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Diritto privato: nozioni generali

Il significato del termine "diritto"

Il termine diritto può assumere un duplice significato: Diritto come complesso di regole necessarie all'uomo per relazionarsi esercitando proprie libertà rispettando quelle altrui, evitando giustizie private ed anarchia (diritto in senso oggettivo). Diritto indica anche facoltà/potere attribuito ad un soggetto di agire per soddisfare un proprio interesse derivante da una norma giuridica (diritto in senso soggettivo – che a sua volta, implicando l'esistenza di norme giuridiche, deriva dal diritto in senso oggettivo).

Definizione di regola

Che cos'è una regola? Un enunciato con lo scopo di prescrivere un comportamento, qualificandolo come obbligatorio (quindi che deve essere tenuto) o meno (quindi non deve essere tenuto) o come lecito (che può essere tenuto).

Quando una regola è "giuridica"?

Ci sono diversi criteri per determinarlo. Il primo criterio afferma che è giuridica una regola che (diversamente dalle altre) è necessaria per garantire una pacifica convivenza tra gli uomini. Il secondo criterio è che esista un modo per garantirne l'osservanza (solitamente mediante previsione di una sanzione: regola giuridica = sanzionabile o coercibile). Il terzo criterio si basa su regole che trovano propria fonte in atti a cui i consociati attribuiscono tale potere (fonti del diritto).

Una regola giuridica è una regola di comportamento condizionato: se si verificano determinati fatti si dovrà/potrà/non dovrà comportarsi in un certo modo (ad esempio risarcimento per fatto illecito).

Fattispecie

Il termine fattispecie deriva dal latino e significa "immagine del fatto", quindi una breve descrizione di una situazione. In ambito giuridico essa assume due sensi:

  • Fattispecie astratta: Ipotetica situazione tipo descritta dalla norma di legge (nel caso di art. 2043 la fattispecie astratta è che un soggetto rechi danno ad un altro).
  • Fattispecie concreta: Situazione reale a cui la regola si applica (nel caso fattispecie concreta è che un automobilista investa un pedone).

Le fattispecie producono conseguenze giuridiche: contenuto prescrittivo della norma. Inoltre, le fattispecie possono essere semplici o complesse.

  • Semplice: Vedi casi sopra (costituita da un unico fatto) art. 927 ss.
  • Complessa: Realizzarsi di più fatti (leggi Cose ritrovate – in questo caso si intende fattispecie complessa perché sono previsti più "momenti" ovvero ritrovamento oggetto, consegna oggetto al proprietario o al Sindaco, sindaco emette avviso di ritrovamento etc.) Se tutti questi fatti non si realizzano, allora gli effetti giuridici non si verificheranno.

Caratteristiche della norma giuridica

Da quanto sopra derivano i caratteri della norma giuridica: generalità ed astrattezza.

  • Generalità: Norma giuridica riferita a una serie interminabile di soggetti (quindi non individuata attraverso singole e determinate persone) (ad esempio art. 6 diritto al nome "ogni persona").
  • Astrattezza: Norma giuridica destinata ad applicazione a una serie indefinita di situazioni (quindi sinonimo di "ripetibilità").

Procedimento di sussunzione

Riconoscere in un caso concreto i presupposti di una norma applicabile (ricondurre fattispecie astratta a fattispecie concreta).

Classificazione norme giuridiche

  • Contenuto: Distingue norme precettive/proibitive e permissive.
    • Precettive: Impongono determinato comportamento (quindi è comportamento obbligatorio) art. 833.
    • Proibitive: Vietano determinato comportamento (ad esempio divieto atti emulativi – atto formalmente lecito effettuato solamente per arrecare danno. Ad esempio due vicini di casa hanno vista panoramica. Uno dei due costruisce sul proprio terreno una staccionata con lo scopo di impedire la vista al vicino. Questo atto è atto emulativo) art. 832.
    • Permissive: Permettono un determinato comportamento (ad esempio proprietà).
  • Applicazione: Si distinguono norme di diritto comune, di diritto speciale e di diritto eccezionale.
    • Norme di diritto comune: Dettate nella generalità dei casi (locazione).
    • Norme di diritto speciale: Norme per determinate categorie di soggetti (locazione ad uso abitativo).
    • Norme di diritto eccezionale: Norme che si discostano da norme comuni ponendovisi in contrasto (ad esempio contratto; in contrasto la legge stabilisce che i gestori di trasporto pubblico sono OBBLIGATI a stipulare contratto di trasporto con chiunque ne faccia richiesta).
  • Derogabilità: Identifica norme cogenti e norme relative. art.143
    • Norme cogenti: Ovvero norme inderogabili (vanno osservate da tutti) (es. diritti e doveri coniugi) art.1282.
    • Norme relative: Derogabili/contrattabili dai soggetti (ad esempio interessi obbligazioni pecuniarie).

