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Sicurezza

Definizioni

Inail: Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Ogni lavoratore gode di un’assicurazione sul lavoro, a carico del datore di lavoro. I sinistri si dividono in:

  • Infortunio: Evento lesivo con conseguenze contestuali e contemporanee all’esposizione del pericolo.
  • Malattia professionale: Conseguenza a una lunga esposizione a un determinato pericolo.

La sicurezza sul lavoro agisce in modo adattivo. Si hanno degli indici analitici:

  • n° di infortuni
  • If = Indice di frequenza: n° di lavoratori esposti
  • n° di giornate lavorative perse
  • Ig = Indice di gravità: n° esposti settore

Decreti e normative

Disposto normativo cogente: È una disposizione o una regola stabilita da un’autorità competente che ha forza di legge e deve essere eseguita.

Norma tecnica: Documenti che stabiliscono specifiche tecniche e requisiti per prodotti, processi o servizi in un settore specifico. Sono sviluppate da organizzazioni di settore o enti di standardizzazione per garantire che determinati prodotti e servizi soddisfino determinati standard di qualità.

Si hanno enti di normazione italiani:

  • Uni in ambito più disparato (in ogni ambito al di fuori dell’ambito elettrico)
  • Cei in ambito elettrico

E enti di normazione esteri:

  • EN (Europea)
  • ISO (Mondiale)
  • BS (British Standard)

Sistemi di gestione

Sicurezza: È quella parte di un sistema di gestione aziendale rivolta alla definizione e all’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti.

Sistemi di gestione: Corpus di regole e procedure, extra-normative finalizzato al raggiungimento di una determinata finalità produttiva:

  • Salute sul lavoro SGSSL UNI 45001
  • Qualità SGQ UNI 9001
  • Ambiente SGA UNI 14001

Incidente: Evento in cui si è verificato o poteva verificarsi un danno.

Definizione BS: Evento correlato al lavoro in cui si è verificato o poteva verificarsi un infortunio e/o una malattia professionale.

Infortunio: Evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili aventi come conseguenza la menomazione del lavoratore.

Malattia professionale: Una qualsiasi alterazione dello stato di salute non dipendente dall’infortunio.

  • Inabilità: L’infortunio e la malattia professionale possono causare inabilità temporanea, inabilità permanente, perdita dello stato di autosufficienza o morte.
    • Inabilità temporanea: Decorso prognosi giornate lavorative perse.
    • Inabilità permanente: % di inabilità.

Concetti di rischio

Target: Colui che è vulnerabile alla dinamica incidentale.

Pericolo: Sorgente, situazione, azione o procedura potenzialmente in grado di procurare un danno.

Definizione BS: Sorgente, situazione, azione o procedura potenzialmente in grado di procurare un danno all’uomo in termini di infortunio o malattia professionale o entrambe.

Identificazione del pericolo: Processo di riconoscimento di un pericolo e definizione delle sue caratteristiche potenzialmente dannose. Il pericolo può esser anche definito come agente materiale. Ci sono due tipologie di agente materiale:

  • Da infortunio: Sorgente, situazione, azione o procedura potenzialmente in grado di procurare un infortunio.
  • Da malattia professionale: Sorgente, situazione, azione o procedura potenzialmente in grado di procurare una malattia professionale.

Rischio: La manifestazione incidentale di un evento pericoloso i cui effetti si ripercuotono su un bersaglio sensibile.

Definizione D.Lgs 81.08: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure a una loro combinazione.

Definizione BS 188001:07: Combinazione delle probabilità di accadimento di un evento pericoloso o della esposizione e della magnitudo del danno atteso.

Il rischio collega 4 fattori: evento pericoloso, manifestazione incidentale (incidente o near-miss), bersaglio (target), vulnerabilità del bersaglio (danno). Senza questi 4 fattori non si può parlare di rischio.

