16/02/2023 (lezione 8)
Pagamento al creditore apparente
Il pagamento al creditore apparente è il pagamento fatto a chi appare creditore senza esserlo. La norma che lo disciplina è l’art. 1189 cc secondo cui il pagamento fatto a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, libera il debitore se questi prova di essere stato in buona fede nel momento in cui ha compiuto l’atto solutorio.
In base quindi al disposto dell’art. 1189 cc, affinché il pagamento fatto a favore di un soggetto che appare essere creditore senza esserlo (creditore apparente e non reale) abbia effetto estintivo del rapporto obbligatorio con conseguente liberazione del debitore, devono ricorrere tre requisiti: due di natura oggettiva e uno di natura soggettiva.
Requisiti per l’effetto estintivo del rapporto obbligatorio
Situazione di apparenza
Il primo requisito è una situazione di apparenza, ossia una situazione che fa ritenere reale ciò che in realtà non è; una situazione per cui vi è una sovrapposizione fra ciò che è vero e ciò che appare come tale.
Circostanze univoche
Il secondo requisito è la ricorrenza di circostanze univoche. Con circostanze univoche si indica una serie di circostanze di natura oggettiva, quindi non imputabile al creditore, che avrebbero indotto in errore qualunque soggetto si fosse trovato al posto del debitore. Le circostanze univoche devono essere una serie di elementi oggettivi tali da indurre ad un errore comune; errore comune che determina una prevalenza dell’apparenza sulla realtà.
Se le circostanze non sono tali da indurre ad un errore comune ma attraggono in inganno esclusivamente il debitore in conseguenza ad un suo comportamento negligente, il pagamento fatto al creditore apparente non ha efficacia liberatoria.
Buona fede
È necessaria anche la sussistenza di un requisito soggettivo, in particolare è richiesto in capo al debitore che esegue il pagamento lo stato soggettivo della buona fede. Se il debitore, nonostante l’apparenza e le circostanze univoche, ha appreso in altro modo che il soggetto cui sta pagando non è il suo creditore ma esegue ugualmente il pagamento, il debitore stesso è in mala fede perché nel momento in cui compie l’atto solutorio sa di ledere il diritto del vero creditore, quindi, essendo la mala fede una situazione evidentemente contraria al diritto, il pagamento non libera il debitore.
Restituzione al reale creditore
Nella ricorrenza di questi tre requisiti, il debitore, benché paghi ad un soggetto non legittimato, è liberato quindi il vero creditore non può chiedergli di eseguire un secondo pagamento; il reale creditore è tutelato attraverso il diritto di chiedere la restituzione di quanto ricevuto al suo posto, comma 2 art. 1189.
Pagamento eseguito ad incapace o da incapace
Le successive due norme disciplinano due fattispecie piuttosto semplici: una è il pagamento eseguito al creditore incapace (art. 1190 cc), il secondo invece è il pagamento fatto da debitore incapace (art. 1191 cc).
Per regola generale il pagamento fatto al creditore incapace non libera il debitore a meno che il creditore non ne abbia comunque approfittato. Se il pagamento va a vantaggio dell’incapace, il pagamento benché fatto a un soggetto non legittimato a riceverlo soddisfa comunque il suo interesse quindi il pagamento ha effetto ed efficacia estintiva.
Seconda fattispecie: il pagamento fatto dal debitore incapace
Il debitore incapace non può impugnare il pagamento fatto quindi chiedere l’inefficacia facendo valere la sua incapacità. Se il debito esiste, che il pagamento sia fatto direttamente dal debitore incapace o dal legale rappresentante, le conseguenze patrimoniali che si verificano nei confronti dell’incapace sono sempre le medesime.
Riguardo all’adempimento delle obbligazioni
Noi studiamo fino all’art. 1191 e saltiamo tutti i successivi articoli e argomenti fino al 1218.
L’inadempimento
Analizziamo la fase patologica ossia l’inadempimento. Il rapporto obbligatorio può risultare viziato da un particolare comportamento del debitore che prende giuridicamente il nome di inadempimento. Abbiamo visto in una delle scorse lezioni una norma importantissima riguardo alla prova liberatoria che il debitore deve dare, ossia l’art. 1218 cc.
