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Appunti di preparazione per concorsi istruttore/funzionario amministrativo

Argomenti

  • Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)
  • Principi di Diritto Civile
  • Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso
  • Trasparenza, Anticorruzione e Privacy nella P.A.
  • Diritto Penale: reati contro la Pubblica Amministrazione
  • Contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL
  • Diritti, Doveri e Responsabilità dei Dipendenti Pubblici
  • Codice degli Appalti
  • Programmazione e contabilità negli enti locali

Testo unico enti locali

D.Lgs 267/2000

Comuni, province e città metropolitane

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie, hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome ed hanno un patrimonio autonomo.

Regione

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione mentre la Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regione. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Ciascuna Regione ha uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. Si può con legge costituzionale disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Concetto di autonomia locale

Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.

Bilancio

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome si considerano in equilibrio quando, conseguono un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali. Qualora un ente registri un valore negativo del saldo, il predetto ente adotta misure di correzione entro il triennio successivo.

Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche

La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti.

Disposizioni sui comuni, sui municipi, sulle circoscrizioni, sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni, fusioni di comuni e comunità montane

Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovra-comunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali.

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province:

  • Adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano.
  • Pianificazione territoriale generale.
  • Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.
  • Mobilità e viabilità.
  • Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
  • Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Sono organi della città metropolitana:

  • Il sindaco metropolitano;
  • Il consiglio metropolitano;
  • La conferenza metropolitana.
Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. Regola:
  • Il governo del territorio metropolitano;
  • Disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana;
  • Può prevedere la costituzione di zone omogenee.

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

  • Ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
  • Diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
  • Quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana.

Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

Le province esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

  • Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
  • Programmazione provinciale della rete scolastica;
  • Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  • Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
  • Caccia e pesca nelle acque interne;
  • Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
  • Cura dello sviluppo strategico del territorio.
La provincia predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali.

Sono organi delle province:

  • Il presidente della provincia;
  • Il consiglio provinciale;
  • L'assemblea dei sindaci.
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

Unioni di comuni

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

Comunità montane

Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze. La regione individua gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. Restano sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

Enti locali

Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Statuti comunali e provinciali

Lo statuto, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Diritto di accesso e di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

Difensore civico

Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Organi di governo del comune e della provincia

Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  • Statuti dell'ente;
  • Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  • Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  • Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • Organizzazione dei pubblici servizi; etc.

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

  • 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  • 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  • 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  • 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  • 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  • 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  • 12 membri negli altri comuni.

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

  • 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
  • 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
  • 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
  • 24 membri nelle altre province.
Il funzionamento dei consigli, è disciplinato dal regolamento, che prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi.

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcoVR_92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Stame Laura.
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