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Appunti diritto privato

Beni e diritti reali

Proprietà e diritti reali limitati, possesso

Il Libro III tratta dei beni e dei diritti reali (Non rientra tra i diritti) e dei beni la loro fonte di appartenenza.

Il concetto di bene

Può assumere due declinazioni:

  • Economica: Qualunque utilità che sia idonea a soddisfare un bisogno dell'uomo è una definizione maggiore rispetto a quella data dal C.C. perché vi comprende anche le cose non materiali (Es. Un facere).
  • Giuridica: Sono beni le cose che possono essere oggetto di diritti (Art 810), solo le entità materiali salvo le energie naturali (Art 814), perciò sono esclusi i beni immobili (Es. Invenzioni, Brevetti).

Rientrano nelle cose possibili oggetto di diritto tutto ciò che è suscettibile di appropriazione, vi sono escluse le res communes omnium (aria, sole).

Distinzione tra diritti reali di godimento e diritti personali di godimento

I diritti reali di godimento/minori sono assoluti e tipici e sono:

  • Superfice
  • Usufrutto
  • Uso
  • Servitù prediali
  • Enfiteusi
  • Diritti reali di garanzia (Pegno, Ipoteca)

I beni pubblici

I beni pubblici (Appartenti allo stato e agli enti pubblici) si distinguono in:

Demanio

  • Beni del Demanio (Vige la non Usucapibilità dei beni demaniali)

Il Demanio si suddivide in:

  • Demanio Necessario (Art 822) - Comprende Es. Lido del mare, Spiagge, Porti, Fiumi, Torrenti
  • Demanio Indispensabile (Art 822) - Comprende, sono beni che appartengono allo stato Es. Autostrade, Strade, Acquedotti

I beni demaniali sono inalienabili, non possono essere oggetto di diritto o possesso dei privati e può essere concessa solo l'amministrazione da parte della P.A. per farlo sdemanializzazione.

Patrimonio

  • Beni del Patrimonio (Art 826) si distingue in:
  • Indisponibile - Sono soggetti a un vincolo di destinazione e l'alienabilità è limitata (foreste, miniere, cave)
  • Disponibile - Sono tutti i beni che non sono demaniali e non sono nel patrimonio indisponibile, e sono soggetti allo stesso regime dei beni privati

Beni privati (Appartenti a soggetti privati)

Classificazioni dei beni

Immobili (Art 812)

  • 1° Comma - Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
  • 2° Comma - Sono reputati immobili (per determinazione di legge) i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

La definizione è che sono beni immobili per natura tutte le cose che non si possono trasportare da un luogo a un altro senza alterare la consistenza.

La documentazione dei beni immobili è affidata al catasto, sia fondi sia edifici, mentre la circolazione e la pubblicità viene effettuata tramite la trascrizione pena nullità la forma scritta ad Substantiam (Art 1350). Sono sottoposti al regime immobiliare i diritti reali che riguardano i beni immobili (Servitù, enfiteusi) (Art 813).

Alcuni diritti possono essere utilizzati solo sui beni immobili (superfice, enfiteusi, abitazione, servitù prediali, ipoteche), inoltre i beni immobili non possono non essere di nessuno (Nullis) se non sono di nessuno, sono dello stato (Art 827).

Mobili (Art 812)

  • Beni Mobili - Sono tutti gli altri non appartenenti agli immobili, più le energie naturali che hanno valore economico (Art 814). La forma è libera e la pubblicità si attua con il trasferimento del possesso. Solo i beni mobili possono essere Res Nullis (Non appartenenti a nessuno) e Res Derelictae (Abbandonate dal proprietario con l'intento di disfarsene, ai Beni Mobili si applica il principio possesso vale titolo (Per la certezza dei traffici). (Es. Se una persona acquista il possesso in buona fede con un titolo idoneo diventa proprietario) Sono sottoposti alle disposizioni sui Beni Mobili tutti gli altri diritti che non hanno oggetto i beni immobili (Art 813).