Risk assessment: Si identifica l’intero processo di “trattamento del rischio” che comprende 5 fasi distinte:

  • Valutazione dei pericoli (hazard identification),
  • Valutazione dell’esposizione (exposure assessment),
  • Valutazione del rischio (risk characterization),
  • Identificazione dei controlli (risk management),
  • Valutazione del rischio residuo (postprocessing).

Percezione del rischio: La percezione del rischio è soggettiva.

Valutazione dei rischi

La fase di valutazione dei rischi attesi rappresenta il passo di quantificazione negli effetti generabili dai pericoli identificati. Il rischio è definito come R= F(f,m) dove “f” è la frequenza di accadimento e “m” sono i parametri generalmente complessi (dipendenti da più variabili).

All’interno del grafico è possibile identificare 3 aree:

  • Area C: Manifestazioni incidentali connesse a pericoli convenzionalmente diffusi ma limitatamente lesivi,
  • Area S: Manifestazioni incidentali connesse a pericoli specifici,
  • Area G: Manifestazioni incidentali connesse a grandi pericoli.

Nella terza parte del processo di risk assessment, vengono applicati diversi approcci metodologici in ragione della natura del pericolo. Nelle applicazioni in materia di agenti materiali da infortunio è molto diffuso un approccio semplificato che, prescindendo da quanto stabilito in UNI 7249:07, consente una rapida valutazione dei rischi.

Partendo dalla definizione di rischio possiamo scrivere che R= P*D dove “P” è la probabilità di accadimento di un evento accidentale e “D” è la relativa magnitudo attesa.

  • P = n° incidenti/n° eventi totali

La probabilità è direttamente proporzionale alla durata dell’attività se l’esposizione è costante e se l’agente materiale è causato dall’attività.

È possibile effettuare una suddivisione qualitativa in classi di danno indipendenti dalla tipologia stessa:

  • D=1 Infortunio con conseguenze temporali lievi,
  • D=2 Infortunio con conseguenze temporanee significative,
  • D=3 Infortunio con conseguenze permanenti,
  • D=4 Infortunio con conseguenze mortali.

Approccio statistico: In sede di quantificazione del rischio è molto diffuso anche un approccio alternativo di tipo statistico. Questo però è dovuto al fatto che la probabilità sia strettamente collegata al numero di infortuni.

La funzione R = F(f,m) comprende 3 parametri:

  • n° infortuni
  • If * n° unità produttiva * 1000
  • n° esposti settore numero giornate lavorative perse

Indice di gravità * numero unità produttiva * 1000 / numero esposti settore. La norma UNI 7249:07 permette di riscrivere l’indice di gravità (Ig) come:

Ig = n° infortuni tot * durata in giorni + n° infortuni permanenti * % inabilità * 75 + 7500 * n° morti * n° up * 1000 / n° esposti settore

Moltiplicando il fattore di contatto per l’indice di frequenza e l’indice di gravità ottengo l’indice di rischio: R = If * Ig * Fc

Tecniche di valutazione del rischio

Ci supportano nelle fasi del risk assessment e ci permettono di modificare ogni fase al fine di farlo essere conforme alla normativa. Le caratteristiche conformi a tutte le tecniche sono:

  • Formalizzazione: Se esiste una procedura che ne governa i passi, la tecnica è formalizzata e se lo è, è applicabile. Se è formalizzata è ripetibile, ovvero chiunque la svolge otterrà lo stesso risultato (va in concomitanza con il punto 4).
  • Completezza: Se non tralascia nessun pericolo possibile nell’ambito applicativo.
  • Sistematicità: Se comprende tutti gli ambiti della specifica attività.
  • Reperibilità

Check list analysis

Il termine indica un’analisi per le liste di controllo a fronte dell’utilizzo di una lista di quesiti per la verifica dello stato di un sistema. Il grado di dettaglio di queste liste può essere molto variabile: l’obiettivo perseguito risulta quello di focalizzare gli aspetti o i lati meno evidenti di un problema per procedere a successivi approfondimenti supportati da un processo di hazard evaluation. Usata in questo modo la tecnica risulta proficua nelle analisi di campo per verificare la congruenza di una situazione operativa con:

