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Diritto privato

Oggetto del rapporto giuridico

I concetti di “bene” e di “cosa” sono spesso confusi o adoperati come sinonimi, ma si tratta in realtà di concetti ben diversi. Secondo l’art. 810 c.c., i “beni” sono una species all’interno del più ampio genus delle “cose”, che rappresentano una parte di materia. Non ogni cosa è dunque un bene: tale è solo la cosa che possa essere oggetto di utilità e oggetto di appropriazione.

  • Le cose per le quali non si è in grado di trarre vantaggio alcuno (es. stelle, giacimenti)
  • Le res communes omnium, ossia le cose di cui tutti possono fruire, senza impedirne una pari fruizione da parte degli altri consociati.

I beni sono cose che, in genere, possono formare oggetto di diritti, quelle, cioè, suscettibili di appropriazione e di utilizzo e che, perciò, possono avere un valore. Se in senso economico “bene” è la “cosa” che presenta un valore, in senso giuridico “bene” è non tanto la res come tale, quanto il diritto sulla res, che ha un valore in funzione della sua negoziabilità, tanto è che sulla medesima res possono concorrere più diritti.

Ad esempio, l'art. 2740 afferma: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. In questo caso il termine bene è impiegato per indicare tutti i diritti (patrimoniali) facenti capo al debitore, configurando così un genus più ampio.

Categorie di beni

Le “cose” che possono essere oggetto di diritti reali si caratterizzano, oltre per la loro suscettibilità di valutazione economica, anche per la loro corporeità.

  • Materiali: beni corporali; il legislatore ricomprende tra questi anche le energie naturali, purché anch'esse abbiano valore economico.
  • Immateriali: i diritti che possono formare oggetto di negoziazione, come credito, quota di una società, strumenti finanziari destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati, dati personali, contenuto delle banche dati, opere di ingegno (le opere letterarie, scientifiche, didattiche, le composizioni musicali).

A riguardo si pone spesso il problema del rapporto tra il diritto dell'autore sul risultato della sua attività creativa e il diritto reale sull'oggetto che costituisce il supporto fisico dell'idea. Il secondo spetta a chiunque sia proprietario dell'oggetto, che può disporre del bene in base al suo diritto di proprietà.

  • Ditta, insegna, marchio, invenzioni e gli altri oggetti di proprietà industriale.
  • Know-how: patrimonio di conoscenze, informazioni, notizie utili, necessarie per attuare un processo produttivo, per acquisire un vantaggio competitivo sul piano organizzativo o commerciale, ecc.

I beni si suddividono in immobili e mobili. Art. 812 stabilisce che i beni immobili devono essere soggetti a trascrizione, presso un registro, utile a certificare il trasferimento del diritto in capo a uno specifico soggetto di quell’immobile. Beni immobili registrati (autovetture, le navi e tutto ciò che è “a metà strada” tra immobile e mobile).

Per quanto riguarda la circolazione dei beni mobili ed immobili, dobbiamo sottolineare che, se per i primi non è necessario un atto scritto, per i secondi la forma dell'atto scritto sancisce la validità stessa del contratto. I beni registrati sono oggetto di iscrizione in registri pubblici, che chiunque può liberamente consultare.

  • Registro immobiliare, in cui vi sono le vicende relative ai beni immobili.
  • Pubblico registro automobilistico, in cui vi sono le vicende relative agli autoveicoli.
  • Registri indicati dall'art. 146 cod. civile, in cui sono pubblicate vicende relative a navi e galleggianti.
  • Registro aeronautico nazionale, in cui vi sono le vicende relative agli aeromobili.

Prodotti finanziari

Si intendono tutte le forme di investimento di natura finanziaria, ossia tutte le forme di impiego di risparmio effettuato in vista di un ritorno economico. Tra i prodotti finanziari una posizione rilevante la occupano i c.d. strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito), il cui tratto comune è l'idoneità a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali.

Caratteristiche dei beni

Fungibili e infungibili

  • Fungibili: beni individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere (es. denaro). Non interessa, secondo la comune valutazione, avere proprio quel bene, ma una data quantità di beni di quel genere.
  • Infungibili: beni individuati nella loro specifica identità (es. beni immobili).

La fungibilità dipende dalla natura dei beni (es. quadro di un celebre autore infungibile) o dalla volontà delle parti (possono attribuire carattere infungibile ad un oggetto che dovrebbe essere considerato fungibile). I beni fungibili ed infungibili sono sottoposti ad una disciplina parzialmente diversificata: ad esempio, per trasmettere all’acquirente la proprietà, nel caso di un bene infungibile è sufficiente che le parti raggiungano un accordo al riguardo, mentre nel caso di beni fungibili occorre altresì la separazione o specificazione (numerazione, pesatura, misura della parte dovuta). Questa distinzione serve anche a distinguere il mutuo (beni fungibili) dal comodato (beni infungibili).

  • Beni consumabili (o beni ad utilità/fecondità semplice): non possono arrecare utilità all'uomo senza perdere la loro individualità o senza che il soggetto se ne privi.
  • Beni inconsumabili (o beni ad utilità permanente/fecondità ripetuta): sono suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza (es. edificio).