Mobili registrati (Art 815)

  • Beni Mobili Registrati - Sono i Beni Mobili iscritti in pubblici registri, e sono soggetti alle disposizioni che li riguardano in mancanza sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili (Es. Automobili, navi, aeromobili). Prima di essere registrato è semplicemente un bene mobile, ai beni mobili registrati non si applica il principio possesso vale titolo.

Cose specifiche

  • Le Cose Specifiche - Sono determinate nella loro individualità, vige il principio del consenso traslativo la proprietà si trasferisce con il consenso e vale per le cose specifiche (Art 1376), e pure il rischio del perimento della cosa (Art 1465). Il perimento non libera solo se è avvenuta l'individuazione, è importante la distinzione delle cose generiche nel campo delle obbligazioni siccome il debitore si libera dando la esatta cosa oggetto dell'obbligazione.

Cose generiche

  • Le Cose Determinate - Sono determinate in relazione alla loro appartenenza a un genere e in relazione alla loro quantità, la proprietà non passa con il semplice consenso ma è necessaria l'Individuazione/Specificazione (Art 1378) che può avvenire in un momento successivo. È importante la distinzione delle cose generiche nel campo delle obbligazioni (Art 1178) siccome la cosa da riconsegnare al creditore non deve essere inferiore alla media.

Cose fungibili

  • Le Cose Fungibili - Sono tutte quelle cose che in quanto considerate equivalenti, anche soggettivamente (Es. Denaro, Tantundem).

Cose infungibili

  • Le Cose Infungibili - Sono tutte quelle cose che in quanto non sono equivalenti (Oggetto di Comodato).

Cose consumabili

  • Le Cose Consumabili - Sono le cose per le quali la loro utilizzazione ne implica la distruzione economica (Mela, Denaro).

Cose inconsumabili

  • Le Cose Inconsumabili - Possono essere utilizzate più volte nel tempo anche se l'uso provoca il logorio. Oggetto di comodato anche usufrutto, esiste il quasi usufrutto (Art 995) che ha oggetto cose consumabili.

Cose divisibili

  • Le Cose Divisibili - Sono le cose che possono essere frazionate in parti omogenee, la parte si differenzia dal tutto solo per la minore quantità e non per la sua qualità.

Cose indivisibili

  • Le Cose Indivisibili - Sono le cose che non possono essere frazionate se no si perderebbe la sua funzionalità. Vi può essere:
    • Indivisibilità Naturale
    • Indivisibilità per Legge
    • Indivisibilità Convenzionale

Cose presenti

  • Le Cose Presenti - Sono quelle che esistono in natura.

Cose future

  • Le Cose Future - Sono quelle che in quel momento non sono ancora esistenti in natura (raccolto da seminare, edificio da costruire), possono inoltre essere oggetto di contratto (Art 1348) per farlo è necessaria l'astratta possibilità che venga ad esistenza, salvo divieti, come il divieto di donazioni di cose future (Art 771). Inoltre, è possibile la vendita di cosa futura e solamente al momento in cui questa viene ad esistenza avviene l'acquisto della proprietà (Art 1472).

Cose semplici

  • Le Cose Semplici - Sono quelle cose formate da un oggetto solo, sono quelle che costituiscono un tutto unitario.

Cose complesse

  • Le Cose Complesse - Sono il risultato della fusione di più cose complementari, risultano da più elementi che conservano la loro individualità materiale, la complementarità economica deve essere necessaria, perciò, senza un elemento non ci sarebbe la cosa. (Es. Auto senza ruote).

Patrimonio

Il Patrimonio è l'insieme dei rapporti giuridici con diretta rilevanza economica di cui una persona si trova titolare, è quindi una parte della sfera giuridica del soggetto ed è composta da diritti (anche di natura personale, di famiglia,) e anche da obblighi valutabili pecuniariamente. Ad ogni persona è legato uno e un solo patrimonio, vi sono dei casi in cui la legge separa alcuni beni formando un patrimonio separato (Beni sottoposti a speciali garanzie “Ipotecati”), vi sono in altri casi veri patrimoni autonomi collegati ad un soggetto al quale non si riconosce una personalità giuridica (Società senza Personalità Giuridica oppure il patrimonio del defunto).

