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Diritto romano

Cos'è il diritto romano? È l’insieme dei precetti di varia origine che vennero applicati per regolare la vita della comunità romana durante la fondazione di Roma fino alla morte di Giustiniano (565 d.C.). Quando Giustiniano ascese al trono, Roma e l’Italia erano sottoposte al dominio dei popoli germanici. Grazie a Giustiniano si produsse un evento molto importante: la compilazione del Corpus Iuris Civilis – servì a conservare quel materiale e a tramandarlo ai giorni nostri.

Punti fondamentali del diritto romano

È necessario ricordare due punti fondamentali: la deposizione dell’ultimo imperatore d’Occidente nel 476 e la morte di Giustiniano in Oriente non segnarono la fine dell’applicazione del diritto romano; in Oriente la compilazione giustiniana rimase in vigore (le parafrasi, traduzioni e commenti in greco che si integrarono con il tempo andarono a sostituire e trasformare il diritto che viene chiamato come bizantino).

In Italia il diritto romano rimase in vigore, mentre in Francia meridionale e in Italia centro-nord una rinascita culturale aveva permesso una lettura diretta delle fonti romane, specialmente di quelle giustinianee. Nacquero dei centri di studio del diritto romano dove si insegnava la lettura dei testi giustinianei.

  • Il diritto particolare che derivava dalla disposizione dei re, signori o assemblee ebbe minore estensione in Italia, maggiore in Francia.
  • Il diritto comune non era solo civile (romano giustinianeo) ma canonico, legato alla Chiesa.

Importante è che il metodo, la tecnica di origine romana, vennero applicati anche in quei territori dove prevaleva il diritto particolare o canonico. Solo l’Inghilterra trasse dal diritto romano un’influenza culturale.

Il movimento delle codificazioni nell'Europa continentale

Dato le numerose fonti del diritto, nacque l’esigenza di semplificare e sintetizzare il materiale giuridico. Sorse così nell’Europa continentale il movimento della codificazione con l’obbiettivo di raggruppare in un numero ridotto di norme in senso logico l’immenso materiale giuridico.

I periodi storici del diritto privato romano

Sull’individuazione dei periodi storici del diritto privato romano, gli studiosi ne hanno individuato 3:

  • Periodo antico – comincia con la fondazione di Roma nel 754 a.C. e finisce verso la metà del III secolo a.C. (anno preciso fu il 242 a.C. dove fu istituito il magistrato praetor peregrinus per amministrare la giustizia delle liti dei romani con gli stranieri).
  • Periodo preclassico e classico - inizia nel 242 a.C. e continua fino alla metà del III secolo d.C. In questo periodo ci fu l’espansione del dominio romano in tutto il mondo e si inizia a sviluppare il diritto privato; come data finale si può attribuire la morte di Modestino considerato l’ultimo giurista classico, o il 305 d.C. anno della abdicazione di Diocleziano.
  • Periodo postclassico e giustinianeo - dura oltre 3 secoli fino alla morte di Giustiniano 565 d.C.

Le fonti su cui si fonda il diritto romano

Ogni disciplina ha bisogno di avere delle fonti. Le fonti su cui si fonda la conoscenza del diritto romano sono classificate in vari modi: il più semplice consiste nel distinguere le fonti giuridiche (in quanto norme o atti relativi alla loro applicazione, consistono in scritti di giuristi) e le fonti extragiuridiche (di carattere storico, letterario e forniscono in modo indiretto notizie di vario genere sul diritto).

Le fonti giuridiche: pregiustiniane e giustinianee

Le pregiustiniane comprendono gli atti normativi o precettivi, le raccolte di costituzioni imperiali e codici compilati alla fine del III secolo d.C. e nella seconda metà del V secolo. Una seconda categoria di fonti pregiustiniane è costituita dagli scritti di giuristi pervenuti per lo più attraverso codices rescripti (libri in pergamena) oppure papiri. Importante fra queste fu le istituzioni di Gaio. Una terza categoria di fonti è formata da attestazioni di contratti, testamenti, trasferimenti di proprietà e dichiarazioni appartenenti allo status delle persone. Si tratta quindi di tavolette di legno che i romani usavano per i loro documenti privati.

