Capitolo 1 28/03/2022
Il diritto
Il termine diritto identifica un sistema di regole finalizzato alla composizione dei
conflitti di interesse che sorgono tra soggetti; queste regole sono correlate fra
loro poiché concorrono insieme ad assolvere una funzione complessiva e perciò
non operano mai in maniera isolata.
Il sistema di regole del diritto non è l’unico esistente, ma anzi convive con altri,
come quello che si basa sulla morale, sul buon costume o sulla religione; non
sempre però, le regole di uno coincidono con le regole dell’altro.
Nella società in cui viviamo, bisogna distinguere fra i soggetti investiti del potere
di creare il diritto e quelli investiti del potere di applicare il diritto; il primo è
affidato allo Stato (parlamento e governo), alla Comunità economica europea
(consiglio), alle Regioni ed Enti locali (consigli regionali, provinciali e comunali),
mentre il secondo è affidato ad organi separati, quali l’Autorità giudiziaria e la
Corte di giustizia.
• Norma giuridica: L’unità elementare del sistema del diritto è la norma
giuridica; l’insieme delle norme prende il nome di ordinamento giuridico,
mentre si suole parlare di istituto per indicare più norme coordinate per
assolvere ad una funzione unitaria.
Ciascuna norma, consiste in una proposizione precettiva: anche qualora le
norme appaiano descrittive è necessario intenderle in senso precettivo,
così come quelle norme che contengono definizioni poiché hanno la
funzione di delimitare l’ambito di applicazione di altre norme.
Si parla di generalità e astrattezza delle norme poiché queste sono riferite
a più soggetti per una serie ipotetica di fatti; le norme costituiscono infatti
delle regole precostituite, ossia antecedenti al conflitto, permettendo di
assicurare uniformità di soluzioni e certezza del diritto: i singoli devono
sapere in anticipo quali sono i comportamenti leciti e quali quelli illeciti.
Le fonti del diritto privato
Le fonti del diritto possono essere intese in due sensi:
- Fonti di produzione: si tratta dei modi di formazione delle norme
giuridiche;
- Fonti di cognizione: si tratta dei testi che contengono le norme
giuridiche già formate: ciò significa che la principale fonte del diritto è la
legge.
Una caratteristica comune a gran parte dei sistemi giuridici contemporanei è
rappresentata dalla circostanza che le fonti del diritto siano disposte
gerarchicamente.
Significa che le norme di cui si compone un sistema giuridico possiede una forza
normativa diversa a seconda della tipologia della fonte del diritto alla quale
appartengono.
In particolare, nel nostro paese, le fonti di diritto nazionale, basate sulla sovranità
dello Stato italiano, sono affiancate dalle fonti di diritto sovranazionale, basate
invece sui poteri della Comunità europea. L’art. 1 delle preleggi indica le fonti del
diritto, limitandosi però a richiamare leggi, regolamenti ed usi.
Costitizone, leggi
costituzionali e
norme
comunitarie
Leggi statali ed atti
equiparati
Leggi regionali
Regolamenti
Usi o consuetudini
1. Costituzione, leggi costituzionali e norme comunitarie
La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica e si trova in posizione
sovraordinata, rispetto alle altre norme, in quanto ha una natura rigida: per
modificarla, infatti, occorre un procedimento particolare detto revisione
costituzionale (art. 138 e seg. Cost.).
Lo stesso procedimento di revisione è previsto per le leggi costituzionali, in
quanto disciplinano materie coperte da riserva di legge costituzionale, se
regolabili dalle sole leggi costituzionali, oppure da riserva di legge ordinaria, se
viene vietata la regolazione della materia a fonti di grado inferiore alla legge; in
quest’ultimo caso, la riserva può essere assoluta o relativa a seconda che sia
possibile o meno il rinvio a fonti di grado inferiore.
Una norma di legge contrastante con la Costituzione può essere giudicata dalla
Corte costituzionale come costituzionalmente illegittima: in questo caso la norma
cessa di avere efficacia, e viene eliminata dall’ordinamento, dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza; al giudizio della Corte si perviene solo qualora,
nel corso di un processo, una delle parti o il giudice sollevi la questione di
legittimità.
