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Diritto privato 23 gennaio 2023 - L’ordinamento giuridico

Definizioni dell’ordinamento giuridico

  1. Ogni società umana non può vivere pacificamente senza un complesso di regole, che disciplinano i rapporti tra i membri che la compongono;
  2. Il sistema di regole, principi, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività ed è, quindi, regolato il vivere sociale, costituisce l’ordinamento giuridico;
  3. La comunità politica, che procede qualsiasi altra, in quanto ne condiziona il conseguimento dei fini e tende ad assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni dei suoi membri possano svolgersi in modo ordinato e pacifico è la società politica, che è storicamente eretta a Stato.

Attribuzioni dell’ordinamento giuridico dello Stato

Le attribuzioni dell’ordinamento giuridico dello Stato sono:

  • La territorialità: il nostro Stato non può porre norme al di fuori del proprio territorio, né un altro Stato può porre norme nel territorio del nostro Stato;
  • La sovranità/originarietà: lo Stato non riconosce sul proprio territorio alcun altro ordinamento sovraordinato.

L’ordinamento giuridico, inteso tradizionalmente, è quindi collegato ad un Paese, allo Stato.

Esistono però al suo interno una pluralità di ordinamenti e di comunità.

  • Si pensi, per esempio, in Italia all’ordinamento delle Regioni, nei limiti di autonomia stabiliti dall’art. 117, Cost.;
  • All’ordinamento delle autonomie locali, art. 5 Cost.;
  • All’ordinamento degli stessi privati, i quali, nei limiti stabiliti dall’ordinamento dello Stato, possono liberamente formare regole e modelli di convivenza, eretti a sistema, es. ordinamento sportivo.
  • Esistono e convivono con l’ordinamento dello Stato anche ordinamenti ad esso esterni: l’ordinamento della Chiesa cattolica, quello dell’Unione Europea ecc.
  • L’art. 10, Cost., enuncia il principio per cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
  • L’art. 11, Cost., stabilisce che l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le Nazioni: promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Il principio espresso dall’art. 11, Cost., era stato pensato, in origine, facendo riferimento all’O.N.U.
  • A seguito del processo di unificazione europea, lo Stato italiano ha accettato numerose limitazioni di sovranità, conseguenti alla sua adesione all’Unione, che sono state reputate legittime, alla luce dell’art. 11, Cost., che attribuisce, nei limiti della Costituzione, rilevanza a norme sovraordinate finanche alle leggi dello Stato italiano e, si discute, ad alcune norme di rilevanza costituzionale.

La norma giuridica

Ciascuna regola, che compone l’ordinamento giuridico, è detta norma giuridica. Il sistema delle norme, con cui è assicurato l’ordine in una determinata società, è inteso, formalmente, come il diritto in senso oggettivo di tale società.

In un’accezione formale dell’ordinamento, la giuridicità della norma non dipende dal fatto che abbia un dato contenuto. Dipende piuttosto dal fatto che questa regola sia vincolante per tutti i membri di quell’ordinamento giuridico, sia cioè dotata di autorità, e sia stata emanata secondo le procedure, che lo stesso ordinamento reputa idonee allo scopo; sia cioè espressione di una delle fonti, che l’ordinamento giuridico, reputa idonee a tale specifico scopo.

La norma giuridica non va confusa con la sua formulazione: quel che conta è il precetto, che è il risultato dell’interpretazione della norma nell’ambito del sistema giuridico. La norma giuridica non va confusa neanche con la legge. La legge in senso tecnico, ossia il provvedimento avente valore “forza di legge” (art.134, Cost., e art. 2, disposizioni sulla legge in generale) è un atto normativo scritto, che è emanato dal Parlamento secondo le procedure stabilite dalla Costituzione (art. 70 e segg., Cost.), che contiene norme giuridiche aventi forza di legge.

Il Parlamento può anche delegare al Governo, in ipotesi di necessità e urgenza, la funzione legislativa; sarà il Governo tramite decreti legge e decreti legislativi ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge, siccome però la sovranità popolare si esprime attraverso l’elezione democratica dei membri del Parlamento, i decreti legge e decreti legislativi vanno successivamente approvati dal Parlamento, organo investito del potere legislativo.

