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Diritto privato – le norme giuridiche

Le norme giuridiche sono regole di condotta dettate da una sola fonte, lo stato, e hanno un contenuto imperativo (comando o divieto) a cui le persone devono obbedire. Sono definite giuridiche perché interessano i soli rapporti che nascono tra organi giuridici. La norma giuridica è una proposizione linguistica (insieme di parole) a cui va attribuito un significato (sia alle singole parole sia alla frase nell’insieme). La norma civile non è un imperativo categorico ma un elemento primario del diritto con una sua struttura e una sua funzione. Questa preposizione è prescrittiva.

Tipi di argomentazione

Distinguiamo due casi:

  • Argumentum a contrario: si verifica una situazione in cui è vietato un determinato comportamento e quindi si deduce che tutti gli altri non lo sono;
  • Argumentum a simili: si verifica quando non si trova risposta a ciò che si cerca ma si utilizza il caso più simile alla circostanza.

In ambito civile, si utilizza il secondo caso: un esempio è il contratto di leasing in quanto nel codice civile originale non è menzionato ma è facilmente individuabile un contratto simile e applicarlo.

Che cos’è un reato?

Un reato è un illecito descritto nel codice penale punito con una sanzione amministrativa o con la reclusione. Tutto è lecito salvo ciò che la norma stabilisce.

Struttura degli articoli

L’articolo può avere uno o più commi, ha una sua rubrica che descrive il contenuto della norma ma che non fa parte della stessa. Analizziamo un articolo di esempio, l’art. 2043 c.c. che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Analizziamo qualche parola chiave dell’articolo:

  • Fatto: per fatto si intende qualcosa che accade nella realtà;
  • Doloso o colposo: si ha un dolo quando un soggetto tiene un determinato comportamento volontariamente mentre si ha una colpa quando non c’è espressione di volontà ma semplicemente una disattenzione del soggetto (negligenza);
  • Danno ingiusto: quando non è autorizzato/giustificato dall’ordinamento;
  • Risarcire: consiste nel pagare una somma di denaro per riparare il danno cagionato.

Formula della norma

Il diritto non descrive fatti reali ma un’ipotesi di un fatto che può sia accadere sia non accadere. Introduciamo adesso la formula della norma: “se A, allora B” dove per A si intende l’ipotesi detta anche fattispecie che diventa realtà quando si verifica un fatto riconducibile alla stessa. B invece rappresenta l’effetto della norma. La fattispecie si caratterizza in vari modi:

  • Astratta: un fatto non realmente accaduto ma descritto ipoteticamente;
  • Concreta: un complesso di fatti realmente verificatisi;
  • Semplice: consiste in un solo fatto;
  • Complessa: consiste in una pluralità di fatti giuridici;
  • A formazione progressiva: si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo con effetti prodromici o preliminari, prima che l’intera serie sia completata.

Fonti dell’ordinamento e criteri di risoluzione delle antinomie

Molto spesso in un articolo non è presente la norma completa così come può essere che l’articolo contenga più norme. È per questo motivo che è importante non confondere articolo e norma. Per esempio, leggiamo il testo dell’art. 1470 c.c.: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Applicando solo quest’articolo a un fenomeno reale (ad esempio l’acquisto di un prodotto su Amazon dove il pagamento è anticipato rispetto al possesso effettivo del bene) capiamo perché giuridicamente questo articolo da solo non assicura in tutti i casi la realtà. Per completare il nostro esempio necessitiamo di un ulteriore articolo, come l’art. 1476 c.c.: “Le obbligazioni principali del venditore sono: quella di consegnare la cosa al compratore […]”. Solo in questo modo, ovvero integrando vari articoli, si riesce a rappresentare situazioni reali siccome le norme del codice sono tante ipotesi raggruppate tra loro.

L’ordinamento giuridico

Per ordinamento giuridico si intende l’insieme delle norme che compongono un panorama giuridico. L’ordinamento giuridico è chiamato così perché le norme hanno un proprio ordine. Analizziamo le due caratteristiche principali di un ordinamento giuridico:

  • Completezza: esiste una norma per ogni caso che può verificarsi nella realtà;
  • Coerenza: l’ordinamento giuridico non tollera la presenza di più norme per disciplinare una materia (in questo caso avverrebbe in modi diversi e si avrebbero proposizioni del tipo: “se A, allora B” e “se A, allora C” e ciò non è possibile) per evitare incertezze da parte dell’interprete durante l’applicazione ed eventuali antinomie.