Il diritto sovranazionale risulta essere in posizione sovraordinata rispetto al diritto
nazionale, in quanto l’adesione degli Stati alla Comunità, ha comportato una
limitazione della loro sovranità.
2. Leggi statali ed atti equiparati
Intese come fonti di produzione, sono quel procedimento di formazione di norme
giuridiche regolato dagli art. 70 e seg. Cost.; tuttavia, molte delle leggi oggi vigenti
sono state formulate in un’epoca anteriore alla Costituzione, e costituiscono
perciò delle fonti di cognizione del diritto italiano.
Alle leggi ordinarie sono equiparati degli atti del governo aventi forza di legge:
• Decreti-legge: possono essere emanati solo in casi straordinari di necessità
e urgenza; essi perdono efficacia se il parlamento non li converte in legge
entro 60 giorni;
• Decreti legislativi: sono emanate dal governo, per delega del parlamento,
sulla base di una legge di delegazione che fissa i principi e i criteri cui
attenersi, così come l’oggetto dell’attività e il tempo utile per eseguirla.
3. Leggi regionali
Sono il frutto dell’autonomia che viene riconosciuta alle regioni dalla Costituzione
o dalle leggi costituzionali; questa autonomia comporta una limitazione della
sovranità dello Stato, il quale, nelle materie di competenza legislativa regionale,
può soltanto dettare i principi fondamentali, lasciando alle regioni la legislazione
analitica.
Le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi dettati dallo Stato,
così come lo Stato non può invadere la competenza regionale.
4. Regolamenti
Sono atti emanati dal governo o da altre autorità come le regioni, le province, la
Banca d’Italia o la Consob; essendo fonti normative subordinate alla legge, non
possono trovarsi in contrasto con essa, e qualora così fosse, verrebbero giudicate
dal giudice ordinario.
Tradizionalmente si distingue fra:
• Regolamenti governativi di esecuzione: vengono emanati per regolare, nei
particolari, materie già regolate dalla legge;
• Regolamenti governativi indipendenti: vengono emanati per regolare
materie non regolate da alcuna legge.
5. Usi o consuetudini
Si tratta di fonti di produzione non scritte e non statuali, consistenti in
comportamenti ripetuti nel tempo con la convinzione che siano giuridicamente
obbligatori; essi, sono pienamente efficaci solo nelle materie non regolate da leggi
o regolamenti, ovvero nelle materie in cui vengono da questi richiamati.
Modelli di codificazione: Il nostro codice civile del 1942, è andato ad unificare
i prima distinti codice civile e codice di commercio: non si è trattato soltanto
dell’unificazione dei testi legislativi (livello formale), ma della vera e propria
unificazione del sistema del diritto privato (livello sostanziale), in quanto i due
sistemi erano caratterizzati da principi differenti; già alla fine del secolo scorso,
infatti, si era disegnata l’idea di una equilibrata società civile, nella quale gli
interessi della classe mercantile fossero coordinati con quelli dei proprietari, dei
consumatori e dei lavoratori.
Capitolo 3 29/03/2022
Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto giuridico
Diritto oggettivo: Insieme delle norme giuridiche poste dallo Stato per
disciplinare la vita sociale all’interno dei propri confini.
È sinonimo di ordinamento giuridico.
Diritto soggettivo: Attribuisce il potere di far valere un proprio interesse,
riconosciuto meritevole di tutela, da una norma presente nel diritto oggettivo. In
particolare:
• Condizione perché esista un diritto soggettivo è che: sia presente, nel
diritto oggettivo, una norma che riconosca come meritevole di tutela un
certo tipo di interesse (es. alla vita, alla proprietà);
• Contenuto del diritto soggettivo riguarda: il potere di rivolgersi all’autorità
competente e pretendere, nel proprio interesse, che altri soggetti
uniformino il loro comportamento al precetto contenuto nella norma
giuridica (non uccidere, non rubare);
• Presupposto del diritto soggettivo è: lo stabilirsi di relazioni tra soggetti
portatori di interessi contrapposti.
Il diritto soggettivo può andare incontro a limitazioni istituite dalla legge: parliamo
di abuso del diritto in tutti quei casi in cui il titolare del diritto agisce non per la
realizzazione di un proprio interesse, ma al solo scopo di recare nocumento
(molestie) ad altri.