  • Leggi
  • Norme tecniche
  • Sviluppo tecnologico

Metodica: L’applicazione della metodica consiste di due fasi:

  • Redazione di una check list idonea a caratterizzare il caso in esame
  • Applicazione sul campo della checklist con contemporanea individuazione di aspetti sui quali si fonderà lo studio in dettaglio. Questa fase, a differenza della prima, è molto meno complessa: è possibile infatti rispondere ad una opportuna domanda calibrata dall’analista in termini di parole chiave come:
    • Sì/No
    • Non applicabile (NA)
    • Necessita approfondimento (DA)

L’obiettivo è avere una tabella che contenga solo sì e no per sapere se è applicabile o no. Le colonne sono gli agenti materiali presi in esame. La domanda cui si riferisce la tecnica è la seguente: È la voce nella i-esima riga causa dell’agente materiale nella j-esima colonna?

La formalizzazione di una causa/effetto tra componente dell’ente da processare e uno specifico agente materiale costituisce un passaggio fondamentale per l’impostazione delle successive fasi di risk assessment e delle relative metodiche applicative.

È una matrice:

  • Ji sono tutti i pericoli ciò garantisce completezza
  • Li sono tutti gli ambiti ciò garantisce sistematicità

È formalizzata poiché ci sono delle regole da seguire è quindi anche ripetibile

Job Safety Analysis

La check list è introduttiva, mappativa e preliminare. Le attività vengono poi processate tramite la JSA. La JSA si applica ad una attività già esistente in cui si usano degli utensili e avviene in due fasi:

  • Identificazione mansioni compiute
  • Scomposizione logica

Le caratteristiche applicate alla JSA sono:

  • Formalizzazione: Si verifica l’effettiva aderenza/applicabilità delle procedure organizzative già in atto, vengono coinvolti i lavoratori
  • Completezza: Pericoli (rischi) prodotti in seno alle sole attività
  • Sistematicità: Attività (di routine o straordinarie)
  • Reperibilità: Buona ma con dei limiti.

Metodo degli spazi funzionali

Come input avremo agenti materiali, come output identificare i bersagli. Si applica ad agenti da infortunio (UNI 7249) e ad agenti materiali da malattie professionali. Si divide in fasi:

  • Fase 1: Individuazione del pericolo (spazio di azione): lo spazio di azione è l’insieme dei punti nel quale si manifesta la pericolosità dell’agente materiale A=(x,y,z,t) caratteristica per quantificare nello spazio e nel tempo la funzione pericolosità dell’agente materiale. Per definire lo spazio di azione devo prima identificare:
    • La sorgente
    • La legge di propagazione

Lo spazio di azione in caso di isotropia (uguale intensità ovunque, varia la distanza) è una circonferenza. Il tempo vita è il tempo in cui la sorgente emette l’agente materiale.

  • Fase 2: Valutazione dell’esposizione del lavoratore. Spazio funzionale: il luogo dei punti all’interno del quale abbiamo la stessa probabilità di trovare l’operatore. Lo spazio funzionale dell’attività è lo spazio minimo necessario per lo svolgimento dell’attività.
    • La valutazione dell’esposizione è una verifica della sovrapposizione di spazio funzionale e spazio di azione (cospazialità) e una verifica della contemporaneità.

Se queste condizioni sono rispettate allora l’operatore è esposto all’agente materiale.

Gerarchia delle fonti

Nell’ordinamento europeo si hanno delle fonti comunitarie di due tipi:

  • Direttiva: Necessita di un disposto di recepimento con un disposto nazionale (la comunità europea dà una cornice di principi a cui tutti i paesi europei si devono adeguare emettendo una legge propria).
  • Regolamento: Non ha bisogno di alcun recepimento (la comunità europea emana una legge direttamente efficace in tutti i paesi comunitari).

