Le norme
Le norme sono strumenti di valutazione del comportamento, che può essere giudicato giusto o ingiusto, morale o immorale, lecito o illecito.
Il linguaggio delle norme è dunque prescrittivo e non descrittivo, cioè comunica valutazioni che vietano o permettono comportamenti, ma non descrivono eventi o emozioni.
Le norme, che sono il risultato dell’interpretazione della disposizione di legge, possono distinguersi in regole e principi.
Le regole sono norme caratterizzate da una serie di accadimenti, al verificarsi del quale si emette un effetto determinato.
I principi sono norme che si caratterizzano in quanto impongono la massima realizzazione di un valore.
Ogni regola deve trovare il proprio fondamento in un principio.
Norma giuridica
Giuridico = relazioni che si instaurano tra i soggetti che vengono imposte dallo Stato.
Una norma giuridica è nel momento in cui fa parte di un ordinamento giuridico e, a causa di ciò, viene considerata dotata di autorità.
L’ordinamento giuridico è un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone, così detto per sottolineare la sua funzione di ordinare la realtà sociale.
L’ordinamento giuridico deve avere completezza e coerenza.
Completezza vuol dire che l’ordinamento giuridico non tollera che ci siano 2 norme che disciplinano lo stesso fatto.
Coerenza: se ci sono si verifica l’antinomia (= contrasto tra norme). Tollera Yordingiurmon lamun.
La norma ha un contenuto imperativo, ovvero comanda o vieta.
La norma giuridica è eteronoma poiché è imposta da altri, ovvero dall’ordinamento giuridico nel suo complesso, dotato di autorità.
Nella norma si applica la regola dell’argumentum a contrario, ovvero ciò che la norma non vieta è lecito.
La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto.
La regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività.
Ciascuna regola morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità.
Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il “diritto positivo” di quella società.
La struttura della norma
La norma è un enunciato prescrittivo: si compone della previsione di un eventuale accadimento, ovvero la fattispecie, e dell’affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato.
La fattispecie può essere:
- Astratta: un fatto non realmente accaduto ma descritto ipoteticamente. La sua individuazione è un’operazione intellettuale, di interpretazione.
- Concreta: un complesso di fatti realmente verificatisi, rispetto ai quali occorre verificare quali effetti giuridici ne siano derivati, attraverso l’accertamento del fatto storico.
- Semplice: consiste in un solo fatto.
- Complessa: consiste in una pluralità di fatti giuridici.
- A formazione progressiva: si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo con effetti prodromici, serie di atti che precedono la realizzazione di un dato evento, o preliminari, prima che l’intera serie sia completata.
Il concetto di fattispecie presuppone la strutturazione della norma giuridica come un condizionale del tipo se A allora B dove:
- A è la descrizione di un fatto o un insieme di fatti, ossia la fattispecie.
- B è la statuizione, ossia la descrizione degli effetti giuridici prodotti dalla norma allorché si verifica A.
Quando una fattispecie non prevista da alcuna norma giuridica si ha una lacuna.
La sanzione
Le norme giuridiche sono suscettibili di attuazione forzata, coercizione, e sono garantite da una conseguenza per il trasgressore, che è appunto la sanzione.
L’ordinamento ha l’autorità di far applicare le proprie regole anche attraverso la forza, diverso da violenza, in modo da giungere al suo obiettivo, ovvero la salvaguardia della collettività e dei suoi valori; di conseguenza e sempre con la forza, ha facoltà di rendere effettive le conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza.
In particolare, lo Stato ha il monopolio sull’uso della forza.
I caratteri della norma giuridica
I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono:
- Generalità: è destinata a tutti i consociati o a classi generiche di soggetti.
- Astrattezza: non è dettata per specifiche situazioni concrete ma per situazioni individuate ipoteticamente, fattispecie astratte. Serve a regolare una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali. Oggi, sono anche ammesse delle leggi in senso formale che non dettino leggi generali ed astratte.
Importante per caratterizzare la norma giuridica è il “principio di eguaglianza”.
L’art. 3 Cost. vede il principio di eguaglianza sotto 2 profili:
- Formale: infatti tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e non sono distinti per sesso, razza, lingua, religione, grado sociale, ... “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali” (art. 3.1).
- Sostanziale: impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione” di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (3.2).
Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla Corte Costituzionale.
N.B. In caso di verifica di un’antinomia, si deve scegliere quale norma applicare.