Il diritto soggettivo comprende: i diritti della personalità, diritti reali di godimento
e di garanzia, diritti di credito e diritti/obblighi familiari, ovvero i diritti che
spettano ai soggetti di diritto.
I diritti soggettivi possono essere assoluti o relativi; quelli relativi sono suscettibili
di valutazione economica, ed hanno quindi la caratteristica patrimoniale.
I diritti assoluti possono essere fatti valere nei confronti di tutti gli altri soggetti
(diritti reali di godimento e di garanzia, i diritti della persona), mentre i diritti
relativi possono essere fatti valere solo verso un soggetto determinato (diritti di
credito e i diritti della famiglia).
Diritti potestativi
Sono un vero e proprio diritto soggettivo fronteggiato da una soggezione e
caratterizzato dal potere attribuito al titolare di soddisfare il proprio interesse
modificando unilateralmente la sfera giuridica della controparte.
Proprio per il diritto potestativo si distingue sia dai diritti assoluti, sia dai diritti
relativi pur partecipando di taluni caratteri degli uni e degli altri.
L’aspettativa
Occorre tenere presente che talvolta la natura del diritto soggettivo ha luogo non
in modo immediato ma in modo progressivo, cioè attraverso lo sviluppo di
situazioni intermedie alle quali l’ordinamento appresta tutela in vista della
definitiva attribuzione di quel diritto.
Un esempio è quello dei diritti riconosciuti al nascituro, concepito o non
concepito, il cui perfezionarsi è subordinato all’evento della nascita.
La situazione descritta è detta aspettativa legittima.
Oppure, per esempio, un nipote che confidi di ricevere per testamento parte di
patrimonio del nonno.
Questo auspicio si configura come una vera aspettativa sia perché il nonno non ha
alcun obbligo di disporre per testamento a favore del nipote sia perché può
sempre revocare il negozio testamentario.
In questo caso si parla di aspettativa di fatto, essi non gode di alcuna tutela
giuridica.
(Atti e fatti PDF) 30/03/2022
La prescrizione e la decadenza
Nel nostro ordinamento giuridico i diritti si estinguono per prescrizione (art 2934
co.1).
L’effetto estintivo trova la sua causa nella inerzia del titolare protratta per un
certo periodo di tempo.
La prescrizione obbedisce fondamentalmente ad una esigenza di certezza
giuridica: di fatti, la prolungata inerzia del titolare suscita, nella generalità dei
consociati, il convincimento che il diritto abbia cessato di esistere e la situazione
di fatto che sta all’origine di tale convincimento viene tradotta in una situazione di
diritto.
Non tutti i diritti si prescrivono (art 2934 co.2), i n particolare: gli status di figlio e
di coniuge e i diritti indispensabili quali i diritti della persona.
- Diritti di proprietà: è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di
godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti
e con l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico (art.
832 c.c.).
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario
basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su
un bene (art. 1158 c.c.).
La decadenza pregiudica la possibilità di esercitare il diritto a causa dell’inerzia del
titolare protrarsi per un certo tempo.
La funzione della decadenza è quella di limitare a periodi molto brevi sullo stato di
incertezza delle situazioni giuridiche.
Essa non viene applicata per le norme in materia di interruzione della prescrizione
(art. 2964).
(Prescrizione e decadenza PDF)
Capitolo 4 La tutela dei diritti
La pubblicità
Al fine di assicurare la conoscibilità a tuti gli interessati in funzione della certezza
delle situazioni giuridiche, l’ordinamento prevede che determinati atti o fatti
giuridici siano iscritti in pubblici registri.
È questa la pubblicità legale, distinta a seconda degli effetti che la legge vi
riconnette in:
• Pubblicità notizia: risponde all’esigenza di rendere un certo atto
conoscibile, tuttavia, non è determinabile né ai fini della sua validità, né ai
fini della sua opponibilità ai terzi.
Esempio: la nascita risulta dai registri dello stato civile per mezzo dei quali si
attua la pubblicità notizia delle principali vicende della persona fisica;
• Pubblicità dichiarativa: svolge la particolare funzione di rendere un
determinato atto opponibile ai terzi.
