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Ordinamenti regionali e locali

Modello di riferimento ordinamento italiano: modello napoleonico (= accentramento + uniformità).

Dal punto di vista legislativo, per dar rilevanza al livello territoriale, ci fu trasformazione nel ‘900 quando:

  • Nelle prime grandi città, soprattutto al nord, mosse i primi passi una classe dirigente che rappresentava dei ceti sociali nuovi.
  • Gli enti locali si fecero carico dei primi servizi infrastrutturali e di prima necessità a livello territoriale, iniziando ad avere una rilevanza a livello locale.

[Quindi si hanno due livelli: uno centrale e uno locale.]

Una 1° legislazione organica, comunale e provinciale (1865) venne poi ricompresa in un testo unico del 1915, per poi essere vista ancora nel 1934 ad opera del regime fascista. Dopo ciò furono previste anche le regioni, che nacquero all’inizio degli anni ’70.

Nell’Assemblea costituente del ’47, si operò una rapidissima e non del tutto approfondita discussione sui limiti territoriali → art. 114: l’Assemblea ripartiva la Repubblica in regioni, province e comuni.

Art. 115-127: enti autonomi e con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Art. 128-133: enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, leggi che ne determinano le funzioni.

Piano nettamente diverso: alle regioni veniva riconosciuta una competenza legislativa!! (anche se concorrente e limitata ad un numero di materie delineate nell’Art. 117 = lo Stato dettava i principi generali con una legge cornice, la regione ha una disciplina di dettaglio).

Le regioni avevano anche:

  • Funzioni amministrative.
  • Autonomia finanziaria (anche se non piena: stabilita dalle leggi ordinarie dello Stato) (art. 119) [entrate tributarie proprie + quote di partecipazione ai tributi dello Stato + risorse ad hoc dello Stato].
  • Divieto di ostacolo della mobilità di cose/persone + istituire dazi/tariffe + di limitare il diritto dei cittadini a lavorare ovunque.
  • Autonomia statutaria (anche se soggetta all’approvazione dello Stato sia dal punto di vista procedurale sia contenutistico) (art. 121-123).
  • Controllo di legittimità da parte dello Stato sugli atti amministrativi regionali.

Art. 128 – comuni e province sono disciplinati da leggi ordinarie dello Stato → assimilazione di tutti gli organi territoriali diversi dalle regioni.

1970: vera e propria attuazione: vennero create 22 regioni (modificate Salento e Friuli Venezia Giulia). Inizialmente notevoli difficoltà.

Trasformazioni dagli anni 90

  • Legge 142/1990: comuni e province possono dotarsi di propri statuti.
  • Legge 81/1993: elezioni dirette di sindaci e dei presidenti delle province.

Sempre esistito nella Costituzione - titolo quinto.

  • Testo unico 67/2000: abrogò definitivamente il TU vigente dal 1934.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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