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Clausola generale e principi di redazione del bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio rappresenta uno strumento essenziale di rendicontazione e comunicazione economico-finanziaria per l’impresa. La sua evoluzione storica mostra un passaggio da un ruolo puramente interno, rivolto ai soci per rendicontare il risultato di gestione, a una funzione molto più ampia che coinvolge una pluralità di soggetti esterni, come investitori, creditori, istituzioni e il pubblico in generale.

Il bilancio, nel contesto moderno, si configura quindi come un documento informativo in grado di orientare le decisioni di diversi stakeholder e di influenzare i comportamenti futuri. La normativa italiana sul bilancio è disciplinata principalmente dagli articoli 2423-2435 ter del Codice Civile, recependo le direttive comunitarie e integrandosi con i principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, obbligatori per le società quotate nei mercati regolamentati a partire dal 2005.

Per le società non quotate, l’applicazione degli IAS/IFRS rimane facoltativa o vietata, a seconda della dimensione e delle disposizioni normative.

Il bilancio si compone di quattro documenti principali: lo Stato Patrimoniale, che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; il Conto Economico, che illustra il risultato economico dell’esercizio; il Rendiconto Finanziario, che evidenzia le variazioni nelle disponibilità liquide; e la Nota Integrativa, che fornisce informazioni qualitative e quantitative a completamento e chiarimento dei dati contabili.

La clausola generale, prevista dall’articolo 2423 del Codice Civile, impone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’impresa. Questo principio fondamentale orienta tutte le scelte di redazione e valutazione.

Qualora le informazioni obbligatorie non fossero sufficienti a garantire tale rappresentazione, è previsto l’obbligo di integrare il bilancio con ulteriori informazioni, di norma nella Nota Integrativa. In casi eccezionali, è persino ammessa la deroga alle disposizioni codicistiche, purché sia adeguatamente motivata e illustrata.

Il principio di irrilevanza, introdotto dall’articolo 2423, comma 4, consente di omettere obblighi informativi o valutativi che, se osservati, non avrebbero un impatto significativo sulla rappresentazione veritiera e corretta. È il caso, ad esempio, di beni di modesto valore costantemente rinnovati o di ammortamenti che non alterano significativamente i risultati economici.

Principi generali di redazione

Tra i principi generali di redazione, sanciti dall’articolo 2423 bis, spiccano:

  • Il principio di continuità aziendale, che presuppone che l’impresa sia destinata a durare nel tempo. Questo principio deve essere supportato da analisi e indicatori economici, finanziari e gestionali che confermino la capacità dell’impresa di operare nel futuro prevedibile.
  • Il principio di prudenza, che impone di contabilizzare solo gli utili realizzati e di considerare i rischi e le perdite di competenza, anche se noti dopo la chiusura dell’esercizio. Si raccomanda di valutare le attività e i ricavi al valore più basso e le passività e i costi al valore più alto, per evitare la sovrastima del capitale.
  • Il principio della competenza economica, che stabilisce che i costi e i ricavi siano attribuiti all’esercizio a cui effettivamente si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.
  • Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che richiede di considerare la sostanza economica delle operazioni più che la loro forma giuridica. Un esempio controverso è la contabilizzazione del leasing finanziario che, pur prevedendo l’iscrizione del bene nei libri della società utilizzatrice secondo il metodo finanziario, in Italia continua a essere trattato secondo il metodo patrimoniale, limitandosi a contabilizzare i canoni come costi di esercizio.
  • Il principio della valutazione separata degli elementi eterogenei, che richiede di valutare distintamente beni diversi racchiusi nella stessa voce di bilancio, come ad esempio attrezzature, arredi e veicoli.
  • Il principio della costanza dei criteri di valutazione, che vieta di modificare i criteri da un esercizio all’altro, salvo in casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati in Nota Integrativa.

Un tema cruciale è quello dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, che possono richiedere la modifica dei valori di bilancio o, nei casi più gravi, incidere sulla continuità aziendale. Secondo il principio di prudenza, devono essere recepiti tutti i rischi e le perdite che trovano origine nell’esercizio chiuso, anche se conosciuti successivamente.

