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Istituzioni e il diritto romano

Istituzioni deriva dal latino istitutiones, che a sua volta deriva dal verbo instituere (istruire, insegnare). Istitutiones erano manuali e corsi elementari che introducevano allo studio di una materia ordinata, sistematica e sintetica. Gaio e Giustiniano scrissero le istitutiones.

Diritto

Insieme di regole di condotta di una collettività umana organizzata che: consentono (diritto soggettivo come il diritto di proprietà), proibiscono, impongono o puniscono (sanzioni).

Significato del termine diritto

In ogni società umana si afferma l’esigenza di enucleare un complesso di regole cui si adegui il comportamento dei singoli, nell’interesse della vita della società stessa e per i fini che essa persegue. Gli interessi e i fini dipendono da scelte che vengono compiute a livello politico dagli organi della società.

Diritto privatodiritto pubblico perché fondati sulla diversa natura degli interessi tutelati.

  • Diritto privato: regola i rapporti tra gli individui in quanto tali, sicché vengono in considerazione soprattutto interessi privati.
  • Diritto pubblico: disciplina l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai singoli individui, nell’interesse generale della collettività, pertanto vengono in considerazione interessi pubblici.

Il diritto romano

Norme del diritto privato espressione della collettività organizzata degli uomini liberi dell’antica Roma. Lo schiavo era sottoposto al potere assoluto del suo padrone, non partecipava dunque alla vita politica.

Epoca

Dalla fondazione di Roma (754/753 a.C) - morte di Giustiniano I (565 d.C).

Origini di Roma

Roma nasce a metà dell’VIII secolo a.C. dall’aggregazione di comunità stanziate nella pianura che era collocata lungo le rive del Tevere. Aggregazione di villaggi chiamati Pagi presso l’isola Tiberina (villaggi di pastori e agricoltori legati da comuni interessi economici e pratiche rituali di culto). Decidono di aggregarsi piuttosto che vivere in conflitto per garantire la sopravvivenza.

Giustiniano e il Corpus iuris civilis

Giustiniano realizzò tre opere giuridiche: Istituzioni, Digesto e Codice di Giustiniano che formano il Corpus iuris civilis. Raccolgono tutto e solo il diritto che doveva avere vigenza tratto dall’esperienza giuridica precedente sviluppatasi grazie all’interpretazione dei giuristi e alle costituzioni imperiali. Le opere sono realizzate tra il 527 e il 534 e raccolgono la tradizione giuridica precedente (il diritto che si era sviluppato dalle origini di Roma).

Diritto privato romano

Definizioni e disciplina delle principali figure giuridiche che regolano le relazioni fra i privati.

Periodi della storia del diritto romano

  1. Età arcaica: dalla fondazione alla metà del III secolo a.C. (367 a.C) con l’emanazione delle Leges Liciniae Sextiae.
  2. Età preclassica: dalla metà del III secolo a.C. alla fine della Repubblica Romana (fine del I secolo a.C).
  3. Età classica: dall’ascesa al potere di Ottaviano Augusto, che istituisce il principato, alla prima metà del III secolo d.C. (Declino dei Severi e anarchia militare) all’avvento del Dominato (Diocleziano abdica nel 305 d.C).
  4. Età postclassica: dall’ascesa di Costantino (312 d.C) al 527 d.C.
  5. Età giustinianea: dall’inizio del regno (527 d.C) alla morte (565 d.C) di Giustiniano.

Storia costituzionale

  1. Monarchia: rimane in vigore dalla fondazione di Roma fino alla fine del VI secolo a.C. Presenza del rex.
  2. Repubblica: 509 a.c. - I secolo a.C. Magistrature (rex sostituito da organi rappresentativi della civitas che operano collettivamente).
  3. Principato: 27 a.C - 235 d.C. Carattere ibrido (caratteri repubblicani + Princeps che è il vero detentore del potere).
  4. Dominato: il potere imperiale diventa dominato con l’ascesa di Diocleziano che è un sovrano assoluto e dispotico.

Fonti del diritto

Fonti di produzione: Fatti, atti e meccanismi che producono le norme giuridiche.

Fonti di cognizione: Strumenti attraverso i quali si prende conoscenza della norma giuridica, si fonda sul corpus iuris civilis, tramite opere letterarie, testi giuridici conservati su pergamene (come il Digesto), papiri, tavolette ecc.

Epoca arcaica: 754 a.C. - 367 a.C.

