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Il contratto

Che cos’è il contratto?

Il contratto come sancito dall’art. 1321 c.c. è un accordo di due o più parti per costituire, regolare (modificare) o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Per accordo intendiamo l’incontro di due o più manifestazioni di volontà proveniente da due soggetti diversi che vanno a condividere degli interessi, se non c’è una piena condivisione non c’è il contratto.

Il contratto come da art. 1173 c.c. è fonte delle obbligazioni volontarie, derivano una serie di diritti e doveri.

Le volontà del contratto devono convergere nelle prestazioni contrattuali, cioè ciò a cui le parti si obbligano.

Le prestazioni contrattuali, quindi, devono essere volute da entrambe le parti.

Faremo riferimento al contratto bilaterale e al contratto di compravendita (chiede solo questo all’esame).

Differenza tra negozio giuridico e gli altri atti

Può essere visto come atto di volontà e quindi come manifestazioni di volontà, la differenza tra negozi giuridici e gli altri atti, è che nel negozio devono essere voluti anche gli effetti.

I contraenti del contratto vogliono volontariamente gli effetti di questo, sennò questi non si produrranno, per cui il contratto sarà nullo.

Nell’atto invece, avviene un incontro di volontà.

Il contratto dà origine alla creazione del rapporto giuridico, le parti quindi si sottopongono ad una serie di diritti e doveri.

Autonomia contrattuale (1322 c.c.)

Autonomia deriva dal greco autòs – nòmos che significa potere di darsi delle regole.

Si verifica l’autonomia contrattuale poiché sono le stesse parti che attraverso il contratto si danno delle regole.

La norma può essere eteronoma se non proviene dalle stesse parti.

I privati possono regolare da sé i propri interessi economici, quel tipo di rapporto che sia regolabile autonomamente dalle parti e che non sia disciplinato da norme già esistenti, da norme imperative.

Ma nelle parti contrattuali regna l’autonomia privata.

L’autonomia contrattuale si riflette in:

  • Libertà positiva: la libertà delle parti nel poter concorrere a determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, in maniera libera e consapevole.
  • Libertà negativa: è la libertà di non concludere un contratto oppure di concluderlo, sono libero di stipularlo oppure no.

Nella libertà negativa sorgono degli obblighi:

  • Obbligo legale (art. 2597 c.c.): obbligo del monopolista, è la legge che prevede questo monopolio, l’obbligo sorge con chiunque ne faccia richiesta osservando parità di trattamento.
  • Obbligo convenzionale (art. 1351 c.c.): contratto preliminare.

La libertà positiva non è presente nei contratti standard, in questo caso la parte del consumatore non è libera di determinare il contenuto del contratto.

Es: chiunque sale sul pullman paga 1,50 €, questo avviene perché esistono dei costi di negoziazione, cioè i costi transattivi sono troppo alti, c’è necessità di rendere uniforme il contratto.

L’altro aspetto dell’autonomia contrattuale, è che le parti possono concludere:

  • Contratti tipici, cioè, disciplinati dalla legge.
  • Atipici, cioè non disciplinati dal Codice civile, purché non contrastino i principi dell’ordinamento giuridico.

Questi contratti devono essere tutelati, non si può mettere in moto tutta la macchina giuridica per interessi economici o sociali non meritevoli di tutela, ci sono quindi contratti che non sono rilevanti.

L’ordinamento giuridico concede protezione dando un’efficacia al contratto.

Es: remissione del debito, il creditore unilateralmente decide di rinunciare del suo credito, e libera il debitore.

L’altra parte però può rifiutare, nessun soggetto non può né essere impoverito né arricchito contro la sua volontà.

Trattativa

La trattativa è la fase preliminare alla stipulazione del contratto, un accordo sul programma contrattuale, non basta la condivisione dell’interesse economico ma bisogna individuare anche l’oggetto del contratto.

Non tutti i contratti sono soggetti a trattativa, in cui le parti tentano di raggiungere un’intesa sul programma contrattuale valutandone l’opportunità.

Raggiungiamo tramite l’oggetto del contratto un accordo.

Le parti devono comportarsi con buona fede.

