Istituzioni di diritto romano
Riassunto in 160 pagine di "Istituzioni di diritto romano"
Capitolo I: Il processo
Processo privato e diritto sostanziale
Il complesso di attività volte, quando occorre, all’accertamento e alla realizzazione di posizioni giuridiche soggettive attive, a dare impulso è il singolo soggetto privato, ma interviene anche un organo pubblico. Il rapporto tra diritto sostanziale e processo riguarda anche le actiones, che sono tipiche, cioè che sono riconosciute come tali. Una ragione è tutelabile solo se esiste un’apposita actio o altro idoneo strumento processuale, il diritto soggettivo presuppone l’azione. L’esistenza del mezzo processuale consente la configurazione di una sottostante posizione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata.
Le legis actiones: principi e caratteri comuni
Nel processo con legis actiones, la controversia viene decisa da un giudice privato, inoltre è l’unico processo privato fruibile dei cittadini romani durante l’età arcaica. Anche se si parla di legis acriones come un unico processo, in realtà sono cinque processi di diversi riti processuali, tra loro diversi per origini, natura e struttura. La comune denominazione legis actio deriva dalla pronuncia di parole determinanti (certa verba), inoltre sono accessibili solo ai cittadini romani. Non sorprende l’eccessivo formalismo, la ritualità è rigorosa pena la nullità. Comune a tutte le legis actiones è l’oralità, viene ignorata la forma scritta.
La legis actio per pignoris capionem richiede la partecipazione attiva di tutte e due le parti, la parte che prende l’iniziativa della vita, attore, e la parte che l’aveva subita, convenuto, oltre il bisogno di un magistrato con iuris dictio. Entrambi le parti devono presentarsi davanti al magistrato ed è l’attore che si deve assicurare la presenza pure dell’avversario. Grazie all’in ius vocatio, un atto privato per cui una parte ingiunge all’altra, mediante pronuncia di determinate parole solenni di seguirla dinanzi al magistrato il vocatus deve obbedire.
Al rito della legis actio prende parte attiva un magistrato con iuris dictio, che si manifesta, nelle legis actiones, con la pronuncia di almeno di uno di questi verbi do, dico, addico. Con essi il pretore autorizza la prosecuzione del giudizio e pertanto mostra di ritenere legittimo il rito così come compiuto dalle parti e di essere d’accordo con l’impostazione della questione che il rito in sé esprime.
Le legis actiones dichiarative e le legis actiones esecutive
Le legis actiones dichiarative sono sacramenti, per iudicis arbitri e postulationem e per condictionem, comune caratteristica strutturale è la divisione del processo:
- In iure, che ha luogo davanti al magistrato e vale a fissare i termini giuridici della lite. Si nomina il giudice e compiono un atto solenne di invocazioni di testimoni che attestano il rito compiuto, ossia la litis contestatio;
- Apud iudicem, che si svolge davanti al giudice, il quale è un privato cittadino rivestito del ruolo di iudex o di arbiter, quando sono necessarie particolari competenze tecniche.
È concesso un rinvio, la parte che subisce l’iniziativa della lite deve garantire l’intervento di appositi garanti, i vades, così da comparire in iure nel giorno che si stabilisce. Nelle liti di libertà ed eredità sono giudicati dagli organi collegiali. Il compito del giudice è quello di raccogliere le prove ed emanare la sentenza.
Secondo le XII Tavole, in assenza di una parte, trascorso il mezzogiorno, il giudice deve dare ragione alla parte presente. Le legis actiones non possono essere impiegate in strutture non idonee.
La legis actio sacramenti
La legis actio sacramenti è un’azione dichiarativa di larga applicazione, si qualificata come actio generalis perché nel suo ambito è possibile agire per ogni pretesa, per cui non viene prescritto l’esercizio di altra legis actio, che può essere in rem o in personam.
