Estratto del documento

Diritto privato

Degli uomini all’interno della società.

Diritto: sistema di regole che disciplina i comportamenti mediante l’applicazione di norme giuridiche, permettendo la risoluzione dei loro conflitti.

Ordinamento giuridico

Ordinamento giuridico: organizza la vita di una comunità tenendo conto delle continue trasformazioni della società.

Pluralità degli ordinamenti giuridici

Pluralità degli ordinamenti giuridici: gli uomini danno vita ad organizzazioni di vario tipo per rispondere a scopi di differente natura, per tale ragione si può parlare di pluralismo degli ordinamenti.

Indica una compresenza sullo stesso territorio di popolazioni che si riferiscono ad ordinamenti diversi; in questo caso va valutata la soggezione di ciascun individuo.

L’Unione Europea

L’Unione Europea è un’organizzazione internazionale politica ed economica che comprende 28 paesi membri.

La sua formazione risale nell’aprile del 1951 a Parigi, con la nascita della Comunità europea del Carbone e dell’acciaio. A firmare il trattato sono i 6 paesi fondatori, tra cui l’Italia. (CECA).

La fondazione della CECA rappresenta il primo passo del cammino dell’Unione Europea, che è destinata ad espandersi nel 1957, anno in cui i 6 stati membri fanno nascere con la stipulazione del Trattato di Roma la CEE (Comunità economica Europea).

All’interno della Comunità Economica Europea si aprono negoziati per elaborare nuovi trattati ed è così che si elabora il trattato di Maastricht nel febbraio del 1992, che entrerà in vigore il 1° novembre 1993 affiancandosi al Trattato di Roma.

Con il Trattato di Maastricht:

  • Si pongono le basi per l’unione economica e monetaria dell’Unione Europea.
  • Introduce il concetto di Cittadinanza.
  • La CEE si trasforma in CE Comunità europea.

Ulteriori modifiche sono state introdotte con il Trattato di Amsterdam il 2 ottobre 1997, entrato in vigore nel 1999, e dal Trattato di Nizza del 2001, entrato in vigore nel 2001, con il quale si proclama la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, differentemente dal trattato di Maastricht che prevedeva un’elencazione generica.

Altre importanti modifiche vengono introdotte con il Trattato di Lisbona firmato nel 2007 e entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Tale trattato diventa alla base del funzionamento dell’Unione Europea.

La norma giuridica

La norma giuridica: l’ordinamento giuridico è costituito da norme giuridiche dotate di autorità, cioè imposta al singolo da altri, un’autorità esterna.

Le norme giuridiche si presentano come eteronoma.

La norma giuridica si differenzia da una norma morale anche se posseggono lo stesso contenuto. La norma morale è:

  • Assoluta: obbliga l’individuo ad adeguarvisi.
  • Autonoma: funge da imperativo solo in quanto la coscienza del singolo spontaneamente ne accetti il comando.

Non bisogna confondere il termine “norma” con “legge”, atto normativo che comprende diverse norme.

Diritto positivo: è l’insieme delle norme giuridiche che costituiscono l’ordinamento giuridico.

Diritto naturale: diritti innati dell’uomo, libertà di pensiero.

È un complesso di principi eterni ed universali. Tali regole sono valide in ogni tempo e in ogni parte del mondo.

Il diritto naturale è andato mutando nel corso della storia in quanto, per esempio, nelle società antiche, era ritenuta naturale la condizione di schiavitù di alcuni uomini.

La fattispecie della norma

La fattispecie della norma: una norma è un enunciato prescrittivo, prescrive il comportamento dell’uomo, che prevede un fatto ipotetico, prevede una situazione tipo che deve ancora verificarsi e le eventuali conseguenze giuridiche che derivano dal verificarsi dell’evento previsto.

Vi sono due tipi di fattispecie:

  • Fattispecie astratta: modello teorico, costituita da un complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma indicando quanto debba accadere per il verificarsi delle conseguenze.
  • Fattispecie concreta: complesso di fatti realmente accaduti rispetto ai quali la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano.

La fattispecie può essere:

  • Semplice: in un unico fatto.
  • Complessa: costituita da una pluralità di fatti.

