Regimi internazionali
Diritto internazionale
Diritto internazionale: regole, principi, norme che disciplinano giuridicamente i rapporti tra soggetti del diritto internazionale, che sono Stati e organizzazioni internazionali + altri soggetti che però sono eccezioni.
Tre principi generali trasversali
Tre principi generali trasversali che caratterizzano il Diritto Internazionale:
1) Pariteticità giuridica tra gli Stati: piena uguaglianza formale di tutti gli Stati della Comunità Internazionale = tutti gli Stati del mondo godono dell'eguaglianza giuridica nel diritto internazionale senza distinzione alcuna.
2) Principio dell’autolimitazione del potere sovrano degli Stati.
Fino alla WW2, i soggetti del Diritto Internazionale nelle Relazioni Internazionali erano gli Stati e con lo Statuto di San Francisco (ONU) per la prima volta viene costituita un’organizzazione permanente internazionale composta da Stati.
In ciò risiede già un’implicazione plastica del principio: solo e solamente gli Stati, come organizzazioni politico giuridiche stanziate su un territorio e governano un popolo, possono rinunziare all’esercizio della propria sovranità trasferendo quote di sovranità alle organizzazioni internazionali.
Non esistono soggetti internazionali, organizzazioni internazionali che abbiano un potere iniziale giuridico di imporre le norme del diritto internazionale agli Stati della comunità internazionale, questo è possibile solo in virtù di un rapporto a contraris cioè in virtù della manifesta volontà dello Stato di far parte di una organizzazione internazionale e quindi rinunciare all’esercizio del proprio ordinamento giuridico a favore delle leggi (che poi in DI le leggi non esistono, ma parliamo di accordi patti principi norme).
Nella sua piena sovranità, cioè nell’esercizio della potestà decisionale (legislativo, esecutivo e giudiziario), è lo Stato che rinunzia a porzioni di sovranità, trasferendoli a un’organizzazione internazionale.
Ex. i paesi membri dell’UE, tra cui l’Italia, sono tenuti a rispettare le leggi del diritto dell’UE, cioè regolamenti e direttive, le quali non vengono fatti dai parlamenti nazionali, ma dai tre organi fondamentali dell’UE: Commissione europea, Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo.
Gli Stati membri limitano il proprio potere legislativo, perché loro si impegnano e si vincolano al rispetto dei trattati che hanno creato l’UE, che è un’organizzazione internazionale.
Oggi, la produzione legislativa, cioè il corpus legislativo, che i singoli paesi applicano, è per circa il 65% di provenienza dell’UE, si tratta quindi di leggi di recezione, perché gli Stati si impegnano a limitare il proprio potere sovrano in nome di un interesse superiore (cooperazione strutturale), poiché è evidente che in una realtà globale un singolo Stato è molto più in difficoltà ad affrontare le sfide sociali, culturali, economiche, politiche, civili, etc.
Ciò non avviene perché l’UE abbia un potere sui paesi membri, ma perché essi stessi si sono autolimitati nella loro sovranità, cioè nell’esercizio di un potere politico, per un obiettivo strategico che può essere: cooperazione, pace, sicurezza internazionale, diritti umani.
La NATO è un classico esempio di organizzazione internazionale per garantire la sicurezza militare e quindi civile.
L’UE è un’organizzazione regionale, poiché si delimita sul continente geografico europeo, la pace mentre le Nazioni Unite sono la principale organizzazione internazionale composta da 193 Stati che si vincolano; quindi, hanno autolimitato il proprio potere sovrano a favore delle Nazioni Unite nell’ottica del perseguimento degli obiettivi nell’Art. 1 dello statuto ONU.
L’obiettivo primo nei paragrafi dell’Art. 1 è la pace, cioè la sicurezza militare, ovvero l’assenza di guerre. Dal ’45 ad oggi, la priorità che strategicamente viene fissata nelle relazioni internazionali è la limitazione nella misura più ampia possibile delle guerre.
Infatti, il secondo principio fondamentale è l’autolimitazione della sovranità degli Stati.
In un‘analisi politologica, e non giuridica, significa che gli Stati sono ancora i detentori in ultima istanza del potere politico e decisionale nelle relazioni internazionali. Basti guardare al conflitto giuridico al Consiglio di Sicurezza.