I criteri di valutazione si basano principalmente sul costo storico, considerato un riferimento oggettivo e verificabile, che limita la discrezionalità degli amministratori. Tuttavia, per alcune categorie di strumenti finanziari, come i derivati, è previsto l’utilizzo del fair value, che riflette il valore di mercato, se determinabile in mercati attivi e trasparenti.

Infine, è importante comprendere che il bilancio non è solo uno strumento di rendicontazione, ma anche un mezzo per costruire consenso e fiducia nei confronti degli stakeholder, influenzando le strategie aziendali e le relazioni con il mercato e con le istituzioni. Per questo motivo, è fondamentale che sia redatto nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi contabili, fornendo un quadro chiaro, veritiero e corretto della gestione e delle prospettive future dell’impresa.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

  • Fatti da recepire nei valori di bilancio: es. definizione di una causa legale con esito certo, fallimento di un cliente.
  • Fatti da non recepire nei valori di bilancio: es. calo di mercato dei titoli dopo la chiusura, calamità naturali successive.
  • Fatti che mettono in discussione la continuità aziendale: es. decisioni di liquidazione, gravi perdite dopo la chiusura.

Gli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico

La redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni del Codice Civile prevede che siano seguiti schemi rigorosi e standardizzati per garantire la comparabilità, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni fornite. Tali schemi sono definiti agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile e distinguono tra Stato Patrimoniale e Conto Economico.

1. Lo Stato patrimoniale: struttura e contenuto

Lo Stato Patrimoniale si presenta in forma a sezioni contrapposte, con la distinzione tra Attivo e Passivo. Le voci sono organizzate su quattro livelli gerarchici: macroclassi (lettere maiuscole), classi (numeri romani), voci (numeri arabi) e sottovoci (lettere minuscole).

Schema generale dello Stato Patrimoniale

Le immobilizzazioni includono beni destinati a permanere durevolmente nell'impresa, mentre l’attivo circolante comprende elementi destinati a essere trasformati o utilizzati entro l’esercizio successivo. La classificazione delle partecipazioni e dei titoli dipende dalla scelta degli amministratori sulla durata dell’investimento, non dalla loro natura o negoziabilità.

Le passività distinguono tra fonti di finanziamento a titolo di capitale proprio (Patrimonio netto) e a titolo di capitale di terzi (Debiti e Fondi). Per ogni voce di debito è obbligatoria la separata indicazione delle scadenze entro o oltre l’esercizio successivo.

2. Il Conto economico: struttura e contenuto

Il Conto Economico civilistico elenca i componenti positivi e negativi del reddito secondo una classificazione per natura dei costi e dei ricavi, senza evidenziare le aree gestionali.

Schema generale del Conto Economico

Dettaglio delle principali voci

  • Valore della produzione: comprende ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazioni delle rimanenze, incrementi di immobilizzazioni e altri proventi.
  • Costi della produzione: includono costi per materie, servizi, personale, ammortamenti, accantonamenti e oneri diversi.
  • Proventi e oneri finanziari: rappresentano il risultato delle operazioni finanziarie, come dividendi, interessi e utili o perdite su cambi.
  • Rettifiche di valore: rivalutazioni o svalutazioni di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari derivati.
  • Imposte: oneri fiscali relativi all’esercizio.

Il risultato che emerge dalla differenza tra valore e costi della produzione non corrisponde al reddito operativo, poiché può includere anche elementi non caratteristici. Per una corretta analisi della gestione è spesso necessaria una riclassificazione del conto economico secondo criteri gestionali.

3. Le novità normative: eliminazione degli oneri e proventi straordinari

Le nuove disposizioni hanno eliminato la voce relativa agli oneri e proventi straordinari, allineando il bilancio civilistico ai principi IAS/IFRS. Questo comporta che tutte le componenti di reddito, ordinarie e straordinarie, siano presentate secondo la loro natura e non più separate, rinviando le informazioni dettagliate alla Nota Integrativa.

Il Rendiconto finanziario: struttura, funzioni e metodo di redazione

Il rendiconto finanziario rappresenta uno dei quattro documenti obbligatori che compongono il bilancio d’esercizio ai sensi dell’articolo 2425-ter del Codice Civile. La sua funzione principale è quella di mostrare in modo chiaro e strutturato le cause delle variazioni delle disponibilità liquide dell’impresa, evidenziando i flussi di cassa generati o assorbiti nel corso dell’esercizio.

