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Famiglia e successioni

Il gruppo familiare

La nozione giuridica di "famiglia"

Chiamiamo famiglia il nucleo ristretto formato da una coppia e dai figli, insiemi più ampi di persone legate da rapporti di parentela o da affinità. Il linguaggio evolve e man mano il sentire comune ha accettato il costume della convivenza senza matrimonio, e si è aperto l'idea che sia da riconoscere legittimità morale e giuridica alla coppia omosessuale. Oggi il termine famiglia designa un nucleo domestico, il legame di coppia può essere o no coniugale e l'idea di coniuge tende a slegarsi dall’esclusivo riferimento alla coppia uomo donna.

I principi costituzionali

Nella Costituzione all'inizio del titolo dedicato ai rapporti etico-sociali ci sono tre fondamentali articoli:

  • L’articolo 29 riconosce i diritti della famiglia legittima come società naturale fondata sul matrimonio e dispone che il matrimonio sia ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e che la parità tra marito e moglie possa essere limitata solo a garanzia dell'unità familiare.
  • L’articolo 30 detta i principi che riguardano doveri e diritti dei genitori e dei figli: il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli: compiti ai quali la Repubblica può supplire soltanto nei casi di incapacità, nei figli nati fuori dal matrimonio assicura ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
  • L’articolo 31 fissa i compiti della Repubblica in ordine alla protezione della famiglia come gruppo sociale della maternità e dell'infanzia.

Queste norme devono essere lette alla luce dell'articolo 2: tra le formazioni sociali la famiglia è la sede primaria di sviluppo e di svolgimento della personalità, il sistema del diritto di famiglia obbedisce alla protezione della personalità dei singoli e alla difesa della famiglia come luogo e strumento di espressione della persona.

Nell'articolo 29 la famiglia è qualificata come una società naturale, espressione oggetto di dispute interpretative, tra cui ha prevalso una lettura che vi vede un limite posto dalla Costituzione al legislatore: la famiglia è una forma del vivere sociale radicata nelle strutture reali della società degli uomini, le sue leggi si trovano nel costume, frutto a sua volta dell'evoluzione dei rapporti sociali.

L'articolo 29 riconosce dignità e valore ad altri modelli di famiglia, in sintonia con l'evoluzione costante nel modo di intendere e attuare i diritti della persona garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. La realtà familiare è oggetto di tutela costituzionale oltre l'orizzonte della famiglia fondata sul matrimonio. La maternità è oggetto di protezione a prescindere dal contesto familiare in cui si inserisca. Alcune regole di tutela sono dirette alla famiglia e che non possono riferirsi solo alla famiglia che ha base nel matrimonio, ad esempio, gli articoli 36 e 37 che sanciscono il diritto del lavoratore ha una retribuzione sufficiente e il richiamo alla funzione familiare della lavoratrice madre.

La Costituzione quindi tutela diverse realtà: quelle che il legislatore potrà e dovrà riconoscere e i rapporti di tipo familiare che si formano fuori da ogni modello prestabilito dalla legge.

Articolo 29, comma 1º - riconosce la famiglia come società naturale e implica che lo stato si astenga dall'intervenire a guidare dall'esterno la vita della famiglia. È una società naturale che deve trovare dentro di sé le regole concrete del suo vivere, è il principio di autonomia della famiglia dal quale il nostro legislatore ha tratto conseguenze rigorose nella riforma del 1975.

Articolo 29, comma 2º - afferma la regola dell'eguaglianza morale e giuridica tra coniugi, si tratta di una proiezione esplicita di un principio che discende direttamente dalla dignità della persona. Eguaglianza giuridica significa eguali diritti e doveri, questo criterio non può essere fatto tacere a favore dell'unità della famiglia ma solo limitato quando l'eguaglianza si possa rendere incompatibile con l'unità. Eguaglianza morale significa che la disciplina dei rapporti tra coniugi deve essere tale che la dignità di ciascuno sia egualmente protetta.