Antinomie e criteri di risoluzione

Un’antinomia è un contrasto tra norme che genera nell’interprete una situazione di incertezza. In passato, senza la disponibilità di criteri definiti per la risoluzione delle antinomie, l’unico strumento utilizzabile era la forza. Oggi quando le norme sono in contrasto si utilizzano tre criteri di risoluzione:

  • Criterio cronologico (lex posterior derogat priori): la norma più recente abroga quella precedente (l’abrogazione può anche essere esplicita da parte del legislatore) così come espresso dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”;
  • Criterio gerarchico (lex superior derogat inferiori): per parlare del criterio gerarchico chiariamo prima la gerarchia delle fonti italiane ovvero: leggi, regolamenti e usi in ordine di forza come chiarito dall’art.1 delle disposizioni sulla legge in generale. Il criterio gerarchico afferma che tra due norme in contrasto tra loro bisogna preferire la norma che occupa il posto superiore nella scala gerarchica (nel caso di un regolamento in contrasto con una legge bisogna preferire quest’ultima anche se precedente);
  • Criterio della specialità (lex specialis derogat generali): leggiamo il testo dell’art. 1571 c.c.: “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”. In questo caso ci descrive la locazione di un bene mobile o immobile generale mentre esistono altre norme per situazioni specifiche come la legge di equo canone valida solo per beni immobili urbani destinati all’abitazione e fissa un canone preciso e una durata di 4 anni del contratto. Nel caso dell’art. 1571 c.c. ci troviamo nel caso “se A, allora B” mentre la legge di equo canone, che quindi va preferita in determinate situazioni essendo specifica, è espressa come “se A + A + A + A , allora C”. La norma generale non viene abrogata ma semplicemente derogata e non si utilizza.

Ordinamento europeo

Anche l’ordinamento europeo ha delle sue fonti, precisamente due: i regolamenti (simili alle nostre leggi) e le direttive. In Italia siamo destinatari anche di queste norme prodotte dall’Europa e che spesso si trovano in contrasto con le norme del nostro ordinamento. I casi più frequenti sono due:

  • Contrasto tra regolamento e legge italiana: prevale il regolamento;
  • Contrasto tra regolamento e norma costituzionale: c’è un forte dibattito aperto a cui non si trova una soluzione anche se la corte costituzionale ordina di dare preferenza alla norma costituzionale.

Norme eccezionali

Le norme eccezionali sono un particolare tipo di norma che si inserisce in una norma generale ma che prevede effetti radicalmente diversi. Un esempio per comprendere bene questo concetto è ciò che avvenne durante il terremoto in Campania del 1980. In quel periodo esisteva la leva obbligatoria che ordinava a tutti i diciannovenni di prestare servizio militare. A causa del terremoto, venne emanata una legge che esonerava i cittadini campani da quest’obbligo quindi si ottenne una formula del tipo ”se A + B, allora D (C era l’effetto originario della norma)”. Questo tipo di norma deroga la norma generale.

Completezza dell’ordinamento e analogia

Come già spiegato, la completezza è una caratteristica che assicura che in un ordinamento non ci siano vuoti e che ogni materia sia disciplinata. Ma cosa succede quando una materia non è direttamente disciplinata? Un esempio è il contratto di leasing che non è menzionato nel codice civile siccome quest’ultimo è antecedente. Per risolvere questo problema applichiamo l’argumentum a simili ovvero ricerchiamo una norma simile nel codice come specificato dal comma 2 dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”. Questo procedimento si chiama analogia o processo analogico. I principi generali dell’ordinamento a cui si riferisce l’art. 12 non sono principi scritti ma li si ricava dalle norme in modo induttivo.

Funzionamento del leasing

Supponiamo di avere un soggetto A che deve acquistare un bene da un produttore B stipulando un contratto di compravendita con quest’ultimo. Nel caso in cui il compratore non riesca a sostenere tutta la spesa in contanti può valutare varie soluzioni per agevolare l’acquisto:

  • Può chiedere un prestito alla banca C da restituire con gli interessi: in questo caso A diventa proprietario del bene e sarà soggetto all’obsolescenza dello stesso perché gli verrà trasferita la proprietà da parte di B;
  • Può scegliere un leasing finanziario: in questo caso il compratore si rivolge a una società D che compra il bene e lo concede in locazione ad A. Quest’ultimo al termine del rapporto (pagamento dell’ultima rata da contratto) ha il diritto di opzione ovvero può cambiare/restituire il bene o acquistarlo a un prezzo vantaggioso e acquisendo anche la proprietà. In questo caso il vantaggio è che il compratore non sarà soggetto alla svalutazione diretta del bene.

Come già detto, questo contratto nel codice civile non c’è e in passato alcuni giudici lo hanno ricondotto ai contratti di locazione (errato perché non si ha opzione di riscatto) e di vendita a rate (errato perché con il pagamento dell’ultima rata si acquista automaticamente la proprietà ma nel leasing no). Oggi il leasing è recepito come un’operazione finanziaria e si applicano le stesse norme del mutuo.

Art. 1153 c.c. – effetti dell’acquisto del possesso

“Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà […]”. Proviamo a spiegare il significato di questo articolo:

  • Titolo idoneo all’acquisto: è un contratto che consente l’acquisto della proprietà;
  • Buona fede: il compratore ignora che il venditore non ne sia il proprietario effettivo.