Esistono anche altre fonti, sovraordinate o subordinate alla legge ordinaria.

La struttura della norma è, di solito, formata da un enunciato prescrittivo, che si articola in un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi la stessa norma ricollega un determinato effetto giuridico, es. usucapione, vendita risarcimento del danno extracontrattuale.

Art. 2043 cod. civ. che regola la fattispecie dell’illecito extracontrattuale recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Precetto: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Effetto giuridico: obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Si definisce fattispecie astratta il fatto descritto dalla norma, al cui verificarsi conseguono determinati effetti giuridici, vedi esempio sopra.

Si definisce invece fattispecie concreta il fatto o fatti realmente accaduti, ai quali la norma ricollega determinati effetti giuridici, nel caso dell’art. 2043 illecito commesso da autista che causa un sinistro coinvolgendo altri individui.

La fattispecie può essere semplice quando consiste in un unico fatto giuridicamente rilevante, es. art. 456 cod. civ. La successione si apre al momento della morte - unico fatto specifico - nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, oppure complessa, quando consta di più fatti. In tal caso la sua formazione può essere anche progressiva, es. contratto sottoposto a condizione sospensiva - ovvero un contratto è inefficace fino al verificarsi di un certo evento futuro ed incerto. È diffusa l’opinione secondo cui una norma oltre che consistere in un precetto, è anche assistita da una sanzione, nell’ipotesi in cui non sia osservata, es. obbligo di risarcire un danno. Ciò non è sempre vero ma molto frequente, es. norme che determinano uno status.

I caratteri della norma giuridica

Dalla rivoluzione francese in poi, si è ritenuto che la norma giuridica debba possedere i caratteri della astrattezza, non deve essere dettata per singoli casi, ma per situazioni ipoteticamente individuate, e della generalità, non deve essere emanata per casi specifici e per singoli individui.

Questi postulati, seppur non validi in assoluto, vanno tenuti presenti alla luce del disposto dell’art. 3, comma 1, Cost., che sancisce l’uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge, di modo che una legge che disponesse in maniera irragionevole a favore o a danno di singoli individui sarebbe censurabile per incostituzionalità.

Le fonti di produzione delle norme giuridiche sono i fatti o gli atti emanati attraverso un apposito procedimento, idonei a produrre.

Rispetto a ciascuna fonte del diritto si pongono i seguenti problemi:

  • La necessità di individuare l’Autorità che può emanare le norme;
  • Il procedimento attraverso il quale l’atto deve essere emanato;
  • Il documento che contiene le regole;
  • I precetti rinvenibili nel documento.

Questi problemi sono risolti dall’ordinamento che contiene specifiche regole al riguardo. Questa è un’esigenza a priori, a cui l’ordinamento deve assolvere.

Nell’ipotesi di pluralità di fonti e di atti idonei a dettare norme, si pone l’ulteriore problema di stabilire quale tra le fonti o tra le regole debba avere prevalenza.

Problema risolto nel 1942 dall’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, ordinando le fonti nel seguente modo decrescente:

  • Legge;
  • Regolamenti;
  • Norme corporative;
  • Usi.

Con l’avvento della Costituzione, l’ordine è il seguente:

  • Costituzione e leggi costituzionali;
  • Legge ordinaria ed atti ad essa equiparati per valore e forza, decreti legislativi e decreti legge;
  • Leggi regionali, art. 117, Cost.;
  • Regolamenti;
  • Usi.

Un posto a sé hanno i regolamenti e le direttive UE. I regolamenti sono atti che contengono disposizioni direttamente applicabili dai giudici degli Stati membri. La Corte Costituzionale reputa che prevalgono sulle leggi ordinarie in ipotesi di conflitto. Le direttive sono, invece, rivolte agli organi legislativi degli Stati membri, e, come tali, non sono in genere applicabili dai giudici nei rapporti tra i privati.