Distinzione

  • Res in patrimonio - Cose che sono attualmente nel patrimonio vi sono incluse le cose smarrite che si differenziano dalle res derelictae siccome non vi è l'intento di rinunziarvi.
  • Res extra patrimonium - Cose che non sono attualmente in patrimonio, vi sono incluse anche le res nullis (pesci) e le res derelictae.
  • Res in commercio - Cose suscettibili di rapporti giuridici.
  • Res extra commercium - Cose non suscettibili di rapporti giuridici, tra queste vi rientrano res communes omnium, e le cose che il diritto vieta di essere oggetto di rapporti giuridici (sangue umano), tutte le cose extra commercio sono anche extra patrimonio, ma non viceversa.

Incorporazione

Quando una cosa viene naturalmente o artificialmente compenetrata in un'altra anche a solo scopo transitivo, l'incorporazione deve essere materiale (casa con il suolo).

Pertinenze

(Art 817-819) Sono delle cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa detta principale (vele per una barca, garage per un’abitazione, cornice per il quadro), il secondo comma dell'articolo detta che la destinazione della pertinenza è decisa dal proprietario o da chi detiene un diritto reale sopra di essa, legame solo economico e giuridico e non materiale.

Rispettano due regole (Art 818):

  • Principio generale - Gli atti e i rapporti che comprendono la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non viene detto nulla.
  • Seconda regola - Le pertinenze singolarmente possono essere oggetto di atti e rapporti separati.

(Art 819) Qualora la cosa principale sia un bene immobile o mobile registrato e la pertinenza venga alienata da un soggetto non avente la proprietà su essa, ciò pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi salvo che risultano da scrittura avente data certa anteriore; perciò, non è opponibile ai terzi che l'hanno acquistata secondo buona fede se non risulta da scrittura avente data certa.

Universalità di beni (Art 816)

Sono un Complesso/Pluralità di Beni Mobili (omogenei), che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (gregge di pecore, biblioteca), ogni componente ogni parte può essere alienata singolarmente ed essere oggetto di atti e rapporti.

Vi sono dei casi in cui la legge tratta le Universalità Beni Immobili allo stesso modo dei beni immobili:

  • Possesso Vale Titolo (Art 1153) - Come per i beni immobili non vale neanche per le universalità di beni.
  • Usucapione - Il possesso va protratto per un certo periodo di tempo che è il medesimo dei beni immobili.
  • Azione di manutenzione - È un'azione per la difesa del possesso dei beni immobili e delle universalità.

Frutti

(Art 820) La definizione generale è beni prodotti da altri beni. Si suddividono in due categorie:

  • Frutti naturali - Provengono direttamente dalla cosa sia che vi occorra o no l'opera dell'uomo, si acquistano dal momento della separazione dalla cosa madre, prima della separazione si possono disporre come bene mobile futuro, i frutti proprietario della cosa fruttifera salvo che sia stabilito diversamente (Art 821) (Es. parti degli animali, prodotti agricoli delle cave delle miniere e delle torbiere, anche la legna). Inoltre, chi fa i frutti deve rimborsare colui che ha fatto le spese per la produzione e il raccolto (Art 821).
  • Frutti civili - Provengono indirettamente dalla cosa, ossia si traggono come corrispettivo dal godimento che altri abbiano sulla cosa stessa, si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto. (Es. canone di locazione, gli interessi dei capitali).

La proprietà

La proprietà è regolata dagli Articoli 832-951, assicura le massime facoltà e i massimi poteri al titolare del diritto. La Proprietà è imprescrittibile (Art 948) salvi gli effetti dell'usucapione, non si prescrive l'azione tramite l'azione di rivendicazione, infatti ultimo comma, per farlo valere (Non si prescrive la proprietà). Inoltre, il diritto di proprietà è garantito dalla Art 42 della costituzione, garantisce la proprietà privata e assicura la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Questa può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità contro il pagamento di una giusta indennità (Art 834, Art 42).

Il diritto di proprietà

(Art 832) È il diritto di godere e di disporre pieno delle cose in modo ed esclusivo nei limiti e con l'osservanza stabiliti dall'ordinamento giuridico.

