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Capitolo 1 28/03/2022

Il diritto

Il termine diritto identifica un sistema di regole finalizzato alla composizione dei

conflitti di interesse che sorgono tra soggetti; queste regole sono correlate fra

loro poiché concorrono insieme ad assolvere una funzione complessiva e perciò

non operano mai in maniera isolata.

Il sistema di regole del diritto non è l’unico esistente, ma anzi convive con altri,

come quello che si basa sulla morale, sul buon costume o sulla religione; non

sempre però, le regole di uno coincidono con le regole dell’altro.

Nella società in cui viviamo, bisogna distinguere fra i soggetti investiti del potere

di creare il diritto e quelli investiti del potere di applicare il diritto; il primo è

affidato allo Stato (parlamento e governo), alla Comunità economica europea

(consiglio), alle Regioni ed Enti locali (consigli regionali, provinciali e comunali),

mentre il secondo è affidato ad organi separati, quali l’Autorità giudiziaria e la

Corte di giustizia.

• Norma giuridica: L’unità elementare del sistema del diritto è la norma

giuridica; l’insieme delle norme prende il nome di ordinamento giuridico,

mentre si suole parlare di istituto per indicare più norme coordinate per

assolvere ad una funzione unitaria.

Ciascuna norma, consiste in una proposizione precettiva: anche qualora le

norme appaiano descrittive è necessario intenderle in senso precettivo,

così come quelle norme che contengono definizioni poiché hanno la

funzione di delimitare l’ambito di applicazione di altre norme.

Si parla di generalità e astrattezza delle norme poiché queste sono riferite

a più soggetti per una serie ipotetica di fatti; le norme costituiscono infatti

delle regole precostituite, ossia antecedenti al conflitto, permettendo di

assicurare uniformità di soluzioni e certezza del diritto: i singoli devono

sapere in anticipo quali sono i comportamenti leciti e quali quelli illeciti.

Le fonti del diritto privato

Le fonti del diritto possono essere intese in due sensi:

- Fonti di produzione: si tratta dei modi di formazione delle norme

giuridiche;

- Fonti di cognizione: si tratta dei testi che contengono le norme

giuridiche già formate: ciò significa che la principale fonte del diritto è la

legge.

Una caratteristica comune a gran parte dei sistemi giuridici contemporanei è

rappresentata dalla circostanza che le fonti del diritto siano disposte

gerarchicamente.

Significa che le norme di cui si compone un sistema giuridico possiede una forza

normativa diversa a seconda della tipologia della fonte del diritto alla quale

appartengono.

In particolare, nel nostro paese, le fonti di diritto nazionale, basate sulla sovranità

dello Stato italiano, sono affiancate dalle fonti di diritto sovranazionale, basate

invece sui poteri della Comunità europea. L’art. 1 delle preleggi indica le fonti del

diritto, limitandosi però a richiamare leggi, regolamenti ed usi.

Costitizone, leggi

costituzionali e

norme

comunitarie

Leggi statali ed atti

equiparati

Leggi regionali

Regolamenti

Usi o consuetudini

1. Costituzione, leggi costituzionali e norme comunitarie

La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica e si trova in posizione

sovraordinata, rispetto alle altre norme, in quanto ha una natura rigida: per

modificarla, infatti, occorre un procedimento particolare detto revisione

costituzionale (art. 138 e seg. Cost.).

Lo stesso procedimento di revisione è previsto per le leggi costituzionali, in

quanto disciplinano materie coperte da riserva di legge costituzionale, se

regolabili dalle sole leggi costituzionali, oppure da riserva di legge ordinaria, se

viene vietata la regolazione della materia a fonti di grado inferiore alla legge; in

quest’ultimo caso, la riserva può essere assoluta o relativa a seconda che sia

possibile o meno il rinvio a fonti di grado inferiore.

Una norma di legge contrastante con la Costituzione può essere giudicata dalla

Corte costituzionale come costituzionalmente illegittima: in questo caso la norma

cessa di avere efficacia, e viene eliminata dall’ordinamento, dal giorno successivo

alla pubblicazione della sentenza; al giudizio della Corte si perviene solo qualora,

nel corso di un processo, una delle parti o il giudice sollevi la questione di

legittimità.