I criteri per scegliere la norma da applicare in caso di antinomia sono 4:
- Criterio cronologico.
- Criterio gerarchico.
- Criterio della specialità.
- Criterio della competenza.
Criterio cronologico
Il criterio cronologico dice che, in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente.
La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione.
L’effetto consiste nella cessazione dell’efficacia della norma giuridica precedente.
Criterio gerarchico e annullamento
Il criterio gerarchico dice che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato.
Gerarchia delle fonti:
- Costituzione, prevale su tutto.
- Leggi.
- Regolamenti.
- Usi/consuetudini. Aorole.
La Costituzione prevale sulla legge e sugli atti a questa equiparati. La legge prevale sul regolamento e quest’ultimo sulla consuetudine.
La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento.
L’annullamento è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma.
Criterio della specialità
Il criterio della specialità dice che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva.
Il criterio di specialità opera esclusivamente sul piano dell’interpretazione; infatti è proprio l’interprete che opera una scelta circa quale norma da applicare, quindi se ritiene che una norma è speciale o generale, e applicherà quella speciale mentre quella generale rimane in vigore.
L’interprete risolve l’antinomia e scioglie il conflitto tra norme applicando, se non interferiscono altri criteri, il criterio della specialità.
L’effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è la deroga.
Criterio della competenza
Il criterio della competenza non è un criterio prescrittivo come i precedenti criteri: serve a spiegare come è organizzato attualmente il sistema delle fonti, è esplicativo e non a indicare all’interprete come risolvere le antinomie.
Diritto privato e diritto pubblico
M B privato diritto tra e pubblico diritto. -1 Differenza: il diritto pubblico disciplina organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche.
Si articola nelle varie branche del costituzionale, penale, amministrativo.
Il diritto privato si limita a disciplinare le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura a organi pubblici, ma lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle norme.
Anche il diritto privato è parte dell’ordinamento ma si tratta pur sempre di disposizioni in base a cui il singolo opera su un piano di uguaglianza con altri individui, non trovandosi in situazione di soggezione di fronte ad un potere pubblico supremo.
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
Le norme di diritto privato si distinguono in:
- Derogabili, o dispositive: quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
- Inderogabili, o cogenti: quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli, es.: art. 147 c.c. “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole”.
- Supplettive: sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una lacuna, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione. Esempio: art. 1193 comma 1 c.c. attribuisce in prima istanza al debitore, che abbia più debiti nei confronti del creditore, la facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare, qualora non lo faccia il comma 2 dispone a quale dei debiti deve essere imputato il pagamento.
Fonti delle norme giuridiche
Tra le fonti delle norme giuridiche abbiamo: fonti di produzione e fonti di cognizione.
Fonti di produzione: si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto.
Fonti di cognizione: si intendono i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo, es. la Gazzetta Ufficiale.
Le fonti si possono distinguere in materiali e formali.
Fonti materiali: atti o fatti produttivi di norme generali e astratte.
Fonti formali: atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal contenuto della fattispecie, l’accento cade sull’atto non sul suo risultato.
Consuetudine = fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti.
Il codice civile
Il termine codice in origine indicava una raccolta di materiali normativi, es. Constitutiones, realizzata coordinando e manipolando i testi precedenti.
La successiva evoluzione della teoria giuridica ha portato ad individuare come Codice una legge del tutto nuova, che si caratterizza per i seguenti caratteri:
- Organicità: il codice civile italiano è una legge caratterizzata dall'organicità, poiché tratta molteplici aspetti della vita individuale e associativa delle persone, nonché del lavoro e dell'impresa, volto a disciplinare un intero settore dell’esperienza giuridica.
- Sistematicità: coordinamento logico del materiale normativo.
- Organicità: volto a disciplinare un intero settore dell’esperienza giuridica.
- Universalità ed uguaglianza: funzione unificatrice delle classi sociali.
- Sistematicità: coordinamento logico del materiale normativo.
- Abrogazione di tutto il diritto precedente e accentramento della disciplina: univocità delle soluzioni e facilità del reperimento e consultazione del materiale normativo.
Il codice civile oggi vigente in Italia è il Codice emanato nel 1942 e contiene differenze rilevanti rispetto al modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento.
Il codice civile si articola in 6 libri:
- Libro Primo - Delle Persone e della Famiglia (artt. 1-455): contiene la disciplina della capacità giuridica delle persone, dei diritti della personalità, delle organizzazioni collettive, della famiglia.
