Diritto del Lavoro
120 CROCETTE COMMENTATE
Queste 120 crocette le ho costruite mentre preparavo Diritto del lavoro, perché è la materia in
cui si studia tanto e poi al test si sbaglia sui numeri: dodici o ventiquattro mesi, cinque o dieci
giorni, sessanta o centottanta. Ogni domanda ha quattro opzioni volutamente vicine tra loro e
sotto la spiegazione con l'articolo da citare, così se sbagli capisci subito dove ti sei perso.
Le domande in ROSSO sono quelle che escono in ogni appello e in ogni prova scritta:
subordinazione, contratto a termine, mansioni, comporto, licenziamento e tutele, sciopero,
requisiti pensionistici. Se hai poco tempo parti da quelle. I capitoli seguono l'ordine classico
del programma, dalle fonti costituzionali fino alla sicurezza sul lavoro e al pubblico impiego,
quindi puoi usare il file capitolo per capitolo insieme al manuale oppure tutto insieme come
simulazione.
Nelle spiegazioni ho messo anche i confronti che mi hanno fatto guadagnare punti: giusta
causa e giustificato motivo, proroga e rinnovo, art. 18 e tutele crescenti, assistenza e
previdenza, comporto e indennità di malattia, RSA e RSU. Sono i punti in cui basta scambiare
una parola per perdere la risposta. I riferimenti sono aggiornati a settembre 2026, decreto
lavoro 2023 e collegato lavoro compresi.
LEGENDA COLORI: le domande in ROSSO sono le domande più ricorrenti, su cui porre
maggiore attenzione. La risposta corretta è in grassetto; sotto ogni domanda c'è la spiegazione
con l'articolo di riferimento, da leggere solo DOPO aver risposto.
CAPITOLO 1
FONTI E NOZIONI GENERALI
Domanda 1
La Costituzione, all'art. afferma che l'Italia è una Repubblica democratica:
1,
fondata sui princìpi di solidarietà economica, sociale e politica
a. fondata sul lavoro e sulla libera iniziativa economica privata
b. fondata sul lavoro
c. fondata sulla sovranità popolare e sul lavoro subordinato
d. → Art. 1 co. 1: «L'Italia è una Repubblica democratica, FONDATA SUL LAVORO». Il lavoro è
elevato a principio fondamentale e a criterio di partecipazione alla vita della collettività, non a
semplice fattore della produzione. Attenzione a non mescolare: la libertà di iniziativa economica
privata sta nell'ART. 41, la sovranità popolare nell'art. 1 co. 2.
Domanda 2
L'art. riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e:
4 Cost.
garantisce a ciascuno la conservazione dell'occupazione fino all'età pensionabile
a. impone ai datori di lavoro privati di assumere secondo l'ordine di iscrizione nelle liste
b. promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
c. attribuisce al singolo la pretesa di ottenere dallo Stato un posto di lavoro determinato
d. → Art. 4 co. 1: diritto al lavoro come norma di INDIRIZZO per i pubblici poteri, NON diritto
soggettivo a un posto determinato (Corte cost. costante). Co. 2: il lavoro è anche un DOVERE, cioè
1
il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società. Trucco: art. 4 = diritto/dovere; art. 35 = tutela; art. 36 = retribuzione.
Domanda 3
L'art. stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro:
35 Cost.
nelle sole forme del lavoro subordinato alle dipendenze di terzi
a. nelle sole forme previste dai contratti collettivi nazionali di categoria
b. in tutte le sue forme ed applicazioni
c. Nessuna delle altre risposte proposte, diverse da questa, è corretta.
d. → Art. 35 co. 1: tutela del lavoro IN TUTTE LE SUE FORME ED APPLICAZIONI → la
protezione copre anche il lavoro AUTONOMO e le collaborazioni, non solo la subordinazione. Co.
2: formazione ed elevazione professionale. Co. 3: promozione degli accordi internazionali. Co. 4:
libertà di emigrazione e tutela del lavoro italiano all'estero.
Domanda 4
Ai sensi dell'art. alla donna lavoratrice spettano, a parità di lavoro:
37 Cost.,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore
a. una retribuzione uguale solo se le mansioni hanno identico contenuto professionale
b. minimi retributivi differenziati stabiliti dai contratti collettivi di categoria
c. una retribuzione ridotta in proporzione ai periodi di congedo effettivamente goduti
d. → Art. 37: parità di diritti e di RETRIBUZIONE a parità di lavoro; le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della funzione familiare e assicurare a madre e bambino una speciale
adeguata protezione. Attuazione: Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006), obbligo di
rapporto biennale sulla situazione del personale per i datori sopra i 50 dipendenti e certificazione
della parità di genere (l. 162/2021).