Il diritto sovranazionale risulta essere in posizione sovraordinata rispetto al diritto

nazionale, in quanto l’adesione degli Stati alla Comunità, ha comportato una

limitazione della loro sovranità.

2. Leggi statali ed atti equiparati

Intese come fonti di produzione, sono quel procedimento di formazione di norme

giuridiche regolato dagli art. 70 e seg. Cost.; tuttavia, molte delle leggi oggi vigenti

sono state formulate in un’epoca anteriore alla Costituzione, e costituiscono

perciò delle fonti di cognizione del diritto italiano.

Alle leggi ordinarie sono equiparati degli atti del governo aventi forza di legge:

• Decreti-legge: possono essere emanati solo in casi straordinari di necessità

e urgenza; essi perdono efficacia se il parlamento non li converte in legge

entro 60 giorni;

• Decreti legislativi: sono emanate dal governo, per delega del parlamento,

sulla base di una legge di delegazione che fissa i principi e i criteri cui

attenersi, così come l’oggetto dell’attività e il tempo utile per eseguirla.

3. Leggi regionali

Sono il frutto dell’autonomia che viene riconosciuta alle regioni dalla Costituzione

o dalle leggi costituzionali; questa autonomia comporta una limitazione della

sovranità dello Stato, il quale, nelle materie di competenza legislativa regionale,

può soltanto dettare i principi fondamentali, lasciando alle regioni la legislazione

analitica.

Le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi dettati dallo Stato,

così come lo Stato non può invadere la competenza regionale.

4. Regolamenti

Sono atti emanati dal governo o da altre autorità come le regioni, le province, la

Banca d’Italia o la Consob; essendo fonti normative subordinate alla legge, non

possono trovarsi in contrasto con essa, e qualora così fosse, verrebbero giudicate

dal giudice ordinario.

Tradizionalmente si distingue fra:

• Regolamenti governativi di esecuzione: vengono emanati per regolare, nei

particolari, materie già regolate dalla legge;

• Regolamenti governativi indipendenti: vengono emanati per regolare

materie non regolate da alcuna legge.

5. Usi o consuetudini

Si tratta di fonti di produzione non scritte e non statuali, consistenti in

comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione che siano giuridicamente

obbligatori; essi, sono pienamente efficaci solo nelle materie non regolate da leggi

o regolamenti, ovvero nelle materie in cui vengono da questi richiamati.

Modelli di codificazione: Il nostro codice civile del 1942, è andato ad unificare

i prima distinti codice civile e codice di commercio: non si è trattato soltanto

dell’unificazione dei testi legislativi (livello formale), ma della vera e propria

unificazione del sistema del diritto privato (livello sostanziale), in quanto i due

sistemi erano caratterizzati da principi differenti; già alla fine del secolo scorso,

infatti, si era disegnata l’idea di una equilibrata società civile, nella quale gli

interessi della classe mercantile fossero coordinati con quelli dei proprietari, dei

consumatori e dei lavoratori.

Capitolo 3 29/03/2022

Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto giuridico

Diritto oggettivo: Insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato per

disciplinare la vita sociale all’interno dei propri confini.

È sinonimo di ordinamento giuridico.

Diritto soggettivo: Attribuisce il potere di far valere un proprio interesse,

riconosciuto meritevole di tutela, da una norma presente nel diritto oggettivo. In

particolare:

• Condizione perché esista un diritto soggettivo è che: sia presente, nel

diritto oggettivo, una norma che riconosca come meritevole di tutela un

certo tipo di interesse (es. alla vita, alla proprietà);

• Contenuto del diritto soggettivo riguarda: il potere di rivolgersi all’autorità

competente e pretendere, nel proprio interesse, che altri soggetti

uniformino il loro comportamento al precetto contenuto nella norma

giuridica (non uccidere, non rubare);

• Presupposto del diritto soggettivo è: lo stabilirsi di relazioni tra soggetti

portatori di interessi contrapposti.

Il diritto soggettivo può andare incontro a limitazioni istituite dalla legge: parliamo

di abuso del diritto in tutti quei casi in cui il titolare del diritto agisce non per la

realizzazione di un proprio interesse, ma al solo scopo di recare nocumento

(molestie) ad altri.