Anche in questo caso vi sono differenze in merito agli istituti giuridici applicabili: es. il comodato attiene solo a beni inconsumabili, mentre il mutuo si addice a beni consumabili.

  • Divisibili: suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica; questa nozione assume rilievo in merito alla contitolarità di diritti sul bene.
  • Indivisibili: quelli che non rispondono a tale caratteristica (es. animale vivo, autovettura ecc.).

Presenti: possono essere oggetto immediato di un eventuale rapporto contrattuale e attualmente identificabili.

Futuri: possono essere oggetto di trasferimento e circolazione, con la differenza che danno origine ad accordi e contratti con effetti obbligatori, anziché reali. Es. compravendita di un bene futuro: effetti obbligatori. Un contratto ad effetti obbligatori obbliga però il venditore a che questo bene venga effettivamente ad esistenza. Il compratore non gode subito dell’effetto traslativo (reale) tipico della compravendita. Per “effetto reale” si intende l’effetto traslativo, dunque il passaggio immediato del diritto dal compratore al venditore, indipendentemente dalla consegna materiale del bene. La realtà fa riferimento all’immediatezza del trasferimento a seguito del consenso. Il bene, ancorché non consegnato, viene trasferito al compratore nella sua proprietà.

I frutti

Si distinguono in due categorie:

  • Frutti naturali: sono prodotti direttamente da altro bene, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (es. prodotti agricoli, legna, parti degli animali). Perché si possa parlare di frutti, occorre comunque che la produzione abbia carattere periodico e non incida né sulla sostanza né sulla destinazione economica della cosa madre. Finché non avviene la separazione dal bene che li produce, i frutti naturali si dicono “pendenti” non hanno ancora un’esistenza autonoma e sono parte della “cosa-madre”. Solo con la separazione i frutti acquistano una loro distinta individualità e divengono oggetto di autonomo diritto di proprietà.
  • Frutti civili: quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbiano (es. locazione). I frutti civili devono presentare il requisito della periodicità e si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

Combinazione di beni

I beni possono essere impiegati dall’uomo o separatamente o insieme o collegati ad altri. Alcune distinzioni:

  • Bene semplice: gli elementi del bene sono talmente compenetrati tra di loro che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto (es. un animale, una pianta).
  • Bene composto: bene risultante dalla connessione, materiale o fisica, di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere autonoma rilevanza giuridica ed economica (es. autovettura). Se vendo un bene composto (es. automobile), la vendita abbraccia tutti gli elementi di cui consta, senza che ciò ne escluda l’individualità.

Nell’ipotesi in cui i singoli elementi appartengano a persone diverse dal proprietario del tutto, bisogna distinguere:

  • Se il tutto è una cosa mobile il proprietario di un singolo elemento può rivendicare.
  • Se il tutto è un immobile, il principio dell’accessione i singoli elementi diventano di proprietà del titolare dell’immobile, salvo indennizzo o risarcimenti.

Pertinenze

Nella “cosa composta” gli elementi che la costituiscono diventano parti di un tutto, il quale non può sussistere senza di essi; le pertinenze sono invece beni accessori che vengono ad essere individuati come beni singoli, ma che fanno materialmente parte di un bene principale, arricchendone valore, funzione e utilità. Es. appartamento con il suo garage, che funge da accessorio del bene principale non è un unicum, nel senso che i due beni sono materialmente e giuridicamente distinti, ma poiché il bene accessorio è stato costruito per dare più utilità al bene principale, se il soggetto vuole trasferire il bene principale, si trasferisce unitamente ad esso anche il bene accessorio. Il fatto che ci sia questa inscindibilità significa che il bene principale viene alienato unitamente a tutti i suoi beni accessori. È nella disponibilità delle parti quello di disporre il non trasferimento del bene accessorio, ma se nulla si dispone, il trasferimento è immediato.

Presupposti per la costituzione del rapporto pertinenziale debbono concorrere:

  • Elemento oggettivo: rapporto di servizio o ornamento tra cosa accessoria e cosa principale.
  • Elemento soggettivo: la volontà, espressa o anche solo tacita, di effettuare la destinazione dell’una cosa a servizio od ornamento dell’altra.

Il vincolo di pertinenza può intercorrere tra:

  • Immobile ed immobile (es. posto auto posti al servizio di una casa d’abitazione).
  • Mobile ed immobile (es. strumenti ed utensili di un fondo).
  • Mobile e mobile (es. scialuppe e arredi di una nave).

Il vincolo di accessorietà dev’essere:

  • Durevole, ossia non occasionale.
  • Posto in essere da chi è proprietario della cosa principale o chi ha un diritto reale su di essa.

Le universalità patrimoniali

L'universalità è un insieme di cose mobili dello stesso genere che prese singolarmente mantengono la loro autonomia, ma unite formano un unico bene e il titolare lo è nella sua totalità es. gregge di pecore, libri di una biblioteca.

