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Testo unico degli enti locali (D.LGS. 267/2000 – riassunto)

Attenzione: il presente riassunto non sostituisce il Tuel.

Enti locali

Comuni, Province, Città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni. Il Tuel si applica anche ai consorzi di cui facciano parte gli EELL, ad esclusione di quelli che gestiscono attività economiche, imprenditoriali e laddove previsto dallo statuto anche di quelli che gestiscono servizi sociali.

Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo. La Provincia, ente intermedio fra il Comune e la Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo.

Hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito degli statuti, e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Sono titolari di funzioni proprie e di quelle attribuite loro da leggi regionali e statali secondo il principio di sussidiarietà (verticale). I Comuni e le Province, nello svolgimento delle loro attività, si avvalgono delle iniziative autonome dei cittadini e delle loro formazioni sociali (principio di sussidiarietà orizzontale).

Statuto

Art. 6: i Comuni e le Province adottano il proprio statuto. Esso, rispettando il Tuel, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente anche in giudizio, criteri generali di organizzazione dell’ente, gonfalone, territorio, modalità di accesso alle informazioni da parte dei cittadini, modalità di partecipazione popolare.

Inoltre stabiliscono norme per assicurare pari opportunità fra uomo e donna negli organi collegiali non elettivi e nella giunta. Sono deliberati dai consigli a maggioranza dei 2/3. Quando detta maggioranza non si raggiunge, si procede con altre votazioni, tenute entro 30 gg, e lo statuto viene approvato se ottiene per due votazioni di seguito la maggioranza assoluta. Detto procedimento si applica anche alle modifiche statutarie. Dopo l’approvazione viene esperito il controllo da parte del competente organo regionale. A seguito viene pubblicato in BUR, e pubblicato in albo pretorio per 30 gg. Diviene efficace al termine dei 30 gg e inviato al Ministero dell’Interno.

Regolamenti

Art. 7: nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, i Comuni e le Province adottano propri regolamenti nelle materie di propria competenza. Le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali (così come delle ordinanze del Sindaco) comportano sanzioni amministrative.

Partecipazione popolare

Art. 8: i Comuni, anche su base di quartiere o frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono la partecipazione popolare all’amministrazione. Tali forme di partecipazione sono disciplinate dallo statuto. Nel procedimento che influisce sulla sfera giuridica dei privati, sono garantite forme di partecipazione ai sensi della L. 241/90.

Nello statuto devono essere previste forme di consultazione popolare, modalità per presentazione istanze, petizioni, proposte e i modi per l’esame tempestivo di queste. Possono essere previsti anche referendum sulle materie di esclusiva competenza locale, che non possono tenersi però in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali o circoscrizionali.

Diritto di accesso e di informazione

Art. 10: tutti gli atti del Comune e della provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli esclusi per legge o che lo siano per previsione motivata e temporanea del sindaco o del presidente della provincia, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese. Gli EELL garantiscono accesso alle strutture e ai servizi alle associazioni e organizzazioni di volontariato.

Difensore civico

Art. 11: lo statuto può prevedere la figura del difensore civico con compiti di garanzia di imparzialità e buon andamento della PA. Lo statuto ne disciplina l’elezione, i mezzi ecc.

Comune

Funzioni

Art. 13: spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, negli ambiti dei servizi alla persona e alla comunità, dello sviluppo economico e dell’utilizzazione del territorio. Ha anche funzioni di competenza statale esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo (art. 14) che sono: servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, leva militare e di statistica.

Modifiche territoriali e fusioni di comuni

Le regioni possono modificare i territori comunali sentite le popolazioni interessate. In ogni caso, non si possono mai avere comuni con meno di 10.000 abitanti. Per le fusioni di comuni, lo Stato elargisce contributi straordinari per 10 anni. Nei comuni istituiti dalla fusione, gli statuti possono prevedere i municipi nei territori di origine.

Circoscrizioni

Art. 17: i comuni sopra i 250.000 abitanti articolano il proprio territorio in circoscrizioni. Quelli con popolazione fra 100.000 e 250.000 possono prevedere le circoscrizioni. Le circoscrizioni non possono avere popolazione inferiore ai 30.000. Quelli sopra i 300.000 possono prevedere ulteriori forme di decentramento.

Il titolo di città è concesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici, e importanza.