Sebbene una direttiva sia fonte di diritti per i privati, la mancata attenzione da parte di un singolo Stato membro dell’UE può esporlo ad azione di risarcimento danni. Tutte queste limitazioni della sovranità dell’ordinamento giuridico italiano sono giustificate facendo riferimento all’art 11 Cost.

L’uso o consuetudine è una fonte non scritta e consiste nella ripetizione generale e costante in un certo ambiente di un comportamento esteriorizzato per un certo tempo, con la convinzione, da parte dell’ambiente sociale, che questo comportamento sia giuridicamente doveroso. Esistono consuetudini che operano in accordo con la legge; altre che operano al di là della legge, cioè in materie, che la legge non disciplina, altre ancora sono contro la legge. Queste ultime non sono ammesse, art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale.

L’efficacia temporale delle leggi

La legge dopo essere stata approvata ed emanata deve essere promulgata da parte del Presidente della Repubblica entro un mese dalla sua approvazione.

Le leggi sono subito pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, vacatio legis.

Le leggi possono perdere efficacia per motivi come:

  • Abrogazione della legge: fenomeno giuridico in base a cui una norma giuridica viene revocata per porre così fine alla sua vigenza, circoscrivendo nel tempo la sua efficacia e applicabilità.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale consiste nella possibilità di ottenere una decisione della Corte Costituzionale circa l'apparente contrasto di un determinato atto con la Costituzione.
  • L’irretroattività della legge, art. 11, disposizioni preliminari: la legge non si applica che per il futuro, quindi dal momento in cui entra in vigore. Fanno eccezione per esempio le leggi interpretative che hanno effetto retroattivo e quindi possono essere applicate anche al passato. Non possono invece avere effetto retroattivo le norme incriminatrici penali, art. 2 cod. pen.

In base a quanto previsto dall’art. 15 disp. prel. c.c. l’abrogazione può essere:

  • Abrogazione espressa, quando è lo stesso legislatore a disporla.
  • Abrogazione tacita, quando la disciplina successiva è incompatibile con la precedente o regola in modo diverso l’intera materia, per cui non è possibile la vigenza di entrambe le disposizioni.
  • L’abrogazione può essere disposta anche mediante referendum ed in questo caso deve essere sempre espressa, art. 75 Cost.

Il codice civile

Il codice civile è un insieme di materiali normativi.

In epoca moderna il codice civile tratta in modo sistematico la materia del diritto civile, è sinonimo di uniformità, certezza e razionalità.

I libri che lo compongono sono 6:

  1. Delle persone e della famiglia;
  2. Delle successioni;
  3. Della proprietà;
  4. Delle obbligazioni - disciplina del contratto;
  5. Del lavoro - disciplina dell’impresa e delle società;
  6. Della tutela dei diritti.

Interpretazione della legge e analogia

La legge per essere applicata alle singole fattispecie concrete deve essere interpretata, specialmente se è in forma scritta. Interpretare la legge significa dare un senso ad un determinato fatto giuridico.

L’art. 12 delle preleggi prevede come interpretazione principale l’interpretazione di tipo letterale del testo della legge - criterio poco attendibile in quanto l’interpretazione della legge poggia su una serie di criteri come quello funzionale, che impone di cercare la ragione per cui la norma viene emanata.

Altri criteri di interpretazione sono:

  • Il criterio logico;
  • Il criterio storico;
  • Il criterio sistematico;
  • Il criterio sociologico;
  • Il criterio equitativo.

L’analogia è la somiglianza tra situazione o fatti che possono portare ad applicare una norma giuridica anche su controversie simili. Si ricorre al criterio analogico per colmare una lacuna del legislatore che non ha ancora disciplinato una situazione.

Per pronunciare una sentenza, in questi casi, il giudice ricorre all’interpretazione analogica cercando elementi comuni con fattispecie simili. L’articolo 12 delle preleggi disciplina l’interpretazione analogica nell’ordinamento giuridico italiano.