Il diritto soggettivo comprende: i diritti della personalità, diritti reali di godimento

e di garanzia, diritti di credito e diritti/obblighi familiari, ovvero i diritti che

spettano ai soggetti di diritto.

I diritti soggettivi possono essere assoluti o relativi; quelli relativi sono suscettibili

di valutazione economica, ed hanno quindi la caratteristica patrimoniale.

I diritti assoluti possono essere fatti valere nei confronti di tutti gli altri soggetti

(diritti reali di godimento e di garanzia, i diritti della persona), mentre i diritti

relativi possono essere fatti valere solo verso un soggetto determinato (diritti di

credito e i diritti della famiglia).

Diritti potestativi

Sono un vero e proprio diritto soggettivo fronteggiato da una soggezione e

caratterizzato dal potere attribuito al titolare di soddisfare il proprio interesse

modificando unilateralmente la sfera giuridica della controparte.

Proprio per il diritto potestativo si distingue sia dai diritti assoluti, sia dai diritti

relativi pur partecipando di taluni caratteri degli uni e degli altri.

L’aspettativa

Occorre tenere presente che talvolta la natura del diritto soggettivo ha luogo non

in modo immediato ma in modo progressivo, cioè attraverso lo sviluppo di

situazioni intermedie alle quali l’ordinamento appresta tutela in vista della

definitiva attribuzione di quel diritto.

Un esempio è quello dei diritti riconosciuti al nascituro, concepito o non

concepito, il cui perfezionarsi è subordinato all’evento della nascita.

La situazione descritta è detta aspettativa legittima.

Oppure, per esempio, un nipote che confidi di ricevere per testamento parte di

patrimonio del nonno.

Questo auspicio si configura come una vera aspettativa sia perché il nonno non ha

alcun obbligo di disporre per testamento a favore del nipote sia perché può

sempre revocare il negozio testamentario.

In questo caso si parla di aspettativa di fatto, essi non gode di alcuna tutela

giuridica.

(Atti e fatti PDF) 30/03/2022

La prescrizione e la decadenza

Nel nostro ordinamento giuridico i diritti si estinguono per prescrizione (art 2934

co.1).

L’effetto estintivo trova la sua causa nella inerzia del titolare protratta per un

certo periodo di tempo.

La prescrizione obbedisce fondamentalmente ad una esigenza di certezza

giuridica: di fatti, la prolungata inerzia del titolare suscita, nella generalità dei

consociati, il convincimento che il diritto abbia cessato di esistere e la situazione

di fatto che sta all’origine di tale convincimento viene tradotta in una situazione di

diritto.

Non tutti i diritti si prescrivono (art 2934 co.2), i n particolare: gli status di figlio e

di coniuge e i diritti indispensabili quali i diritti della persona.

- Diritti di proprietà: è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di

godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti

e con l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico (art.

832 c.c.).

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario

basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su

un bene (art. 1158 c.c.).

La decadenza pregiudica la possibilità di esercitare il diritto a causa dell’inerzia del

titolare protrarsi per un certo tempo.

La funzione della decadenza è quella di limitare a periodi molto brevi sullo stato di

incertezza delle situazioni giuridiche.

Essa non viene applicata per le norme in materia di interruzione della prescrizione

(art. 2964).

(Prescrizione e decadenza PDF)

Capitolo 4 La tutela dei diritti

La pubblicità

Al fine di assicurare la conoscibilità a tuti gli interessati in funzione della certezza

delle situazioni giuridiche, l’ordinamento prevede che determinati atti o fatti

giuridici siano iscritti in pubblici registri.

È questa la pubblicità legale, distinta a seconda degli effetti che la legge vi

riconnette in:

• Pubblicità notizia: risponde all’esigenza di rendere un certo atto

conoscibile, tuttavia, non è determinabile né ai fini della sua validità, né ai

fini della sua opponibilità ai terzi.

Esempio: la nascita risulta dai registri dello stato civile per mezzo dei quali si

attua la pubblicità notizia delle principali vicende della persona fisica;

• Pubblicità dichiarativa: svolge la particolare funzione di rendere un

determinato atto opponibile ai terzi.