Provincia

Funzioni

Art. 19: funzioni amministrative di interesse provinciale, che riguardino vaste zone intercomunali nei settori di: difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambiente, risorse idriche e energetiche, valorizzazione beni culturali, protezione flora e fauna, parchi e riserve, smaltimento rifiuti, edilizia scolastica ecc. Essa promuove e coordina le attività dei comuni, realizza opere di interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico.

Compiti di programmazione

Art. 20: raccoglie e coordina le proposte dei comuni; concorre alla programmazione regionale; adotta i propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale; adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio (destinazioni del territorio, localizzazione infrastrutture, ecc.). I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione.

Comunità montane

Art. 27: sono unioni di comuni, EELL costituiti fra comuni montani e parzialmente montani anche appartenenti a province diverse, con lo scopo di valorizzare le zone montane. Esercitano funzioni proprie, funzioni conferite e quelle associate. Hanno un organo rappresentativo, uno esecutivo composti da sindaci, assessori e consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica di sindaco di uno dei comuni partecipanti.

I partecipanti agli organi sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti garantendo partecipazione delle minoranze. La regione individua, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane. La costituzione avviene con provvedimento del presidente della regione. La regione può escludere dalla comunità montana i comuni che abbiano popolazione inferiore al 15% residente in montagna. Esercitano funzioni proprie e quelle conferite dalla regione, dai comuni e dalla provincia (art 28).

Comunità isolane

Art. 29: in ciascuna isola o arcipelago ad esclusione di Sicilia e Sardegna, si possono costituire. Si applicano le stesse norme delle comunità montane.

Forme associative

Convenzioni

Art. 30: per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gli EELL possono stipulare apposite convenzioni. Esse devono stabilire fini, durata, forme di consultazione fra gli enti, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie.

Consorzi

Art. 31: per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, gli EELL possono costituire consorzi, secondo le norme previste per le aziende speciali (art. 114). Al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici se la legge lo permette.

Per la costituzione: i rispettivi consigli approvano una convenzione a maggioranza assoluta unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili. Lo statuto invece, in conformità alla convenzione, l’organizzazione e le funzioni degli organi. L’assemblea del consorzio è formata dai rappresentanti degli enti partecipanti (sindaco, presidente ecc.) o un delegato, ciascuno con responsabilità come stabilita da convezione/statuto. Tra gli stessi EELL non può essere formato più di un consorzio.

Unione di comuni

Art. 32: ente locale formato da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato a esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni comune può far parte di una sola unione. Gli organi sono: consiglio, giunta e presidente. Sono formati da amministratori in carica nei comuni associati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (non prendono retribuzioni, gettoni ecc.).

Il presidente è scelto fra i sindaci dei comuni associati e la giunta fra gli assessori dei comuni associati. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto, in fase di prima approvazione, è approvato dai consigli comunali associati mentre le successive modifiche sono di competenza del consiglio dell’unione. Le risorse strumentali e umane sono fornite dai comuni partecipanti.

Accordi di programma

Art. 34: per la definizione e attuazione di opere o interventi, che richiedono azione coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali ecc. Chi ha la competenza primaria o prevalente sull’opera, promuove l’accordo di programma, che coordinerà le azioni, determinerà tempi, modalità, finanziamento ecc. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori per eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti all’accordo.

L’accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale e pubblicato in BUR. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco dovrà essere ratificata dal CC a pena di decadenza entro 30 gg. L’approvazione dell’accordo comporta dichiarazione di pubblica utilità; essa cessa di avere efficacia se le opere non sono iniziate entro 3 anni. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo è svolta da un collegio presieduto dal presidente della regione/provincia/sindaco e composto dai rappresentanti degli EELL interessati, nonché dal commissario di governo/prefetto se partecipano anche amministrazioni statali.

Organi di governo

Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Consiglio comunale

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri. L’elezione, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal Tuel. Il funzionamento del CC è disciplinato dal suo regolamento, approvato a maggioranza assoluta e stabilisce le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte, il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo comunque che sia almeno pari ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge senza computare il sindaco.

Il CC ha autonomia funzionale ed organizzativa. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e in caso di surrogazione, quando il CC adotta la relativa deliberazione. I CC durano in carica fino all’elezione dei nuovi, limitandosi però dopo la pubblicazione del decreto sull’indizione dei comizi elettorale, ad adottare solo atti urgenti ed improrogabili.