L’universalità di mobili si distingue:

  • Dalla cosa composta, perché non vi è coesione fisica tra le varie cose.
  • Dal complesso pertinenziale, poiché le cose non si trovano in rapporto di subordinazione l’una rispetto all’altra, ma tutte insieme costituiscono un'entità nuova dal punto di vista economico-sociale.

I beni che formano l’universalità possono essere considerati a volte separatamente a volte come un tutt’uno, dipende dalla volontà delle parti.

Differenze di regime tra universalità e singoli beni mobili: il principio del possesso vale titolo non si applica all’universalità di mobili, infatti in caso di acquisto a non domino, per le universitas, occorre che io abbia il possesso dell’universalità per 10 anni (usucapione).

La dottrina distingue anche tra:

  • Universalità di fatto: più beni mobili unitariamente considerati.
  • Universalità di diritto: la legge adopera una riduzione ad unità di più beni o rapporti giuridici (es. l’eredità).

Beni pubblici e beni degli enti ecclesiastici

Di “beni pubblici” si parla in due sensi:

  • Beni appartenenti ad un ente pubblico c.d. “beni pubblici in senso soggettivo”.
  • Beni assoggettati ad un regime speciale per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui questi cespiti sono destinati c.d. “beni pubblici in senso oggettivo”.

Sono beni pubblici in senso oggettivo:

  • Beni demaniali si distinguono a loro volta in:
    • Beni immobili del demanio necessario, in quanto appartenevano necessariamente allo Stato.
    • Beni, immobili ed universalità di mobili, del demanio accidentale possono appartenere anche a privati e sono “demaniali” solo se appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale (demanio stradale; demanio aeronautico civile; demanio culturale).
  • Beni patrimoniali: beni “non demaniali” appartenenti ad un ente pubblico anche non territoriale.
    • Beni, immobili e mobili, del patrimonio indisponibile (es. foreste, miniere, cave), che non possono essere sottratti alle rispettive destinazioni se non con le modalità previste dalle norme del diritto pubblico.
    • Beni del “patrimonio disponibile”, che non sono destinati direttamente e immediatamente al perseguimento di fini pubblici e, conseguentemente, sono soggetti, salvo deroghe contenute in leggi speciali, alle norme del codice civile (es. possono essere alienati o fatti oggetto di atti dispositivi).

Il resto sul libro + azienda e patrimonio (pag. 199-203 sul libro)

L’influenza del tempo sulle vicende giuridiche

Nozioni generali

Il tempo, nell’ordinamento giuridico, è un fattore determinante sotto vari aspetti. L’art. 2963 c.c. stabilisce come i termini devono essere calcolati:

  • Non si conta il giorno iniziale.
  • Si computa quello finale.
  • Il termine scadente il giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
  • Se il termine è a mese, si segue il criterio ex nominatione e non ex numeratione dierum, il termine scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
  • Se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

Influenza del tempo sull’acquisto e sull’estinzione dei diritti soggettivi

Il decorso di un determinato periodo di tempo, può dar luogo a:

  • Acquisto di un diritto soggettivo: dà luogo ad usucapione o prescrizione estintiva.
  • Estinzione di un diritto soggettivo: dà luogo a prescrizione estintiva o decadenza.

La prescrizione estintiva

La prescrizione estintiva produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Esigenza di certezza dei rapporti giuridici: il fatto che un determinato diritto soggettivo non venga esercitato, induce nella generalità delle persone alla convinzione che esso non esista o sia stato abbandonato.

Operatività della prescrizione

La prescrizione estintiva, dunque, è un istituto di ordine pubblico e le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto ed il tempo necessario affinché ciò si verifichi sono inderogabili. Di conseguenza, le parti non possono rinunciare alla prescrizione:

  • Né preventivamente, una tale clausola verrebbe apposta a tutti i contratti.
  • Né mentre è in corso il termine prescrizionale.

La rinuncia successiva è, invece, posta alla valutazione dell'interessato. L’art. 2937 c.c. consente la rinuncia dopo che la prescrizione si è compiuta (ad es., non sempre far uso della prescrizione successiva è conforme all’etica).

Come ogni manifestazione di volontà, la rinuncia alla prescrizione può essere:

  • Tacita se risulta da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
  • Espressa e proprio perché è rimesso alla volontà dell’interessato avvalersi o meno della prescrizione già compiuta, il giudice non può rilevarla d’ufficio, ma può essere solo eccepita dalla parte che vi ha interesse (c.d. non rilevabilità d’ufficio). Ma è rilevabile dai creditori, che possono sostituirsi all'interessato e far valere la prescrizione, anche se la parte di abbia rinunziato (c.d. rilevabilità in via surrogatoria).
  • Pagamento del debito prescritto: se il debitore, nonostante il debito sia ormai prescritto, paga ugualmente, non può farsi restituire quanto versato (è un’ipotesi di obbligazione naturale).

Oggetto della prescrizione

La regola è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione; ne sono esclusi (c.d. diritti imprescrittibili):

  • Diritti indisponibili
  • Diritti della personalità
  • Responsabilità genitoriale
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maddi 02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Montecchiari Tiziana.
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