Monarchia: sistema di governo a carattere monocratico (rex) capo politico, militare e religioso della comunità. Assemblea di anziani che affianca il re nelle decisioni politiche. Senato organo consultivo (il re chiede pareri senza alcun obbligo).

Comizi curiati era un’assemblea popolare.

Epoca arcaica → monarchia (rex capo politico, militare e religioso) I villaggi stanziati sui 7 colli si fondavano sulla famiglia patriarcale (caratterizzata da una struttura di carattere piramidale: a capo della famiglia c’era il pater familias che aveva il potere assoluto sui beni e le persone della famiglia). Le famiglie patriarcali che discendevano da un capostipite erano chiamate gens.

Il re è capo politico perché al re sono demandate le scelte politiche fondamentali sulla vita politica della città (regole → funzione legislativa → leges regiae) titolare del comando dell’esercito (indice la guerra e se concludere la pace).

Il re è colui che fa da intermediario con gli dei perché deve propiziarne la benevolenza verso i membri della comunità cittadina (pax deorum: alleanza fra dei e uomini facendosi portavoce dei voleri della comunità e interrogando gli dei sulle decisioni da prendere). Potere politico + militare + religioso + giudiziario = potestas regia.

Quando manca il re prendono il potere 10 senatori in una forma di governo chiamata interregnum fino all’arrivo del nuovo rex.

Re di Roma

  • Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio Superbo (primi 4 sabini, ultimi 3 etruschi)

A Romolo si deve l’istituzione del Senato (assemblea degli anziani) e che venne fondata per una funzione consultiva: Senatus Consultum (il senato non può prendere decisioni politiche ma può rilasciare un parere non vincolante). Distribuì inoltre la popolazioni in circoscrizioni territoriali (tribù), assegnazioni di terreni ai pater familias (origine della proprietà privata), la norma del diritto del marito di uccidere la moglie in caso di adulterio, di uccidere il figlio se ha meno di tre anni...

Numa Pompilio riforma la religione e distingue il diritto penale (omicidio: distingue l’omicidio volontario da quello involontario e la previsione di sanzioni). Chi uccide una persona viene messo a morte dai parenti, chi ha ucciso involontariamente dovrà sacrificare un ariete a favore dei parenti in linea maschile della famiglia della vittima. Divieto di vendere il figlio quando abbia dato il consenso alle sue nozze.

Tullio Ostilio: aumenta il numero dei componenti del Senato.

Anco Marcio: fonda la colonia di Ostia.

Re etruschi che danno un’impronta dispotica alla monarchia (rafforzano il loro potere militare attraverso cui impongono il loro volere e inducono all’obbedienza i cittadini). Manifestano il loro potere indossando una veste purpurea, sedendo su un trono… assumono una serie di segni che comunichino il potere assoluto ai cittadini.

  • Tarquinio Prisco: costruzione di edifici monumentali.
  • Servio Tullio: riforma dell’esercito e istituzione delle centurie. Riforma dell’assemblea popolare che sostituisce i comizi curiati con i comizi centuriati.
  • Tarquinio Superbo: assume degli atteggiamenti dispotici che sfociavano negli abusi della popolazione → cacciata del re da Roma. Viene a determinarsi una causa scatenante: suicidio di Lucrezia.

Lucrezia era una donna nobile, moglie di Tarquinio Collatino (parente del Superbo), che viene violentata da parte del figlio del Superbo (oltraggio): mette a repentaglio la sua virtù e getta un’onta su tutta la famiglia. Per riaffermare la propria onorabilità Lucrezia si suicida davanti al padre e al marito dopo aver denunciato lo stupro, però facendo giurare di vendicare il torto subito. Collatino per vendicare la violenza si mette a capo di una sollevanza popolare che caccia il Superbo e i suoi figli → Repubblica.

Senato 100, 150 e infine 200 membri. Composto dai cittadini romani maschi. I comizi acclamano le leggi proclamate dal re e facevano testamenti e abrogatio.

Fonti di cognizione indirette dell’assetto costituzionale monarchico:

  • D.1.2.2.14 (Pomponius, liber singularis enchiridii)… è noto che ai primordi di questa città, i re ebbero ogni potere
  • Livius, ab urbe condita 1.8.7 Romolo creò i senatori, sia perché quel numero era sufficiente, sia perché erano soltanto cento quelli che potevano essere nominati senatori. E certo per la loro dignità essi furono chiamati patres, e patrizi i loro discendenti.
  • Varro, de lingua latina…

Fonte di cognizione diretta dell’esistenza del re:

Cippus Vetustissimus: Blocco di tufo a forma piramidale a 5 facce iscritto in cui si attesta l’esistenza di un re. Descrive le norme che il re doveva rispettare durante lo svolgimento di alcuni culti. Augures interpretavano il volere degli dei interpretando il comportamento degli animali (il volo degli uccelli).