La legis actio sacramenti in rem è impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute, tutte actiones in rem. Con essa è il proprietario che persegue la cosa che afferma appartenergli o l’erede che persegue l’eredità che dice essere sua. Si applica la legis actio sacramenti in rem quando si persegue una cosa propria. Nella fase in iure, una volta che entrambe le parti rivendicano il possesso sulla cosa, si sfidano reciprocamente al sacramentum. Prima è un atto pieno di sacralità, poi diventa una scommessa di pagare l’erario. Successivamente interviene ancora il pretore, che emana un provvedimento, in forza del quale assegna il possesso interinale della cosa controversa a quella delle parti che assicura l’intervento di garanti, praedes, considerati più idonei. Essi garantiscono che una volta soccombente, la parte a cui è assegnato il possesso provvisorio della cosa, la restituisca all’avversario insieme ai frutti maturati durante il processo.
Nella fase apud iudicem, ciascuna parte si adopera per dimostrare al giudice che la cosa controversa gli appartiene. Il giudice dichiara quale sacramentum sia iustum e quindi proprietario della cosa, o iniustum e quindi non proprietario. Il soccombente è tenuto a pagare il sacramentum all’erario. Non si pongono problemi se la parte vincente è il possessore interinale; mentre al contrario, la parte vincente può procedere contro i praedes. Egli può ricorrere alla forza per recuperare il proprio bene.
Con la legis actio sacramenti in personam si agisce per la tutela di posizioni giuridiche soggettive relative, ossia si perseguiscono i crediti. Il creditore insoddisfatto agisce contro il debitore affermando, in iure, che il debitore è in debito con lui. Se il debitore-convenuto riconosce il proprio debito, si ha confessio in iure, con conseguente interruzione del rito e potestà del creditore. Se il convenuto invece nega, le parti si sfidano reciprocamente al sacramentum. Contro il soccombente riconosciuto debitore di somma determinata di denaro e contro il convenuto che già in iure confessa di dovere una certa somma di denaro, il creditore procede con la legis actio per manus iniectionem, se il debitore è inadempiente.
La legis actio per manus iniectionem
Con la legis actio per manus iniectionem si agisce per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi fa espresso rinvio. Ha funzione esecutiva e può essere esperita per espressa disposizione delle XII Tavole, per l’esecuzione di un giudicato. Si parla di manus iniectio iudicati aperta al creditore in favore del quale è emessa una sentenza, iudicatum, per cui l’avversario riconosce il debitore di una somma di denaro. Con la manus iniectio si procede se il debitore (iudicatus) non paga dopo 30 giorni.
Alla manus iniectio pro iudicato è ammesso lo sponsor, che garantisce la soddisfazione del debito e il debitore non gli rimborsa entro sei mesi il relativo importo. Mentre, la manus iniectio pura consente all’erede di agire direttamente contro il legatario che percepisce dall’eredità, a titolo di legato, più di 1000 assi. Il procedimento si svolge davanti ad un magistrato giusdicente e presente debitore e creditore, il creditore enuncia, adottando certa verba, la fonte (causa) del credito che pretende spettargli. Indica l’importo del debito e afferma il preteso debitore (manus inicere).
Il debitore può indicare un vindex, il cui intervento lo sottrae alla manus iniectio. Il vindex può negare il debito e contestare il diritto dell’attore di procedere a manus iniectio. Si istituisce una legis actio dichiarativa, nella quale il vindex soccombente viene condannato al doppio dell’importo del debito che risulta in effetti esistente. Se il preteso debitore non indica un vindex o nessun vindex interviene in favore, il pretore pronuncia l’addictio in favore dell’altra parte, così che il creditore può trascinare con sé l’addictus e tenerlo presso di sé 60 giorni in catene. Il creditore può condurre il debitore in tre mercati, in modo che declamando l’importo del debito possa trovare chi riscatti il debito stesso. Il creditore può anche decidere di vendere come schiavo, fuori Roma, il debitore o di ucciderlo. Se ci sono più creditori, il corpo del debitore può essere diviso in pezzi e spartito.
Nella manus iniectio pura, il convenuto può sottrarsi alla manus iniectio anche se nessun vindex interviene per lui e può negare da sé il debito affermato dall’attore, con la conseguenza di dover subire una condanna al doppio in caso di soccombenza (regola della litiscrescenza, che comporta l’obbligo di pagare il doppio se la contestazione risulta infondata).