Differenza tra diritto privato e diritto pubblico

Diritto privato riguarda interessi dei singoli privati. Diritto pubblico disciplina organizzazione degli enti pubblici (tra cui lo Stato), le loro azioni verso la collettività e regola comportamenti da tenere per rispettare la vita associata (si occupa anche di rapporti tra privato e collettività) (si articola in costituzionale, tributario, penale, amministrativo …).

Codice civile e libri

Codice civile promulgato nel 1942 ispirato alla libertà privata. Si compone di 6 libri, preceduti dalle c.d. disposizioni preliminari o preleggi.

  • Libro I: Persone e famiglia
  • Libro II: Successioni
  • Libro III: Proprietà
  • Libro IV: Obbligazioni
  • Libro V: Lavoro
  • Libro VI: Diritti e loro tutela

Testi unici

Testi unici: raccolte di leggi già vigenti, con lo scopo quindi di facilitare conoscenza norme e loro applicazione.

Fonti del diritto

Si distinguono:

  • Fonti di produzione diritto: Ogni atto idoneo a produrre norme e a modificarle. art.1

Una iniziale classificazione fu data da preleggi che prevedeva come fonti:

  1. Leggi
  2. Regolamenti
  3. Norme corporative (ex norme fasciste ormai abrogate)
  4. Usi e consuetudini

Art.1 risale al 1942 e quindi ci sono stati cambiamenti nelle fonti, tra cui introduzione Costituzione che ad oggi è al primo gradino della gerarchia delle fonti. La Costituzione italiana è di tipo lunga (disciplina vari argomenti e non solo la forma di stato) e rigida (non modificabile con leggi ordinarie; viene inoltre richiesta procedura rafforzata. Inoltre alcuni punti della Costituzione non sono modificabili come ad esempio ordinamento repubblicano).

Gerarchia delle fonti

Al secondo posto si inseriscono il Trattato istitutivo dell'UE e le norme emesse da organismi comunitari tra cui:

  • Regolamenti: Hanno portata generale, immediatamente e direttamente applicabili internamente agli stati membri.
  • Direttive: Riguardano risultati da raggiungere (ma non il modo in cui farlo) e non sono direttamente applicabili; devono infatti essere recepite dagli stati membri.
  • Decisioni e decreti attuativi: Atti che disciplinano situazioni ben definite e sono vincolanti solo per destinatari specifici (ad es. casi di tutele della concorrenza).

Avuti questi due cambiamenti nella gerarchia delle fonti, le leggi passano al terzo gradino di importanza.

Leggi

Per "legge" si intendono diverse cose:

  • Legge in senso formale (o senso stretto): Atti approvati dal Parlamento.
  • Atto avente forza di legge: Atto che non è vera legge ma ha la stessa forza (sono sullo stesso piano) emanati dal governo. A sua volta si divide in decreto legge e decreto legislativo. art.77 Costituzione.
  • Decreti leggi: Provvedimento provvisorio avente forza di legge e con efficienza immediata, adottato dal governo in casi straordinari e di emergenza. Devono essere trasformati in legge ordinaria dal Parlamento entro 60gg a pena di perdita di efficacia.
  • Decreto legislativo: Atto normativo emanato dal governo mediante legge delega del parlamento (la quale contiene oggetto, tempistiche, linee guida per il governo).

Esistono inoltre anche leggi regionali (riforma titolo V costituzione avutasi con legge costituzionale 3/2001) che disciplinano in base a principio di competenza in costituzione, in tale articolo infatti sono elencate materie di esclusiva competenza statale/ di legislazione concorrente (lo stato fissa principi generali mentre le regioni legiferano nel dettaglio)/ legislazione esclusiva delle regioni (inoltre per tutte le materie che non sono incluse in legislazione esclusiva statale o concorrente, si intendono di competenza delle regioni).

Altre fonti del diritto

Al quarto posto delle fonti è poi occupato dai regolamenti: Atti emanati da enti indipendenti. All'ultimo posto gerarchico troviamo usi e consuetudini: Comportamento generalizzato e ripetuto dai consociati (osservato da tutti) e sul quale vi sia la convinzione che esso si tratti di comportamento GIURIDICAMENTE doveroso.

