Corso di
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
Appunti delle lezioni
Capitolo 8
I RITI SPECIALI
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8. I RITI SPECIALI
IL RITO CAMERALE
I riti speciali
Quello descritto finora è il rito ordinario, classico e normale. Per alcune specifiche materie o azioni il
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codice prevedi dei riti speciali, che si trovano nel Libro IV.
Il rito camerale
Il rito camerale esiste nel rito nei confronti del silenzio, nel giudizio di ottemperanza, nei giudizi di
opposizione nei confronti del decreto che abbia dichiarato l’estinzione o l’improcedibilità del processo, e
in una serie di altre ipotesi. Il rito camerale È connotato da uno svolgimento più celere e veloce del giudizio.
Si tratta infatti di controversie che richiedono una decisione che intervenga in tempi veloci: si cerca di
velocizzare il rito per esigenze di celerità. Ai sensi dell’art. 87 commi 2 e 3, tutti i termini processuali sono
ridotti alla metà. Fanno eccezione quelli per la notifica del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei
motivi aggiunti. Perché? Perché si tratta di quegli atti fondamentali che vanno a definire l’oggetto del
giudizio (la garanzia del contraddittorio non tollera compressioni). Altra caratteristica del rito camerale è
che per le controversie ad esso soggette non è richiesta una istanza di fissazione dell’udienza: la trattazione
è fissata d’ufficio e di regola sono trattati nella 1° camera di consiglio utile, decorsi 30 giorni dalla scadenza
del termine per la costituzione delle parti. Il giudice decide non in una udienza pubblica, ma in camera di
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consiglio. I legali delle parti hanno diritto di essere sentiti in camera di consiglio se ne fanno richiesta.
1 Vanno saputi, ma difficilmente verranno chiesti all’esame rispetto a tutto quello che va chiesto. Vanno letti e studiati.
2 Oltre a questo argomento si segnalano le impugnazioni, da studiare da soli sul libro. L’appello al Consiglio di Stato va saputo
bene, ma non è diversissimo dall’appello nel processo civile. 135
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DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO
Appunti delle lezioni
Capitolo 9
LA TUTELA
CAUTELARE
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9. LA TUTELA CAUTELARE
LA TUTELA CAUTELARE
La tutela cautelare
Lo scopo della tutela cautelare è assicurare l’efficacia pratica del provvedimento definitivo, ossia evitare
che la durata del processo vada a danno di chi ha ragione, rendendo inutile o meno utile la decisione finale.
È un problema che si pone con forza e frequenza nel processo amministrativo, soprattutto in presenza di
provvedimenti amministrativi. Il provvedimento, normalmente, è esecutivo (produce effetti e può essere
portato ad esecuzione): dunque, l’esecuzione del provvedimento può compromettere in modo grave o in
alcuni casi anche irreversibile la situazione giuridica del destinatario del provvedimento stesso. Es: un
decreto di espropriazione dal quale può derivare una trasformazione irreversibile dell’area può precludere
la stessa possibilità della restituzione stessa dell’area. La tutela cautelare serve ad evitare che la sentenza
di annullamento non consenta di soddisfare l’interesse del ricorrente e ad evitare l’esecuzione del
provvedimento. Il processo amministrativo nasce intorno all’azione di adempimento. La misura cautelare
corrispondente all’azione esperita era la sospensione dell’efficacia dell’atto. La legge Crispi del 1889
espressamente aveva affermato che l’impugnazione del provvedimento non aveva effetto sospensivo.
Questo si collegava un po’ anche alla gerarchia di valori dell’epoca (l’interesse pubblico doveva comunque
prevalere sull’interesse del privato). Col tempo, si ammette la possibilità di chiedere la sospensione del
provvedimento / la sospensiva in via cautelare. Il CPA contiene una disciplina generale della tutela
cautelare. Siamo sempre nel Libro II, ma nel Titolo II (“Procedimento cautelare”). Le norme di riferimento
sono gli artt. 55-62 del CPA. Il CPA, diversamente da altre parti, non contempla alcun rinvio al c.p.c. (né per
i procedimenti cautelari né per le misure cautelari). Del resto, nel processo amministrativo la tutela
cautelare costituisce uno snodo centrale del processo (normalmente, le misure cautelari vengono
richieste). Oggi, le misure cautelari sono improntate a un principio di atipicità; la tutela cautelare
rappresenta poi l’unica possibilità di interloquire col giudice in modo più immediato, senza aspettare
l’udienza di discussione.
I PRESUPPOSTI
I presupposti
I presupposti della tutela cautelare sono 2:
➢ Il fumus boni iuris (art. 55 comma 9) -> l’ordinanza cautelare indica i profili che a un sommario esame
inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso. Il fumus è una valutazione sommaria sul
merito della pretesa fatta valere in giudizio. In passato, si scontravano 2 interpretazioni su come
dovesse intendersi questo fumus / “sentore di fondatezza”:
• Per alcuni bastava la non manifesta infondatezza del ricorso -> solo se il ricorso fosse apparso
evidentemente infondato il giudice avrebbe negato la misura cautelare.