Le giustinianee consistono nella compilazione che Giustiniano cominciò quando salì al trono nel 528, facendo una raccolta di costituzioni imperiali. La proseguì fino al 524 promuovendo una raccolta di scritti di giuristi e la redazione di un manuale per i giovani che iniziavano gli studi giuridici. La compilazione giustinianea è conosciuta come Corpus Iuris Civilis.

Le fonti extragiuridiche

Le fonti extragiuridiche sono le più varie. Importanti sono: le opere retoriche o filosofiche, le opere e orazioni di Cicerone, gli scritti di materia agraria come quelli di Catone.

Il periodo antico (parte I)

Il periodo si può dividere in sottoperiodi: il primo sottoperiodo dal 754 al 450 e il secondo sottoperiodo antico dal 450 al 242. Roma era formata dall’unione di più gruppi parentali (gentes) che si sottoposero a un unico capo (rex).

Un carattere del periodo antico è l’importanza delle formazioni sociali a base parentale cioè gentes e familiae. Le gentes, però già indebolite dai re etruschi, erano destinati a decadere presto come formazioni sociali rilevanti per il diritto privato. Le familiae conservavano la loro rilevanza e la loro struttura strettamente accertata per tutto il periodo antico.

Importante fu la ristretta sfera dove operavano gli organi dell’intera comunità e il diritto da essi promosso. A questa comunità viene dato il nome civitas (in romano stato). Lo stato per buona parte del periodo antico si occupò di punire solo i riti di tradimento e di sovversione interna e diritti militari lasciando la punizione degli altri illeciti all’iniziativa e alla forza del capofamiglia.

Importante nella civiltà giuridica romana fu distinguere il diritto dalla religione, dove le regole di condotta in cui si esercitava il controllo sociale erano spesso giuridico-religiose; la loro osservanza era assicurata da sanzioni religiose.

Formalismo nel diritto romano

Se la validità e l’efficacia degli atti erano assicurate dall’osservanza di un rituale magico – la conseguenza era la prescrizione di una rigida forma per il compimento degli atti. Perché rigida? Era assolutamente indispensabile (qualsiasi errore causava l’invalidità dell’atto) ma anche nel senso che era sufficiente.

Le fonti del diritto romano

Per “fonte del diritto” si intende quel fatto o atto, da cui “sgorga” il diritto. Nei primi tre secoli della storia di Roma, gran parte del diritto era costituito da mores, ossia da costumi e regole non scritte. Fra mores e consuetudo (consuetudine) vi è una connessione perché si parla di un diritto consuetudinario per indicare quello stabilito dai mores – il diritto dei primi secoli di Roma era un diritto consuetudinario. Possiamo quindi considerarle come regole giuridico-religiose. Dato però che queste regole non erano scritte, la loro stessa esistenza era incerta.

La formazione del diritto romano si articola su tre elementi:

  • Ius civile → ordinamento positivo specifico del popolo romano;
  • Iurisdictio → determinazione e applicazione del ius da parte del rex in quanto detentore del potere sovrano;
  • Interpretatio → formata dai collegi sacerdotali e dotata di grande autorevolezza in quanto espressa da un gruppo di specialisti giuridici.

Lo ius civile è l'insieme delle mores, che hanno formato la civitas. Dato però che i mores non erano scritti, spettò ai portavoce ufficiali della volontà degli dèi, il potere di indicare il contenuto e dare la relativa interpretazione di esse. L'applicazione però spettava al rex, quale capo politico e religioso. Quindi lui doveva decidere cosa fosse giusto e cosa sbagliato, illecito o lecito, dando così un significato concreto ai mores.

Le XII Tavole

Secondo i plebei, il potere dei pontefici era da abolire dato che pensavano che andasse a favore dei patrizi ma a danno loro. Così dal V sec a.C., i plebei rivendicarono la redazione di un corpo di norme scritte. Nacquero così le XII Tavole.

Furono un corpo di norme relative in larga misura al diritto privato e al corrispondente processo, e costruirono per molti secoli la base del diritto romano. Esse non facevano differenza tra patrizi e plebei, tranne che per il matrimonio. Le XII Tavole non hanno comportato alcuna rivoluzione, ma solo la trascrizione delle regole già esistenti, perché veniva dato per presupposto tutta la parte dell'ordinamento consuetudinario, senza però risolvere la trattazione degli elementi del diritto privato.