Usi possono avere efficacia qualora vi siano situazioni non disciplinate da leggi (preter legem) ((secundum legem – art. 1496 cc) oppure essi possono anche essere richiamati dalla legge ad es. (contra legem) Ovviamente non possono essere contro la legge). Solitamente gli usi non sono scritti e sorge il problema della loro reperibilità; per questo vengono raccolti da alcuni soggetti come ad esempio le CCIAA che raccolgono regolamenti riguardanti il commercio.

Entrata in vigore delle norme

Perché una norma abbia efficacia deve essere promulgata e deve essere entrata in vigore, in particolare deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale (o in Bollettino regionale se legge regionale) e deve essere trascorso il periodo di Vacatio legis (15gg tra pubblicazione ed entrata in vigore).

Conflitto tra norme

Può capitare che alcune norme entrino in conflitto e per risolvere tali problemi esistono diversi criteri che cambiano a seconda delle situazioni:

  • In un conflitto tra norme derivanti da fonti di pari grado: Si applicherà l'ordine cronologico ovvero prevarrà la norma temporalmente successiva che andrà ad abrogare la precedenti (abrogazione preleggi).
  • In conflitto tra norme prodotte da fonti di grado diverso: Prevarrà la norma della fonte di grado gerarchico più elevato.
  • Quando una legge sfora dalla propria competenza: Si deciderà secondo criterio di competenza.

Con abrogazione si intende la cessazione di efficacia di una norma. Per l'abrogazione si richiede una norma di almeno pari grado rispetto alla precedente. Abrogazione non è retroattiva (anche irretroattività della legge ovvero le leggi civili dispongono SOLITAMENTE solo per il futuro; può infatti capitare che esistano leggi con efficacia retroattiva purché tale efficacia sia espressa nelle legge stessa come ad es. art.25 (l'irretroattività deve essere tassativamente rispettata dal legislatore penale secondo costituzione).

Interpretazione delle norme

L'art.12 disposizioni preliminari cc (o "preleggi") tratta dell'interpretazione della legge – interpretazione letterale ovvero considerare le parole contenute nel testo di legge ("significato proprio delle parole secondo la connessione di esse").

Altro tipo di interpretazione deriva dal fatto che all'interno del testo legislativo le parole hanno scopo di prescrivere comportamento. Pertanto l'operatore giuridico deve interpretare la norma coerentemente al fine prescrittivo stesso della norma ricorrendo così ad interpretazione logica ("dall'intenzione del Legislatore").

Risultati dell'interpretazione

  • Interpretazione estensiva: La norma che risulta a fine interpretazione ha significato più ampio rispetto a quello di partenza.
  • Interpretazione restrittiva: La norma risultante ha significato più ristretto.

Soggetti che effettuano interpretazione

  • Interpretazione giudiziale: Effettuata da giudice nel caso concreto che deve risolvere. Questa interpretazione vincola SOLTANTO le parti in causa (Italia segue sistema di civil law: il precedente giudiziale non ha efficacia vincolante).
  • Interpretazione dottrinale: Effettuata da studiosi del diritto per fini scientifici/didattici/pratici con lo scopo di stabilire l'effettiva verità della norma (poiché non è interpretazione di parte – anche questa non ha efficacia formalmente vincolante).
  • Interpretazione autentica: Effettuata dal legislatore mediante una legge ("legge di interpretazione autentica") con lo scopo di dare l'effettiva interpretazione di norme con difficoltà applicative (è vincolante per tutti).

Ordinamento giuridico

Le disposizioni normative non sono mai testi isolati ma fanno parte di un contesto maggiore, c.d. ordinamento giuridico, ovvero complesso di tutte le norme giuridiche che regolano una società (ordinamento giuridico = diritto in senso oggettivo).

La stessa idea di ordinamento giuridico impone di considerare la totalità delle norme come sistema ovvero insieme ordinato in cui ogni norma influenza e "spiega" le altre. Questa idea di sistema è alla base di:

Interpretazione sistematica

Non compare nell'art.12. Impone all'interprete di attribuire ad una norma, quel significato che essa potrebbe avere se letta in connessione con tutte le altre norme dell'ordinamento (per evitare antinomie ovvero contrasti tra norme) (ad esempio se una norma dice "minore d'età" essa andrà letta con art.2 che sancisce minore d'età = minore di anni 18).