• Per altri, si faceva riferimento alla probabilità di accoglimento del ricorso -> diventano più
importanti i motivi allegati dal ricorrente. L’accoglimento dell’istanza cautelare si fonda su una
prima valutazione sommaria e parziale del giudice circa la fondatezza del ricorso. Il codice opta per
questa seconda interpretazione: fa riferimento ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
Dunque, a un giudizio sommario sulla fondatezza del ricorso. Fumus, anche letteralmente, è questa
sensazione che il ricorrente allo stato degli atti possa avere ragione.
I profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso devono emergere dalla
motivazione del provvedimento cautelare. Tutti i provvedimenti del giudice devono essere motivati.
Per le parti è fondamentale capire quali siano le ragioni che abbiano determinato l’accoglimento o il
rigetto della misura cautelare. Anche le misure cautelari sono passibili di impugnazione.
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➢ Il periculum in mora (art. 55 comma 1) -> è la possibilità di subire un pregiudizio grave e irreparabile
durante il tempo necessario per giungere alla decisione del ricorso. Il ricorrente che presenta una
istanza cautelare dovrà allegare nell’istanza cautelare qual è il pregiudizio che rischia di patire durante
il tempo necessario al giudizio. Questo pregiudizio non si identifica con la lesione dell’interesse
legittimo (questo in qualche modo rileva rispetto alle condizioni dell’azione), ma deve essere qualcosa
di più: deve essere un pregiudizio specifico e determinato che si produce rispetto ad un interesse
materiale del ricorrente. Se bastasse il pregiudizio all’interesse legittimo i ricorsi amministrativi
finirebbero per avere una efficacia automaticamente sospensiva. Ecco perché il ricorrente deve
indicare perché, in assenza di una misura cautelare, il provvedimento impugnato o la condotta
dell’amministrazione rischia di produrre un pregiudizio. Questo carattere dipende agli interessi in gioco
e dalla vicenda amministrativa. Possiamo intendere il pregiudizio:
• in senso assoluto, in relazione al tipo di interesse pregiudicato dal provvedimento in sé (es:
cessazione dell’attività o perdita del posto di lavoro)
• in termini relativi, avendo riferimento alle condizioni soggettive del ricorrente (es: una sanzione
pecuniaria il cui ammontare è esorbitante rispetto al reddito percepito dal ricorrente).
Questo pregiudizio non necessariamente deve tradursi in un vero e proprio danno (questo richiede
una quantificazione economica). Allo stesso tempo, è svincolato dal carattere della imminenza e
dell’attualità. L’art. 700 c.p.c. fa riferimento all’imminenza e attualità del pregiudizio. Questo però non
è richiesto dal CPA. È richiesta invece la correlazione fra pregiudizio e tempo necessario a definire il
giudizio (il tempo necessario per arrivare alla sentenza). In questa prospettiva, un ruolo fondamentale
può avere il TAR investito del singolo ricorso. Non tutti i TAR hanno il medesimo tasso di contenzioso.
Ecco che alcuni arrivano più speditamente alla sentenza rispetto ad altri. La consapevolezza del giudice
circa il tempo del processo può inoltre incidere sull’accoglimento della misura cautelare. La grande
specificità del giudizio cautelare è che quando il giudice va a valutare il periculum in mora deve
considerare non soltanto il pregiudizio grave e irreparabile che può essere subito dal ricorrente, ma
anche i riflessi che la misura cautelare potrebbe produrre rispetto all’amministrazione e agli eventuali
contro-interessati. Può accadere infatti che la sospensione crei un danno ancora più grande
all’amministrazione o ai controinteressati. Es: occupazione d’urgenza di un’area per realizzare un’opera
pubblica. La sospensione del provvedimento impugnato potrebbe comportare la perdita del
finanziamento dato per realizzare quell’opera entro un certo termine. Dunque, un profilo specifico del
processo amministrativo è che in sede cautelare, quando si tratta di sospendere l’efficacia del
provvedimento, il giudice si pone il problema del bilanciamento tra l’interesse dell’amministrazione e
della parte resistente e del ricorrente. Si possono dunque avere soluzioni diverse. Il ricorrente, qualora
venga sacrificato, o l’amministrazione qualora la misura cautelare venga accolta, è assistito da uno
strumento apposito: la cauzione. Il periculum in mora non fa riferimento alla irreversibilità, ossia alla
circostanza che si determini una situazione dalla quale non è possibile tornare indietro. In questi casi,
il CPA all’art. 55 consente al giudice di disporre la prestazione di una cauzione cui subordinare la
concessione o il diniego della misura cautelare. C’è una operazione di bilanciame
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