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Famiglia e successioni, le forme di circolazione della ricchezza familiare

Carleo Bellisario Cuffaro

Indice

  • Parte I: La famiglia
  • Profili introduttivi … pag 3
  • Nozione di famiglia … pag 4
  • Status … pag 6
  • Matrimonio … pag 7
  • Unioni civili … pag 10
  • Regime patrimoniale della famiglia … pag 10
  • Regime patrimoniale legale … pag 16
  • Parte II: Le successioni
  • Il fenomeno successorio … pag 20
  • Successione legittima … pag 23
  • Successione testamentaria … pag 24

Parte I: la famiglia

Profili introduttivi

Negli ultimi 40 anni è stato completamente mutato. 3 grandi riforme:

  • 1975: Ha realizzato (sulla carta) l’uguaglianza tra coniugi.
  • 2013: Ha realizzato l’uguaglianza tra figli.
  • 2016: Introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Nel c.c. del ’42, la disciplina della famiglia era rigida, tutto era volto a rendere unita e stabile la famiglia fondata sul matrimonio (famiglia legittima). Il divorzio non era ammesso solo nel ’70; vi era una profonda disuguaglianza sia nel rapporto tra coniugi sia nel rapporto genitore-figli. C’era la potestà maritale sulla moglie e sui figli. Totale sottomissione della donna. Esisteva la separazione (che non scioglie il vincolo del matrimonio) ma era ammessa solo per colpa dell’altro coniuge. Per la donna l’adulterio era sempre motivo di colpa ed era reato (per l’uomo non era reato).

Fino al ’75 c’era l’istituto della dote, la moglie quando si sposava doveva portare beni al marito, il quale avrebbe dovuto sopportare l’onere di mantenerla. Vigeva il "favor legitimitatis" la tutela massima era riconosciuta ai "figli legittimi" (figli nati nel matrimonio), gli altri figli, nati al di fuori del matrimonio erano chiamati "figli illegittimi" ("figli adulterini" nati da adulterio, non venivano riconosciuti, gravissimo, era riportato anche nei documenti); profonda discriminazione nelle regole successorie.

L’istituto dell’adozione esisteva ma aveva finalità diverse, era consentita a chi aveva compiuto > 50 anni e non aveva discendenti, era finalizzato alla trasmissione della propria ricchezza. Attualmente vige ancora la regola della "presunzione di paternità del figlio nato in costanza di matrimonio" tale presunzione può essere vinta adducendo prove contrarie (prova del DNA), in passato si tendeva comunque a favorire la presunzione, non si permetteva di disconoscere i figli in costanza del matrimonio, perché sarebbe stato motivo di sgretolamento della famiglia.

(1948) Cost. art.29,30 “il matrimonio è fondato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”, “la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i bisogni della famiglia legittima”. Per molti decenni ci si sofferma sulla seconda parte della norma, la società non era ancora pronta...nel corso degli anni il legislatore cambia, ed emerge una privatizzazione del diritto di famiglia (si dà molta più importanza al singolo, alla persona).

Legge 151 19 Maggio 1975 grande riforma del diritto di famiglia novità: si realizza l’uguaglianza tra i coniugi, regola dell’accordo delle decisioni che riguardano la famiglia.

Legge 219 10 Dicembre 2012 entrata in vigore 1/1/2013 superate discriminazioni terminologiche, i figli sono tutti figli dinanzi alla legge (non più figli legittimi, naturali ecc.) unicità dello status di figlio (medesimo trattamento a tutti i figli)

Legge 76 20 Maggio 2016 unioni civili tra persone dello stesso sesso, l’unione civile è uno status dal punto di vista giuridico (come il matrimonio).

CEDU = Convenzione Europea dei Diritti Umani, Roma 1950

Carta di Nizza = Carta dei diritti fondamentali UE, 2000

  • Art 12 CEDU Diritto al matrimonio = a partire dall’età minima, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto. Nel 2010 la Corte EDU ha riconosciuto che il diritto di sposarsi può essere esteso anche a persone del medesimo sesso.
  • Art 29 Cost. Diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
  • Art 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità -> famiglia come = ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico.
  • Art 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  • Art 30 Cost. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
  • Art 31 Cost. La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tali scopi.