Domanda 5
Ai sensi dell'art. il prestatore di lavoro subordinato si obbliga a prestare la propria
2094 c.c.
opera:
con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'attività
a. in modo continuativo e coordinato, con modalità di esecuzione concordate tra le parti
b. alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore
c. con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione verso il committente
d. → Art. 2094: collabora nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale ALLE
DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE dell'imprenditore, mediante retribuzione. L'elemento
qualificante è l'ETERODIREZIONE, cioè l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare. Le altre opzioni descrivono, nell'ordine, il contratto d'opera (art. 2222), l'imprenditore
(art. 2082) e la co.co.co. (art. 409 n. 3 c.p.c.).
Domanda 6
Il (art. 2222 c.c.) ricorre quando ci si obbliga a compiere un'opera o un servizio:
contratto d'opera
assumendo il rischio economico soltanto quando il compenso è pattuito a forfait
a. con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
b. committente
con una organizzazione di mezzi e di personale idonea a configurare un'impresa
c. alle dipendenze del committente, ma con ampia autonomia nella scelta dei tempi
d. → Art. 2222: verso un corrispettivo, con lavoro PREVALENTEMENTE PROPRIO e SENZA
VINCOLO DI SUBORDINAZIONE. Se l'organizzazione prevale sul lavoro personale siamo
nell'appalto (art. 1655) e nell'impresa. Il lavoratore autonomo sopporta il RISCHIO del risultato:
l'art. 2224 consente al committente di recedere e l'art. 2227 il recesso con indennizzo di spese,
lavoro e mancato guadagno. 2
Domanda 7
Secondo la giurisprudenza consolidata, il criterio decisivo per distinguere lavoro subordinato e
autonomo è:
il nome che le parti hanno attribuito al contratto nel momento della stipulazione
a. l'inserimento stabile nei locali aziendali e l'osservanza di un orario predeterminato
b. la continuità della prestazione e il carattere fisso e periodico del compenso pattuito
c. l'eterodirezione della prestazione
d. → Criterio PRINCIPALE = assoggettamento al potere direttivo e disciplinare (eterodirezione).
Orario, continuità, retribuzione fissa, assenza di rischio, inserimento nell'organizzazione sono solo
INDICI SUSSIDIARI, usati quando l'eterodirezione è attenuata (prestazioni elementari o altamente
professionali). Il nomen iuris NON vincola: vale il principio di INDISPONIBILITÀ DEL TIPO
(Corte cost. 121/1993), conta come il rapporto si è svolto in concreto.
Domanda 8
Alle dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 si applica:
collaborazioni etero-organizzate
la sola disciplina previdenziale e assicurativa del lavoro dipendente
a. la disciplina del lavoro autonomo, integrata dalle tutele minime previste dalla legge
b. esclusivamente la disciplina stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria
c. la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
d. → Art. 2 d.lgs. 81/2015: prestazioni prevalentemente PERSONALI, CONTINUATIVE e le cui
modalità di esecuzione sono ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE, anche tramite piattaforme
digitali (dal d.l. 101/2019 non serve più che siano organizzati tempi e luogo). Cass. 1663/2020, caso
dei ciclofattorini: è norma di DISCIPLINA e non di fattispecie → si applica tutta la tutela della
subordinazione senza dover riqualificare il contratto.
Domanda 9
Per i in mancanza di contratti collettivi, l'art. 47-quater d.lgs. 81/2015 stabilisce
riders autonomi,
che: si applica integralmente il contratto collettivo del settore della logistica e trasporti
a. non possono essere retribuiti a cottimo
b. il compenso è liberamente determinato dalla piattaforma in base alle consegne eseguite
c. il compenso è fissato dal giudice secondo equità su ricorso del singolo lavoratore
d. → Capo V-bis (artt. 47-bis ss., introdotto dalla l. 128/2019): forma scritta a fini di prova, DIVIETO
DI COTTIMO puro in assenza di contrattazione collettiva, compenso minimo orario parametrato ai
minimi tabellari dei contratti affini, indennità integrativa NON INFERIORE AL 10% per lavoro
notturno, festivo o con condizioni meteo sfavorevoli, copertura INAIL obbligatoria, divieto di
discriminazione e di esclusione dalla piattaforma. Qui restano AUTONOMI: se invece la
piattaforma etero-organizza scatta l'art. 2.