Le altre legis actiones
La legis actio per pignoris capionem è esecutiva e si tratta singolare perché non richiede la presenza né del magistrato né dell’avversario, può svolgersi anche noi giorni nefasti. Il creditore deve pronunciare certa verba, quando prende possesso di cose appartenenti al debitore e le tiene in pegno. Le applicazioni di questa legis action sono stabilite o da mores o da leges, che riguardano crediti di natura prevalentemente pubblica o sacrale.
La legis actio per iudicis arbitrive postulationem è dichiarativa ed esprimibile per pretese per le quali una legge vi fa rinvio. È esprimibile per crediti nascenti da stipulatio e la divisione di eredità comunio per al divisione di singoli beni comuni, anche non ereditari. Quando si agisce per crediti da stipulatio, il rito è simile a quello della legis actio sacramenti in personam. L’attore o le parti devono fare riferimento alla fonte dei diritti vantati, rivolgendosi al pretore, devono chiedere la nomina di un iudex o di un arbiter, che si pronuncia direttamente sul merito della lite.
La legis actio per condictionem si adotta per crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro e viene estesa ai crediti di cose determinate diverse dal denaro. In iure l’attore, senza precisarne la fonte (causa), afferma un proprio credito. La necessità di adempiere del debitore è espressa in termini di oportere. Il convenuto nega a ripresentarsi dinanzi al pretore dopo trenta giorni per la nomina del giudice che decide la controversia. Il giudice si pronuncia direttamente sul merito della lite. Contro il convenuto giudicato debitore di una somma determinata di denaro p, come nella legis actio per iudicis postulationem, con essa si agisce ex stipulatu, il creditore procede ulteriormente con legis actio per manus iniectionem.
Agere in rem per sponsionem
L’agere in rem per sponsionem è un espediente processuale per cui la posizione delle parti può risultare meno gravosa e il procedimento più snello. In iure ha luogo la sponsio praeiudicalis, nella quale il convenuto promette all’attore una somma di denaro di importo simbolico, per l’ipotesi in cui la cosa in contestazione risulta appartenere all’attore. Con altra sponsio, la sponsio pro praede litis et vindiciarum ha funzione uguale a quella dei praedes nella legis actio sacramenti in rem. Il convenuto promette all’attore di restituire la cosa controversa con i frutti del periodo processuale. Se il convenuto non restituisce i frutti, l’attore esercita l’azione nascente dall’altra sponsio, prestata in iure; in essa il convenuto, già soccombente nell’azione relativa alla sponsio, non ha difesa.
Graduale abolizione delle legis actiones. Il processo formulare. Genesi, caratteri, chiamata in giudizio
Nella nascita e nello sviluppo del processo formulare, il pretore ha un ruolo determinante già dalla sua genesi; in particolare sotto l’aspetto formale è tutto di creazione pretoria. Nel processo per legis actiones trovano tutela solo situazioni giuridiche soggettive, riconosciute da ius civile, riservate ai soli cittadini romani. A causa dei maggiori scambi commerciali e delle maggiori interazioni con altri popoli, si avverte l’esigenza di strutture processuali diverse. Il pretore provvede a ciò, consentendo agli interessati, sia cives che non, di litigare per fomulas, dando luogo ad un nuovo tipo di processo: quello formulare. All’inizio esso si realizza solo in forza dei poteri del pretore e al di fuori del ius civile. Accade che davanti al pretore si litiga sia per legis actiones, quando ne ricorrono i presupposti, sia per formulas, quando intervengono non cives e per la tutela di rapporti che non sono ius civile.
Un solo pretore non è più sufficiente e viene istituita un’altra magistratura pretoria: praetor peregrinus, con il compito di dicere ius (esercitare giurisdizione) inter cives et peregrinos, o solo inter peregrinos, non per legis actiones, ma per formula. Il pretore di più antica istituzione prende il nome di praetor urbanus, in contrapposizione con quello di nuova istituzione. Le legis actiones si rivelano sempre più inadeguate alla nuova realtà e al mutato contesto culturale, a causa dell’eccessivo rigorismo formale. La lex Aebutia, della seconda metà del II secolo a.C., abolisce la legis actio per condictionem, mentre la lex Iulia iudicaria, fatta approvare da Augusto nel 17 a.C. abolisce le restanti legis actiones. Di conseguenza il processo formulare sostituisce le legis actiones e gli vengono attribuiti effetti anche per lo ius civile, divenendo il processo privato ordinario, grazie alla lex Iulia iudiciaria. Viene poi applicato nel resto del territorio italico e in parte delle province.