Responsabilità precontrattuale (1337 c.c.)

Le parti devono comportarsi secondo la buona fede in senso oggettivo, intesa come correttezza delle parti, il 1337 va in accordo con 1175 (debitore e creditore devono comportarsi in correttezza), nel 1337 siamo in una fase preliminare.

Sorge anche con l’art. 2 della Costituzione, la solidarietà economica.

Il dovere di correttezza delle parti si identifica nell’obbligo informativo, in questo caso si incorre alla violazione dell’art. 1336 c.c.

Fin dove si deve spingere il mio obbligo informativo?

Sussiste l’obbligo di informare laddove queste informazioni possano nuocere alla controparte.

La violazione dell’obbligo di buona fede è un inadempimento che nasce dal contatto sociale.

Secondo l’art. 1338 è scorretto se una delle due parti sa che il contratto è o sarà invalido e non lo dice alla controparte.

Coloro che violano il principio di buona fede anche nella fase precontrattuale vanno incontro ad una sanzione risarcitoria.

C’è un danno patrimoniale composto da danno emergente e lucro cessante (mancato guadagno).

L’interesse positivo è l’interesse a concludere un contratto a condizioni eque, il contratto è il punto di equilibrio tra la domanda e l’offerta, l’equità si misura in una natura lecita, può esistere anche un disequilibrio negoziale in cui una delle parti sarà più contenta dell’altra.

Contratto preliminare

Che cos’è il preliminare?

Il contratto preliminare è un contratto dal quale nasce l’obbligazione a carico di una o le due parti di stipulare un contratto definitivo, si parla di pactum de contraendo (obbligo di stipulare un contratto definitivo).

Il preliminare ha doppia natura:

  • Preliminare unilaterale: l’obbligo sorge a carico di una parte.
  • Preliminare bilaterale: l’obbligo sorge a carico di entrambe le parti.

Es: Tizio e Caio si obbligano a stipulare un contratto, si vincolano l’affare.

Le parti si vincolano e stipulano il contratto preliminare per bloccare l’affare.

Il preliminare può sorgere anche per un controllo delle sopravvenienze.

Es: io che sono il compratore voglio capire se quell’immobile ha i criteri ideali.

Che succede se non si stipula poi il definitivo?

Qualora una delle due parti si rifiutasse di stipulare un contratto definitivo, il preliminare ha solo effetti obbligatori ma non reali, si può chiedere il danno patrimoniale per inadempimento al preliminare.

Il preliminare ha solo effetti obbligatori, non produce gli effetti reali, quest’ultimi sussistono alla vendita.

Posso avvalermi anche della forma risarcitoria specifica, nella quale otterrò il bene.

Es: ho lasciato la mia vecchia casa perché domani dovevo comprare l’altra, posso avvalermi del risarcimento in forma specifica.

Il passaggio della casa avviene non in virtù della vendita, ma in virtù della sentenza.

La forma del preliminare ha la forma per prelazione, cioè, l’obbligo di preferire un certo contraente a parità di condizioni quando si decida di stipulare un certo contratto.

Se il preliminare si fa in forma scritta il definitivo si fa in forma scritta.

Triade degli articoli

La triade degli articoli del contratto preliminare è:

  • 1351: l’art. ci dice che il preliminare deve essere assicurato nella stessa forma che la legge prevede per il contratto definitivo.
  • 2645 bis: sostiene che il contratto preliminare dev’essere trascritto, la trascrizione del preliminare ha effetto prenotativo, ne consegue che vengono così neutralizzate eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli che intervengano alla trascrizione del contratto preliminare. Si vanno a prenotare gli effetti della trascrizione del definitivo.
  • 2932: si può richiedere secondo l’art. al giudice di emanare una sentenza che produca il risarcimento in forma specifica, la sentenza in questo caso sostituisce la vendita.

Trascrizione

La trascrizione in generale serve a rendere l’atto opponibile ai terzi per l’opponibilità ai terzi serve a risolvere un conflitto da più acquirenti da un dante causa.

