiedente ha un periodo di tempo per presentare osservazioni e documenti per
perorare la propria richiesta. Abbiamo dunque un contraddittorio supplementare.
L’amministrazione dovrà dar conto e motivare anche sulle osservazioni presentate a seguito del
preavviso di rigetto. Il legislatore ha modificato la disciplina del preavviso di rigetto aggiungendo
un pezzettino. Immaginiamo che dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni l’amministrazione
comunque neghi il provvedimento richiesto, motivando anche con riferimento alle successive
osservazioni presentate dal privato. L’amministrazione comunque emana un provvedimento di
diniego. Nel caso di annullamento in giudizio del provvedimento così annullato, nell’esercitare
nuovamente il suo potere, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già
emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Es: abbiamo un provvedimento di diniego
emanato in un procedimento nel quale era stato attivato il meccanismo del preavviso di rigetto. In
caso di annullamento di questo provvedimento di diniego, l’amministrazione che riesercita il potere
con un nuovo provvedimento non può fondare il provvedimento 2 successivo all’annullamento su
ragioni diverse da quelle emerse nella prima istruttoria procedimentale integrata dal preavviso di
rigetto. È come se l’amministrazione si auto-vincola a esprimersi su questa vicenda sulla base
dell’istruttoria condotta in occasione del primo procedimento (non può aggiungere più niente).
Tutto questo riguarda l’ipotesi in cui il potere amministrativo è discrezionale e c’è questa necessita
di evitare che la
-
Spiegazione completa sintetica Diritto processuale amministrativo 2
-
Diritto processuale amministrativo
-
Appunti di Diritto processuale amministrativo
-
Diritto amministrativo - concetti vari di Autorità giudiziaria, principi costituzionali sulla tutela giurisdizional…