Speziali (?) collegio sacerdotale erano 20 ed erano competenti nella stipulazione di contratti, dichiarazione di guerra…

Pontifice: più importanti sacerdoti del diritto sacro e civile. Sacerdoti dotati di funzioni sacrali e giuridiche, individuare i calendari, custodi degli annales maximi (tenevano nota degli avvertimenti + importanti).

Dopo la cacciata del superbo si realizza un momento di transizione dalla monarchia alla res publica.

Contrasto tra patrizi e plebei (perché patrizi detentori del potere sulla città → al senato accendono i patres, ai collegi sacerdotali solo l’aristocrazia, ai comizi prevalentemente i patrizi). I plebei rappresentano una massa indistinta di persone e sono tutti coloro che non sono patrizi e che sono dediti agli scambi commerciali e all’artigianato, ma non hanno il possesso dell’ager publicus (non hanno terreni che restano esclusivamente in disponibilità ai patrizi). Ai plebei non è consentito l’accesso ai collegi sacerdotali, alle magistrature cittadine.

Dopo la monarchia il potere passa in mano ai consoli (pretores) che esercitavano il potere della città collegialmente (in due) e rimanevano in carica solamente un anno, ed erano eletti da un’assemblea popolare. Patrizi plebei dura 60 anni e porta alle leggi delle XII tavole e con il compromesso patrizio-plebeo → leges liciniae sextiae. Ciò consentirà ai plebei a partecipare ai cittadini.

Mentre i comizi curiati hanno solo una funzione di assistenza ma che non prendeva decisioni effettive, i comizi centuriati hanno invece un potere decisorio (chi deve diventare console).

Fonti di produzione normativa

Coattività: doverosità della norma, la norma una volta prevista deve essere rispettata, pena sanzione.

Fonti di produzione del diritto: mores maiorum (consuetudini degli antenati). Norme che furono adottate originariamente dai capifamiglia (maiores) delle comunità che si unirono per fondare Roma. I maiores erano riusciti a definire i comportamenti che si inseriscono in un ordine che regge la vita degli uomini e rimane immutabile.

La patria potestà consiste nel fatto che al pater familias sia riconosciuto un potere assoluto su tutti i membri della famiglia e i beni. Rappresentano il nucleo originario dello ius civile e rappresentano il contenuto delle leges regiae. Il re, quando intende emanare dei provvedimenti, enuncia le regole al popolo perché il popolo ne prendesse atto seguendole passivamente. Il re non fa altro che portare all’attenzione dei comizi delle norme già esistenti, che vuole solamente assumere effettivamente → Passaggio dalle norme consuetudinarie alle norme formalizzate attraverso la proposta fatta dal re perché il popolo vi aderisca.

Leges regiae

Il rex emana le lex regiae che sono leggi di contenuto consuetudinario in quanto il re pronunciava davanti all’assemblea popolare (i comizi curiati) le regole di comportamento a cui il popolo aderiva passivamente perché erano leggi già praticate. Una volta presentate ed approvate dal popolo, venivano acquisite dalla cittadinanza.

  • Contenuti: vita familiare, vita cittadina (limitazione potere pater familias, distinzione tra omicidio volontario e doloso…).

Gli antenati avevano individuato i mos maiorum attraverso la sfera divina e umana → pax deorum (alleanza della cittadinanza con le divinità). Divinità: entità sovraordinate alla civitas che esprimono la loro volontà. Le rivelazioni degli dei non sono dirette, ma attraverso fenomeni naturali e il comportamento degli animali, i sacerdoti interpretavano la volontà degli dei.

Fas (lecito) / nefas (non lecito).

Nel momento in cui si ha la certezza di ciò che gradisce la divinità, vengono stipulate delle regole. Fas è legge divina, ius la legge umana.

La religione impone che anche laddove sia l’uomo a individuare le regole da tenere, occorre che l’uomo nei propri comportamenti utilizzi sempre delle parole stabilite e dei gesti prefissati. Se l’attività che l’uomo compie è indirizzata alla divinità, una legge sacrale e perciò vi sono dei riti e delle formule (regole di comportamento formali) → ius sacrum. Se le regole sono indirizzate alla cittadinanza (uomini fra di loro) → ius civilis.