La sanzione

La sanzione: quando una norma giuridica non viene rispettata si va incontro alla sanzione per tutelare la collettività.

La sanzione può essere diretta o indiretta:

  • Diretta: mira a raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto con l’osservanza spontanea di una norma giuridica. Ricostruisce quindi la situazione iniziale.
  • Indiretta: non è in stretta relazione con la violazione compiuta e non mira a ricostruire la situazione iniziale, condannato ad una reclusione di tre anni.

In questo caso l’individuo è costretto a comportarsi in modo tale da ristabilire indirettamente l’equilibrio turbato dalla violazione della norma con adeguato risarcimento o la pena, in modo tale da assicurare un rispetto per la legge.

Caratteri della norma giuridica

Ogni norma giuridica è:

  • Precettiva: descrive un dato comportamento.
  • Generale: non si rivolge ad un singolo soggetto, bensì alla collettività.
  • Coercitiva: in caso di inosservanza della norma si applica una sanzione.
  • Astratta: perché prevede una situazione tipo, fattispecie, e regola quindi casi futuri ed eventuali. Nel caso in cui si verifichino questi casi vengono descritti anche gli eventuali effetti giuridici.

Nella formulazione delle norme acquisisce particolare importanza il “principio di uguaglianza”, proclamato nell’art. 3 della costituzione italiana. Il principio di uguaglianza può essere esaminato sotto due profili:

  • Il primo di carattere formale: la legge è uguale per tutti e deve prevedere un aiuto per le categorie più deboli.
  • Il secondo di carattere sostanziale: sollecita gli organi dello stato ad intervenire per fornire ai soggetti più deboli i mezzi per esercitare i propri diritti.

L’equità

L’equità: è un criterio di giudizio che consente al giudice di non applicare la fattispecie della norma.

Il principio di equità infatti permette al giudice di modellare il contenuto della decisione prevista della fattispecie. Tali sentenze sono attribuite al giudice di pace.

Il diritto comunitario

Il diritto comunitario è un sistema giuridico che nasce dai trattati internazionali e va ad indicare le norme giuridiche che regolano l’organizzazione e lo sviluppo dell’Unione Europea e i rapporti di quest’ultima con gli stati membri. L’Italia, in virtù della possibilità offerta dall’art. 11 della Costituzione, ha aderito alla formazione dell’UE.

Diritto pubblico e diritto privato

Una distinzione tradizionale che si è soliti fare è quella tra diritto pubblico e diritto privato.

Il diritto pubblico contiene tutte quelle norme poste nell’interesse della collettività. Si tratta di norme che regolano l’organizzazione dello stato e i rapporti tra lo Stato e enti pubblici, gli enti pubblici e privati e gli enti pubblici tra di loro.

Il diritto privato, invece, disciplina i rapporti tra i soggetti privati e tra privati e Stato nel caso in cui quest’ultimo agisca come privato e si spogli della sua autorità, differentemente dal diritto pubblico in cui lo stato si pone in un’ottica di supremazia.

I privati operano la disciplina su un piano di autonomia e di parità.

Del diritto privato fanno parte:

  • Diritto civile: leggi relative ai diritti di una persona nella vita privata.
  • Diritto commerciale: norme sulle imprese commerciali.
  • Diritto del lavoro: rapporto di lavoro e legislazione sociale.
  • Diritto agrario: norme attinenti all’agricoltura.
  • Diritto industriale: norme su brevetti, modelli, disegni.

Norme inderogabili e norme derogabili

Le norme del diritto privato si distinguono in derogabili, o dispositive, o inderogabili, cogenti.

  • Norme inderogabili, cogenti: si dicono inderogabili quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento.
  • Norme derogabili, o dispositive: si tratta di norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra gli interessati.

Vi è poi un’ulteriore categoria di norme:

  • Norme suppletive: intervengono nel caso in cui i privati abbiano lasciato un aspetto dei loro rapporti privo di regolamentazione, intervengono nel caso di una lacuna.

Fonti delle norme giuridiche

Fonti legali di produzione delle norme giuridiche: gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre una norma di diritto, es. Costituzione.