La trascrizione è un onere, è libero ma necessitato se ne voglio gli effetti, viceversa per il notaio è un obbligo, la sua funzione è risolvere i potenziali conflitti tra i diversi acquirenti, non vale per i beni mobili non registrati, perché lì vale la regola possesso vale titolo.

Inoltre, il preliminare immobiliare ha la trascrizione prenotativa.

Prelazione

Il diritto di prelazione è il diritto di essere preferito, a volte un soggetto sia obbligato a preferire un altro soggetto qualora decidesse di stipulare un contratto.

La differenza con il preliminare è l’obbligo a preferire ma non a stipulare, ma se voglio vendere devo preferire un soggetto, devo fare prima un’offerta ceteris paribus, a parità di condizioni, qualora il prelazionario rifiuti l’offerta bisogna fare la stessa offerta agli altri.

Può essere una prelazione convenzionale o legale.

  • Legale, è un diritto reale opponibile a tutti non c’è l’intermediazione del contratto è la legge che fa tutto, cambiano gli effetti, la legge dice che, se si vuole vendere un bene, esempio un immobile, bisogna preferire il coinquilino. La legge vuole tutelare chi già gode del bene e ne trae i frutti. Es: coeredi, se si vuole vendere la quota prima bisogna darla al coerede.
  • Convenzionale sono le parti, non posso richiedere il bene al terzo.

Che succede se è presente un’inadempienza nei confronti della prelazione?

Colui che è stato spogliato di questo diritto, può riscattare il bene da colui che lo ha comprato, oltre a chiedere i danni patrimoniali al concedente.

Questo è possibile solo nella prelazione legale, in quella convenzionale posso chiedere solo un risarcimento.

I requisiti del contratto (art. 1325 c.c.)

Sono essenziali perché non possono non esserci.

  1. Accordo delle parti: convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti, è una volontà che converge.
  2. Causa.
  3. Oggetto.
  4. Forma.

Le parti devono condividere gli effetti del contratto, il programma negoziale non è altro che il contenuto del contratto, se l’accordo è raggiunto il contratto è perfetto.

La dichiarazione di volontà deve essere esternata, deve essere manifestata all’esterno.

  • Espressa: la dichiarazione viene attuata con segni linguistici.
  • Tacita: la dichiarazione viene espressa attraverso comportamenti concludenti (metto i soldi nella macchinetta del caffè), il silenzio vale in base alla circostanza.

Scambio proposta e accettazione (1326 c.c.)

Il contratto nasce nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte.

Distinguiamo quindi, offerente e oblato.

  • Offerente: colui che offre alla controparte.
  • Oblato: colui che riceve dalla controparte.

La proposta e l’accettazione sono due atti cosiddetti precontrattuali, perché mirano a far nascere il contratto, inoltre, sono considerati anche atti recettizi poiché devono pervenire a conoscenza del destinatario.

L’accettazione deve essere conforme alla proposta altrimenti vale come una proposta.

Proposta ed accettazione si reputano conosciute secondo l’art. 1335 nel momento che arrivano all’indirizzo richiesto, salvo che sia dimostrato il contrario.

Revoca della proposta e dell’accettazione (1328 c.c.)

Sia il proponente che l’oblato possono revocare la proposta finché il contratto non sia concluso.

L’oblato può revocare l’atto prima che l’accettazione giunga a conoscenza del proponente.

Il proponente può revocare il contratto prima che questo giunga a conclusione.

L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

Posso rinunciare il potere di revoca?

La proposta irrevocabile è un negozio unilaterale il cui effetto è quello di rinunciare al potere di revoca.

La controparte può verificare la convenienza della proposta entro il tempo stabilito nella stessa, questo avviene nelle agenzie immobiliari.

Chi vende una casa fa una proposta irrevocabile, promuove pubblicizzando i contratti.

Opzione (1331 c.c.)

Il patto di opzione è un accordo che ha per oggetto il fatto di mantenere ferma la proposta.

Può essere o gratuita o onerosa, spesso è onerosa.

Posso fare un contratto o clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla propria dichiarazione.

È un accordo in cui il concedente dà il diritto potestativo di concludere il contratto manifestando la propria volontà di accettare la propria proposta.