Articolo 30, comma 1º - è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli; in caso di loro incapacità la legge provvede perché i loro compiti siano assolti da altri. Quello dei genitori è un potere vincolato allo scopo che può e deve essere esercitato conformemente allo scopo stesso. È anche un diritto. Questa regola è una affermazione di autonomia educativa, che limita le possibilità dello Stato di farsi protagonista dell'educazione o di indirizzarla.

Le relazioni familiari: coniugio, parentela, affinità

Il coniugio è il rapporto che si stabilisce con il matrimonio tra moglie e marito, cessa soltanto con lo scioglimento del matrimonio. A seguito dell'introduzione delle unioni civili molte disposizioni concernenti il vincolo di coniugio anche al legame fra persone unite civilmente. Per le norme del Codice civile questo accade solo per le disposizioni oggetto di puntuale richiamo, per le restanti norme (esclusa le leggi sulle adozioni e l'affidamento dei minori) vale il principio per cui le regole che contengono i termini coniuge, coniugi o equivalenti si applicano anche alle parti dell'unione civile.

La parentela è il vincolo che unisce tra loro le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74): si distinguono quella in linea retta - tra persone che discendono l'una dall'altra - e in linea collaterale - tra persone che hanno un ascendente comune ma non discendono l'una dall'altra. Il legame primario di discendenza è il nodo che forma le reti di parentela. Anche dopo la riforma del 1975 rimaneva prevalente una diversa forza dei differenti rapporti di filiazione. Si riteneva che la parentela naturale avesse piena rilevanza solo in linea retta: per la successione dei nipoti, attraverso la rappresentazione, per il diritto agli alimenti e per il dovere degli ascendenti di provvedere al mantenimento dei nipoti. Salvo alcune fondate opinioni, si escludeva la rilevanza della parentela naturale in linea collaterale ai fini della successione legittima o dell'obbligo alimentare. La Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità dell'articolo 565 del Codice civile nella parte in cui in mancanza di altri successibili al di fuori dello Stato, non prevedeva la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali.

Con la legge di riforma della filiazione del 2012 si è chiarita l'unità e l'estensione della nozione giuridica di parentela, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso. La norma precisa che sia nel caso in cui il figlio è adottivo, escludendo solo l'adozione del maggiorenne.

Per quanto riguarda il grado di parentela, nella linea retta ci sono tanti gradi quante le generazioni: primo grado tra padre madre e figlio, secondo grado tra nonni e nipoti. Nella linea collaterale i gradi corrispondono al numero delle generazioni, risalendo da un parente fino allo stipite comune e discendendo fino all'altro parente: i fratelli sono parenti di secondo grado, i cugini di quarto grado. Il limite legale di rilevanza della parentela è stabilito al sesto grado (art. 77).

Parentela e coniugio danno luogo al vincolo di affinità, che è quello tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Gli effetti giuridici sono di ordine personale e di ordine patrimoniale. L'affinità non dà alcun titolo alla successione ereditaria: in mancanza di parenti entro il sesto grado l'eredità si devolve allo stato anche in presenza di affini.

Il sistema matrimoniale italiano

Il termine matrimonio ha un significato complesso che comprende due aspetti: l'atto con cui si costituisce il vincolo coniugale e il rapporto che lega i coniugi. Il matrimonio-atto attiene la disciplina delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio, della celebrazione, delle cause di invalidità e delle impugnazioni. Il matrimonio-rapporto attiene la disciplina dei diritti e dei doveri dei coniugi, della separazione personale, dello scioglimento del vincolo, dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La distinzione tra atto e rapporto è importante per capire il sistema matrimoniale italiano come risulta dal concordato del 1929 rinnovato con l'accordo di revisione del 18 febbraio 1984, al quale fanno rinvio l'articolo 7 della Costituzione e l'articolo 82 per la materia matrimoniale. Fino al '29 il matrimonio civile era l'unico canale attraverso cui si potesse costituire un rapporto di coniugio dal punto di vista della legge dello Stato, chi professava una fede religiosa doveva celebrare due volte il matrimonio.