Procedimento analogico

L'analogia è strumento per colmare lacune dell'ordinamento, ovvero quando non si trova una disposizione normativa applicabile ad una fattispecie concreta (quindi quando in prima osservazione una fattispecie concreta non sembra riconducibile ad alcuna fattispecie astratta) (in Italia il giudice è chiamato solo ad applicare l'ordinamento, pertanto in caso di lacune esso NON potrà agire come legislatore per "creare" una norma applicabile e allo stesso tempo esso NON può rifiutarsi di giudicare al reato di denegata giustizia).

Per risolvere la questione quindi si ricorre al c.d. postulato di completezza dell'ordinamento per evitare che lo stesso possa essere integrato da regole provenienti da fonti ad esso esterne (tipo volontà dei giudici). Non è scritto da nessuna parte ma risulta da secondo comma art.12 preleggi "Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe".

È da qui che deriva il procedimento analogico (analogia legis) art.14. Però non tutte le norme possono essere oggetto di estensione analogica (norme penali ed eccezionali non possono essere estese analogicamente a casi simili). Le norme penali infatti richiedono il verificarsi TASSATIVO della fattispecie riportata dalla norma, questo a tutela della libertà dell'individuo; mentre per le norme eccezionali esse non sono estendibili per il semplice fatto di mantenere il rapporto tra "regole-eccezioni".

Procedimento analogico ricorre anche ad analogia iuris (ovvero ricorrere ai principi generali dell'ordinamento) che garantisce ulteriormente il postulato di completezza.

Presupposti analogia legis

  1. Esistenza di una lacuna
  2. Identità di ratio (caso previsto e caso non previsto devono essere simili e l'identità riguarda la ratio per cui il legislatore ha disciplinato il caso in quel modo)
  3. Non norma penale od eccezionale

Situazioni giuridiche soggettive

Situazione giuridica soggettiva: Situazione o posizione in cui si viene a trovare un soggetto in seguito all'applicazione di una norma giuridica. art. 927

Es. per cose smarrite, ha la particolarità di collocare due soggetti in una determinata situazione giuridica. Infatti il primo soggetto (colui che ritrova la cosa) si ritrova nella posizione di chi è obbligato a tenere determinato comportamento; mentre il proprietario della cosa smarrita è nella posizione di chi può pretendere un determinato comportamento. Tra i due si origina un rapporto c.d. giuridico (relazione tra due o più soggetti che hanno situazioni giuridiche tra loro correlate).

Tipi di situazioni giuridiche

  • Situazione giuridica attiva: Quella della parte avvantaggiata (il proprietario della cosa smarrita).
  • Situazione giuridica passiva: Quella in cui si trova la parte svantaggiata (il ritrovatore della cosa smarrita), prevede quindi l'origine di un obbligo (ovvero appunto comportamento dovuto nei confronti altrui).
  • Situazione giuridica complessa: I soggetti del rapporto giuridico si trovano contemporaneamente in posizioni di diritto-obbligo (vedi combinato disposto, art.927-930, ovvero lettura combinata, di il ritrovatore ha l'obbligo di restituire la cosa ma può anche richiedere un premio pari al 1/10 della cosa trovata).

Soggezione e potestà

La situazione giuridica passiva può prevedere anche la c.d. soggezione, ovvero situazione in cui il soggetto passivo subisce gli effetti sortiti dall'esercizio di un potere della parte attiva. Analogamente, dalla parte attiva si può avere potestà e diritto potestativo.

In particolare la potestà costituisce situazione giuridica attiva attribuita ad un soggetto per soddisfare esigenze non direttamente sue (potere-dovere attribuito ad un soggetto per tutelare interessi di altri) (es. vedi responsabilità genitoriale). Diritto potestativo invece è potere attribuito ad un soggetto di creare/modificare/estinguere determinata situazione giuridica, che coinvolge anche altro soggetto, con la sola manifestazione di volontà unilaterale (il soggetto interessato è quindi in situazione di soggezione, pertanto non deve fare nulla ma non può nemmeno opporsi) (ad es. diritto di recesso dal contratto riconosciuto al consumatore – il consumatore può esercitare tale diritto e sciogliere il contratto con la sola propria volontà unilaterale, pertanto il professionista sarà in situazione di soggezione poiché non è necessario che faccia nulla ma non può nemmeno opporsi a scioglimento contratto; altro esempio è la condizione risolutiva espressa di un contratto).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DavideDMH di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Omodei Salè Riccardo.
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