Nozione di famiglia

L’estrema elasticità della nozione di famiglia che emerge dal diritto induce a parlare non più di modello ma di “non modello”.

Il carattere identitario essenziale che riguarda il rapporto di coppia si rinviene nel profilo relazionale, caratterizzato dall’esistenza di un vincolo - non necessariamente giuridico, ma anche solo affettivo - fra i componenti e da una coabitazione in ambito domestico, tale da dar luogo ad una “comunione morale e materiale di vita”.

Famiglia nucleare = nozione ristretta di famiglia costituita dai partners e dai genitori-figli, nozione che nel caso di adozioni in casi particolari può restringersi ancor più prendendo in considerazione la famiglia monoparentale, ovvero la famiglia che si costituisce con la presenza di un solo genitore e di un figlio.

Famiglia ricostruita = ricomposizione in un nuovo nucleo di soggetti provenienti da precedenti esperienze familiari.

Famiglia polinucleare = sistema coniugale e sistema genitoriale non coincidono.

Famiglia fondata sul matrimonio (famiglia legittima) caratterizzata da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio.

Famiglia fondata sulle unioni civili L’unione civile attribuisce ai partners lo stato di parte/coniuge in presenza di un’unione stabile formalizzata mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

Famiglia dei figli (famiglia naturale, 2012) indica la centralità che assume la figura del figlio nella configurazione di una famiglia destinata ad accrescere la sua “liquidità” in presenza del rapporto verticale che indissolubilmente lega genitori e figli a prescindere dalle vicende che riguardano il rapporto di coppia. La responsabilità dei genitori consiste anche nel salvaguardare lo sviluppo dei figli senza alcun riguardo alla genesi della filiazione né tanto meno al modo in cui si configura il rapporto tra i genitori.

Convivenza di fatto è riservata sia alle coppie eterosessuali che omosessuali, purché maggiorenni; sussistenza di stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Circolazione della ricchezza

La famiglia produce e distribuisce ricchezza in base a logiche di affetto e solidarietà e non in base a logiche di mercato. Il legislatore accompagna l’organizzazione della famiglia al suo interno, attribuendole precisi riconoscimenti anche all’esterno. La normativa vigente detta una disciplina analitica per la famiglia fondata sul matrimonio; tale disciplina trova in larga misura applicazione per le parti dell’unione civile al fine di assicurare un’equa distribuzione della ricchezza sia nella fase fisiologica (di convivenza) che in quella patologica (di rottura della convivenza) nonché in caso di morte. La normativa vigente si occupa altresì di assicurare un trattamento unitario al rapporto di filiazione secondo l’inderogabile principio contributivo.

La normativa vigente si preoccupa di assicurare, indipendentemente dalla sussistenza del matrimonio, una corretta e paritaria trasmissione della ricchezza nel passaggio generazionale.

Relazioni familiari fra status e contratto

Status familiare = situazione giuridica soggettiva di carattere complesso in cui si trova una persona in virtù dei rapporti familiari che intrattiene e quale parte di una comunità familiare (figlio, genitore, parte dell’unione civile). I concetti degli status indicano non soltanto la situazione esistenziale di una fase della vita ma anche e soprattutto la responsabilità che sorge in capo alla persona in virtù dei diritti e dei poteri che le sono conferiti dall’ordinamento.

Anche l’unione civile si configura come modello istituzionale idoneo, al pari del matrimonio, a far nascere uno status. Il rapporto di appartenenza al gruppo familiare dei partners in una stabile convivenza non può essere qualificato come status, perché l’aggregazione si eleva al rango di “istituzione” solo quando si coniugano atto e rapporto quindi i conviventi non godono di una posizione contrassegnata dalla reciprocità di diritti e doveri.

Status di coniuge = si acquista con il matrimonio, il quale determina una pluralità di effetti: acquisto del cognome, acquisto della cittadinanza italiana, associa effetti di diritto ereditario, associa una serie di benefici retributivi, previdenziali e fiscali.