Con il concordato, al matrimonio civile si affianca il matrimonio religioso con effetti civili (matrimonio concordatario). Il matrimonio canonico celebrato davanti al ministro del culto cattolico acquista efficacia civile con la trascrizione dei registri dello Stato civile. Lo stato, quindi, accetta di rendere efficace nel proprio sistema un atto di matrimonio formato secondo le regole di un altro ordinamento che disciplinano la forma della celebrazione e i requisiti sostanziali dell'atto, cioè le condizioni di validità e di conseguenza le cause di invalidità. Lo stato, quindi, riconosce la giurisdizione della Chiesa, la sentenza ecclesiastica diviene efficace a seguito di una sentenza di delibazione della Corte d'appello che deve controllare la regolarità formale del procedimento e il rispetto dei principi fondamentali inderogabili dell'ordinamento italiano, non valuta il merito della causa. Nell'accordo del 1984 le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto abrogato l'articolo 34 del concordato ammettendo concorso tra giurisdizione italiana ed ecclesiastica. L'effetto del matrimonio canonico trascritto è la costituzione di un rapporto di coniugio civile, tale quale si costituisce per effetto di matrimonio civile. Questo rapporto è regolato dalle norme dell'ordinamento statuale, diritti e doveri sono stabiliti nel Codice civile: il giudice può disporre l'attenuazione o lo scioglimento del vincolo.

Per i culti acattolici la legge ammette che la celebrazione avvenga ad opera del ministro del culto che potrà arricchire gli atti formali necessari per il matrimonio civile con quelli propri del rito religioso. È però una variante del matrimonio civile perché il ministro del culto acattolico celebra in qualità di delegato del sindaco. L'atto deve corrispondere ai requisiti di sostanza e di forma stabiliti dalla legge dello Stato, ogni questione di validità o invalidità è risolta secondo leggi statuali dai giudici dello Stato (art. 83). L'atto deve essere trascritto.

Il matrimonio nel Codice civile. La disciplina dell’atto

L'istituto del matrimonio è una materia nel quale il legislatore segue un criterio di rigida tipicità: non esiste possibilità di inventare un matrimonio diverso da quello regolato dalla legge. Anche eventuali patti aggiunti al matrimonio sono nulli ogni volta che siano diretti a derogare ad uno qualsiasi degli effetti giuridici che la legge collega al matrimonio, se la deroga è totale si ha simulazione.

Il matrimonio è un atto puro che non sopporta condizioni o termini; è un atto libero, la libertà matrimoniale è protetta da norme interpretative dirette ad evitare che la decisione di assumere un vincolo coniugale sia non soltanto obbligata, ma comunque condizionata. È priva di effetti obbligatori la promessa di matrimonio, è nulla qualsiasi convenzione o clausola contrattuale che preveda l'obbligo di sposarsi. È illecita la condizione apposta a un’istituzione di erede con cui il testatore voglia impedire le nozze oppure obbligarlo a sposare una persona scelta da lui. È un atto personalissimo che non ammette sostituzione. Non costituisce eccezione al principio la possibilità riconosciuta a dall'articolo 111 di celebrare il matrimonio per procura quando uno degli sposi sia militare o al seguito delle forze armate in tempo di guerra oppure risieda all'estero e non possa essere presente per gravi motivi. Si tratta di un atto solenne per il quale la legge prescrive requisiti inderogabili di forma: essenziale è la partecipazione dell'ufficiale di Stato civile la cui dichiarazione integra quella di consenso. La mancanza di una celebrazione davanti al pubblico ufficiale è ritenuta causa di inesistenza e non di nullità del matrimonio. Il matrimonio si presenta come un atto pubblico con i particolari caratteri di atto complesso.