Dall'inizio del secondo sottoperiodo iniziò a operare un'altra fonte del diritto: la legge, chiamata dai romani lex rogata; era un testo normativo proposto all'assemblea popolare dai supremi magistrati e approvato dall'assemblea stessa e ratificato dal senato.

Accanto ad esse si posero i plebiscita, deliberazioni della plebe che iniziarono ad essere prese in considerazione dalle assemblee plebee. Quando dal V sec. a.C., la plebe iniziò a organizzarsi come comunità a sé stante anche nell'ambito della civitas. Nel 286 a.C. la plebe, attraverso la lex Hortensia, riuscì a far stabilire i plebisciti come vincoli per l'intero popolo.

Ius e Fas

Ius – regola giuridica in senso profano.
Fas – regola religiosa.

Situaizoni giuridiche soggettive

In quanto riferite ad un soggetto si tratta di “situazioni giuridiche soggettive”. Nasceva così il moderno “rapporto giuridico”, cioè la relazione fra due o più soggetti disciplinata dal diritto. Nel periodo antico i soggetti presi in considerazione come titolari di situazioni giuridiche erano i capifamiglia (patres familias).

I patres familias potevano essere soltanto le persone libere appartenenti alla comunità romana e di sesso maschile; in seguito, anche se con limitazioni, anche le donne riuscirono ad acquistare la titolarità di situazioni giuridiche. Altre situazioni giuridiche soggettive sono da distinguere in favorevoli o sfavorevoli (vantaggio o svantaggio); se ad esempio una persona aveva una situazione di vantaggio rispetto ad un'altra, allora quest'ultima è in una situazione sfavorevole. Questo è il rapporto giuridico.

Le situazioni di vantaggio avevano natura potestativa, quindi un potere o un insieme di poteri. Il pater familias, rispetto agli eventuali altri membri della famiglia, aveva potere assoluto. Sia per quanto riguarda il potere di dargli comandi, sia quello di disporre di essi sia giuridicamente che fisicamente. Perciò non vi era rapporto giuridico tra pater familias e i suoi sottostanti. I soggetti passivi sono terzi che si trovassero di fatto in condizione di impedire l’esercizio del potere da parte del pater familias, o addirittura esercitarlo al posto suo.

Il formalismo e la tipicità dei negozi giuridici nel periodo antico

Il diritto romano concedeva ai soggetti privati il grado più basso di autonomia. Il formalismo si concretò nel campo dei negozi soprattutto nell'esigenza che la volontà venisse manifestata con le parole e talvolta con i gesti predisposti con assoluta rigidità dal diritto. Si hanno dei negozi bilaterali nel momento in cui si necessita la presenza di due soggetti (parti). Però, a volte la presenza di queste parti non era sufficiente per la validità del negozio giuridico ed erano necessari altri soggetti.

I negozi riconosciuti dal diritto erano pochi: la donna veniva convenuta in manum; la abrogatio; il testamentum calatis comitiis e la sua variante militare; gli atti costitutivi di vades e di praedes; il nexum; la mancipation; la sponsio.

Invalidità ed efficacia dei negozi

  • Nullità: il negozio per mancanza di uno degli elementi essenziali (dichiarazione forma volontà) è privo di effetti come se non fosse stato concluso.
  • Annullabilità: in negozio per vizio di un elemento essenziale produce momentaneamente effetti ma può su richiesta della parte interessata essere annullato dal giudice.
  • Inefficacia: il negozio portato degli elementi essenziali non produce i suoi effetti per mancanza di un presupposto di un’altra causa intrinseca.
  • Impugnabilità: in negozi validi ed efficaci, ma per una causa intrinseca viene considerato ad una delle parti di impugnarlo dinanzi al giudice e di farlo privare in tutto in parte dei suoi effetti.

Processo civile per legis actiones

Il Ius Civile era il diritto esclusivo dei cives, essendo le potestà e i diritti da esso tutelati e riconosciuti appannaggio esclusivo dei cittadini di Roma. Esso era connotato da un’estrema formalità e tipicità, in quanto un diritto poteva trovare tutela solo per mezzo di un’apposita actio: un processo civile era di fatto un rito, un sacramento, in cui le due controparti si sfidavano secondo un “cerimoniale” ben definito, la cui efficacia dipendeva anche e soprattutto dal rispetto delle forme stabilite.