Esempio: usucapione abbreviata;
• Pubblicità costitutiva: è l’elemento costitutivo della fattispecie giuridica,
indispensabile dunque ai fini del suo perfezionamento.
Esempio: in materia di ipoteca.
Ricordiamo anche la pubblicità normativa in base alla quale se viene data
pubblicità al fatto o atto si applicano determinate regole, altrimenti altre regole.
(Pubblicità PDF)
Capitolo 5 31/03/2022
I soggetti
Per soggetti di diritto s’intende:
• Persone fisiche: tutti gli individui appartenenti alla specie umana;
• Persone giuridiche: entità caratterizzate dall’aggregarsi di una pluralità di
persone fisiche (associazioni, società, comitati) o di un patrimonio
(fondazioni) in vista del raggiungimento di un determinato scopo.
(Diritti delle personalità PDF)
Persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire
• Capacità giuridica: è la possibilità di essere un centro di imputazione (ossia,
destinatario di diritti).
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita: ciò significa che
intanto una persona fisica è un potenziale destinatario di effetti giuridici, in
quanto essa è munita della capacità giuridica.
È necessario tenere distinta la nozione di capacità giuridica dalla titolarità;
la capacità giuridica precede la titolarità, la quale entra in gioco proprio
quando in seguito al verificarsi di una data fattispecie, abbia luogo la
concreta imputazione del singolo puntuale effetto giuridico.
Dunque, la capacità giuridica:
- Si acquista al momento della nascita, si ritiene sufficiente aver respirato
almeno per un attimo;
- Si perde solo con la morte (morte celebrale).
L’ordinamento detta una disciplina anche dei luoghi ove la persona vive e
svolge la propria attività:
- Domicilio: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede legale dei propri
affari ed interessi.
- Residenza: è il luogo in cui la persona ha fissato la propria dimora
abituale. Risulta dall’iscrizione in un pubblico registro e normalmente
coincide con il domicilio.
- Dimora: è il luogo in cui la persona si trova occasionalmente - dove abita
attualmente.
Esempio: Tizio si reca all’estero per un soggiorno di studio di 6 mesi, la
casa in cui trascorre questo periodo sarà la sua dimora.
• Capacità di agire (richiesta dal legislatore per la stipulazione di un negozio
giuridico): è definita come l’astratta attitudine al compimento di negozi
giuridici i cui effetti siano destinati a prodursi nella sfera giuridico-
patrimoniale dell’autore dell’atto.
Questa capacità si consegue con la maggiore età (in Italia 18 anni) prima di
allora si è privi o limitati della capacità di agire.
Incapacità legale di agire: soggetto che non può disporre della propria sfera
giuridico-patrimoniale:
▪ Minorenni;
▪ Emancipati;
▪ Interdetti (giudiziali, legali);
▪ Inabilitati.
Prima del compimento dei 18 anni:
- Minore: versa in uno stato di incapacità legale che prescinde dalla sua
effettiva maturità psico-fisica e gli inibisce la autonoma gestione dei suoi
interessi (solo atti quotidiani).
I genitori o il tutore sono i responsabili.
- Minore emancipato (anni 16): è un minore che ha una capacità limita di
agire.
Ad esempio, l’ultra sedicenne che ha contratto matrimonio gode del
diritto di emancipazione.
In più potrà gli atti di ordinaria amministrazione (esercitare un’attività
commerciale) e attraverso l’autorizzazione del giudice tutelare gli atti di
straordinaria amministrazione accompagnato dal tutore, dai genitori o
dallo stesso coniuge (se maggiorenne).
Atti amministrativi:
- Atti di ordinaria amministrazione: attività che tende unicamente alla
gestione di un complesso patrimoniale, senza intaccarne la consistenza
(azioni poco rilevanti sul piano economico: acquisto di generi
alimentari, capi di vestiario, libri)
NB: possono svolgerla tutti;
- Atti di straordinaria amministrazione: attività che possono alterare e
modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono
generare un rischio di alterazione dello stesso (azioni che attaccano in
modo consistente e sensibile il patrimonio: riscossione di una somma
di denaro ed il suo impiego)
I minori non possono svolgere questa funzione,
mentre i minori emancipati devono essere autorizzati dal giudi
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