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ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ORDINAMENTO GIURIDICO

IL DIRITTO

Il diritto è il sistema di regole per la soluzione di conflitti tra gli uomini.

● Ha la funzione di prevenire e risolvere i conflitti mediante l’applicazione di regole

predeterminate, tramite norme giuridiche.

L’ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ordinamento giuridico:

E’ il sistema di regole (di condotta e di struttura) mediante le quali è organizzata una

● determinata collettività sociale e viene disciplinato e diretto.

○ Le regole di struttura regolano l’attuazione delle regole di condotta da parte di

appositi organi.

Principio di effettività ambedue le regole devono essere osservate.

● Insieme coerente e completo delle norme che regolano lo svolgimento della vita di

● un determinato Stato (organizzano la vita sociale).

○ L’ordinamento di una collettività costituisce dunque il suo diritto in senso

oggettivo, quale sistema delle regole che organizzano la vita sociale.

○ Altro il concetto di diritto soggettivo, da intendersi quale situazione giuridica

appartenente a un determinato individuo.

Istituto giuridico:

Insieme delle norme che regolano un determinato fenomeno della vita sociale.

● E’ un sottoinsieme di norme che regola una specifica fattispecie o materia.

L'ordinamento è il "tutto", l'istituto è la "parte".

ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO

Lo Stato è una determinata comunità di individui, i cittadini di quello Stato, che si qualificano

come tali in base alle regole concernenti l’acquisto e la perdita della cittadinanza stanziata

su un certo territorio, sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, organizzata in base a un

peculiare sistema di regole, l'ordinamento giuridico dello Stato.

● Nell’ambito di un medesimo territorio possono coesistere più ordinamenti (pluralità),

si pensi al cittadino di religione cattolica o a quello iscritto a una federazione sportiva.

GLI ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI

Il diritto internazionale è l’insieme di regole che disciplinano i rapporti fra gli Stati.

E’ un diritto a fonte: →

● Consuetudinaria trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati.

● Pattizia nasce da appositi accordi tra Stati.

Art. 10 Costituzione:

● L’ordinamento italiano si conforma al diritto internazionale generalmente

riconosciuto.

I trattati necessitano di una procedura di adattamento in forma:

● Speciale rinvio al testo del trattato.

● Ordinaria riproduzione del testo in una norma interna.

DIRITTO POSITIVO E DIRITTO NATURALE

Diritto positivo:

● Complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico.

Diritto naturale:

● Matrice dei singoli diritti positivi o criterio di valutazione critica dei concreti

ordinamenti.

● Si basa su principi universali e innati legati alla natura umana.

● L’esigenza che il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare è l’aspirazione a

trovare un fondamento obiettivo e universale al diritto positivo che elimini il rischio di

arbitrarietà del potere.

LA NORMA GIURIDICA

La norma giuridica:

● Ciascuna delle regole dell'ordinamento giuridico.

● Sono preposizioni, ma non tutte le preposizioni sono norme giuridiche.

La giuridicità della norma dipende dal fatto che essa debba considerarsi, in base a criteri

fissati da ciascun ordinamento, come dotata di autorità, in quanto inserita nel sistema

giuridico e suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati.

Formula e precetto:

● La formula è il testo scritto della norma.

● Il precetto è il significato che a quel testo viene attribuito dall’interprete.

NORMA E LEGGE

La legge è un atto, o documento, normativo scritto, elaborato da organi a ciò competenti

secondo le procedure stabilite dalla Carta costituzionale, che contiene norme giuridiche.

● La norma è la regola posta da detto atto.

La legge contiene norme, ma non coincide con esse:

● Le norme possono derivare anche da altri atti (regolamenti, consuetudini).

● Una legge può contenere più norme, e una norma può derivare da più leggi messe

insieme.

LA STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA

La norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto,

al cui verificarsi la norma stessa ricollega un effetto giuridico.