Nell’ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti normative, che sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore:

  • Fonti super primarie: Costituzione italiana, leggi costituzionali.
  • Fonti primarie (Parlamento): In ordine di gerarchia dal più al meno importante: leggi ordinarie del parlamento, decreto legislativo del governo, decreto legge, leggi regionali. Seguono un determinato “iter”: proposta votazione camere promulgazione presidente della repubblica pubblicazione in gazzetta ufficiale (15gg “vacatio legis”).
  • Fonti secondarie:
    • D.P.R. (regolamenti governativi, atti di nomina di funzionari e dirigenti dello stato, nomina dei giudici costituzionali, nomina dei ministri e del presidente del consiglio).
    • D.P.C.M.
    • D.M. (norme tecniche di dettaglio per il dicastero di interesse).
    • Regolamenti (normative emanate da ministeri, governo ecc).
    • Circolari (norme all’interno di un organo specifico tipo inps, inail, ministero ecc).
  • Consuetudini:

Norme tecniche: Documenti che stabiliscono criteri, metodi progettazione, processi e metodi di costruzione e produzione. Le norme tecniche sono redatte da appositi enti ai quali aderiscono volontariamente e contribuiscono i soggetti nazionali o internazionali interessati.

Decreto Legislativo

Il Parlamento delega il Governo: atto normativo adottato dal Governo per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento). La decretazione legislativa è uno strumento con il quale le Camere decidono, per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo, di non disciplinare nel dettaglio una determinata materia, riservandosi però di stabilire principi e criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il Governo dovrà legiferare (DELEGA). La Legge delega (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra legge ordinaria (Parlamento)) disciplina l'ambito e i limiti entro cui il governo dovrà muoversi nel predisporre i decreti legislativi. L'art. 76 della Costituzione prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il Governo, trascorso inutilmente il limite temporale fissato dal Parlamento per esercitare la delega, non può più legiferare.

Decreto Legge

Governo: atto normativo di carattere provvisorio, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal governo. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i D. L. perdono efficacia se il Parlamento non li converte in Legge Ordinaria entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Delega di funzioni

È quello strumento normativo che consente il trasferimento di responsabilità da un soggetto A (delegante) ad un soggetto B (delegato). Il soggetto B diventa il destinatario dell’eventuale sanzione

  • Deve avere delle caratteristiche precise: Deve essere un atto scritto su cui è presente una data certa;
  • Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti;
  • Essa deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • Essa deve attribuire al delegato il potere di spesa;
  • Deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Ad essa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Il delegante deve verificare periodicamente l’operato del delegato perché in caso di mancanze, il delegante incorre nella sanzione prevista dall’obbligo di vigilanza. Il delegato può a sua volta, delegare un terzo soggetto (in accordo con il DDL) con una subdelega. Il terzo soggetto delegato non può delegare funzioni già delegate.

Articolo 18 (obblighi Ddl Formazione/informazione/addestramento)

L’accordo stato regione (21/12/2011) disciplina la formazione prevista dal testo unico:

  • DdL Formazione di almeno 18 ore
  • Dirigenza Preposta: Formazione aggiuntiva di almeno 8 ore

Lavoratori:

  • Modulo generale: Corso uguale per tutte le aziende che una volta fatto non deve essere ripetuto (4 ore);
  • Modulo specifico: Corso specifico a seconda dell’azienda e dei suoi rischi specifici va aggiornato e vale 4-8-12 ore.

AI/PS:

  • Antincendio Dec. Min. (2/9/21)
  • Per rischio incendio basso 4h
  • Per rischio incendio medio 8h
  • Per rischio incendio alto 12h

Primo soccorso Dec. Min. (388/03):

  • A 16 ore
  • B 8 ore
  • C 12 ore

RLS:

  • Prima convocazione (32 ore)
  • Aggiornamento periodico annuale (8 ore)

Il preposto: È la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita in concreto i poteri giuridici, anche senza la regolare investitura.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher realeeagle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sicurezza sul lavoro e difesa ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.
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