L’art. 1218 stabilisce la responsabilità del debitore, fissa cioè un criterio di imputazione; stabilisce quali sono le conseguenze cui va incontro il debitore nel caso in cui sia inadempiente. La fattispecie dell’inadempimento ricorre in tre diverse ipotesi:
- La mancata esecuzione della prestazione (inadempimento totale),
- La non corretta esecuzione della prestazione (adempimento irrituale),
- La ritardata o non tempestiva esecuzione della prestazione (adempimento ritardato).
Se ricorre una di queste tre ipotesi, per regola generale il debitore è obbligato a risarcire il danno a meno che non provi che il ritardo o l’inadempimento siano derivati dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al debitore. Se il debitore prova che l’inadempimento non gli è imputabile, è esentato dall’obbligo di risarcire il danno.
Qual è il danno risarcibile? Nesso causale
L’art. 1223 cc ci indica da quali voci è composto il danno risarcibile e soprattutto ci indica un elemento che deve imprescindibilmente ricorrere affinché il danno stesso sia risarcibile. Affinché il creditore abbia diritto ad ottenere il risarcimento del danno, è necessario che tra l’inadempimento o il ritardo e il danno intercorra il c.d. nesso causale o eziologico; il danno deve essere una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Post hoc ergo propter hoc (dopo di questo e a causa di questo).
Se anche nel caso in cui il debitore avesse adempiuto, il danno si sarebbe comunque verificato, tra inadempimento e danno non intercorre il nesso causale e quindi il danno stesso non è risarcibile. Ai fini del risarcimento del danno, inadempimento e danno stanno e cadono insieme. Se eliminando l’inadempimento si elimina anche il danno, è evidente che tra i due intercorre il nesso causale. Se eliminando l’uno, l’altro rimane, è evidente che non vi è il nesso causale quindi il debitore non è tenuto a risarcirlo.
Il lucro cessante e il danno emergente
Il danno risarcibile si identifica con due diverse componenti:
- Il c.d. lucro cessante
- Il c.d. danno emergente.
Il danno emergente (perdita subita) si identifica con la compromissione di utilità già acquisite al patrimonio del creditore. Il lucro cessante si identifica con il mancato guadagno, ossia con i guadagni, i vantaggi, le utilità future che il creditore non può conseguire in conseguenza dell’inadempimento del debitore. Ad esempio, titolare di una licenza di taxi, io sono un violinista che deve suonare 10 concerti e ho un violino costoso e unico e prendo il taxi. Il tassista fa un incidente mentre parla al telefono e in conseguenza di questo il violino va distrutto e io vengo ingessato e non posso suonare per due mesi. Danno emergente è il violino rotto, lucro cessante è la mia frattura.
Ritardo nell’adempimento
L’art. 1218 cc qualifica come inadempimento la mancata esecuzione della prestazione, la non corretta e la ritardata esecuzione della prestazione. Il ritardo nell’adempimento è una situazione particolare cui l’ordinamento dedica alcune norme perché mentre nella mancata esecuzione della prestazione o nella non corretta esecuzione vi è un inadempimento consumato, nel ritardo il creditore ha ancora la possibilità di ottenere l’adempimento della prestazione, motivo per cui, giuridicamente, il ritardo nell’adempimento viene giuridicamente qualificato come la mora del debitore.
La mora è tecnicamente e giuridicamente il ritardo nell’adempimento.
Gli effetti della mora
A questa situazione di ritardo, il nostro ordinamento ricollega delle conseguenze; tali conseguenze sono giuridicamente qualificate come effetti della mora. Per regola generale, affinché si producano gli effetti della mora, in base ai principi generali dell’art. 1219 cc, è necessario l’atto di costituzione in mora.