È tanto vero che il secondo principio trova addirittura applicazione in un settore: la tutela giudiziaria, o giurisdizionale (in sede di corti di giustizia internazionali).
Anche in materia di corti di giustizia chiamate a disciplinare le controversie tra Stati, è necessario che vi sia il consenso delle parti in causa a sottoporre a una corte di giustizia internazionale la controversia stessa.
In caso contrario, non c’è tribunale che tenga che possa imporre il rispetto o la sanzione per una violazione di diritto internazionale.
Fatta salva una eccezione: Art. 2 paragrafo 7 dello statuto ONU: l’eventualità di violazione dei diritti umani.
In questo caso è prevista l’eccezione dell’intervento autoritativo, cioè impositivo e coattivo, dell’ONU, e quindi della Comunità internazionale (ex. Russia-Ucraina: la corte penale internazionale ha incriminato, dopo un’attività investigativa, i vertici politici e militari della Federazione russa per crimini perpetrati nell’aggressione allo Stato sovrano ucraino).
Tuttavia, è però necessario ai fini dell’esercizio dell’autorità giudiziaria della corte penale internazionale che gli Stati coinvolti abbiano sottoscritto il relativo trattato, in questo caso il trattato di Roma.
Laddove uno Stato come il caso della Federazione russa non abbia ratificato il trattato in oggetto può legittimamente invocare il difetto di competenza della corte penale internazionale, cioè la mancanza di potere della Comunità Internazionale ad agire.
La Repubblica Popolare Cinese non ha mai sottoscritto la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, trattato principe in materia di tutela dei diritti umani non è stato sottoscritto quindi dall’intera Comunità Internazionale.
È ovvio che i regimi totalitari, antidemocratici, dittatoriali, autocratici e teocratici, che comunque non sono strutturati sul principio della rule of laws, cioè sullo Stato di diritto, hanno tutto l’interesse a non sottoscrivere la dichiarazione.
Tuttavia, il trattato della corte penale internazionale non è Stato ratificato dalla Russia, dalla RPC, dagli USA, dalla Federazione indiana, cioè dai global players, ovvero dai grandi attori geopolitici che hanno ragione per sottrarsi alla giustizia internazionale.
Tuttavia, l’unica eccezione è quella dei diritti umani, perché, in virtù dell’Art. 2 paragrafo 7 è prevista la possibilità da parte delle Nazioni Unite di violare l’integrità territoriale di uno Stato in caso di gravi violazioni dei diritti umani.
Cioè, è possibile ingerirsi diplomaticamente e giuridicamente negli affari interni di uno Stato, quindi intervenire onde perseguire i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
Per cui vi è una responsabilità penale non di uno Stato, ma personale, cioè della persona fisica che incarna il ruolo nello Stato (Putin, Capo di Stato maggiore, Presidente del Consiglio, il Premier).
Viceversa, la responsabilità penale è sempre personale, ma non ha nulla a che vedere con la Corte internazionale di giustizia, che viceversa disciplina le controversie tra Stati.
3) Principio dell’autotutela giuridica degli Stati.
Principio sancito dall’Art 51 dello statuto dell’ONU che codifica, cioè formalizza, il principio della legittima difesa: laddove un soggetto di Diritto Internazionale veda lesi, violati, i propri diritti in una forma di aggressione militare, esso ha il pieno diritto di fare ricorso legittimo alla forza armata per difendere la propria integrità dall’aggressione.
Il Trattato di Lisbona conferma che, in caso di aggressione ad uno Stato dell’UE, tale aggressione comporta l’obbligo giuridico di ogni Paese membro di intervenire in soccorso con l’esercizio della forza armata al Paese aggredito.
La maggior parte delle organizzazioni internazionali si sono abituate ad un mutuato di principi, trattati e accordi dell’ONU, quindi si ispirano alla Carta dell’ONU.
Questi sono i tre principi trasversali che reggono tutto l’impianto del diritto internazionale.
I soggetti del Diritto Internazionale
I destinatari del diritto internazionale non sono le persone fisiche, ma i trattati si applicano a due soggetti: gli Stati (che per millenni sono stati gli unici attori giuridici del diritto internazionale fino alla fine della WW1) e le organizzazioni internazionali (con la nascita delle Nazioni Unite le organizzazioni internazionali vengono riconosciute come soggetti del diritto internazionale).