Domanda 10
La (art. 409 n. 3 c.p.c.), dopo la l. 81/2017, richiede che:
collaborazione coordinata e continuativa
la prestazione sia resa in via esclusiva in favore di un unico committente
a. le modalità di coordinamento siano concordate tra le parti
b. il collaboratore sia titolare di partita IVA e iscritto a un albo professionale
c. il committente stabilisca unilateralmente i tempi e il luogo della prestazione lavorativa
d. → Art. 15 l. 81/2017 ha aggiunto all'art. 409 n. 3 c.p.c. che la collaborazione è coordinata quando,
nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite DI COMUNE ACCORDO, il collaboratore
organizza AUTONOMAMENTE la propria attività. Se il coordinamento diventa unilaterale del
committente si passa all'ETERO-ORGANIZZAZIONE dell'art. 2 d.lgs. 81/2015 e quindi alla
disciplina del lavoro subordinato. Contributi: Gestione separata INPS; controversie: rito del lavoro.
3
Domanda 11
Il vincola:
contratto collettivo di diritto comune
i soli lavoratori che ne facciano espressa richiesta scritta al datore di lavoro
a. i datori e i lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti
b. unicamente i datori di lavoro, mai i singoli lavoratori della categoria
c. tutti i datori e i lavoratori che appartengono alla categoria produttiva interessata
d. → I commi 2-4 dell'art. 39 Cost. (registrazione dei sindacati ed efficacia erga omnes) non sono mai
stati attuati → il contratto collettivo è un CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, efficace per gli
ISCRITTI alle associazioni firmatarie e per chi vi aderisce anche implicitamente (richiamo nel
contratto individuale o applicazione costante). I MINIMI RETRIBUTIVI vengono però estesi a tutti
dal giudice attraverso l'art. 36 Cost. e l'art. 2099 co. 2 c.c.
Domanda 12
La clausola del contratto individuale che prevede un trattamento rispetto al contratto
peggiorativo
collettivo applicabile è:
inefficace soltanto se il lavoratore è iscritto al sindacato che ha firmato il contratto
a. annullabile su domanda del lavoratore entro cinque anni dalla sottoscrizione
b. valida, perché nel singolo rapporto prevale la volontà manifestata dalle parti
c. nulla e sostituita di diritto dalla clausola collettiva
d. → Il contratto collettivo è INDEROGABILE IN PEIUS: la clausola individuale difforme è nulla e
si ha sostituzione automatica (artt. 1419 co. 2 e 1339 c.c.; art. 2077 c.c.). In MELIUS invece il
contratto individuale prevale, per il principio del FAVOR. Attenzione: l'inderogabilità vale verso il
basso rispetto al collettivo e rispetto alla legge, mai al contrario.
Domanda 13
Le del lavoratore su diritti derivanti da norme inderogabili sono:
rinunce e le transazioni
invalide, se impugnate entro sei mesi
a. nulle in modo assoluto, senza alcun termine per farne valere l'invalidità
b. sempre valide, in quanto espressione della libera autonomia negoziale delle parti
c. valide soltanto quando sono stipulate davanti a un notaio o a un avvocato di fiducia
d. → Art. 2113 c.c.: invalidità da far valere, a pena di decadenza, entro 6 MESI dalla cessazione del
rapporto o dalla data della rinuncia/transazione se successiva, con qualsiasi atto scritto idoneo a
manifestare la volontà di impugnare. NON si applica alle conciliazioni in SEDE PROTETTA:
giudiziale (art. 185 c.p.c.), sindacale, amministrativa presso l'ITL, davanti alle commissioni di
certificazione. Quelle sono definitive.
Domanda 14
Una dell'Unione europea in materia di lavoro:
direttiva
produce effetti anche nei rapporti tra privati prima del termine di recepimento
a. ha il valore di una semplice raccomandazione priva di efficacia vincolante
b. vincola lo Stato quanto al risultato da raggiungere
c. è direttamente applicabile in ogni suo elemento, esattamente come un regolamento
d. → Art. 288 TFUE: la direttiva vincola nel RISULTATO, lasciando allo Stato la scelta di forma e
mezzi. Se è chiara, precisa e incondizionata e il termine di recepimento è scaduto ha effetto diretto
VERTICALE (verso lo Stato e gli enti pubblici), mai ORIZZONTALE tra privati: in quel caso
restano l'obbligo di interpretazione conforme e il risarcimento contro lo Stato inadempiente. Il
regolamento, invece, è direttamente applicabile.