Le finalità del Rendiconto finanziario

Secondo l’OIC 10, il rendiconto finanziario ha la finalità di aiutare gli stakeholder a comprendere come la società ha generato e utilizzato la liquidità nel periodo di riferimento. I flussi di cassa sono analizzati per tre grandi aree di gestione:

  • Gestione reddituale (o operativa): attività legate alla produzione, vendita di beni o servizi e gestione corrente.
  • Attività di investimento: acquisizione e dismissione di immobilizzazioni e altre attività finanziarie.
  • Attività di finanziamento: operazioni relative all’aumento di capitale, all’emissione di debiti finanziari o alla distribuzione di dividendi.

Schema generale del Rendiconto Finanziario

Definizioni chiave

  • Flusso finanziario: qualsiasi variazione positiva o negativa delle disponibilità liquide.
  • Disponibilità liquide: cassa, depositi bancari e postali, assegni e denaro contante.
  • Gestione reddituale: operazioni connesse alla gestione caratteristica.
  • Attività di investimento: operazioni di acquisto o vendita di immobilizzazioni.
  • Attività di finanziamento: operazioni di raccolta o rimborso di capitale e finanziamenti.

Il metodo indiretto

Il metodo indiretto è il più utilizzato nella prassi italiana per rappresentare i flussi della gestione reddituale. Parte dall’utile (o perdita) d’esercizio e lo rettifica per:

  • Costi e ricavi non monetari, come ammortamenti e accantonamenti.
  • Variazioni del capitale circolante netto, come rimanenze, crediti e debiti di esercizio.

Schema del Metodo Indiretto

Utile (perdita) d’esercizio
+ Ammortamenti e accantonamenti
- Ricavi non monetari
+/- Variazioni del capitale circolante netto
= Flusso finanziario della gestione reddituale

Attività di investimento

Riguarda operazioni che modificano la struttura patrimoniale dell’impresa, come:

  • Acquisto o vendita di immobilizzazioni materiali (fabbricati, impianti).
  • Acquisto o vendita di immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi).
  • Acquisizione o cessione di partecipazioni e titoli.

Attività di finanziamento

Comprende flussi che modificano le fonti di finanziamento, come:

  • Emissione di capitale di rischio (azioni, quote).
  • Pagamento di dividendi o acquisto di azioni proprie.
  • Accensione o rimborso di prestiti e mutui.

Casi particolari

  • Interessi e dividendi: di norma inclusi nella gestione reddituale, ma possono essere presentati anche tra le attività di investimento o finanziamento se direttamente connessi a esse.
  • Imposte: i relativi pagamenti o rimborsi sono presentati separatamente nella gestione reddituale.

Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Rendicontazione di sostenibilità

1. La Nota integrativa: funzioni e contenuti

La Nota Integrativa è uno dei documenti obbligatori che costituiscono il bilancio d’esercizio, come stabilito dall’articolo 2423 del Codice Civile. Essa ha il compito di integrare le informazioni numeriche presenti nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nel Rendiconto Finanziario, offrendo spiegazioni, dettagli e chiarimenti che permettono una lettura più completa e consapevole della situazione aziendale.

Funzioni della Nota integrativa

  • Spiegazione dei criteri di valutazione: specifica i criteri contabili adottati, tra quelli ammessi dalla legge, evidenziando le scelte fatte dagli amministratori.
  • Dettaglio delle voci di bilancio: fornisce informazioni aggiuntive e dettagliate su specifiche voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico, come richiesto dall’art. 2427 c.c.
  • Evidenziazione delle variazioni: descrive le variazioni delle voci patrimoniali e di risultato, indicando le cause di tali modifiche.
  • Inserimento di dati aggiuntivi: riguarda, ad esempio, gli impegni fuori bilancio, le garanzie, la ripartizione geografica dei ricavi, il numero medio dei dipendenti e le informazioni su strumenti finanziari.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher yuri20042505 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e ragioneria ii e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Palazzi Federica.
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