Cosa significa essere soggetti del Diritto Internazionale?
La soggettività giuridica di diritto internazionale, o essere soggetti di diritto internazionale, significa essere titolari, destinatari di diritti e doveri che derivano da norme, principi, trattati e accordi di diritto internazionale.
Quindi, solo le organizzazioni internazionali e gli Stati, con le debite eccezioni, hanno soggettività giuridica, cioè sono soggetti di diritto internazionale, e quindi sono titolari, destinatari, di diritti e doveri che derivano dal diritto internazionale.
Per quanto concerne la soggettività giuridica degli Stati, come si acquista? È sufficiente che sussista uno Stato perché possa godere di soggettività giuridica? No, ci devono essere dei requisiti: popolo, sovranità e territorio.
In particolare, assume rilevanza la sovranità ai fini della soggettività giuridica, cioè dell’essere soggetti e titolari di diritti e doveri nelle relazioni internazionali: la capacità di esercitare il potere politico decisionale per eccellenza, ovvero sia potere politico decisionale che non sia subordinato ad altro potere politico.
In cosa si traduce il potere politico decisionale, e quindi la sovranità? Nella triplice classica partizione dei poteri.
Uno Stato è sovrano se esercita in piena autonomia la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
Si tratta dell’elemento più importante nell’esistenza di uno Stato ed esiste dei iure e de facto nella misura in cui uno Stato è in grado di:
- Avere un Parlamento che funzioni, cioè che legiferi (faccia le leggi).
- Avere un Governo che svolga la funzione esecutiva, o amministrativa, cioè che applichi le leggi.
- Avere un ordine giudiziario, cioè la magistratura, che intervenga per sanzionare la violazione delle leggi.
Questo è il principio costituzionale fondamentale dello Stato di diritto sancito dalla Glorious Revolution in Gran Bretagna e formalizzato dalla Rivoluzione francese, tradotto nella forma democratica dello Stato per cui vi debbono essere tre funzioni che funzionino affinché si possa affermare che uno Stato è sovrano.
Stati falliti: Stati che per ragioni interne non sono in grado di garantire il pieno funzionamento della funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria.
Ex. genocidio in Ruanda e Burundi: Stati falliti, nel senso che la guerra civile interna scatenatasi tra gruppi etnici tribali determinò l’implosione dei due Stati, i quali non avevano più la capacità di gestire il potere sovrano.
L’ONU istituì il Tribunale penale internazionale ad hoc appositamente per surrogare, sostituire, la mancanza di sovranità in questi Stati, che non avevano più la magistratura per perseguire le centinaia di migliaia di criminali.
Il requisito fondamentale degli Stati affinché possano avere la soggettività giuridica internazionale, cioè possano essere titolari di diritti e doveri, è la sovranità, che si distingue in due tipologie:
- Sovranità interna, o effettività: la effettiva capacità di quello Stato di esercitare la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria sul proprio territorio. Esempio: la Libia (Stato fallito) era Stato sovrano che esercitava tutti e tre i poteri, ma con l’insurrezione civile il governo centrale è imploso e da allora esistono due soggetti che si contendono la sovranità sulla base dei territori occupati (Tripolitania e Cirenaica), cercando il riconoscimento da parte della Comunità Internazionale.
- Sovranità esterna, o indipendenza: sovranità declinata nelle relazioni internazionali. La propria sovranità interna, cioè il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, non sia esercitata per il tramite di uno Stato terzo.
Parliamo qua degli Stati fantoccio: in Europa vi è da 50 anni uno Stato che non gode di sovranità esterna e come tale non ha personalità giuridica di diritto internazionale, siccome non è riconosciuto, ovvero Cipro.
Sotto il profilo politico, l’isola è divisa in due: nel lato sud-ovest vi è la Repubblica di Cipro, membro dell’UE, dal 1974 è costituito nella forma d’uno Stato che non è riconosciuto da nessuno, de iure non esiste, ovvero la Repubblica turca di Cipro del Nord.