Io ti ho già fatto una proposta di vendita e te la mantengo ferma, ma a 100 €.

La differenza con la prelazione è che in questa si dovrà poi fare l’offerta, mentre nell’opzione l’offerta già è avvenuta.

Offerta al pubblico (1336 c.c.)

Offerta rivolta ad una generalità di persone e contenente gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta.

Es: esposizione di merce al pubblico con indicazione del prezzo.

Prendendo la merce ho tacitamente accolto l’offerta.

Inizio dell’esecuzione (1327)

Il contratto può perfezionarsi nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte dell’oblato accettante.

Il rivenditore mi spedisce la merce direttamente l’accettazione è implicita, la conclusione del contratto avviene in questo caso con l’esecuzione.

È ammesso solo quando su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi non appaia necessaria una preventiva risposta di accettazione.

Contratti con obbligazioni del solo proponente (1333)

Il contratto rimane sempre bilaterale, ma l’obbligazione nasce solo nei confronti di una delle due parti.

I contratti da cui derivino obbligazioni per il solo proponente nascono semplicemente con il mancato rifiuto dell’oblato.

Il silenzio ha una funzione di accettazione.

Contratti reali

Contratti per la cui conclusione, oltre al consenso, è necessaria la consegna della cosa (res).

Es.: il mutuo si perfeziona con la consegna della somma di denaro pattuita nel contratto.

Contratti standard

I contratti standard oggi sono la gran parte dei contratti conclusi in circolazione, sono predisposti unilateralmente e vanno ad interessare su larga scala un vasto pubblico di clienti.

Il predisponente, cioè l’offerente, ha il potere di dettare unilateralmente quelle che sono le condizioni generali ed economiche del contratto.

L’oblato può rifiutare o accettare in blocco, per cui non potrà discutere i termini dell’accordo, detto ciò, questo soggetto si troverà in una condizione di debolezza.

Per debolezza si intende che non si ha lo stesso potere contrattuale della controparte.

In questo caso parliamo di contratto asimmetrico, inoltre, manca anche la libertà positiva.

Il contratto standard è tutelato dall’art. 1341 c.c., nel quale si sancisce che l’oblato al momento della conclusione del contratto deve conoscere i termini generali o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Questo articolo presentava alcune problematiche a partire dall’atteggiamento solito dell’offerente di inserire 10/15 fogli di clausole, le quali rendevano ardua la comprensione a un non professionista.

Intervenne l’Unione europea attraverso una direttiva introducendo per la prima volta la figura del consumatore.

Il consumatore è un soggetto che stipula un contratto e questo riguarda beni di consumo, cioè beni mobili non registrati.

Dall’altra parte troviamo il professionista, cioè, colui che stipula il contratto, ma nell’esercizio della sua attività professionale o economica.

Per cui dal 93’ venne inizialmente sostituito il precedente articolo, e successivamente si creò il Codice del consumo emanato del 2005 con il dlgs. 206.

I rapporti contrattuali di mercato si dividono in:

  • Business to consumer: professionista e consumatore, si accetta il contratto in blocco. Lo stato va a tutelare la controparte con il codice del consumo.
  • Business to business: uno dei due professionisti è in una posizione di supremazia, l’altro soggiace unilateralmente alle condizioni dettate. Lo stato va a tutelare l’oblato con legge sulla subfornitura industriale, n. 192/98, prevede che, se l’imprenditore forte abusi della sua posizione, i contratti stipulati possano risultare nulli in toto o in parte.
  • Civili: contratti che non si definiscono nel mercato (regime giuridico di relazioni economiche), questi contratti sono soggetti a trattativa, se soggetti a trattativa teoricamente le parti sono poste su un piano di parità.

Dev’essere usata la buona fede, attraverso l’art. 3, quindi, principio di eguaglianza sostanziale.

Il contratto non può essere uno strumento di sopraffazione economica della parte forte nei confronti di quella debole.

Il codice del consumo impone che l’offerta sia pubblicizzata in maniera adeguata, tutto ciò viene fatto rispettare dalle autorità garante.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nocs09 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.
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