Esempio: usucapione abbreviata;

• Pubblicità costitutiva: è l’elemento costitutivo della fattispecie giuridica,

indispensabile dunque ai fini del suo perfezionamento.

Esempio: in materia di ipoteca.

Ricordiamo anche la pubblicità normativa in base alla quale se viene data

pubblicità al fatto o atto si applicano determinate regole, altrimenti altre regole.

(Pubblicità PDF)

Capitolo 5 31/03/2022

I soggetti

Per soggetti di diritto s’intende:

• Persone fisiche: tutti gli individui appartenenti alla specie umana;

• Persone giuridiche: entità caratterizzate dall’aggregarsi di una pluralità di

persone fisiche (associazioni, società, comitati) o di un patrimonio

(fondazioni) in vista del raggiungimento di un determinato scopo.

(Diritti delle personalità PDF)

Persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire

• Capacità giuridica: è la possibilità di essere un centro di imputazione (ossia,

destinatario di diritti).

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita: ciò significa che

intanto una persona fisica è un potenziale destinatario di effetti giuridici, in

quanto essa è munita della capacità giuridica.

È necessario tenere distinta la nozione di capacità giuridica dalla titolarità;

la capacità giuridica precede la titolarità, la quale entra in gioco proprio

quando in seguito al verificarsi di una data fattispecie, abbia luogo la

concreta imputazione del singolo puntuale effetto giuridico.

Dunque, la capacità giuridica:

- Si acquista al momento della nascita, si ritiene sufficiente aver respirato

almeno per un attimo;

- Si perde solo con la morte (morte celebrale).

L’ordinamento detta una disciplina anche dei luoghi ove la persona vive e

svolge la propria attività:

- Domicilio: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede legale dei propri

affari ed interessi.

- Residenza: è il luogo in cui la persona ha fissato la propria dimora

abituale. Risulta dall’iscrizione in un pubblico registro e normalmente

coincide con il domicilio.

- Dimora: è il luogo in cui la persona si trova occasionalmente - dove abita

attualmente.

Esempio: Tizio si reca all’estero per un soggiorno di studio di 6 mesi, la

casa in cui trascorre questo periodo sarà la sua dimora.

• Capacità di agire (richiesta dal legislatore per la stipulazione di un negozio

giuridico): è definita come l’astratta attitudine al compimento di negozi

giuridici i cui effetti siano destinati a prodursi nella sfera giuridico-

patrimoniale dell’autore dell’atto.

Questa capacità si consegue con la maggiore età (in Italia 18 anni) prima di

allora si è privi o limitati della capacità di agire.

Incapacità legale di agire: soggetto che non può disporre della propria sfera

giuridico-patrimoniale:

▪ Minorenni;

▪ Emancipati;

▪ Interdetti (giudiziali, legali);

▪ Inabilitati.

Prima del compimento dei 18 anni:

- Minore: versa in uno stato di incapacità legale che prescinde dalla sua

effettiva maturità psico-fisica e gli inibisce la autonoma gestione dei suoi

interessi (solo atti quotidiani).

I genitori o il tutore sono i responsabili.

- Minore emancipato (anni 16): è un minore che ha una capacità limita di

agire.

Ad esempio, l’ultra sedicenne che ha contratto matrimonio gode del

diritto di emancipazione.

In più potrà gli atti di ordinaria amministrazione (esercitare un’attività

commerciale) e attraverso l’autorizzazione del giudice tutelare gli atti di

straordinaria amministrazione accompagnato dal tutore, dai genitori o

dallo stesso coniuge (se maggiorenne).

Atti amministrativi:

- Atti di ordinaria amministrazione: attività che tende unicamente alla

gestione di un complesso patrimoniale, senza intaccarne la consistenza

(azioni poco rilevanti sul piano economico: acquisto di generi

alimentari, capi di vestiario, libri)

NB: possono svolgerla tutti;

- Atti di straordinaria amministrazione: attività che possono alterare e

modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono

generare un rischio di alterazione dello stesso (azioni che attaccano in

modo consistente e sensibile il patrimonio: riscossione di una somma

di denaro ed il suo impiego)

I minori non possono svolgere questa funzione,

mentre i minori emancipati devono essere autorizzati dal giudi

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mario_Vargiu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Calisai Fabrizio.
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