- Libro Secondo - Delle Successioni (artt. 456-809): contiene la disciplina delle successioni a causa di morte e del contratto di donazione.
- Libro Terzo - Della Proprietà (artt. 810-1172): contiene la disciplina della proprietà e degli altri diritti reali.
- Libro Quarto - Delle Obbligazioni (artt. 1173-2059): contiene la disciplina delle obbligazioni e delle loro fonti, cioè principalmente dei contratti e dei fatti illeciti, la cosiddetta Responsabilità civile.
- Libro Quinto - Del Lavoro (artt. 2060-2642): contiene la disciplina dell'impresa in generale, del lavoro subordinato ed autonomo, delle società aventi scopo di lucro e della concorrenza.
- Libro Sesto - Della Tutela dei Diritti (artt. 2643-2969): contiene la disciplina della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale del debitore e delle cause di prelazione, della prescrizione.
I Codici sono anch’essi soggetti al controllo di legittimità della Corte Costituzionale e possono essere sempre modificati o, in tutto o in parte abrogati con leggi ordinarie successive; spesso le modifiche vengono apportate con la tecnica della “Novella”, ossia sostituendo direttamente il testo di un articolo, ferma la numerazione originaria, ovvero aggiungendo articoli nuovi.
L’efficacia temporale delle leggi
3}(< ap.
L’entrata in vigore di una legge
Per entrare in vigore un decreto legislativo deve avere:
- L’approvazione delle due Camere.
- La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- Il decorso di un certo periodo di tempo, vacatio legis, dalla pubblicazione all’entrata in vigore, che di solito è di 15 giorni.
Con la pubblicazione la legge si ritiene conosciuta da tutti e quindi obbligatoria per ognuno, ignorantia iuris non excusat.
Abrogazione di una legge
Una norma viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l’efficacia; tale atto deve avere valore gerarchico pari o superiore.
L’abrogazione può essere:
- Espressa: se la legge posteriore dichiara esplicitamente l’abrogazione di una norma anteriore; in caso di referendum, attuato con almeno 500.000 elettori o 5 consigli regionali che lo richiedono. La norma sarà effettivamente abrogata se la maggioranza dei votanti vuole l’abrogazione.
- Tacita, se la norma posteriore: è incompatibile con una o più disposizioni antecedenti; introduce una nuova regolamentazione dell’intera materia già regolata da legge precedente.
Anche una norma dichiarata incostituzionale perde il suo valore, ma lo fa ex tunc, come se non fosse mai esistita; d’altra parte invece, una norma abrogata perde efficacia solamente ex nunc, pertanto può ancora essere applicata a fatti accaduti mentre era in vigore.
Successione di legge
In caso di passaggio da legge vecchia a nuova sorgono dei problemi.
In alcuni casi il legislatore promulga delle leggi transitorie, dette ad esempio nel caso della riforma sul diritto di famiglia; nelle altre situazioni potrebbero sorgere delle questioni di diritto transitorio o di successione delle leggi nel tempo.
A soluzione di ciò ci sono 2 teorie: o acquisiti mun.
- Teoria del diritto quesito: la legge non può colpire i diritti quesiti, cioè già entrati a far parte del patrimonio di un soggetto. Esempio: supponiamo che le norme in materia di eredità prevedono che in caso di morte di una persona, senza che questa abbia fatto testamento, l'eredità spetti ai parenti fino al 6° grado. Ipotizziamo che successivamente una nuova norma stabilisca che l'eredità spetti solamente ai parenti fino al 4° grado. Nei casi nei quali la successione si è già aperta, anche se l'eredità non è stata ancora accetta, ereditano anche i parenti di 5° e 6° grado perché il loro diritto è ormai acquisito. Per tutti coloro per i quali la successione non si è ancora aperta si applica la nuova norma e ereditano solamente i parenti fino al 4° grado trattandosi di aspettative di diritto.
- Teoria del fatto compiuto (facta praeterita): è maggiormente seguita. La nuova legge non ha efficacia sui fatti compiuti sotto la norma precedente, anche se da essa sono ancora pendenti gli effetti.
Applicazione e interpretazione della legge
4)(cap.
L’applicazione della legge
L’applicazione di una legge è la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalla regola stessa. In diritto pubblico l’applicazione è compito dello Stato, mentre in diritto privato è il singolo che sceglie se seguire le regole o meno.
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