Fattispecie:

● Descrizione di un fatto definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in

modo che in quella descrizione possano rispecchiarsi eventi storici diversi che

presentino quelle caratteristiche.

● Fattispecie astratta:

○ Il fatto descritto ipoteticamente da una norma a indicare quanto deve

verificarsi affinché si producano determinati effetti giuridici

● Fattispecie concreta:

○ Un determinato fatto realmente verificatosi..

→ consiste in un solo fatto.

● Fattispecie semplice → consiste in una pluralità di fatti.

● Fattispecie complesse

Effetto giuridico:

● Conseguenza che la legge ricollega al verificarsi della fattispecie.

I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA

Prescrittiva, non descrittiva:

● Non mira solo a informare, ma a modificare il comportamento dei suoi destinatari.

Coercitiva:

● Chi non la osserva viene sanzionato ed eventualmente, costretto a osservarla.

Generale, non individuale:

● Si rivolge a tutti i membri della collettività o a categorie di soggetti.

Astratta, non concreta:

● Riguarda fattispecie astratte (situazioni descritte ipoteticamente), non concrete.

FONTI DIRITTO PRIVATO

IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO

Il diritto pubblico:

● Disciplina i rapporti dello Stato e degli altri enti pubblici quando

si pongono in una posizione di supremazia.

● Regola la loro azione nell’interesse della collettività e impone

ai singoli il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita

associata.

● Principi del diritto pubblico:

○ Disparità, soggezione e vincoli del pubblico interesse.

Il diritto privato:

● Disciplina i rapporti tra i privati, e anche quelli cui partecipano Stato

o enti pubblici se si svolgono su un piano di parità.

● I principi del diritto privato:

○ Parità. →

○ Autonomia lasciano all’iniziativa personale l’attuazione

delle singole norme e l’esercizio dei diritti attribuiti agli

individui.

NORME COGENTI (INDEROGABILI) E NORME DEROGABILI

Norme cogenti:

● Si dicono inderogabili quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento,

prescindendo dalla volontà dei singoli.

Norme derogabili:

● Si dicono derogabili quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un

accordo tra gli interessati.

● Ad esempio l’art. 1815 c.c.:

○ Se le parti non hanno convenuto diversamente, il mutuatario deve

corrispondere gli interessi al mutuante; ma le parti possono escludere

l’operatività di tale regola e pattuire un mutuo gratuito.

Le norme suppletive:

● Disposizioni di legge che intervengono a colmare una lacuna lasciata dalla volontà

delle parti in un contratto o rapporto giuridico, applicandosi solo in mancanza di una

specifica pattuizione.

LE FONTI DELLE NORME GIURIDICHE

I fatti, o atti, produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti:

● La norma giuridica è espressione della volontà di un organo, investito di potere di

elaborare regole destinate a entrare a far parte dell’ordinamento giuridico.

● Un atto è il risultato dell’attività di un organo dotato di potere normativo.

● Un fatto, come la consuetudine, può anch’esso produrre norme.

● Viene consacrata in un documento normativo.

I 4 elementi dell’atto normativo:

● Autorità che lo emana.

● Procedimento seguito per formarlo.

● Documento normativo, ovvero il testo della legge.

● Precetti contenuti nella norma.

Quali sono le fonti del diritto:

● Qualunque atto, o fatto, che, un ordinamento giuridico, riconosce come capace di

creare norme. →

● Le fonti di produzione si intendono gli atti idonei a generare le norme.

● Fonti di cognizione documenti ufficiali che permettono di conoscere il contenuto

delle norme (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

A stabilire quali sono, in un dato ordinamento giuridico, le fonti di regole giuridiche sono, a

loro volta, altre regole legali.

● Così via via, fino a risalire a una regola originaria che si autolegittima.

● Art 70 e seguenti della costituzione.

LA GERARCHIA DELLE FONTI

L’articolo 1 del c.c. ordinava le fonti in questo modo (prima della Costituzione):

● Leggi (scritte).

● Regolamenti (scritte).

● Norme corporative (scritte).