Le actiones – lo strumento processuale che consentiva ai cittadini dell’Urbe di veder tutelati in giudizio i propri diritti. Una posizione giuridica soggettiva poteva vedersi tutelata in un processo soltanto se esisteva l’apposita actio, in un vero e proprio capovolgimento di prospettiva rispetto ad oggi: se ai nostri giorni è l’azione che presuppone il diritto soggettivo, a Roma era il diritto soggettivo a presupporre l’azione.

Le legis actiones

Durante tutta l’età arcaica del diritto romano, l’unica tipologia di processo privato fruibile dai cittadini di Roma furono le legis actiones. Più che di un processo unitario si trattava di cinque riti processuali distinti, che divergevano per struttura e natura, mantenendo però caratteristiche comuni. Tre di questa legis actionessacramenti, per iudicis arbitrive postulationem e per condictionem – erano di cognizione, ossia volte all’accertamento di situazioni giuridiche controverse o incerte, mentre due – per manus iniectionem e per pignoris capionem – erano esecutive, volte quindi ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni.

La legis actio sacramenti

La legis actio sacramenti era qualificata come “generalis”, in quanto era possibile ricorrere ad essa per ogni pretesa per cui non fosse prescritta un’azione apposita. Da ciò derivò il suo largo utilizzo e la sua conseguente longevità.

Esistevano due tipi di legis actio sacramenti: in rem e in personam. La prima era un’azione reale che garantiva il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute: era attraverso questo rito che il proprietario perseguiva la cosa che affermava appartenergli, o l’erede perseguiva l’eredità che diceva spettargli, ad esempio. La legis actio sacramenti in rem si apriva con la fase in iure, che si svolgeva in presenza del pretore.

La legis actio sacramenti in personam, invece, era volta alla tutela di posizioni giuridiche soggettive relative: con essa si perseguivano crediti. Il creditore insoddisfatto poteva quindi agire contro il proprio debitore con questa azione.

Legis actio per manus iniectionem

Questa era un’azione esecutiva, che permetteva alla parte attrice di ottenere l’adempimento delle proprie pretese creditorie nei confronti del debitore. Era esperibile previo precedente ricorso alla legis actio sacramenti in personam, la cui sentenza autorizzava il creditore a ricorrere alla manus iniectio iudicati nel caso in cui il debitore, entro trenta giorni dalla sentenza, avesse mancato di adempiere ai propri obblighi.

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem

Questa legis actio era esperibile, a norma delle Dodici Tavole, per crediti scaturenti da stipulatio, per la divisione di eredità e per la divisione di res comuni (a norma di una lex Licinnia antecedente al 210 a.C.). Il rito era, nella prima parte, molto simile alla legis actio sacramenti in personam; le parti dovevano, mediante l’utilizzo di certa verba, enunciare la fonte dei diritti vantati, e chiedere al pretore di nominare un giudice o un arbitro. Questo avrebbe poi provveduto a decidere direttamente sulla controversia.

A pignoris capio

Veniva compiuta senza la presenza del rex o del magistrato. Gaio non fa riferimento solo alle XII tavole ma anche ai mores, perché i mores consentivano che riconoscessero alla pignoris capio i soldati per la riscossione dello stipendium, i cavalieri per la riscossione del denaro occorrente per l’acquisto del cavallo. Inoltre, le xii tavole prevedevano l’uso della pignoris capio contro colui che avesse comprato un animale da sacrificare e non ne avesse pagato il prezzo e anche contro colui che non avesse pagato il canone per l’affitto di un animale da soma.

Persone e famiglia

Se il neonato apparisse monstrum, o privo di membra, il pater familiae poteva ucciderlo. Con la morte l'esistenza della persona terminava e venivano prodotti altri effetti giuridici, tra cui l’apertura della successione ereditaria.

Status

  • Status libertatis – stato di libertà libero/schiavo.
  • Status civitas – stato di cittadinanza cittadino/straniero.
  • Status familiae – posizione che si occupava.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaiaremotto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Dezza Ernesto.
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