Basi dell'assistenza
L'evoluzione delle scuole di assistenza
Già da fine 800 esistevano delle scuole convitto: la prima a Napoli di Grace Baxter, Regina Elena a Roma (oggi Umberto I), ospedale Principessa Iolanda. Regio decreto legge 1832 del 1925 istituzione delle scuole convitto professionali per infermieri, stabilisce i programmi didattici, le materie, i requisiti minimi d'accesso. Il corso aveva durata 2 anni, e potevano accedervi con la licenza elementare.
Le scuole convitto erano ispirate al modello della Nightingale:
- Infermiere nubili o vedove senza figli;
- Durata del corso di 2 anni con esame di abilitazione;
- Certificato di buona condotta;
- Età compresa tra i 17 e i 30 anni.
L. 1098 del 1940 istituisce la figura delle vigilatrici d’infanzia. Con l’accordo di Strasburgo del 1969, si stabilisce in una durata di 3 anni e un monte ore di 4600; viene ratificato in Italia con la legge 795 del 1973.
Legge 124 del 1971:
- Accessibilità agli uomini;
- Sopprime l'obbligo di internato;
- Requisito di ammissione attestato di scuola secondaria superiore;
- Non più scuola convitto, ma scuola per infermieri professionali.
Negli anni '80 vengono istituiti dei corsi di riformazione degli infermieri generici per assumere il ruolo di infermieri professionali. La formazione universitaria viene introdotta con il dl 502 del 1992, che prevede l'istituzione di corsi universitari convenzionati con le aziende ospedaliere e con requisito di accesso diploma di maturità.
L 341 del 1990 istituisce i DUI (diploma universitario in infermiere), che viene rinominato DUSI nel 1991 con il primo ordinamento didattico. Il DM 509 del 1999 introduce due cicli universitari: un diploma con la durata di 3 anni e un diploma di laurea specialistica di 2 anni (180 cfu + 120 cfu). L’università rilascia anche il dottorato di ricerca e corsi di perfezionamento. 1 CFU=30h 1 anno=60 CFU. Cfu= quantità di apprendimento richiesto nell’attività formativa. 2001 corsi di laurea.
La costituzione e il diritto alla salute
Art. 32 della costituzione garantisce il diritto alla salute per l’individuo e come interesse della collettività. Esprime che le persone indigenti hanno diritto a cure sanitarie gratuite.
L. 225 del 1974 revisione del mansionario istituito dalla legge 1310 del 1940, e va ad indicare i limiti mansionari dell’infermiere generico.
(1 riforma sanitaria) Con la legge 833 del 1978 viene istituito il servizio sanitario nazionale per superare tutte le lacune del sistema assicurativo basato sul mutualismo. C’è anche un riconoscimento della tutela e del diritto della salute fondamentale per ogni individuo, interesse della collettività secondo modalità che assicurino uguaglianza (uguaglianza, eguaglianza e universalità). Viene diviso in USL (unità sanitarie locali) con erogazione tramite distretti sanitari per prestazioni di primo livello.
(2 riforma sanitaria) D.l. 502 del 1992, con successiva modifica r513 del 93, si dà importanza al piano sanitario nazionale per conseguire gli obiettivi, si riduce al minimo il numero delle usl, i grandi ospedali divengono aziende ospedaliere e vengono scorporati dalle usl.
(3 riforma) D.l. 229 del 99 riguarda aspetti gestionali e organizzativi del SSN con relativa definizione: il ssn è il complesso delle funzioni dell’attività assistenziale, dei servizi sanitari regionali che devono assicurare i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, contenuti nei piani regionali, poiché comprendono varie tipologie di assistenza, prestazioni che vengono erogate gratuitamente o con il ticket. Piano sanitario regionale=piano strategico degli interventi per obiettivi di salute e funzionamento dei sistemi e dura 3 anni.
Collegio IPASVI e la legge 43 del 2006
Viene istituito con la legge 1049 del 1954 ed è il collegio degli infermieri professionali, vigilatrici d’infanzia e degli assistenti sanitari. Viene istituito con l’intento di tutelare il cittadino dall’esercizio abusivo della professione e dal mancato rispetto delle norme deontologiche. È di fatti un ente di diritto pubblico con personalità giuridica le cui mansioni sono:
- Compilazione e tenuta dell’albo professionale;
- Tutela giuridica e morale;
- Determinazione del tariffario minimo.
Legge 43 del 2006: prevede la riclassificazione della figura infermieristica e trasforma i collegi in ordini. Nonostante siano sinonimi, il termine ordine viene preferito per affermare la professionalità in quanto questi erano di professione laureata al contrario dei collegi. Con la legge Lorenzin 3/2008 nasce la FNOPI (federazione nazionale ordine professioni infermieristiche), e promuove il codice deontologico.
Profilo professionale
DM 739/94 definisce il profilo professionale dell’infermiere. 1 comma l’infermiere è un operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. La formazione post base è intesa a fornire delle conoscenze cliniche avanzate e capacità specifiche per le aree di sanità pubblica, area critica, pediatria, psichiatria e geriatria.
2 comma stabilisce le aree di responsabilità: preventiva, curativa, riabilitativa, palliativa, educativa.
- Preventiva: 1 grado educazione prima che si ammali un soggetto; 2 screening, cioè diagnosi in uno stato non avanzato della patologia.
- Curativa: si intende la cura dell’assistito a livello terapeutico, fisiologico e spirituale.
- Palliativa: si intende quando l’assistito si trova nella fase terminale della sua vita.
- Riabilitativa: prevede il miglioramento della situazione patologica e morale, ed è di natura tecnica perché l’infermiere deve possedere delle conoscenze scientifiche, educativa in quanto ogni paziente deve essere informato su come agire autonomamente in relazione al suo problema di salute, relazionale per comunicare meglio con l’assistito.
3 comma l’infermiere:
- Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- Identifica i bisogni che richiedono assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi;
- Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale;
- Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- Agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri professionisti sanitari, e si avvale di figure di supporto;
- Svolge la sua attività professionale sia in strutture pubbliche, private, nell’assistenza domiciliare e in libera professione.
Legge 42 del 1999
1 comma viene eliminata la nomenclatura che definiva l’infermiere una professione ausiliaria. 2 comma viene abolito il dpr 225/74, cioè il mansionario, ad eccezione del titolo V, perché conserva le mansioni dell’infermiere generico. L’infermiere diviene quindi una professione autonoma.
Codice deontologico
Insieme di norme che disciplinano la professione infermieristica, composto da 53 articoli ed 8 capi. Edizioni: 1960, 1977, 1999, 2009, 2019.
DAI scuola universitaria per dirigenti dell'assistenza infermieristica
Negli anni ‘60.
Concetto olistico
La filosofia infermieristica si basa su un concetto olistico che prende in considerazione l’uomo nella sua totalità, quindi come entità fisica, psicologica, spirituale e sociale. L’uomo per stare in salute quindi deve avere tutte queste sfere in equilibrio.
Lo stress viene definito come uno stato prodotto dal cambiamento dell'ambiente, e vie
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Idraulica - Appunto 1
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Idraulica - Appunto 13
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Appunto parziale Analisi matematica
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Idraulica - Appunto 14