L'atto ha valore dal punto di vista della prova. La celebrazione può essere provata di regola solo attraverso l'esibizione dell'atto, così come raccolto nei registri dello Stato civile. L'atto di matrimonio è titolo dello Stato perché la mancanza dell'atto documento equivale in pratica al difetto di un presupposto sostanziale dello Stato di coniuge.

Un interesse eccezionale si ha nel caso in cui sia discussa la legittimità del figlio di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morti entrambi; anche se manca l'atto di celebrazione del matrimonio il legame tra due genitori è ritenuto esistente e non contestabile sulla base del possesso di stato, cioè quando sia provato che quelle due persone avessero nome, modo di vita e fama di marito e moglie (art. 240). Il possesso di stato di coniuge sana ogni vizio di forma dell'atto.

Le pubblicazioni servono a dare modo a chi sia a conoscenza di impedimenti, di farli valere prima che il matrimonio sia celebrato, con l’opposizione; l'avvenuta pubblicazione non è un requisito di validità del matrimonio. Le pubblicazioni vengono effettuate nel sito informatico del comune.

La capacità di sposarsi si acquista con la maggiore età (art. 84), un minore che abbia compiuto 16 anni può chiedere al tribunale di essere ammesso a contrarre matrimonio per gravi motivi. Non può concludere matrimonio l'interdetto (art. 85), l'inabilitato e il soggetto sottoposto ad amministratore di sostegno sono invece capaci.

Nella sezione intitolata della nullità del matrimonio sono raccolti i casi che corrispondono a quelli di nullità del contratto e casi che corrispondono a ipotesi di annullabilità nell'ambito del contratto, per tutti si usa il termine impugnazione e si parla di matrimonio dichiarato nullo (art. 128). Vi sono fattispecie in cui il matrimonio nullo può essere impugnato da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale, può agire anche il pubblico ministero, a tutela dell'interesse pubblico, a far cadere il matrimonio (nullità assoluta). Si tratta:

  • Matrimonio concluso da persona già coniugata (art. 86).
  • Matrimonio tra soggetti legati da parentela in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado, da affinità in linea retta o in linea collaterale di secondo grado, o da legami connessi all'adozione (art. 87).
  • Matrimonio contratto tra persone delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88).

La diversità di sesso non è più un requisito essenziale del matrimonio, la giurisprudenza era orientata in senso opposto verso l'automatico scioglimento a seguito della rettificazione, la Cassazione ha sollevato quella questione di costituzionalità e la Corte costituzionale nel 2014 ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 2 e 4 della legge numero 164 del 1982 nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, consenta comunque di mantenere in vita un rapporto di coppia ove entrambi lo richiedano, giuridicamente regolato con forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia con modalità da statuirsi dal legislatore. Nel 2016 la legge in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” è intervenuta stabilendo che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Altre fattispecie come difetto di età, la nullità non è assoluta ma la legittimazione è estesa: possono agire gli sposi, i loro genitori, il pubblico ministero. Casi di nullità relativa l'azione spetta a uno dei coniugi: per esempio per far valere l'incapacità naturale, la violenza o l'errore essenziale. In alcuni casi l'invalidità è insanabile, come nell'ipotesi di matrimonio concluso da soggetti legati da vincoli di parentela; in altri è sanabile attraverso la coabitazione dei coniugi, che perduri per un certo tempo dopo la cessazione del vizio, come nel caso dell'interdizione, di incapacità naturale. Impugnazione per incapacità naturale è prevista dall'articolo 120, che chiede solo la prova dell'incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione; non si prevede neanche la necessità della malafede dell'altra parte, che è rilevante solo per certe conseguenze dell'annullamento. Dei vizi del volere, sono causa di annullamento la violenza morale, il timore e l'errore. Non è previsto il dolo. Il vizio previsto solo per il matrimonio è quello del timore di eccezionale gravità che differisce dalla violenza perché non è determinato da specifici comportamenti di minaccia.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara_pag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Manca Anna.
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