Dalle fonti di produzione si ricavano le fonti di cognizione: ci permettono di conoscere le norme giuridiche, es. Gazzetta Ufficiale.

Ogni ordinamento giuridico contiene al suo interno una pluralità di fonti che generano norme giuridiche. Per evitare che all’interno dell’ordinamento giuridico vi sia un contrasto di norme provenienti da fonti diverse è stata creata una gerarchia delle fonti che stabilisce, nel caso di regole contrastanti, quale debba prevalere.

La gerarchia delle fonti nel nostro Paese a partire dal 900 è andata incontro a profondi mutamenti:

  • Inizialmente, l’articolo 1 delle “disposizioni sulla legge in generale”, prima del c.c., poneva:
    • Legge.
    • Regolamenti.
    • Norme corporative.
    • Usi.
  • Dal dopoguerra si è aggiunta un’altra importante fonte del diritto: la Costituzione che viene considerata come fonte primaria del diritto e viene affiancata dalle leggi costituzionali.

La gerarchia si è quindi modificata, individuando:

  • Costituzione e leggi costituzionali.
  • Leggi ordinarie e leggi regionali.
  • Regolamenti.
  • Usi o consuetudini.

A) Leggi costituzionali

Leggi costituzionali: sono le uniche in grado di apportare una modifica alla Costituzione in quanto ritenuta “rigida”.

In difesa di quest’ultima è stata istituita la corte costituzionale: un organo di controllo che verifica la legittimità delle altre norme e che quest’ultime non contengano disposizioni contrarie a quelle stabilite dalla Costituzione. In tal caso la corte costituzionale dichiara la decadenza della norma in opposizione.

La corte costituzionale ha una funzione interpretativa e non normativa, es. articolo 156, e agisce tramite sentenza interpretativa, manipolativa additiva o manipolatrice.

Sentenza: abrogazione della norma.

Interpretativa: aggiunge o modifica la norma.

Il sistema delle fonti agisce secondo il principio di:

  • Principio di pluralità delle fonti.
  • Principio di gerarchia delle fonti.
  • Principio cronologico: tra le fonti contrastanti si tiene conto solo di quella creata successivamente.
  • Principio di competenza: determinate fonti possono creare norme solo in certe materie.

B) Leggi dello Stato e leggi regionali

Le leggi statali ordinarie sono approvate dal Parlamento con una procedura disciplinata dalla Carta Costituzionale. A sua volta la legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre non può essere modificata da una legge successiva.

Alle leggi statali sono equiparati:

  • Decreto legislativo: sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Parlamento per fare chiarezza su un determinato settore, art. 76. La proposta viene effettuata da un ministro competente.
  • Decreti legge: provvedimento avente forza di legge emanato dal governo tramite delega del Parlamento, in casi di urgenza, come stabilisce l’articolo 77 della Costituzione italiana. I decreti legge del governo vengono pubblicati immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

Leggi regionali: sono leggi prodotte dal consiglio regionale e adottate solamente nella regione in cui essa è stata promulgata.

C) Regolamenti

In terza posizione tra le fonti del diritto vengono collocati i regolamenti.

Sono fonti secondarie che possono essere emanate da:

  • Governo.
  • Ministri.
  • Altre autorità amministrative.

I regolamenti hanno contenuto normativo e regolano specifiche materie.

Non devono essere in contrasto con le altre leggi.

Possono essere:

  • Esecutivi: norme subordinate a quelle primarie, decreti legislativi, legge ordinaria.
  • Indipendenti: emanati in assenza di una disciplina non trattata da una fonte primaria.

C) La consuetudine

La consuetudine è una norma giuridica non scritta e consiste in un comportamento costante detenuto dalla collettività con la convinzione di rispondere ad un obbligo giuridico. In virtù dell’art. 1 della disposizione preliminare del c.c. la consuetudine è una fonte del diritto e può operare entro i limiti in cui la legge lo consente:

  • La consuetudine non può abrogare una legge contra legem.
  • Ci sono norme che rimandano alla consuetudine secundum legem.