L’atto di costituzione in mora
L’atto di costituzione in mora è l’atto necessario affinché si verifichino gli effetti che la legge ricollega al ritardo. Per regola generale ci troviamo di fronte alla mora ex omine o ex persona. L’atto di costituzione in mora è una dichiarazione unilaterale, recettizia e formale attraverso cui il creditore intima al proprio debitore di adempiere alla prestazione ritardata preavvertendolo che non è più disposto a tollerare il suo ritardo. Unilaterale perché proviene dal creditore, recettizio perché produce i suoi effetti quando entra nella sfera di conoscibilità di un soggetto determinato (ossia del debitore) e formale perché, ai fini della produzione degli effetti della mora, l’atto di costituzione deve necessariamente rivestire la forma scritta.
L’atto di costituzione in mora con cui il creditore chiede per iscritto l’adempimento serve a superare la presunzione di tolleranza del ritardo da parte del creditore e a rendere palese che il creditore non tollera più il ritardo del suo debitore.
Se, per regola generale, nel nostro ordinamento la mora si configura come una mora ex omine o ex persona per cui ai fini della produzione dei suoi effetti è necessario l’atto di costituzione in mora, ci sono tre ipotesi (comma 2 art. 1219 cc) in cui gli effetti della mora si producono automaticamente, ossia il semplice ritardo nell’adempimento da parte del debitore determina la produzione degli effetti della mora senza necessità che il creditore costituisca tramite intimazione in mora il suo debitore.
La mora automatica
Queste tre ipotesi di c.d. mora automatica o mora ex re ricorrono quando l’obbligazione deriva da un fatto illecito, quando si tratta di una obbligazione da adempiere al domicilio del creditore e infine quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere. In questi tre ipotesi gli effetti della mora si producono automaticamente senza necessità che il creditore costituisca in mora il suo debitore.
Nel primo caso, quando l’obbligazione deriva da un fatto illecito, la mora è ex re in ragione della particolare gravità del fatto compiuto dal debitore. Nel secondo caso, obbligazione da adempiere al domicilio del creditore, la ragione per cui il nostro legislatore ha previsto la mora automatica è perché vi è la favor creditoris. Se un debitore è in ritardo con il pagamento di una somma di denaro, proprio per il favore che in questo tipo di obbligazione l’ordinamento esprime per il creditore, questi è avvantaggiato dalla produzione degli effetti della mora senza necessità che egli richieda per iscritto l’adempimento al debitore. La terza ipotesi è quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; usciamo dalla fattispecie del ritardo quindi una prestazione recuperabile attraverso l’intimazione per entrare in quella dell’inadempimento conclamato.
Gli effetti della mora
Il primo effetto della mora è l’obbligo di risarcire il danno, art. 1223 cc. La seconda conseguenza è il c.d. effetto della mora sul rischio, art. 1221 cc.
Il debitore in mora non è liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione per fatto a lui non imputabile, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore. Se la prestazione diventa impossibile anche per fatto non imputabile al debitore quando il debitore è in ritardo, il debitore non è liberato quindi è obbligato a risarcire il danno anche se l’inadempimento non è a lui imputabile perché il debitore non può giovarsi di una situazione di inadempimento per essere liberato; torna ad essere liberato se prova che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore. Se riesce a provare che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito anche presso il creditore, allora tra il suo ritardo e il danno del creditore non intercorre più il nesso causale, dunque, il danno da ritardo non è risarcibile.
Il terzo effetto della mora è circoscritto alle sole obbligazioni pecuniarie, quindi alle sole obbligazioni che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Art. 1224 cc rubricato danni nelle obbligazioni pecuniarie. Nelle obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora sono dovuti i c.d. interessi moratori. Tali interessi sono dovuti a prescindere dalla prova del danno; sono dovuti nella misura degli interessi legali, a meno che il creditore e il debitore non abbiano stabilito interessi convenzionali in misura maggiore; in questo caso gli interessi di mora sono dovuti nella stessa misura di quelli convenzionali. Gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente dalla prova del danno, anche se il creditore non prova di aver subito danno dal ritardato adempimento. Questo principio enunciato dall’art 1224 cc è una deroga al principio generale relativo al c.d. onere della prova (art. 2697 cc onere della prova). Perché in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro il danno si produce automaticamente perché gli interessi sono i frutti civili che il denaro produce per legge e automaticamente quindi il ritardo nel pagamento di una somma di denaro produce automaticamente un danno in capo al creditore che non si locupleta degli interessi che la somma ha prodotto nel tempo. Quindi, gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria, risarciscono il danno che il creditore subisce per effetto del ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria. Infine, esiste una categoria di obbligazioni cui non si applicano le norme sulla mora del venditore in quanto per la loro stessa struttura sono insuscettibili di essere adempiute in ritardo. Secondo l’art. 1222 cc le norme sulla mora del debitore non si applicano sulle obbligazioni negative.