Quando previsto dallo statuto, il consiglio si avvale di commissioni costituite con criterio proporzionale. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento e nei comuni sotto i 15.000 si tengono preferibilmente in orari non coincidenti con orario di lavoro dei partecipanti. Le dimissioni da consigliere sono indirizzate al consiglio, presentate personalmente, indirizzate al protocollo dell’ente. Quelle non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il CC entro 10 gg deve procedere alla surroga.

In occasione delle riunioni del CC vengono esposte la bandiera italiana e quella dell’UE. I CC con popolazione sopra i 15.000 sono presieduti da un presidente del CC eletto nella prima seduta. Al presidente spettano la convocazione e la direzione dei lavori. Nei comuni sotto i 15.000 lo statuto può prevedere la figura del presidente. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro 20 gg quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il sindaco.

Nei comuni sotto i 15.000 il CC è presieduto dal sindaco. In caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di convocazione da parte del presidente, interviene il prefetto previa diffida ad adempiere. La prima seduta del CC deve essere convocata entro 10 gg dalla proclamazione e si deve tenere entro 10 gg dalla convocazione. Nei comuni sopra i 15.000 la prima seduta è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano (che ha preso più voti individualmente ai sensi dell’art. 73). La seduta poi prosegue sotto la presidenza del neo eletto presidente del CC che comunica i componenti della giunta. Nei comuni sotto i 15.000 la prima seduta è convocata e presieduta dal sindaco (fino ad elezione del presidente in caso sia prevista questa figura).

Nella prima seduta prima di deliberare su qualsiasi cosa, si esamina la condizione degli eletti (art. 41), a norma del Capo II Titolo III e si dichiara la ineleggibilità in caso sussistano i presupposti. Il consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e ha competenze tassativamente previste dall’art. 42: statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamento salvo quello di competenza della giunta (su uffici e servizi), programmi triennali lavori pubblici, programmi biennali acquisto beni e servizi, piani territoriali ed urbanistici, convenzioni fra comuni, costituzione e modifiche forme associative, organizzazione pubblici servizi, istituzione e ordinamento tributi, contrazione mutui e aperture credito, spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi, acquisti ed alienazioni immobiliari, designazione rappresentanti presso enti ecc.

Il CC partecipa anche alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori. Le deliberazioni di cui all’art. 42 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo le variazioni di bilancio adottate dalla giunta e da sottoporre a ratifica del CC entro 60 gg a pena di decadenza.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta alla deliberazione del consiglio. Hanno diritto di chiedere la convocazione del CC (1/5) e di presentare interrogazioni e mozioni; hanno diritto di ricevere dagli uffici tutte le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato (sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge). Il sindaco/assessori rispondono alle interrogazioni dei consiglieri entro 30 gg. Lo statuto tutela le minoranze presenti nel CC, attribuendo a queste la presidenza delle commissioni consiliari.

Durante i 5 anni, il seggio del CC che rimane vacante, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere, si procede alla temporanea sostituzione (supplenza).

Il sindaco e la giunta

Art. 46 e ss: il sindaco è eletto a suffragio universale diretto ed è membro del CC. Il sindaco nomina, nel rispetto della parità fra uomo e donna, i componenti della giunta, fra cui un vicesindaco e ne danno comunicazione alla prima seduta del CC. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco, sentita la giunta, presenta al CC le linee programmatiche. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivazione al CC.

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e dagli assessori, in numero stabilito dallo statuto ma che non può essere superiore a 1/3 del numero dei consiglieri (senza computare il sindaco) e comunque mai superiore a 12. Nei comuni sopra i 15.000 gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del CC, ma devono comunque essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nei comuni sotto i 15.000, lo statuto può prevedere questa stessa possibilità per il sindaco. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune, ed opera attraverso deliberazioni. Nei comuni sotto i 15.000, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in orari non coincidenti con gli orari di lavoro dei partecipanti. La giunta è competente per tutte le materie che non siano espressamente riservate al CC o al sindaco: collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del CC, riferisce annualmente al CC sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del CC. È competente anche per l’adozione del regolamento degli uffici e servizi, seguendo però i criteri generali dettati dal CC.

Competenze del sindaco

Art. 50: è responsabile dell’amministrazione del comune. Rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta, nonché il CC quando non sia prevista la figura del presidente del CC, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal CC, gli orari degli esercizi commerciali ecc. Il sindaco, per assicurare esigenze di tutela tranquillità dei residenti nonché dell’ambiente in aree interessate... (testo incompleto).

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilmagodeiriassunti10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Piacentini Mario.
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