Il rapporto soggettivo diritto-processo evidenzia come il processo si atteggia da precedente logico rispetto al diritto soggettivo. La conoscenza del processo formulare è assolutamente necessaria per la comprensione degli scritti dei classici, essi infatti costituiscono la più importante fonte di cognizione del diritto romano privato, anche per ciò lo studio del processo formulare appare imprescindibile. A differenza delle legis actiones il processo formulare ha carattere unitario: si tratta di un unico procedimento, che può essere impiegato per l’esercizio delle varie actiones e per ciascuna di esse è prevista una diversa formula. Esse sono tipiche, ma il loro numero è molto elevato, consentendo a questo tipo di processo, per la sua struttura non rigida, la tutela di pretese tra diverse per origini, natura e fondamento.
Il procedimento è aperto anche ai non cives ed è diviso in due fasi: in iure e apud iudicem, ognuna di esse con funzioni analoghe a quelle dei rispettivi stadi del processo per legis actiones. In questo caso, le parti possono esprimere le loro ragioni in tutte le fasi, tralasciando il rigoroso formalismo delle legis actiones. Inoltre è contemplata la scrittura, infatti le formulae sono redatte per iscritto, segnale di un avanzato contesto culturale. Il magistrato diventa più attivo e dinamico, rispetto agli antichi riti delle legis actiones.
La in ius vocatio è fondamentale per assicurare la presenza in iure dell’avversario, la quale rimane però un atto privato, compiuto soltanto dall’attore senza partecipazione di un organo pubblico e con cui lo stesso attore invita l’altra parte a seguirlo davanti al magistrato, senza più alcuna solennità orale. Inoltre il vocans deve precisare che azione vuole promuovere contro il convenuto (adere actionem) e se il vocatus si rifiuta di seguirlo in giudizio, l’attore non può fare ricorso alla forza. Solo il pretore può esercitare coazione indiretta con una immissione indiretta dei beni (missio in bona) del vocatus che non vuole seguire l’attore.
Alla in ius vocatio si affianca il vadimonium, per cui è necessario l'intervento dei vades, che assicurano la comparsa in giudizio della parte convenuta. Nel più recente vadimonium è lo stesso convenuto, che mediante la stipulatio, promette all’avversario di comparire davanti al magistrato quel giorno concordato. In questo modo, il convenuto si sottrae dall’obbligo di seguire immediatamente l’attore in iure, come avviene nella in ius vocatio.
La fase in iure del processo formulare: la litis contestatio
In iure vengono fissati i termini giuridici della lite ed è necessaria la presenza sia dell’attore che del convenuto. Il magistrato che la presiede è un magistrato con iuris dictio e questo comporta il potere di stabilire il principio di diritto da far valere nel caso concreto, grazie alla datio actionis. Con essa il magistrato approva il testo della formula (iudicium) concordata tra le parti, dove viene nominato il giudice e riassunti i termini della controversia e dove concede l’azione richiesta. I magistrati giusdicenti del processo formulare sono il pretore urbano, il pretore peregrino, l’edile curule e i governatori provinciali, tutti quanti esercitano giurisdizione sulla base di un editto. Fondamentale per la fondazione del diritto onorario è però l’editto del pretore urbano, il quale viene quindi preso a modello.
Davanti al pretore le parti manifestano le proprie ragioni: l’attore indica all’avversario la formula dell’azione che intende promuovere, facendo riferimento all’albo pretorio. Esso riproduce l’editto, nel quale sono contemplati i modelli delle diverse formule o iudicia. All’editio fa seguito la postulatio actionis, che è rivolta al pretore, mediante la quale l’attore chiede di procedere con l’azione indicata. L’attore quindi illustra le proprie ragioni...
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