Negli anni ’70, la Grecia, sottoposta al regime militare dei Colonnelli, tenta di impossessarsi di Cipro per annetterla (classico esempio di territorio multietnico = comunità greco ortodossa e comunità turca musulmana), per cui il governo turco di Ankara, che aveva le stesse mire sull’isola, ne occupa militarmente il territorio nord-orientale, costituendo fittiziamente uno Stato fantoccio, ovvero i collaborazionisti turchi, qualificato come Repubblica turca di Cipro del Nord.
Posto che l’occupazione ha violato tutti i principi del diritto internazionale, questa operazione militare turca è stata condannata e disconosciuta dalla Comunità Internazionale, lo Stato, che de facto esiste, per il diritto internazionale non esiste e di fatti non è riconosciuto, siccome rientra nel quadro della mancanza di sovranità esterna, poiché è sostanzialmente gestito, diretto e coordinato dal governo di Ankara e non ha relazioni commerciali con nessun paese al mondo.
La sovranità, declinata come effettività e come indipendenza, sono i due requisiti per lo Stato affinché abbia personalità giuridica di diritto internazionale.
Il riconoscimento è un atto giuridico, una dichiarazione giuridica scritta, con cui uno Stato/organizzazione internazionale (soprattutto l’ONU) riconosce che un determinato soggetto è in possesso dei requisiti affinché possa avere la soggettività, personalità, giuridica di Diritto Internazionale.
Ma il riconoscimento, che è un atto diplomatico, ha carattere dichiarativo, cioè, di per sé non è indispensabile ai fini dell’esistenza di quello Stato, ma lo è al fine di permettergli di entrare a far parte giuridicamente alla Comunità Internazionale e quindi, per esempio, di aderire all’ONU e intavolare rapporti diplomatici.
Uno Stato abbandonato privo di riconoscimento è uno Stato abbandonato a sé stesso, completamente ignorato o isolato; infatti, la Repubblica turca di Cipro del Nord sopravvive solo grazie ai flussi economici turchi, non ha nessuna rappresentanza diplomatica, non aderisce a trattati e nelle relazioni internazionali essere isolati è la peggiore iattura che possa accadere dal punto di vista della gestione e dello sviluppo politico di uno Stato.
Il riconoscimento ha una natura discrezionale, non vincolante, nel senso che uno Stato o un’organizzazione internazionale può discrezionalmente riconoscere o meno quello Stato.
La tendenza della prassi dottrinaria e giurisprudenziale, ovvero la tendenza della dottrina e cioè degli interpreti, dei giuristi e degli analisti a livello accademico; e della prassi degli Stati a livello diplomatico vanno nel senso, negli ultimi decenni, di negare il riconoscimento a quei soggetti che si siano costituiti:
- Con l’uso della forza armata.
- Che violino permanentemente i diritti umani.
La presa di potere da parte di organizzazioni politiche di struttura dittatoriale, totalitaria e terroristica, cioè che non rispettano il complesso normativo del diritto internazionale delle Nazioni Unite, ovvero il modello dello Stato di diritto, comporta una tendenza (non formalizzata a livello di trattati) a negare il riconoscimento.
Ex. la costituzione dell’ISIS.
Tuttavia, si tratta di un indirizzo, ma a livello di trattati non è stata definito, tale per cui ne deriva il riconoscimento anche dei regimi dittatoriali, autocratici.
L’essere membro delle Nazioni Unite non significa automaticamente essere membro di tutti i trattati del corpus dell’ONU.
Ex. la RPC, regime sostanzialmente totalitario, non ha ratificato la dichiarazione dei diritti dell’uomo, mentre Stati democratici o meno (USA, Russia, Federazione indiana, Iran, Cina) non hanno ratificato il trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Analisi dello Stato sotto il profilo del diritto internazionale
Lo Stato è un’organizzazione politica giuridica costituita da tre elementi fondamentali: popolo, territorio e sovranità.
Territorio
Nel diritto internazionale, si definisce territorio di uno Stato lo spazio, la porzione di spazio, all’interno del quale si esercita la sovranità dello Stato stesso, cioè nell’ambito del confine territoriale.
Il territorio dello Stato è costituito da tre elementi spaziali:
- Territorio, o spazio, terrestre: delimitato dal confine, cioè dal luogo in cui termina l’esercizio della sovranità sullo spazio terrestre.
- Territorio, o spazio, marittimo: parte integrante dello Stato. Per convenzione internazionale, cioè per il trat
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