Fonti del diritto europeo

Sono di due tipi: fonti primarie e fonti secondarie.

Le fonti primarie comprendono i trattati.

Le fonti secondarie comprendono i regolamenti, immediatamente applicabili, e le direttive, si indirizzano solo agli stati.

Codice civile

Il codice civile è un regio decreto, paragonabile ad una legge ordinaria che assume un ruolo centrale nell’attività del diritto privato perché regola i soggetti, i beni, il contratto e i principi fondamentali sulla responsabilità civile.

Nel corso della storia il termine codice ha assunto molteplici significati:

  • Raccolta di materiali normativi.
  • Definizione attuale: raccolta di leggi che si caratterizza per la sua organicità, sistematicità, coordinamento logico, universalità ed uguaglianza, si rivolge a tutti in egual modo.

Dopo l’unione del regno d’Italia fu emanato il codice civile del 1865, dal quale rimaneva fuori la materia commerciale, che verrà assorbita nel 1942.

Oggi il codice civile è strutturato in:

  • Disposizione sulla legge in generale.
  • 6 libri:
    • 1) Libro I: delle persone e della famiglia, gli articoli vanno da 1 a 455.
    • 2) Libro II: delle successioni, gli articoli da 456 a 809.
    • 3) Libro III: la proprietà, gli articoli vanno da 810 a 1172.
    • 4) Libro IV: delle obbligazioni, gli articoli vanno da 1173 al 2059.
    • 5) Libro V: del lavoro, gli articoli vanno da 2060 al 2642.
    • 6) Libro VI: della tutela dei diritti, gli articoli vanno da 2643 a 2969.
  • Disposizioni attuative.

Il testo del codice civile comprende anche:

  • Costituzione.
  • Trattati.

Revisione del codice civile

I codici sono soggetti al controllo di legittimità della Corte Costituzionale.

Possono essere modificati o abrogati con:

  • Tecnica della “Novella”: sostituzione del testo di un articolo aggiungendo nuovi articoli, art. 155 c.c.
  • Affiancamento delle leggi complementari, ossia sentenze della Corte Costituzionale che disciplinano le materie non trattate all’interno del c.c., art. 156 comma 6 del c.c.

Entrata in vigore della legge

Per l’entrata in vigore di un provvedimento legislativo è necessario:

  • L’approvazione delle due Camere.
  • Promulgazione del presidente della Repubblica.
  • Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  • Vacatio legis: periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore.

Può essere più o meno lungo. Terminato questo periodo di tempo la legge diventa obbligatoria e nel caso in cui non venga rispettata si va incontro ai provvedimenti previsti dalla norma o alla sanzione poiché la legge non ammette ignoranza.

Abrogazione

Con il termine abrogazione si fa riferimento all’abolizione di una norma per intervento di una disposizione nuova gerarchicamente superiore.

L’abrogazione può essere:

  • Espressa: quando vi è una norma che intende abrogare direttamente una legge già esistente.
  • Tacita: quando nell’ordinamento esistono:
    • A) due norme in contrasto tra di loro e si tiene conto solamente dell’ultima entrata in vigore;
    • B) vi è un’incompatibilità tra le nuove norme e le precedenti.

Vi è poi la deroga che si ha quando una nuova norma pone una disciplina diversa prevista dalla precedente.

Referendum popolare: è una forma di abrogazione espressa che si considera approvata nel caso in cui superi il 50% dei voti favorevoli.

Successioni di leggi

Quando si attuano delle modificazioni normative in alcuni casi il legislatore attua delle disposizioni transitorie.

Prevedono un periodo transitorio nel quale i soggetti interessati possono venire a conoscenza della nuova disposizione e impedire le modifiche previste dalla nuova norma.

È compito del legislatore decidere se attuare una disposizione transitoria o attribuire efficacia immediata.

In alcuni casi sorgono delicate questioni che vengono designate come questioni di diritto transitorio.

Applicazione della legge

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono l’ordinamento giuridico.

Interpretazione della legge

Le norme giuridiche contengono dei testi che devono essere c

Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 54
Diritto privato Pag. 1 Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 51
1 su 54
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Very_99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Livi Maria Alessandra.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community