Il cognome cc Art. 143-bis “la norma prevede che la donna aggiunga al proprio cognome quello del marito...” Questa norma è in contrasto con i principi di uguaglianza perché il marito non ha questa facoltà di poter aggiungere al proprio cognome quello della moglie; però è una facoltà non un obbligo. Quello che è incostituzionale è il patronimico = regola in virtù della quale ai figli si trasmette il cognome paterno, questa regola non scritta, si tramanda da secoli (serviva per riconoscere di chi era padre il figlio, perché la madre è sempre certa), sono state sollevate più volte questioni di legittimità costituzionale su questa regola. Come si può inquadrare? Non è una consuetudine perché, seppur avente l’elemento oggettivo e soggettivo, una consuetudine non può mai essere “contra legem”, doppia violazione, violazione dell’art.3 della Cost. violazione del principio di uguaglianza di sesso, e in più viene leso il diritto del figlio alla propria identità personale.

Nel 2016 interviene la Corte Costituzionale e dice che laddove ci sia una comune volontà dei genitori a dare entrambi i cognomi, l’ufficiale dello stato civile non si può rifiutare di trascrivere. Resta però inteso che se sono in disaccordo resta ancora in vigore la regola del patronimico.

Unicità dello status di figlio

Art 315 cc “Stato giuridico della filiazione”: tutti i figli hanno lo stesso status giuridico sia che siano nati fuori o dentro il matrimonio. Tutti i figli sono uguali, hanno uguali rapporti di parentela e uguali diritti morali, patrimoniali e successori.

Il primo effetto conseguente all’acquisto dello status di figlio è l’assunzione del cognome che per i figli nati nel matrimonio vale la regola del patronimico in base alla quale il padre trasmette automaticamente il proprio cognome ai figli; se i figli sono nati fuori dal matrimonio la disciplina non prevede alcuna automatica prevalenza per rispetto del diritto all’identità personale del figlio.

Parentela e affinità

Parentela = vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso. La parentela trova il suo fondamento unicamente dal legame di sangue e non nel vincolo matrimoniale. Nella parentela si distingue la linea retta, discendenza da una persona all’altra (padre-figlio, nonno-nipote), e la linea collaterale in cui non si ha una discendenza diretta ma una comunanza di stipite (fratelli, cugini, zio-nipote). I fratelli (parenti collaterali) possono essere germani (hanno in comune entrambi i genitori) o unilaterali (consanguinei se hanno in comune il padre o uterini se hanno in comune la madre).

Affinità = vincolo che nasce tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge ed è pertanto un effetto legale del matrimonio (suocero-nuora, cognati). L’affinità si estingue in seguito all’annullamento del matrimonio (non divorzio) ma non per morte del coniuge da cui deriva.

Obblighi alimentari

Colui che si trova in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto di ottenere gli alimenti da una serie di congiunti indicati dalla legge secondo un ordine preciso in relazione all’intensità del rapporto tra il soggetto che versa in stato di bisogno e l’obbligato.

L’obbligo di prestare gli alimenti può essere adempiuto in natura, accogliendo e mantenendo l’alimentando nella propria abitazione ovvero corrispondendogli anticipatamente un assegno periodico. L’obbligazione cessa con la morte dell’obbligato o per il venir meno dello stato di bisogno.

Il matrimonio

Il termine matrimonio viene attualmente utilizzato per indicare sia l’atto, posto a fondamento della famiglia come società naturale, sia il rapporto, che da quell’atto trae origine e che è “ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (art 29 Cost).

Una definizione di matrimonio proviene dalla legge sul divorzio che interrompe la “comunione materiale e spirituale di vita”.

Duplice forma di celebrazione in Italia:

  • Matrimonio concordatario (nasce con i Patti Lateranensi 1929) celebrato dal ministro di culto cattolico e trascritto anche negli atti dello stato civile, quindi ha anche effetto civile.
  • Matrimonio civile, celebrato dall’ufficiale di stato civile oppure da un altro ministro di culto diverso da quello cattolico.

Il governo italiano ha stipulato anche altre intese con chiese diverse da quella cattolica, il matrimonio lo celebra il ministro del culto e produce effetti civili, però il matrimonio celebrato da un ministro di culto diverso da quello cattolico è considerato un matrimonio civile (non un terzo genere).

Disciplina dell’atto

Caratteristiche:

  • È atto personale (non ammessa rappresentanza)
  • Atto solenne (richiede una forma particolare)
  • Atto legittimo puro (non ammette condizioni o termini)

È un atto personalissimo, legittimo e ad effetti inderogabili.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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