● Gli usi (non scritte).

Le fonti dopo la Costituzione:

Costituzione e leggi Costituzionali →

● fonti di rango costituzionale.

○ La Costituzione assolve la funzione di norma sulla produzione giuridica. Essa

regola il procedimento di formazione degli atti normativi.

○ la Costituzione è rigida perché nessuna delle fonti sotto ordinate può andarvi

contro.

○ Risiedono anche le norme del diritto internazionale consuetudinario.

● Legislazione comunitaria.

● Leggi Statali fonti di rango primario e sub-primario.

○ Normative approvate dal Parlamento italiano a livello nazionale.

○ Decreto-legge e decreti legislativi.

● Leggi regionali:

○ E’ riservata la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

● Regolamenti fonti di rango secondario, sub-ordinario:

○ Sono atti normativi adottati dalla PA e dai governi per dettagliare e specificare

come devono essere attuate le leggi già esistenti.

○ Non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge.

○ Può essere annullato o disapplicato per un determinato processo.

● Gli usi fonti di rango secondario, sub-ordinario:

DECRETO-LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO

Decreto-legge:

● Strumento normativo straordinario adottato dal governo in caso di necessità e

urgenza.

● Entra in vigore immediatamente, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento

entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia.

Decreto legislativo:

● Atti normativi che il Governo adotta sulla base di una legge delega che gli è stata

conferita dal Parlamento.

● Il Parlamento interviene qua ex-ante, non ex-post.

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Limitazione della sovranità e un trasferimento di potere legislativo a un organo esterno

rispetto allo Stato.

● Sono le decisioni prese a livello di Unione Europea.

Fonti originarie i Trattati.

● Atti giuridici consistenti nella dichiarazione di volontà resa reciprocamente da due o

più Stati al fine di regolare i loro rapporti reciproci in una data materia.

Atti vincolanti regolamenti e direttive.

I regolamenti:

● Atti con immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri.

Le direttive:

● Atti rivolti agli Stati perché provvedano ad armonizzare le proprie leggi alla direttiva

entro una certa scadenza.

● Le direttive Self-Executing:

○ E’ una direttiva particolareggiata (chiara, precisa e incondizionata).

○ In questo caso la direttiva scavalca lo Stato e può essere applicata come un

regolamento.

Le decisioni:

● Atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati.

● Hanno lo stesso carattere vincolante del regolamento e della direttiva, ma si

indirizzano a uno o più soggetti individuati.

GLI USI (CONSUETUDINI) NEL DIRITTO PRIVATO

Una consuetudine sussiste quando concorrono due presupposti:

● Ripetizione generale e costante in un determinato ambiente socio-economico e per

un tempo adeguatamente protratto di un certo comportamento riconoscibile come

regola di condotta tra i consociati.

● La convinzione, nell’ambiente sociale considerato, che detto comportamento sia

doveroso.

La consuetudine è una pratica costante e uniforme che dà vita a una regola reputata

vincolante (Art. 8 Preleggi).

Usi e gerarchia delle fonti:

● Contra legem comportamenti che vanno contro una legge esistente.

○ Non hanno valore.

● Secundum legem usi a cui la legge stessa fa esplicito riferimento per completare

una regola.

○ Validi in quanto la legge stessa chiama in aiuto l’uso.

● Praeter legem usi che disciplinano materie che non sono ancora regolate da leggi

scritte.

○ Servono a colmare i vuoti del sistema.

I CONFLITTI TRA REGOLE

Tra regole di pari livello:

● Vale il criterio cronologico e l’abrogazione da legge successiva.

Tra regole di diverso livello:

● Vale il criterio gerarchico.

IL CODICE CIVILE

Il codice civile del 1865 fu il primo emanato assieme a un separato codice di commercio,

→ I due furono uniti nel 1942.

sostituito nel 1882 da un nuovo codice di commercio

E’ strutturato in 6 libri:

● Delle persone e della famiglia.