Pontifices

(Costruttore di ponti) → intermediazione fra uomini e dei. I pontefici ebbero grande parte nello scandaglio del Fas e del nefas. I pontefici riuscivano a suddividere l’anno in giorni → costruzione di un calendario con giorni fasti e nefasti (le attività giuridiche non potevano compiersi). Sono gli autori dei rituali sacrali ed elaborano formule con cui propiziarsi la volontà degli dei.

I pontefici sono i primi giuristi, la loro attività fondamentale è quella di conoscere e custodire il diritto e di dare responsi. → fonte di produzione normativa (mores maiorum + leges regiae + responsi dei pontefici).

Il giurista come mediatore

Dove vi è un sistema di regole di condotta, vi è necessariamente anche il giurista (attività di interpretazione: consiste nella ricerca del significato giuridico delle norme). Presuppone la conoscenza delle norme giuridiche e saperne ricercare il significato per valutarne:

  1. L’applicabilità.
  2. L'opportunità di enucleare altre norme da quelle esistenti.
  3. La necessità di creare nuove norme.

Il giurista a Roma svolgeva un ruolo di mediazione culturale fra l’ordinamento giuridico come sistema di norme, cioè di regole di condotta che in sé hanno una dimensione storica, e le mutevoli esigenze della vita quotidiana. A Roma l’interpretazione del ius è svolta dai pontefici. Erano gli unici veri conoscitori delle norme della civitas. L’oggetto sono i mores e le leges.

Interpretazione letterale e limitatamente creativa risente della esiguità di schemi e strutture del ius civile pertanto da istituti e precetti già esistenti si ricavano nuovi istituti.

Decemvirato

Istituto con pieni poteri sospese le magistrature ordinarie allo scopo di creare un corpus di leggi scritte. Nel 449, rovesciato il decemvirato, il potere viene conferito a due consoli: Valerio e Orazio. Pubblicazione delle XII tavole. Leggi scritte su tavole di bronzo, esposte nel foro, conoscibilità, certezza delle norme da osservare e della loro applicabilità. Nuova fonte del diritto: lex publica. L’interpretazione delle leggi da parte dei pontefici si sposta sui giuristi laici (interpretazione creativa, nuovi istituti).

  • Regole delle XII tavole
  • Di carattere consuetudinario
  • Brevi versetti
  • In latino

Distrutte nell’incendio di Roma da parte dei Galli nel 390 → tramandazione orale (per superstizione non furono riscritte).

Epoca preclassica

(367 a.C. Con le leggi licinie sestie - 27 a.C. Ascesa di Ottaviano Augusto) Leggi licinie sestie hanno consolidato l’ordinamento costituzionale. L’aspetto di governo repubblicano si consolida e si arricchisce di due nuovi aspetti:

  1. Una nuova magistratura, la pretura: gestisce il processo e in particolare quello formulare. Frutto di un compromesso tra patrizi e plebei: accordano ai patrizi un magistrato con funzione giurisdizionale a condizione che sia un patrizio, i plebei ottengono che uno dei consoli sia plebeo. → maggiore stabilità alla res publica.
  2. L’assemblea popolare (i comizi centuriati) assumono la funzione di deliberazione della legge → funzione legislativa. Il termine comitia evoca l’idea del trovarsi tutti insieme in assemblea e centuriata è l’aggettivo che identifica un’unità di uomini che fa parte dell’esercito oplitico. L’impronta militare originaria viene superata. I comizi centuriati erano composti da cittadini che avevano particolari requisiti: romani maschi tra i 17 e i 60 anni, idonei a portare le armi.

I cittadini erano distribuiti all’interno dei comizi in base alle classi del censo (5 classi), al cui interno vi era un determinato numero di centurie (unità di 100 membri). Di 193 centurie, 98 facevano parte delle prime due classi: al momento di esprimere il voto, vinceva la maggioranza delle centurie (che appartenevano alle prime due classi).

Il requisito del censo è un residuo della conformazione dell’esercito, perché alla guerra potevano partecipare solo coloro che potevano permettersi le armi. Ai comizi centuriati è assegnata la funzione di elezione dei magistrati, delle decisioni di pace e di guerra, sulla morte di cittadini romani che abbiano commesso un crimine a sfondo...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anitacortesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof De Iuliis Federica.
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