Esistono due tipi di analogia:

  • Analogia legis: la situazione da giudicare è disciplinata applicando norme giuridiche che regolano casi simili o materie analoghe.
  • Analogia iuris: la situazione da giudicare è disciplinata interpretando la volontà del legislatore tramite la lettura dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Si ricorre all’analogia iuris se nell’ordinamento giuridico non esistono norme giuridiche che regolano casi simili.

25 gennaio 2023 - Le situazioni giuridiche soggettive e il soggetto del rapporto giuridico

Per situazione giuridica soggettiva si intende una modificazione giuridica conseguente al verificarsi di determinate fattispecie.

La modificazione giuridica può consistere:

  1. Nella qualificazione di persona, es. capacità, incapacità, status;
  2. Nella qualificazione di cosa, es. proprietà, demanialità ecc.;
  3. In un rapporto giuridico.

In termini formali, si può definire il rapporto giuridico come una relazione tra due o più soggetti, regolata dall’ordinamento giuridico, in cui un soggetto a cui è attribuito un potere, soggetto attivo - diritto soggettivo, nei confronti di un altro soggetto, a carico del quale sussiste un dovere.

Il diritto soggettivo viene tradizionalmente definito come il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale che è protetto dall’ordinamento giuridico.

La tutela giurisdizionale dell’interesse è l’aspetto fondamentale della situazione giuridica tutelata: esistono molteplici situazioni giuridiche soggettive irrilevanti per il diritto, come per esempio i rapporti di cortesia.

In alcuni casi il potere di agire è concesso dall’ordinamento al singolo individuo non per tutelare un proprio interesse, ma un interesse altrui. In tali casi, in cui al potere si ricollega una posizione di dovere, es. ufficio di tutore dell’incapace, potestà parentale, si è di fronte ad una situazione giuridica soggettiva, che è denominata potestà, art. 316.

La facoltà è lo specifico potere giuridicamente spettante al soggetto in ordine a determinate attività di fatto o comportamenti. Sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso ricomprese. Dalla mancanza di autonomia consegue che le facoltà si estinguono quando il diritto viene meno, es. la facoltà di godimento o di disposizione del bene da parte del proprietario.

In alcuni casi, l'esercizio del diritto o del potere si ricollega alla qualità di una persona, che deriva dalla sua posizione nell’ambito di un gruppo sociale, es. famiglia. In questi casi si è in presenza di uno status, ossia di una qualità giuridica, che si ricollega alla posizione dell’individuo nell’ambito di una comunità, es. status di cittadino.

L'esercizio del diritto consiste nell’esplicazione dei poteri, di cui esso consta, e va distinto dalla sua realizzazione, che consiste nella soddisfazione dell’interesse protetto, es. un creditore deve tutelare giudizialmente il proprio diritto di credito proprio perché il debitore non ha adempiuto alla propria prestazione, con la quale avrebbe soddisfatto l’interesse del creditore.

La possibilità dell’immediata soddisfazione dell’interesse protetto dall’ordinamento giuridico, che connota il diritto soggettivo, caratterizza i diritti assoluti: quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti, a carico dei quali sussiste un generico obbligo negativo di non turbare l’esercizio del diritto stesso, dovere di astensione. Tra loro, ad esempio, i diritti reali, ossia i diritti su una cosa, attribuiscono al titolare una signoria sul bene piena, proprietà, o limitata, diritti reali di godimento.

Nella categoria dei diritti assoluti rientrano anche i diritti della personalità, che sono identificati nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo e delle sue libertà fondamentali, es. diritto alla vita, alla salute, al nome…

I diritti relativi si caratterizzano, invece, perché la soddisfazione dell’interesse del titolare del diritto può essere realizzata solo attraverso la cooperazione di un altro soggetto. Per esempio il caso dei diritti di credito, che per essere soddisfatti necessitano la cooperazione del debitore, che è tenuto ad adempiere la prestazione dovuta.

Non necessita della cooperazione di alcuni il titolare di un diritto potestativo. Esso consiste nel potere di operare un mutamento della sfera giuridica di un altro soggetto, che si trova in posizione di soggezione, es. comunione di beni, ciascun comproprietario può

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucreziadegrandi01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Cioffi Carmine.
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