17/02/2023 (lezione 9)
Modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi dall’adempimento
Il modo fisiologico attraverso cui il rapporto obbligatorio si estingue è l’adempimento, ossia il debitore esegue la prestazione cui è obbligato, estingue il proprio debito e con ciò ottiene la sua liberazione. Ci sono però nel nostro ordinamento delle ipotesi, precisamente cinque fattispecie, in cui il rapporto obbligatorio si estingue nonostante che l’obbligazione che ne forma l’oggetto non venga adempiuta. Pur non eseguendo il debitore la prestazione cui è obbligato, il rapporto obbligatorio si estingue comunque.
I modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi dall'adempimento sono:
- La novazione nella sua duplice configurazione oggettiva o soggettiva;
- La compensazione;
- L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al debitore;
- La remissione del debito;
- La confusione.
Modi satisfattivi e non satisfattivi
Nell’ambito di queste modalità estintive dobbiamo poi distinguere i c.d. modi di estinzione del rapporto obbligatorio diversi dall’adempimento satisfattivi da quelli non satisfattivi. Nei c.d. modi satisfattivi, pur non essendo adempiuta la prestazione, quindi pur non ottenendo il soddisfacimento del proprio diritto di credito, il creditore persegue pur sempre il suo interesse. Viceversa, nei modi non satisfattivi il creditore oltre a non ottenere l’adempimento della prestazione non ottiene neanche la soddisfazione del proprio interesse.
I modi satisfattivi sono la compensazione e la confusione. Gli altri tre, dunque la novazione, la remissione e la possibilità non sopravvenuta, integrano invece la fattispecie delle modalità non satisfattive.
Nell’analisi dei modi di estinzione non seguiamo l’ordine sistematico del Codice civile ma seguiamo una sorta di scala gerarchica creata in base alla loro importanza e alla loro diffusione. Tratteremo il processo di novazione, compensazione e impossibilità sopravvenuta che costituiscono ipotesi oltre che di rilievo normativo anche ricorrenti nella prassi e invece spenderemo poche parole sulla remissione e sulla confusione.
La novazione
La novazione viene trattata negli artt. 1230-1236 cc. Nel nostro ordinamento sono previste due diverse tipologie di novazione: la c.d. novazione oggettiva e la c.d. novazione soggettiva.
La novazione oggettiva
Nella novazione oggettiva il rapporto obbligatorio si estingue quando le parti lo sostituiscono con un nuovo rapporto obbligatorio diverso per l’oggetto o per il titolo. Il rapporto obbligatorio originario si estingue quando le parti lo sostituiscono con un nuovo rapporto obbligatorio, chiamato accordo normativo, diverso per l’oggetto o per il titolo. Perché però si origini il cosiddetto effetto novativo e quindi l’estinzione del rapporto obbligatorio, il quid novi, quindi ciò che viene modificato nel rapporto obbligatorio che estingue quello già esistente, deve riguardare l’oggetto o il titolo. Il nuovo rapporto obbligatorio la cui costituzione estingue quello originario deve divergere da quello originario o per l’oggetto della prestazione o per il titolo, ossia per la causa giuridica che giustifica l’adempimento del debitore.
L’animus novandi
L’animus novandi deve risultare in modo non equivoco; significa che la volontà del debitore e del creditore di estinguere il rapporto originario mediante la sua sostituzione con un nuovo rapporto obbligatorio diverso per l’oggetto o per il titolo deve risultare in modo espresso (palese), non devono esservi dubbi interpretativi sul fatto che il creditore e il debitore abbiano voluto e...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.