● Delle Successioni mortis causa.

● Della proprietà e dei diritti reali.

● Dell'obbligazione e del contratto.

● Dell’impresa e del lavoro.

● Della tutela dei diritti. LE LEGGI

ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Per l’entrata in vigore della legge si richiede, oltre all'approvazione da parte delle due

Camere:

● La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro un mese

dall’approvazione.

● La pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

● Il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis), di norma di 15 giorni, prima

dell’entrata in vigore della legge, salvo che essa stabilisca un termine diverso.

La legge si reputa conosciuta, e diviene obbligatoria, anche per chi non ne abbia

conoscenza.

ABROGAZIONE DELLA LEGGE

L’abrogazione di una legge avviene solo a mezzo di disposizione di una nuova legge di pari

grado gerarchico.

● Una legge non può essere abrogata che da una legge posteriore.

L'abrogazione più essere:

● Espressa la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore.

● Tacita:

○ Le norme posteriori sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti.

○ Introducono una nuova regolamentazione dell’intera materia già regolata

dalla legge precedente, la quale, pertanto, deve ritenersi assorbita e sostituita

integralmente dalle disposizioni più recenti.

● Mediante un referendum popolare.

● Mediante dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge, o di una sua parte.

Norma ripristinatoria:

● L’abrogazione di una norma che aveva abrogato una precedente, non fa rivivere

quest’ultima, salvo che così non sia espressamente disposto.

La deroga:

● Si ha quando una nuova norma pone una disciplina diversa da quella prevista dalla

norma precedente, la quale continua però a essere applicabile a tutti gli altri casi.

IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE

Art. 11 preleggi statuisce che la legge non ha effetto retroattivo.

Si dice retroattiva una norma che attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie concrete

verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

SUCCESSIONE DI LEGGI

Alcune volte il legislatore ha cura di regolare il passaggio tra la legge vecchia e quella nuova

con specifiche norme dette disposizioni transitorie.

Accade sovente che manchi una specifica regola di disciplina intertemporale, si svolgono

così questioni di diritto transitorio:

● Teoria dei diritti quesiti:

○ La legge nuova non può colpire i diritti quesiti, quelli già entrati nel patrimonio

di un soggetto.

● Teoria del fatto compiuto:

○ la nuova legge non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente

perfezionati sotto il vigore della legge precedente.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Si intende la concreta realizzazione, nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle

regole che compongono l’ordinamento giuridico.

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

E’ attività tipica del giurista, che deve confrontarsi con il testo normativo per comprenderne il

valore precettivo, ossia la regola affermativa del suo enunciato.

● Nell’applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese

dal significato proprio delle parole e dalla intenzione del legislatore.

Disposizione proposizione normativa contenuta in un testo.

Norma disposizione a seguito dell’attività interpretativa.

REGOLE E STRUMENTI DELL’INTERPRETAZIONE

Criteri di interpretazione (Art. 12 Preleggi):

● Criterio logico:

○ Volto a escludere dalla norma quanto non vi appare espressamente

compreso.

● Criterio storico:

○ Analisi delle motivazioni con cui un istituto è stato introdotto in un sistema

giuridico precedente, delle modifiche che esso ha subito, del modo in cui è

stato interpretato e applicato.

● Criterio sistematico:

○ Per determinare il significato di una disposizione è necessario collocarla nel

quadro complessivo dell’ordinamento, onde evitare contraddizioni e

ripetizioni.

○ Si istituiscono opportuni coordinamenti, prevenzioni e si formano nuovi vuoti

normativi.

● Criterio sociologico:

○ La conoscenza degli aspetti economico-sociali dei rapporti regolati è

illuminante per prevenire un'interpretazione congruente con la realtà

disciplinata.

● Criterio equitativo:

○ Volto a evitare interpretazioni che contrastino il senso di giustizia diffuso nella

comunità.

L’ANALOGIA

L’ordinamento giuridico è complesso ma non completo:

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessandro_Vitali di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.
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