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Domanda 15
La dei contratti di lavoro (d.lgs. 276/2003) serve a:
certificazione
attribuire efficacia di titolo esecutivo agli accordi individuali sottoscritti
a. sostituire il contratto collettivo nella determinazione del trattamento economico
b. impedire in via definitiva qualunque futura contestazione giudiziale del rapporto
c. ridurre il contenzioso sulla qualificazione del contratto
d. → Artt. 75 ss. d.lgs. 276/2003: commissioni presso ITL, enti bilaterali, università, consigli
provinciali dei consulenti del lavoro. Gli effetti del certificato PERMANGONO fino alla sentenza
che lo smentisce. È impugnabile davanti al giudice del lavoro per erronea qualificazione, vizi del
consenso o difformità tra programma negoziale e attuazione concreta, previo TENTATIVO
OBBLIGATORIO di conciliazione davanti alla stessa commissione.
Domanda 16
Se il contratto di lavoro è l'art. 2126 c.c. stabilisce che:
nullo o annullato,
il lavoratore deve restituire quanto percepito, salvo il diritto a un equo indennizzo
a. la nullità non opera per il periodo già eseguito
b. il datore è tenuto unicamente al versamento dei contributi previdenziali arretrati
c. il rapporto si considera mai sorto e resta solo l'azione di ingiustificato arricchimento
d. → Art. 2126: principio di CONSERVAZIONE del rapporto di fatto. Per il periodo in cui il rapporto
ha avuto esecuzione il lavoratore conserva retribuzione, contributi e tutele, perché la sua energia
lavorativa non è restituibile. Eccezione: nullità per ILLICEITÀ dell'oggetto o della causa; anche
allora, se il lavoro è vietato da norme poste a tutela del lavoratore (per esempio i minori), la
retribuzione è comunque dovuta.
CAPITOLO 2
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Domanda 17
Il apposto al contratto di lavoro deve risultare da atto scritto a pena di nullità, salvo:
termine
i contratti stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di collocamento mirato
a. i rapporti di durata non superiore a dodici giorni
b. i rapporti stagionali individuati dai contratti collettivi di settore
c. Nessuna delle altre risposte proposte, diverse da questa, è corretta.
d. → Art. 19 co. 4 d.lgs. 81/2015: atto scritto, con copia al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio; unica
eccezione i rapporti di durata NON SUPERIORE A 12 GIORNI. Trucco d'esame: la forma manca
→ è nullo il TERMINE, non il contratto, quindi il rapporto si considera a TEMPO
INDETERMINATO fin dall'origine.
Domanda 18
La durata complessiva dei contratti a tra gli stessi soggetti, per mansioni di pari
tempo determinato
livello e categoria, non può superare:
ventiquattro mesi
a. dodici mesi, salvo diverso accordo individuale stipulato per iscritto
b. trentasei mesi, comprese le proroghe e i periodi di somministrazione
c. diciotto mesi, escluse le proroghe e i rinnovi successivi al primo
d. → Art. 19 co. 2 d.lgs. 81/2015: 24 MESI sommando proroghe, rinnovi e periodi di missione in
somministrazione per mansioni di pari livello e categoria legale; i contratti collettivi possono
stabilire una durata diversa. Superato il limite il contratto diventa a TEMPO INDETERMINATO
dalla data di superamento. Co. 3: è possibile un ULTERIORE contratto di 12 mesi stipulato presso
l'ITL (deroga assistita). 5
Domanda 19
Il contratto a termine può essere stipulato senza alcuna causale:
per l'intera durata massima di ventiquattro mesi consentita dalla legge
a. soltanto nei settori individuati con decreto del Ministero del lavoro
b. per una durata non superiore a dodici mesi
c. soltanto quando il lavoratore è assunto per sostituire un altro dipendente assente
d. → Art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015, riscritto dal decreto lavoro (d.l. 48/2023): fino a 12 MESI il termine
è libero. Oltre i 12 e fino a 24 serve una causale: casi previsti dai contratti collettivi, sostituzione di
altri lavoratori, oppure le esigenze individuate dalle parti nei limiti temporali fissati dalla legge.
Attenzione: la causale serve anche per il RINNOVO, mentre la semplice PROROGA entro i 12
mesi resta libera.
Domanda 20
Le del contratto a tempo determinato sono ammesse, nell'arco di ventiquattro mesi, per
proroghe
un massimo di:
cinque volte, indipendentemente dal numero dei contratti stipulati
a. sei volte, purché la durata complessiva non superi i trentasei mesi
b. quattro volte
c. due volte, e soltanto con il cons
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Diritto amministrativo – 120 crocette commentate (l. 241/1990, appalti, TAR)
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Diritto del lavoro (diritto dei contratti)
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Diritto del lavoro - Licenziamenti
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Diritto commerciale – 120 crocette commentate con risposte e spiegazioni