Analizziamo una situazione verosimile: in un mercato troviamo un orologio Rolex dal valore di 10.000 € venduto per 500 €. Siccome il valore è sproporzionato e io so quasi sicuramente che è rubato, qualora dovessero esserci delle indagini io sono tenuto a restituirlo perché chi me l’ha venduto non era il proprietario effettivo e mancava la condizione di buona fede.

Rappresentanza e conflitto di interessi

Il termine rappresentanza indica una situazione in cui un soggetto agisce per nome e per conto altrui (ad esempio quando paghiamo le bollette alla posta anche se sono intestate a nostra madre). Il termine rappresentanza viene definito dall’art. 1387 c.c. secondo cui: “Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato”. Collegato alla rappresentanza è il frequente problema del conflitto di interessi descritto dall’art. 1394 c.c.: “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.

Analizziamo alcuni termini ed espressioni:

  • Su domanda del rappresentato: è una richiesta esclusiva del rappresentato l’annullamento;
  • Conosciuto o riconoscibile dal terzo: la terza persona con cui si genera il conflitto deve poter riconoscere questa situazione.

Un esempio di conflitto di interessi è la vendita di un immobile. Il proprietario affida la vendita a un soggetto terzo per una cifra ben stabilita e il rappresentante decide di venderlo a un suo amico per una cifra molto inferiore al prezzo concordato. In questo caso si parla di conflitto di interessi. Anche in queste situazioni, determinante è la buona fede che è la base del principio dell’affidamento ovvero uno dei principi che il legislatore applica in un conflitto secondo cui qualora non esistesse una norma ben precisa bisogna prediligere la buona fede.

La struttura del codice civile

Il codice civile si compone di sei libri che disciplinano materie diverse e sono:

  • Persona e famiglia;
  • Successioni: della persona dopo la morte;
  • Proprietà;
  • Obbligazioni e contratti;
  • Lavoro e società: società intesa di tipo commerciale;
  • Tutela dei diritti.

La proprietà

Il concetto di proprietà nasce dal presupposto che esista una società (teoria robinsoniana secondo cui se sono l’unico abitante di un’isola non posso definirmi proprietario in quanto manca l’esclusività). La proprietà si basa sull’esclusività, principio secondo cui io sono proprietario di un bene e gli altri non lo sono.

Analizziamo il testo dell’art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Significato di alcuni di questi termini giuridici:

  • Godimento: potere di usufruire o far usufruire in cambio di un corrispettivo (locazione) o a titolo gratuito (comodato). Chi ne usufruisce può goderne ma non disporne (rimozione di un bene dal patrimonio di una persona);
  • Pieno: non ci sono limitazioni particolari;
  • Esclusivo: ritorno al concetto dell’esclusività secondo cui io sono l’unico proprietario del bene;
  • Entro i limiti: lo stato può fissare alcuni limiti in determinate situazioni, basti pensare ai casi di golden share in cui lo stato si oppone alla vendita di una società italiana strategica.

Altre limitazioni della proprietà sono contenute nell’art. 42 della Costituzione: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti […]”. Ovviamente la società attuale è ben lontana da questi principi sulla proprietà privata.

L’interpretazione

Nel mondo giuridico operiamo sulle norme e il significato delle parole che le compongono non è univoco ma bisogna stabilire quello corretto. Basti pensare al termine compromesso che nel linguaggio comune intende una posizione media che soddisfa i bisogni di due situazioni contrapposte mentre nel linguaggio giuridico indica l'accordo con il quale le parti decidono di sottrarre una controversia già in atto alla cognizione del giudice ordinario, deferendone la decisione ad uno o più arbitri (soggetti privati).

Ma cosa significa interpretare? Interpretare significa dare un certo significato a un pensiero e alle parole giuridiche. Anche la legge deve essere interpretata ed esistono delle regole apposite tra cui:

  • Criterio letterale: ovvero applicare alla lettera quanto scritto nella norma e darle un solo significato;
  • Criterio logico: deriva dalla connessione delle parole e dal loro insieme (ad esempio se una norma parla di fatto doloso è distinta da una norma che parla di fatto colposo).

Questi criteri sono ricavabili dall’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore […]”. L’art. 12 però ha un problema, quello di essere stato scritto nel 1942 basti pensare alle norme che richiamano esplicitamente l’ordinamento europeo come ad esempio l’art. 1507 c.c.: “L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle comunità europee”.

Un altro problema è che l’interpretazione è svolta da vari soggetti e quindi ne esistono vari tipi:

  • Interpretazione dottrinale: svolta da avvocati, professori, banchieri ecc.;
  • Interpretazione giurisprudenziale: svolta dai giudici che non è decisiva (a differenza dei sistemi anglosassoni dove il precedente è decisivo perché esistono solo leggi e non codici mentre nel nostro ordinamento il codice occupa un ruolo fondamentale).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher HawkedF di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.
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