  • Godere - Facoltà, ossia traendo tutte le utilità (Usarlo materialmente, Frutti, Locazione) o mantenendo la titolarità.
  • Disporre - Potere, di compiere atti giuridici con i quali si incide sulla titolarità (Compravendita) del diritto o sulla pienezza (creazione di diritti reali minori, servitù) del diritto.

Caratteristiche della proprietà

  • Pienezza - Il godimento del diritto non è delimitato, salvo i divieti di legge che sono negativi ossia si può fare tutto quello che non è vietato, e salvo i limiti al godimento stabiliti dal proprietario (Usufrutto).
  • Esclusività - Potere di impedire le ingerenze altrui rispetto al bene, vi sono dei casi in cui non si può impedire. Es. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia (Art 842). L'esclusività viene garantita dal (Art 949), per escludere l'ingerenza altrui quando ha motivo di temere un pregiudizio o per fare cessare molestie o turbative, e il proprietario richiede che queste cessino oltre al risarcimento del danno.
    • Sia Materiale (Art 841 Chiudere il fondo)
    • Sia Giuridica
  • Elasticità - La proprietà esiste anche se mancano alcuni degli elementi che ne formano il contenuto normale, è elastica e può essere compressa assieme ai diritti e le facoltà, anche se compressa torna tale a seguito del cessare delle cause che ne limitavano l'estensione come, ad esempio, un bene soggetto a diritti reali limitati.
  • Perpetuità - Non deve essere temporanea, vi sono casi di temporaneità (Proprietà Superficiaria) (Art 953).

Estensione della proprietà su un fondo

La zona di profondità non è determinabile a priori, perciò, vigono dei criteri soggettivi come interesse del proprietario, il diritto si estende fino ai limiti dello sfruttamento utile. La disposizione non si applica sulle miniere, cave, torbiere (Art 840).

  • Orizzontalmente - Confini.
  • Verticalmente (Art 840) - Si estende sopra e sottosuolo, per tutto quello che è nel sottosuolo il limite è l'interesse ossia il proprietario non può opporsi all'attività a tale profondità che egli non vi abbia interesse.

Limiti della proprietà

Interesse pubblico

Questa può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità (Art 42, Art 834). L’Art 835 richiede anche una grave necessità pubblica, militare o civile per le requisizioni.

Facoltà di edificare, la quale è concessa con un provvedimento autorizzativo di costruire, si tratta di un provvedimento formale (T.U.Edilizia), una volta rilasciato è irrevocabile, oneroso e trasferibile con la proprietà, viene utilizzato per garantire un controllo pubblicistico dello sfruttamento del suolo, per garantire il rispetto delle norme convenute e il rispetto dell’ambiente. La P.A. controlla gli strumenti urbanistici, e qualora venissero violate le prescrizioni si incoerebbe in sanzioni se non addirittura in nullità del provvedimento. Inoltre (Art 872) regola gli abusi di norme edilizie se vi sono soggetti privati danneggiati, hanno diritto a un risarcimento dei danni e in alcuni casi si può richiedere la riduzione in pristino (Demolizione).

Interesse privato (Art 833-ss)

Normalmente limiti posti alla tutela riguardano i proprietari dei fondi vicini, ma vi sono casi in cui si parla di vicinato intendendo anche Fondi non necessariamente adiacenti. Vi sono tre elementi dei limiti:

  • Reciprocità - Vuol dire che il limite è a carico di ciascun proprietario e a vantaggio degli altri.
  • Automaticità - È automatico vi sono due fondi vicini allora esiste il limite.
  • Gratuità - Non è previsto alcun costo per il vantaggio di questi limiti.

Limiti alla proprietà

Atti emulativi (Art 833) - Vieta gli atti emulativi, ossia atti posti in essere dal proprietario, che non hanno alcuno scopo se non quello di nuocere o recare molestie agli altri, se tutto ciò non viene fatto con un'utilità personale è vietato, e qui si vede il problema dell'applicabilità dell'articolo siccome se si riesce ad individuare anche un qualunque vantaggio anche futuro risult... (testo interrotto).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alvi22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cerdonio Chiaromonte Giuliana.
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